Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/05/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
17.10.2024
da
(C.F. C.F. 1 ), nata il Parte 1
17.4.1970 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela
Pelizzari, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
_(C.F. C.F. 2 ), nato il [...] CP 1
a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Pelizzari, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
-· INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473-bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 17.10.2024, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI 66
1. La sig.ra Parte 1 continuerà a vivere presso l'immobile
- di proprietà di entrambi i sito in Piozzano via Campo Chiesa n. 1
coniugi unitamente ai tre figli maggiori di età;
2. il sig. CP 1 si farà carico delle spese ordinarie inerenti l'abitazione sita in Piozzano nella misura del 25% annuo (in via preminente trattasi di spese relative alle utenze ed a quelle relative alle piccole riparazioni); CP 2 erserà, entro il giorno 30 di ogni mese, alla3. Il sig. sig.ra Pt 1 la somma mensile di € 110,00 quale contributo per il mantenimento della figlia SO 1 , maggiore di età ma non del tutto autosufficiente, e si farà carico del 100% delle spese straordinarie necessarie per il mantenimento della medesima. Tale
regolamentazione si protrarrà fino a quando la stessa diverrà
economicamente del tutto autosufficiente. I coniugi, al fine della individuazione delle spese straordinarie, continueranno a fare
riferimento alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare del
29.10.2017, redatte a cura del CNF, linee guida da loro ben conosciute e già applicate dall'epoca della loro separazione personale.
4. Gli oneri economici risultanti a carico del sig. CP 1 indicati ai superiori punti 2 e 3 verranno mitigati ed ogni spesa verrà
condivisa con la sig.ra Pt 1 allorquando la stessa reperirà una occupazione e sarà quindi in grado di contribuire, in proporzione alle sue sostanze, alle spese di gestione e mantenimento dell'abitazione nonché al mantenimento di SO 1 qualora ancora necessario.
5. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche ai fini dell'espatrio. 66 Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett. B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
"Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge".
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt 1
[…] e CP_1 matrimonio celebrato in data 9.12.1999
in Crema (CR) e trascritto nei registri dello Stato Civile
dell'anzidetto Comune al n. 33 parte 1, serie anno
1999 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Crema (CR)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 20.5.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti