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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 404 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 20/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(FG) e residente a [...], elettivamente domiciliata in Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Scipioni (c.f.
che la rappresenta e CodiceFiscale_2 Email_1
difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2
anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:” 1) Dichiarare che l'esponente è affetto da sindrome del tunnel carpale di origine professionale e che a causa della contratta malattia professionale, residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 06% o superiore al minimo di legge o comunque in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 per il danno biologico permanente nella misura del 06% o superiore al minimo di legge o comunque in quella diversa misura corrispondente al grado di inabilità che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare in persona del suo direttore pro-tempore -sede di CP_1
Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 22.02.2024, conveniva in giudizio l' al CP_1
fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia (sindrome del tunnel carpale dx), presentata in via amministrativa in data 04.12.2021 (n. 517877158) e non accolta dall' , nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in CP_1 CP_1
conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura del 6%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver lavorato con la qualifica di infermiera dal 1988 fino al 1992 presso diverse strutture in diverse Regioni e dal 1993 sino al 2020 presso la ASL di Teramo (1993-
1998 presso il Pronto Soccorso di Giulianova, nel 1993 presso il Presidio Ospedaliero di Sant'Omero, dal 2000 fino al 2007 presso il reparto di cardiologia di Giulianova, dal
2007 al 2010 nel reparto di sterilizzazione ed infine dal 2010 al 2020 a Nereto come impiegata nell'amministrazione);
- che in particolare, nel reparto di cardiologia e medicina interna, l'attività lavorativa consisteva nell'effettuare abitualmente il sollevamento dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici per impianti di Pacemaker, posizionarli nelle barelle, effettuare il procedimento inverso dalla barella al letto al ritorno dalla sala operatoria, posizionare dal letto sulle sedie a rotelle i pazienti non autosufficienti e prima della venuta degli
OSS, effettuare il cambio della biancheria dei letti, occuparsi delle cure e della pulizia dei pazienti allettati e non autosufficienti;
2 - che presso il reparto di sterilizzazione si era occupata quotidianamente del lavaggio e dell'assemblaggio degli attrezzi, ferri e strumenti di sala operatoria per interventi di chirurgia e ortopedia, effettuando anche il sollevamento manuale dei container del peso di circa 30/40 KG che contenevano i suddetti attrezzi sull'autoclave;
- che per il lavoro svolto in amministrazione svolto sei ore al giorno per sei giorni la settimana, si occupava dell'archivio riordinando e posizionando faldoni contenenti pratiche di protesica ed ausili di utenti, provvedendo a sistemarli, sollevarli, spostarli e riposizionarli negli appositi scaffali, anche ad altezze elevate senza l'uso della scala;
utilizzando continuamente le mani con sforzi e movimenti continui;
- che a causa delle predette lavorazioni, veniva affetta dalla Sindrome del tunnel carpale, residuando in capo alla deducente un danno biologico da invalidità permanente valutato nella misura complessiva del 6% o comunque superiore al minimo di legge;
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' per insussistenza del nesso causale tra il CP_1
rischio lavorativo e la malattia denunciata;
- che il gravame si concludeva con Collegiale medica discorde.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
con memoria difensiva depositata in data 02.05.2024 ed ha resistito alla domanda
[...] chiedendone il rigetto per mancanza dell'effettiva esposizione a rischio e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia.
In particolare, l' ha sottolineato come dalla documentazione in atti e dal DVR, la CP_1 ricorrente, in mancanza della ripetitività dell'attività svolta, per la diversificazione delle mansioni esercitate nel corso degli anni, da ultimo come addetta gli archivi delle pratiche amministrative, non sia stata esposta a rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e/o da esposizione da vibrazioni HAV.
Inoltre, il Dott. nella relazione del 19.03.2024, ha confermato Persona_3
“l'assenza di rapporto causale con la patologia denunciata (STC ds), anche in considerazione della multifattorialità della eziopatogenesi e dell'età della pz”
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del
20.05.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
3 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, insistendo nelle conclusioni rassegnate, e contestando, in particolare, la ricorrente, le risultanze della CTU medico legale.
2. La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale – sindrome tunnel carpale dx - presentata in via amministrativa in data
04.12.2021 e non accolta dall' . CP_1
Com'è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nel caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio della ricorrente non hanno trovato adeguato sostegno dimostrativo, alla luce delle risultanze dell'escussione testimoniale (testi , Testimone_1 Testimone_2
) e della CTU espletata dalla Dott.ssa
[...] Testimone_3 Persona_4
Al riguardo, valga in primo luogo sottolineare che, come dedotto nel ricorso, la ricorrente ha lavorato con la qualifica di infermiera dal 1988 fino al 1992 presso diverse strutture in diverse Regioni e dal 1993 sino al 2020 presso la ASL di Teramo. Nello specifico, dal 1993 al
1998 ha lavorato presso il Pronto Soccorso di Giulianova, nel 1993 presso il Presidio
4 Ospedaliero di Sant'Omero, dal 2000 fino al 2007 presso il reparto di cardiologia di
Giulianova, dal 2007 al 2010 nel reparto di sterilizzazione ed infine dal 2010 al 2020 a Nereto come impiegata nell'amministrazione.
In ragione delle mansioni svolte presso il reparto di cardiologia e poi presso il reparto di sterilizzazione (cessate in data 2010), ed anche per il periodo successivo svolto presso l'archivio, la ricorrente rivendica il diritto al riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata, consistente nella sindrome del tunnel carpale dx, sottolineando come nel reparto di cardiologia e medicina interna, l'attività lavorativa consisteva nell'effettuare abitualmente il sollevamento dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici, oltre che occuparsi delle cure e della pulizia dei pazienti allettati e non autosufficienti, mentre nel reparto di sterilizzazione, l'attività consisteva nel lavaggio e assemblaggio degli attrezzi, con sollevamento manuale dei container del peso anche di circa 30/40 KG.
Quanto alle risultanze della prova testimoniale, in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Giulianova, all'udienza del
17.09.2024, infermiera professionale e collega di lavoro della Testimone_1 Parte_1 per 7 anni, pur non ricordando di preciso in quale periodo, ha specificato: “4) Noi abbiamo lavorato insieme in cardiologia e unità coronarica e pronto soccorso cardiologico a
Giulianova insieme. E' vero che dovevamo sollevare i pazienti, senza sollevatore, perché il sollevatore è arrivato tardi, la ricorrente lo ha usato per un anno e comunque ce ne era uno solo. Il sollevamento dei pazienti era necessario per farlo respirare meglio, una volta che arrivavano in pronto soccorso, alcuni si alzavano e si mettevano in carrozzina, ma quando non ce la facevano aiutavamo noi il paziente a mettersi sulla sedia a rotelle per portarlo in pronto soccorso. Oppure quando dovevamo lavorare i pazienti, all'epoca non c'erano gli
OSS, eravamo noi infermieri in due a sollevare i pazienti. Questa attività dipendeva dai ricoveri e pazienti scompensati. Poteva accadere che il paziente doveva essere sollevate più volte nell'arco del turno lavorativo” e sul cambio della biancheria effettuato dalla ricorrente prima dell'arrivo degli OSS ha dichiarato: “5)Si è vero, gli OSS sono arrivati due tre anni prima di andare in pensione, io sono andata in pensione nel 2016. Io gli ultimi anni li ho fatti in ambulatorio ma comunque vedevo gli OSS in reparto”.
Infine, sull'orario di lavoro ha esplicitato: “9) Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme facevamo i turni 7-14, 14-21, 21-7 per 3 giorni, poi un giorno di riposo. Il lavoro ed il sollevamento richiedeva l'utilizzo della forza delle braccia. Bisogna usare braccia e schiena.”.
5 Alla medesima udienza, OSS e collega intorno all'anno 2000 Testimone_2 presso il reparto di sterilizzazione, nel confermare i capitoli di prova all'uopo articolati in ricorso, ha specificato: “6) Confermo le mansioni e confermo che bisognava sollevare questi cestini del peso variabile, però quelli di chirurgia ed ortopedia erano pesanti, pesavano 20-
25 kg. Una volta assemblati gli strumenti per gli interventi, inseriti nei cestini, una volta lavati, li dovevamo sollevare e portarli al tavolo, di seguito metterli in autoclave, quando si erano sterilizzati, dovevamo fare il percorso inverso. I cestini pesanti erano quelli di ortopedia perché avevano dentro protesi, quelli di chirurgia anche erano pesanti perché
c'erano tanti ferri. Le dimensioni dei cestini erano varie e di diverso peso” mentre sull'orario di lavoro ha dichiarato “9) L'orario di lavoro nel reparto di sterilizzazione era dalle 7.30 alle
13.30 oppure dalle 14.00 alle 19.30, per sei giorni alla settimana.”.
Inoltre, il teste ha sottolineato come “La movimentazione dei container avveniva sia per effettuare il lavaggio, sia per la sterilizzazione. Il container è il cestino, ovvero il contenitore degli strumenti di lavoro.” e Adr avv.to Scipioni: “I cestini piccoli erano di 1 kg ai cestini di ortopedia di circa 30 kg, durante tutta la giornata facevamo 10-11 interventi al giorno e quindi era tutto un movimento, di certo non avevamo tempo di riposarci. Al mattino che
c'erano gli interventi questi spostamenti erano continuii, di pomeriggio, terminati gli interventi e riordinato, alle 16.00/17.00 se avevamo finito, non c'era questo movimento, e provvedevamo a pulire e disinfettare”.
All'udienza del 26.11.2024, , reggente dell'Ufficio di riabilitazione di Parte_3
Nereto ha dichiarato che la ricorrente “nel 2010 fino al 2019…..si è occupata dell'archivio, poi successivamente ha preso posto in un altro ufficio e gradualmente ha preso il posto nel rapporto con il pubblico, allo sportello.”.
In ordine all'attività svolta in amministrazione, ha rappresentato: “7) All'inizio per diverso tempo è stata addetta all'archivio, fatto di faldoni e di natura cartacea. L'archivio riguardava i dodici comuni del territorio del distretto. All'inizio, per due o tre anni, è stata addetta solo lei all'archivio, quando abbiamo rimesso l'archivio, gradualmente doveva essere aggiornato, anche perché da noi venivano 200 persone al giorno, c'era sempre lavoro manuale svolto ogni giorno, non solo dalla ricorrente, ma insieme a me…….9) L'archivio era manuale e quindi ovviamente si usavano le mani, i faldoni larghi 15 cm erano pesanti, la grandezza della cartella era la stessa, ad esempio per il Comune di Alba Adriatica avevano
15 faldoni. I faldoni riguardano pratiche degli utenti di richiesta di protesica. In quel periodo
a livello meccanografico non era registrato nulla. L'archivio informatico è arrivato dopo, ma
6 comunque rimaneva misto. I faldoni erano posizionati su scaffali in tre livelli, dal piano terra fino all'altezza di un metro e cinquanta. L'ultimo era alla mia altezza, circa 1.70 mt.”.
Ebbene, le risultanze della prova testimoniale hanno evidenziato come le mansioni espletate dalla ricorrente, per l'arco temporale oggetto di causa, non hanno richiesto una movimentazione ripetuta coinvolgente le dita ed i polsi, trattasi piuttosto di attività che hanno esposto la ricorrente al sovraccarico degli arti superiori (soprattutto degli arti superiori o della schiena) e all'assunzione di posture incongrue, in particolar modo negli anni in cui ha dovuto occuparsi dello spostamento dei pazienti, e poi della movimentazione dei faldoni in archivio.
Nello specifico, alla luce delle evidenze istruttorie, evincibili dalle dichiarazioni testimoniali, non risulta sufficientemente provato il nesso causale tra le mansioni svolte e la malattia professionale denunciata.
Nei medesimi termini si è espressa, sotto il profilo medico legale, la CTU Dott.ssa la quale, dopo aver ripercorso la storia lavorativa della ricorrente ed Persona_4 esaminato i certificati e i documenti prodotti (tra i quali:” 1- Referto di Elettroneuromiografia effettuata in data 28.07.2021 presso il Dott neurologo che certificava Persona_5
“Conclusioni: rilievi neurografici indicativi di intrappolamento del nervo mediano destro al tunnel carpale di entità moderata”.
2- Certificazione Medica di Malattia Professionale
Patronato INCA rilasciata in data 04.12.2021 dalla Dott.ssa che certificava “ Persona_6
Malattia: Sindrome tunnel carpale destro” 3 -Certificato medico Patronato INCA sede di
Giulianova rilasciato in data 03/12/2022 dalla dott.ssa , specialista in Persona_7 radioterapia oncologica, ecografia internistica, che certificava “… sindrome del tunnel carpale destro ….. con D. B”. quantificabile nella misura del “6%.”), dopo aver visitato la perizianda in data 08.01.2025 e svolto delle considerazioni medico-legali, ha rappresentato quanto segue: “..le mansioni lavorative svolte dalla Sig.ra non Parte_1
richiedevano movimenti fini e ripetuti a livello dei polsi e delle mani ma altresì prevedevano un sovraccarico continuativo di entrambi gli arti superiori;
più precisamente i compiti che svolgeva la ricorrente la hanno esposta a posture incongrue, per le quali era prevista la posizione degli arti superiori oltre il piano delle spalle stesse, in movimenti ripetuti, continui
e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa. Pertanto, anche alla luce del DVR presente agli atti oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che NON è individuabile il nesso di causalità tra la patologia denunciata a livello del polso destro e
l'attività svolta dalla ricorrente, poichè l'attività lavorativa svolta NON ha richiesto
l'effettuazione di movimenti fini che comportano il continuo coinvolgimento delle dita oppure
7 lavori che comportano vibrazioni e movimenti estremi del polso. Nel caso che ci occupa , la tipologia e la modalità di espletamento dell' attività lavorativa svolta dall'assicurata (attività di infermiera e successivamente lavoro in amministrazione con mansioni di archivio con riordino e posizionamento dei faldoni), NON configurano tali condizioni di rischio”.
L'ausiliario del Giudice ha, pertanto, concluso ritenendo di non poter riconoscere l'origine professionale alla patologia denunciata, per assenza di esposizione al rischio specifico.
Nel termine all'uopo assegnato, parte ricorrente ha presentato osservazioni sottolineando che “sulla base della prova testimoniale espletata e dell'anamnesi lavorativa è emerso che la ricorrente ha lavorato per diversi anni (almeno 7) come infermiera presso il Pronto soccorso cardiologico a Giulianova dove sollevava e posizionava i pazienti a letto sulla sedia
a rotelle, curava la pulizia dei pazienti e il cambio della biancheria dei letti….A ciò si aggiungano le ulteriori attività (lavaggio ed assemblaggio di ferri e strumenti utilizzati in sala operatoria e successivamente ,movimentazione fascicoli e utilizzo del PC)che parimenti impegnano la mano, con movimenti ripetuti con azioni di presa e posture incongrue della mano. Deve altresì evidenziarsi che non risulta valutata la rilevanza, quantomeno concausale, dell'attività di lavoro sulla etiologia della patologia denunciata”.
Il CTU, in risposta ai chiarimenti richiesti, ha sottolineato come la modalità di svolgimento delle mansioni alle quali la ricorrente era addetta conducevano a configurarsi una assenza di movimenti fini e ripetuti a livello delle mani e dei polsi ma, invece, un sovraccarico biomeccanico di entrambi gli arti superiori. in quanto la posizione degli stessi, andava oltre il piano delle spalle a causa dei movimenti ripetuti, continui e di frequenza elevata compiuti nel corso della giornata lavorativa.
Ha confermato le conclusioni rassegnate in sede di bozza peritale, specificando che
“Pertanto anche alla luce del DVR presente agli atti oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che NON è individuabile il nesso di causalità e neanche il ruolo concausale tra la patologia denunciata a livello del polso destro e l'attività svolta dalla ricorrente, poichè l'attività lavorativa svolta NON ha richiesto l'effettuazione di movimenti fini che comportano il continuo coinvolgimento delle dita oppure lavori che comportano vibrazioni e movimenti estremi( di flesso estensione e di lateralità) del polso.”
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
8 Le conclusioni a cui è giunto il CTU sotto il profilo medico legale appiano, peraltro, plausibili e coerenti, alla luce delle risultanze della prova testimoniale, che non hanno offerto idonea dimostrazione in ordine alla necessità di movimenti a livello di mani e polsi, continuativi e sistematici nell'espletamento dell'attività lavorativa.
Inoltre, si ritiene che il CTU, ha dato adeguatamente conto delle proprie valutazioni mediche, anche in relazione all'anamnesi lavorativa della ricorrente e alla natura delle mansioni dalla stessa svolte.
La domanda non può, dunque, essere accolta e va rigettata.
3. La natura controvertibile del giudizio, attesa la patologia effettivamente sofferta dalla che verosimilmente ha indotto la stessa a proporre domanda per il riconoscimento Parte_1 dell'eziologia professionale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Non sussistendo, invece, le condizioni di cui all'articolo 152 disp. att c.p.c., le spese di
CTU sono poste a carico solidale delle parti, nell'importo già liquidato con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 404/2024, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa le spese di lite;
• Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti come da liquidazione giàeffettuata con separato decreto.
Teramo, 20.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Malatucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 20/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(FG) e residente a [...], elettivamente domiciliata in Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Scipioni (c.f.
che la rappresenta e CodiceFiscale_2 Email_1
difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2
anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:” 1) Dichiarare che l'esponente è affetto da sindrome del tunnel carpale di origine professionale e che a causa della contratta malattia professionale, residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 06% o superiore al minimo di legge o comunque in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 per il danno biologico permanente nella misura del 06% o superiore al minimo di legge o comunque in quella diversa misura corrispondente al grado di inabilità che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare in persona del suo direttore pro-tempore -sede di CP_1
Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 22.02.2024, conveniva in giudizio l' al CP_1
fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia (sindrome del tunnel carpale dx), presentata in via amministrativa in data 04.12.2021 (n. 517877158) e non accolta dall' , nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in CP_1 CP_1
conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura del 6%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver lavorato con la qualifica di infermiera dal 1988 fino al 1992 presso diverse strutture in diverse Regioni e dal 1993 sino al 2020 presso la ASL di Teramo (1993-
1998 presso il Pronto Soccorso di Giulianova, nel 1993 presso il Presidio Ospedaliero di Sant'Omero, dal 2000 fino al 2007 presso il reparto di cardiologia di Giulianova, dal
2007 al 2010 nel reparto di sterilizzazione ed infine dal 2010 al 2020 a Nereto come impiegata nell'amministrazione);
- che in particolare, nel reparto di cardiologia e medicina interna, l'attività lavorativa consisteva nell'effettuare abitualmente il sollevamento dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici per impianti di Pacemaker, posizionarli nelle barelle, effettuare il procedimento inverso dalla barella al letto al ritorno dalla sala operatoria, posizionare dal letto sulle sedie a rotelle i pazienti non autosufficienti e prima della venuta degli
OSS, effettuare il cambio della biancheria dei letti, occuparsi delle cure e della pulizia dei pazienti allettati e non autosufficienti;
2 - che presso il reparto di sterilizzazione si era occupata quotidianamente del lavaggio e dell'assemblaggio degli attrezzi, ferri e strumenti di sala operatoria per interventi di chirurgia e ortopedia, effettuando anche il sollevamento manuale dei container del peso di circa 30/40 KG che contenevano i suddetti attrezzi sull'autoclave;
- che per il lavoro svolto in amministrazione svolto sei ore al giorno per sei giorni la settimana, si occupava dell'archivio riordinando e posizionando faldoni contenenti pratiche di protesica ed ausili di utenti, provvedendo a sistemarli, sollevarli, spostarli e riposizionarli negli appositi scaffali, anche ad altezze elevate senza l'uso della scala;
utilizzando continuamente le mani con sforzi e movimenti continui;
- che a causa delle predette lavorazioni, veniva affetta dalla Sindrome del tunnel carpale, residuando in capo alla deducente un danno biologico da invalidità permanente valutato nella misura complessiva del 6% o comunque superiore al minimo di legge;
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' per insussistenza del nesso causale tra il CP_1
rischio lavorativo e la malattia denunciata;
- che il gravame si concludeva con Collegiale medica discorde.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
con memoria difensiva depositata in data 02.05.2024 ed ha resistito alla domanda
[...] chiedendone il rigetto per mancanza dell'effettiva esposizione a rischio e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia.
In particolare, l' ha sottolineato come dalla documentazione in atti e dal DVR, la CP_1 ricorrente, in mancanza della ripetitività dell'attività svolta, per la diversificazione delle mansioni esercitate nel corso degli anni, da ultimo come addetta gli archivi delle pratiche amministrative, non sia stata esposta a rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e/o da esposizione da vibrazioni HAV.
Inoltre, il Dott. nella relazione del 19.03.2024, ha confermato Persona_3
“l'assenza di rapporto causale con la patologia denunciata (STC ds), anche in considerazione della multifattorialità della eziopatogenesi e dell'età della pz”
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del
20.05.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
3 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, insistendo nelle conclusioni rassegnate, e contestando, in particolare, la ricorrente, le risultanze della CTU medico legale.
2. La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale – sindrome tunnel carpale dx - presentata in via amministrativa in data
04.12.2021 e non accolta dall' . CP_1
Com'è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nel caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio della ricorrente non hanno trovato adeguato sostegno dimostrativo, alla luce delle risultanze dell'escussione testimoniale (testi , Testimone_1 Testimone_2
) e della CTU espletata dalla Dott.ssa
[...] Testimone_3 Persona_4
Al riguardo, valga in primo luogo sottolineare che, come dedotto nel ricorso, la ricorrente ha lavorato con la qualifica di infermiera dal 1988 fino al 1992 presso diverse strutture in diverse Regioni e dal 1993 sino al 2020 presso la ASL di Teramo. Nello specifico, dal 1993 al
1998 ha lavorato presso il Pronto Soccorso di Giulianova, nel 1993 presso il Presidio
4 Ospedaliero di Sant'Omero, dal 2000 fino al 2007 presso il reparto di cardiologia di
Giulianova, dal 2007 al 2010 nel reparto di sterilizzazione ed infine dal 2010 al 2020 a Nereto come impiegata nell'amministrazione.
In ragione delle mansioni svolte presso il reparto di cardiologia e poi presso il reparto di sterilizzazione (cessate in data 2010), ed anche per il periodo successivo svolto presso l'archivio, la ricorrente rivendica il diritto al riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata, consistente nella sindrome del tunnel carpale dx, sottolineando come nel reparto di cardiologia e medicina interna, l'attività lavorativa consisteva nell'effettuare abitualmente il sollevamento dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici, oltre che occuparsi delle cure e della pulizia dei pazienti allettati e non autosufficienti, mentre nel reparto di sterilizzazione, l'attività consisteva nel lavaggio e assemblaggio degli attrezzi, con sollevamento manuale dei container del peso anche di circa 30/40 KG.
Quanto alle risultanze della prova testimoniale, in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Giulianova, all'udienza del
17.09.2024, infermiera professionale e collega di lavoro della Testimone_1 Parte_1 per 7 anni, pur non ricordando di preciso in quale periodo, ha specificato: “4) Noi abbiamo lavorato insieme in cardiologia e unità coronarica e pronto soccorso cardiologico a
Giulianova insieme. E' vero che dovevamo sollevare i pazienti, senza sollevatore, perché il sollevatore è arrivato tardi, la ricorrente lo ha usato per un anno e comunque ce ne era uno solo. Il sollevamento dei pazienti era necessario per farlo respirare meglio, una volta che arrivavano in pronto soccorso, alcuni si alzavano e si mettevano in carrozzina, ma quando non ce la facevano aiutavamo noi il paziente a mettersi sulla sedia a rotelle per portarlo in pronto soccorso. Oppure quando dovevamo lavorare i pazienti, all'epoca non c'erano gli
OSS, eravamo noi infermieri in due a sollevare i pazienti. Questa attività dipendeva dai ricoveri e pazienti scompensati. Poteva accadere che il paziente doveva essere sollevate più volte nell'arco del turno lavorativo” e sul cambio della biancheria effettuato dalla ricorrente prima dell'arrivo degli OSS ha dichiarato: “5)Si è vero, gli OSS sono arrivati due tre anni prima di andare in pensione, io sono andata in pensione nel 2016. Io gli ultimi anni li ho fatti in ambulatorio ma comunque vedevo gli OSS in reparto”.
Infine, sull'orario di lavoro ha esplicitato: “9) Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme facevamo i turni 7-14, 14-21, 21-7 per 3 giorni, poi un giorno di riposo. Il lavoro ed il sollevamento richiedeva l'utilizzo della forza delle braccia. Bisogna usare braccia e schiena.”.
5 Alla medesima udienza, OSS e collega intorno all'anno 2000 Testimone_2 presso il reparto di sterilizzazione, nel confermare i capitoli di prova all'uopo articolati in ricorso, ha specificato: “6) Confermo le mansioni e confermo che bisognava sollevare questi cestini del peso variabile, però quelli di chirurgia ed ortopedia erano pesanti, pesavano 20-
25 kg. Una volta assemblati gli strumenti per gli interventi, inseriti nei cestini, una volta lavati, li dovevamo sollevare e portarli al tavolo, di seguito metterli in autoclave, quando si erano sterilizzati, dovevamo fare il percorso inverso. I cestini pesanti erano quelli di ortopedia perché avevano dentro protesi, quelli di chirurgia anche erano pesanti perché
c'erano tanti ferri. Le dimensioni dei cestini erano varie e di diverso peso” mentre sull'orario di lavoro ha dichiarato “9) L'orario di lavoro nel reparto di sterilizzazione era dalle 7.30 alle
13.30 oppure dalle 14.00 alle 19.30, per sei giorni alla settimana.”.
Inoltre, il teste ha sottolineato come “La movimentazione dei container avveniva sia per effettuare il lavaggio, sia per la sterilizzazione. Il container è il cestino, ovvero il contenitore degli strumenti di lavoro.” e Adr avv.to Scipioni: “I cestini piccoli erano di 1 kg ai cestini di ortopedia di circa 30 kg, durante tutta la giornata facevamo 10-11 interventi al giorno e quindi era tutto un movimento, di certo non avevamo tempo di riposarci. Al mattino che
c'erano gli interventi questi spostamenti erano continuii, di pomeriggio, terminati gli interventi e riordinato, alle 16.00/17.00 se avevamo finito, non c'era questo movimento, e provvedevamo a pulire e disinfettare”.
All'udienza del 26.11.2024, , reggente dell'Ufficio di riabilitazione di Parte_3
Nereto ha dichiarato che la ricorrente “nel 2010 fino al 2019…..si è occupata dell'archivio, poi successivamente ha preso posto in un altro ufficio e gradualmente ha preso il posto nel rapporto con il pubblico, allo sportello.”.
In ordine all'attività svolta in amministrazione, ha rappresentato: “7) All'inizio per diverso tempo è stata addetta all'archivio, fatto di faldoni e di natura cartacea. L'archivio riguardava i dodici comuni del territorio del distretto. All'inizio, per due o tre anni, è stata addetta solo lei all'archivio, quando abbiamo rimesso l'archivio, gradualmente doveva essere aggiornato, anche perché da noi venivano 200 persone al giorno, c'era sempre lavoro manuale svolto ogni giorno, non solo dalla ricorrente, ma insieme a me…….9) L'archivio era manuale e quindi ovviamente si usavano le mani, i faldoni larghi 15 cm erano pesanti, la grandezza della cartella era la stessa, ad esempio per il Comune di Alba Adriatica avevano
15 faldoni. I faldoni riguardano pratiche degli utenti di richiesta di protesica. In quel periodo
a livello meccanografico non era registrato nulla. L'archivio informatico è arrivato dopo, ma
6 comunque rimaneva misto. I faldoni erano posizionati su scaffali in tre livelli, dal piano terra fino all'altezza di un metro e cinquanta. L'ultimo era alla mia altezza, circa 1.70 mt.”.
Ebbene, le risultanze della prova testimoniale hanno evidenziato come le mansioni espletate dalla ricorrente, per l'arco temporale oggetto di causa, non hanno richiesto una movimentazione ripetuta coinvolgente le dita ed i polsi, trattasi piuttosto di attività che hanno esposto la ricorrente al sovraccarico degli arti superiori (soprattutto degli arti superiori o della schiena) e all'assunzione di posture incongrue, in particolar modo negli anni in cui ha dovuto occuparsi dello spostamento dei pazienti, e poi della movimentazione dei faldoni in archivio.
Nello specifico, alla luce delle evidenze istruttorie, evincibili dalle dichiarazioni testimoniali, non risulta sufficientemente provato il nesso causale tra le mansioni svolte e la malattia professionale denunciata.
Nei medesimi termini si è espressa, sotto il profilo medico legale, la CTU Dott.ssa la quale, dopo aver ripercorso la storia lavorativa della ricorrente ed Persona_4 esaminato i certificati e i documenti prodotti (tra i quali:” 1- Referto di Elettroneuromiografia effettuata in data 28.07.2021 presso il Dott neurologo che certificava Persona_5
“Conclusioni: rilievi neurografici indicativi di intrappolamento del nervo mediano destro al tunnel carpale di entità moderata”.
2- Certificazione Medica di Malattia Professionale
Patronato INCA rilasciata in data 04.12.2021 dalla Dott.ssa che certificava “ Persona_6
Malattia: Sindrome tunnel carpale destro” 3 -Certificato medico Patronato INCA sede di
Giulianova rilasciato in data 03/12/2022 dalla dott.ssa , specialista in Persona_7 radioterapia oncologica, ecografia internistica, che certificava “… sindrome del tunnel carpale destro ….. con D. B”. quantificabile nella misura del “6%.”), dopo aver visitato la perizianda in data 08.01.2025 e svolto delle considerazioni medico-legali, ha rappresentato quanto segue: “..le mansioni lavorative svolte dalla Sig.ra non Parte_1
richiedevano movimenti fini e ripetuti a livello dei polsi e delle mani ma altresì prevedevano un sovraccarico continuativo di entrambi gli arti superiori;
più precisamente i compiti che svolgeva la ricorrente la hanno esposta a posture incongrue, per le quali era prevista la posizione degli arti superiori oltre il piano delle spalle stesse, in movimenti ripetuti, continui
e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa. Pertanto, anche alla luce del DVR presente agli atti oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che NON è individuabile il nesso di causalità tra la patologia denunciata a livello del polso destro e
l'attività svolta dalla ricorrente, poichè l'attività lavorativa svolta NON ha richiesto
l'effettuazione di movimenti fini che comportano il continuo coinvolgimento delle dita oppure
7 lavori che comportano vibrazioni e movimenti estremi del polso. Nel caso che ci occupa , la tipologia e la modalità di espletamento dell' attività lavorativa svolta dall'assicurata (attività di infermiera e successivamente lavoro in amministrazione con mansioni di archivio con riordino e posizionamento dei faldoni), NON configurano tali condizioni di rischio”.
L'ausiliario del Giudice ha, pertanto, concluso ritenendo di non poter riconoscere l'origine professionale alla patologia denunciata, per assenza di esposizione al rischio specifico.
Nel termine all'uopo assegnato, parte ricorrente ha presentato osservazioni sottolineando che “sulla base della prova testimoniale espletata e dell'anamnesi lavorativa è emerso che la ricorrente ha lavorato per diversi anni (almeno 7) come infermiera presso il Pronto soccorso cardiologico a Giulianova dove sollevava e posizionava i pazienti a letto sulla sedia
a rotelle, curava la pulizia dei pazienti e il cambio della biancheria dei letti….A ciò si aggiungano le ulteriori attività (lavaggio ed assemblaggio di ferri e strumenti utilizzati in sala operatoria e successivamente ,movimentazione fascicoli e utilizzo del PC)che parimenti impegnano la mano, con movimenti ripetuti con azioni di presa e posture incongrue della mano. Deve altresì evidenziarsi che non risulta valutata la rilevanza, quantomeno concausale, dell'attività di lavoro sulla etiologia della patologia denunciata”.
Il CTU, in risposta ai chiarimenti richiesti, ha sottolineato come la modalità di svolgimento delle mansioni alle quali la ricorrente era addetta conducevano a configurarsi una assenza di movimenti fini e ripetuti a livello delle mani e dei polsi ma, invece, un sovraccarico biomeccanico di entrambi gli arti superiori. in quanto la posizione degli stessi, andava oltre il piano delle spalle a causa dei movimenti ripetuti, continui e di frequenza elevata compiuti nel corso della giornata lavorativa.
Ha confermato le conclusioni rassegnate in sede di bozza peritale, specificando che
“Pertanto anche alla luce del DVR presente agli atti oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che NON è individuabile il nesso di causalità e neanche il ruolo concausale tra la patologia denunciata a livello del polso destro e l'attività svolta dalla ricorrente, poichè l'attività lavorativa svolta NON ha richiesto l'effettuazione di movimenti fini che comportano il continuo coinvolgimento delle dita oppure lavori che comportano vibrazioni e movimenti estremi( di flesso estensione e di lateralità) del polso.”
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
8 Le conclusioni a cui è giunto il CTU sotto il profilo medico legale appiano, peraltro, plausibili e coerenti, alla luce delle risultanze della prova testimoniale, che non hanno offerto idonea dimostrazione in ordine alla necessità di movimenti a livello di mani e polsi, continuativi e sistematici nell'espletamento dell'attività lavorativa.
Inoltre, si ritiene che il CTU, ha dato adeguatamente conto delle proprie valutazioni mediche, anche in relazione all'anamnesi lavorativa della ricorrente e alla natura delle mansioni dalla stessa svolte.
La domanda non può, dunque, essere accolta e va rigettata.
3. La natura controvertibile del giudizio, attesa la patologia effettivamente sofferta dalla che verosimilmente ha indotto la stessa a proporre domanda per il riconoscimento Parte_1 dell'eziologia professionale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Non sussistendo, invece, le condizioni di cui all'articolo 152 disp. att c.p.c., le spese di
CTU sono poste a carico solidale delle parti, nell'importo già liquidato con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 404/2024, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa le spese di lite;
• Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti come da liquidazione giàeffettuata con separato decreto.
Teramo, 20.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Malatucci
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