Articolo 10 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
Articolo 9Articolo 11
Versione
19 marzo 2004
Art. 10. 1. All' articolo 429 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 429 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 429 (Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione). - Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.».
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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