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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1899/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1899/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Monica Casiraghi e dall'Avv. Antonio Bellomo ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Monza C.so Milano 30 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in viale Campania 26/A presso lo studio degli Avvocati
pagina 1 di 20 Alessandra Tononi Correale ed Eugenio Antonio Correale che lo rappresentano e difendono come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO nonché
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marina Controparte_2 P.IVA_3
Maria Grandi ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec giusta procura speciale alle liti in atti Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Preliminarmente si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove e/o diverse domande ed eccezioni eventualmente formulate dalle controparti si chiede che l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, voglia, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione formulata tra entrambi gli appellati così giudicare:
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto e, quindi, dell'efficacia esecutiva della sentenza
In via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del , in persona dell'amministratore pro Parte_2
tempore, relativamente alla domanda di esecuzione dei lavori così come individuati nella CTU Ing. (pagg. 117-120) sulle parti private e non Per_1
condominiali, previo rinnovo e/o integrazione della CTU di primo grado;
In via principale e nel merito accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il pagina 2 di 20 proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n
4338/23 RG 31708/2018 Rep n. 4935/23 emessa dal Tribunale di Milano-
Dott.ssa Lucia Francesca Iori- il 24.05.23, pubblicata il 26.05.23 e notificata in data 29.05.23 accogliere le seguenti domande:
1. Previo rinnovo e/o integrazione della CTU, accertare che la Parte_3
della res da cui trae origine il fenomeno infiltrativo per cui è causa, è riferibile a , al e ai singoli proprietari dei box del Parte_1 CP_1
secondo piano interrato individuando gli ambiti della;
Parte_3
2. Riformare la sentenza impugnata n 4338/23 relativamente alla condanna all'esecuzione dei lavori (anche con riferimento alle tempistiche indicate) in capo alla sola per i motivi esposti in narrativa-atto di Parte_1
appello, accertando, previo rinnovo della CTU, in applicazione dell'art. 1125 cc e art. 2051 cc quali siano gli ambiti di intervento di ciascuno dei co-custodi individuati rispetto ai lavori indicati dal CTU;
stabilendo altresì quali Per_1
siano gli oneri economici da porre a carico di ciascun co-custode per i lavori di ripristino.
3. Riformare la sentenza impugnata n 4338/23 relativamente alla condanna di risarcimento del danno in ragione della co-custodia così individuata per i motivi di cui in narrativa-atto di appello;
4. Riformare la sentenza impugnata n. 4338/23, accertando e dichiarando il contributo causale degli interventi effettuati dal terzo chiamato CP_2
e per l'effetto condannarla a manlevare l'appellante nei limiti del danno
[...]
cagionato con gli errati interventi effettuati di cui in narrativa
In via istruttoria:
Si chiede disporre la rinnovazione o l'integrazione delle CTU espletate in primo grado nei seguenti termini:
1) individuare e differenziare le superfici ed i costi di intervento relativi alle pagina 3 di 20 parti condominiali rispetto alle zone di proprietà privata del secondo piano interrato modulando i rispettivi interventi ai sensi dell'art. 1125 cc;
2) valutare la fattibilità ed i costi per la realizzazione delle protezioni delle griglie di ventilazione da cui entra l'acqua piovana considerando il minor impatto economico e la congruente utilità rispetto alle esigenze dell'immobile.
3) riformulare il computo metrico estimativo dei costi separando le opere essenziali per l'eliminazione dei vizi e difetti oggetto di giudizio dalle opere qualificabili come migliorie.
4) prevedere delle tempistiche coerenti ed adeguate rispetto alla concreta realizzazione dei lavori considerando sia i necessari iter burocratici richiesti per legge per avviare le operazioni (presentazione CILA, progettazione autorizzazioni etc..) sia quello che serve in ordine alla realizzazione delle opere stesse;
Con vittoria di spese , diritti e onorari dei due gradi di giudizio
Per Controparte_3
, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto da
[...]
ai sensi degli artt. 348 e 348 bic cpc, anche per manifesta Parte_4
infondatezza, confermando comunque l'esclusiva responsabilità dell'appellante;
In via gradata, respingere l'avversario gravame, confermando in ogni parte la sentenza n. 4338/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 24 maggio 2023 e chiarendo comunque che incombono sull'appellante non soltanto le cure ma anche tutti quanti gli oneri per le riparazioni de quibus
IN VIA GRADATA, PER L'EVENTUALITÀ CHE SIA DATO INGRESSO AL
CHE HA PROPOSTO NEI CONFRONTI NEI Pt_5 Parte_6
CONFRONTI DELLA , premessa ogni Controparte_4
opportuna declaratoria, dato atto che l'attore ha esteso le proprie domande alla chiamata pagina 4 di 20 in causa anche in via di appello incidentale, dato atto degli accertamenti Parte_1
intervenuti:
-dato atto che la convenuta e per quanto di ragione la chiamata in causa non hanno provveduto ad effettuare le necessarie riparazioni delle cose, rispettivamente di proprietà di , godute in locazione da e soggette al loro potere di Parte_1 Parte_1
governo;
-dato atto del palesarsi, nell'ambito delle parti comuni dell'edificio attoreo, di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastante proprietà esclusiva della convenuta,
-dato atto degli obblighi manutentivi che incombono sulla convenuta nella sua duplice qualità di proprietaria e di custode della costruzione fuori terra e sulla chiamata in causa quale conduttrice;
-dato atto degli accertamenti esperiti dalle due ctu espletate e ritenuta la assoluta insussistenza di responsabilità del;
CP_1
COSÌ GIUDICARE:
1.dichiarare la convenuta e la terza chiamata responsabili in via solidale, concorrente e/o alternativa delle infiltrazioni che si palesano nell'ambito delle parti comuni del condominio attoreo;
2.dichiarare la convenuta e la terza chiamata tenute, in via solidale, concorrente e/o alternativa, ad eseguire tutte le opere di riparazione e di manutenzione necessarie e/o opportune per eliminare le infiltrazioni lamentate dall'attore, con riferimento alla individuazione delle opere effettuata dal CTU Ing. ovvero con riferimento alle Per_1
ulteriori acquisizioni intervenute;
3.condannare la convenuta e la terza chiamata, in via solidale, concorrente e/o alternativa al risarcimento dei danni cagionati all'attore ed ai condomini dalle infiltrazioni;
4.a norma dell'art. 614 bis cpc determinare la somma di denaro che sarà dovuta dalla convenuta e/o dalla terza chiamata per l'eventualità che non provvedano pagina 5 di 20 spontaneamente ed immediatamente ad ottemperare agli obblighi di fare ed agli obblighi di non fare, secondo le statuizioni giudiziarie emanande;
Con vittoria di spese e di competenze di lite, comprese quelle della procedura di mediazione colpevolmente respinta ex adverso e comunque con applicazione integrale del regime sanzionatorio dettato dall'ordinamento giuridico a carico di chi immotivatamente si rifiuti di coltivare la procedura ex. D.L.gs 28/2010.
Condannare inoltre le controparti, ex art. 96 cpc, al risarcimento per i danni meglio ricordati nella prima difesa ex art. 183 sesto comma cpc.
Il si riporta alle istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. CP_1
183 sesto comma cpc quindi, chiede ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di prova da intendersi per qui integralmente trascritti.
Per Controparte_2
NEL MERITO:
- respingere, per i motivi sopra esposti, le domande dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto in quanto nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere attribuita a per i danni provocati da vizi strutturali, né tale responsabilità può dirsi Controparte_5
discendere da alcun obbligo contrattuale;
IN OGNI CASO: con condanna di al pagamento delle spese di lite e dei compensi Parte_1
professionali oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_7
Milano conveniva in giudizio chiedendo di accertare e Parte_1
dichiarare la responsabilità di quest'ultima, ex art. 2051 c.c., per l'ammaloramento pagina 6 di 20 palesatosi nei corselli e nei box del e di condannarla all'esecuzione delle CP_1
opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni, oltre al risarcimento dei danni patiti dall'attore e dai condomini, nonché a fissare, ex art. 614 bis c.p.c., una somma equitativamente determinata ove la convenuta non avesse provveduto ad ottemperare agli obblighi di fare.
In particolare, l'attore deduceva:
- che il condominio era costituito dal corpo di fabbrica interrato sopra il quale era sita altra proprietà che non partecipava del condominio e che apparteneva a Parte_1
[...]
- che la menzionata società non si era mai curata di eseguire attività manutentiva e conservativa, con particolare riferimento alla protezione delle coperture e degli impianti di sua esclusiva proprietà, da cui derivavano infiltrazioni copiose che si palesano nei suoi corselli e box;
- che, nonostante la porzione immobiliare sovrastante fosse concessa in locazione a in assenza di un espresso obbligo assunto in tal senso, la proprietaria Controparte_2
rimaneva in ogni caso custode e responsabile delle infiltrazioni cagionate, ex art. 2051-
2053 c.c.
si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e Parte_1
chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa . CP_2
La terza chiamata, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure così statuiva:
1. dichiara il difetto di legittimazione attiva del Controparte_6
rispetto alla domanda di risarcimento dei danni patiti dai condomini;
[...]
pagina 7 di 20
2. accertata la co-custodia del e di Controparte_6 [...]
della res da cui trae origine il fenomeno infiltrativo per cui è causa, Parte_1
condanna ad eseguire i lavori indicati come interventi da Parte_1
eseguire al piano primo interrato di Milano, analiticamente indicati CP_6
nella relazione tecnica depositata dall'ing. in data 20.3.2022 Parte_8
alle pagine 117-120 e richiamati in parte motiva, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
3. condanna a risarcire al Parte_1 Parte_7
Milano il 50% dei danni patrimoniali da lui patiti, che si liquidano in euro 6.574,47, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
4. fissa la somma di euro 100,00 da versarsi da parte di in Parte_1
favore del attore per ogni giorno di inottemperanza e/o ritardo CP_1
nell'esecuzione del presente provvedimento, decorsi inutilmente i sei mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
5. compensa tra la parte attrice e la convenuta le spese di lite Parte_1
nella misura di ¼ e condanna la convenuta a rifondere in Parte_1
favore dell'attore i restanti ¾ delle spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 727,00 per le spese ed in euro 8.630,25 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
6. condanna il convenuto a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 10.860,00 CP_2
per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
(se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
7. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese delle due ctu, come liquidate in corso di causa. pagina 8 di 20 In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale riconosceva il difetto di legittimazione ad agire del in relazione alla domanda di risarcimento dei CP_1
danni cagionati ai condomini dalle infiltrazioni, trattandosi di un diritto altrui.
Nel merito il Tribunale accertava, sulla scorta della seconda CTU espletata, che buona parte degli spazi comuni del erano interessati da gravi infiltrazioni, CP_1
provenienti dal solaio di proprietà della e che i danni erano dovuti Parte_1
ad errori di costruzione e vetustà dei componenti.
Riconosceva quindi la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto l'evento lesivo (ammaloramento delle parti comuni del condominio interrato di
) era stato determinato dalla res della convenuta. Parte_7
Escludeva invece la responsabilità del conduttore dell'edificio, in quanto anche in seguito alla stipulazione del contratto di locazione il proprietario aveva conservato la custodia delle strutture murarie e degli impianti.
Richiamava poi il disposto dell'art. 1125 c.c., che pone le spese di manutenzione e ricostruzione dei solai in parti uguali tra i proprietari dei due piani e ricordava che la presunzione iuris tantum di proprietà comune di solai divisori tra un piano e l'altro vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura (come da ultimo precisato da Cass., 11/6/2018, n. 15048).
Sulla base di tali presupposti riteneva che nel caso di specie dovesse “presumersi la comproprietà tra il soffitto del piano -2 e la pavimentazione del piano -1, sì che, in assenza di altri elementi in atti, l'attore e la convenuta vanno ritenuti co-custodi della res, sì che ex art. 1125 c.c. delle spese manutentive inerenti la res (soffitto- pavimentazione divisoria tra i due piani) sono chiamate a farsi carico nella misura del
50% ciascuna”.
pagina 9 di 20 In conclusione riteneva che: “Come da domanda del condominio attore la parte convenuta va condannata ad eseguire i lavori per l'eliminazione del fenomeno infiltrativo, il cui valore è stato stimato in euro 268.136,31 (euro 294.949,94 iva inclusa) e la parte convenuta, pur in assenza di espressa domanda proposta nel presente giudizio, va in ogni caso ritenuta responsabile in solido ex art. 2055 c.c. con il
attore, sì che potrà agire in regresso, in applicazione del principio di cui CP_1
all'art. 1125 c.c., nei confronti di quest'ultimo per ottenere il versamento del 50% dell'ammontare del valore dei lavori, delle riparazioni di cui al menzionato stimato ammontare, delle spese di allestimento del cantiere (stimate in euro 2.585,00) e delle eventuali maggiori spese, identificate nella categoria “imprevisti”.
Per quanto riguarda l'attività di ripristino del piano -2, trattandosi di lavori da eseguire presso la proprietà del attore, la parte convenuta, corresponsabile del CP_1
danno ex art. 2051 c.c., va condannata a risarcire alla parte attrice il 50% dell'ammontare dei costi stimati per le riparazioni, da ritenersi congrue nell'ammontare dei lavori indicati dal ctu a p. 120 (euro 11.905,00, iva inclusa) della relazione tecnica depositata, oltre alle stimate spese di pulizia del piano secondo interrato (euro 303,86).
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno Parte_1
di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in sua integrale riforma, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, previa eventuale rinnovazione o integrazione delle
CTU espletate nel giudizio di primo grado e previo accertamento del contributo causale del terzo chiamato, . CP_2
Il si è costituito in giudizio concludendo Controparte_6
per la conferma della sentenza gravata.
si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e chiedendo il CP_2
rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
pagina 10 di 20 All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19 marzo 2024, poi differita al 29 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 29 ottobre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “Erroneo accertamento della carenza di legittimazione attiva del rispetto alla sola domanda di risarcimento danni”, CP_1
l'appellante sostiene che il difetto di legittimazione ad agire del debba CP_1
essere riconosciuto anche in relazione alla richiesta di condanna ad eseguire i lavori per eliminare le problematiche infiltrative, in quanto tali lavori non interessano esclusivamente le parti comuni condominiali, ma coinvolgono anche le parti private.
Con il secondo motivo, rubricato “Erronea attribuzione della co-custodia della res per cui è causa in capo al e e non anche ai singoli CP_1 Parte_1
proprietari dei box”, l'appellante lamenta che in realtà tale ripartizione non sia corretta, in quanto l'attore è co-custode “della res” nei limiti delle parti comuni CP_1
del secondo piano interrato, mentre per il resto sono co-custodi tutti i proprietari dei box privati sempre presenti al secondo piano interrato.
Rileva a questo riguardo che il è sì proprietario della soletta interpiano, CP_1
ma limitatamente alla parte di detta struttura che sovrasta le parti comuni, mentre l'ulteriore parte della soletta è di proprietà dei singoli privati proprietari dei rispettivi box non rappresentati nel presente giudizio dall'Amministratore e quindi estranei al giudizio di primo grado nonché alla presente impugnazione. pagina 11 di 20 Con il terzo motivo, intitolato “Condanna esclusiva di ad eseguire Parte_1
tutti i lavori indicati dall'Ing. nonostante sia stata accertata la co-custodia Per_1
della res per cui è causa-vizio di motivazione”, l'appellante contesta la condanna ad eseguire i lavori relativi alla soletta interpiano per l'intera superficie della soletta stessa nonché ad eseguire qualsiasi ulteriore intervento che abbia ad oggetto parti private, in quanto tale condanna si pone in contrasto con la carenza di legittimazione attiva dell'Amministratore rispetto alle parti private del piano secondo interrato;
è addirittura in contrasto rispetto alla stessa domanda svolta dal che Parte_7
richiede l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione delle infiltrazione relative alle sole parti comuni;
è in contrasto con l'accertamento della co-custodia e comproprietà della soletta interpiano tra l'attore (nei limiti sopra ricordati) e il convenuto e con l'applicazione dello stesso art. 1125 c.c.
Sostiene infatti che avrebbe dovuto semmai essere condannata Parte_1
esclusivamente ad eseguire i lavori che attengono alla sua esclusiva proprietà, tra cui la copertura del pavimento del primo piano interrato nonché al rifacimento nella misura del
50% dell'impermeabilizzazione della soletta interpiano, che funge da copertura delle sole parti condominiali del chiamato anch'esso, in applicazione CP_1
dell'art. 1125 c.c., ad eseguire l'altro 50% dei detti suddetti lavori.
Vi sarebbe, inoltre, un ingiustificato arricchimento da parte dei proprietari dei singoli box che beneficerebbero, in assenza di qualsivoglia domanda, di un intervento di ripristino, senza concorrere alla spesa in applicazione dell'art. 1125 c.c., in quanto
, in forza della sentenza di primo grado, nulla potrebbe opporre agli Parte_1
stessi, dovendo, con grave pregiudizio, procedere ad instaurare autonome vertenze nei confronti dei singoli proprietari dei box.
Con il quarto motivo l'appellante, richiamando le considerazioni già svolte con riferimento agli altri motivi d'appello, lamenta che il primo Giudice abbia erroneamente pagina 12 di 20 liquidato in favore del i danni patrimoniali lamentati, che invece CP_1
dovranno essere limitati alle sole parti comuni.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la pronuncia per aver erroneamente ritenuto congruo il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata per eseguire i lavori da parte di nonché per aver imposto la relativa Parte_1
penale.
Con il sesto motivo l'appellante deduce criticità, errate valutazioni, incompletezza e vizi delle due CTU svolte in corso di causa.
Evidenzia in particolare che nel giudizio di primo grado sono state svolte due consulenze tecniche d'ufficio, la prima affidata all' Arch. e la seconda all' Ing. CP_7
, le quali sono giunte a due diverse conclusioni in ordine all'individuazione delle Per_1
cause delle infiltrazione, ma soprattutto all'individuazione degli interventi da eseguire per la loro eliminazione, con una differenza economica notevolissima: i costi degli interventi sono stati quantificati in circa € 30.000 dall'arch. e in € 300.000,00 CP_7
dall'ing. . Il giudice di prime cure si è limitato a seguire le valutazioni del Per_1
secondo CTU, senza spiegare per quale motivo non aveva preso in considerazione la prima relazione peritale.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento della responsabilità del terzo chiamato, deducendo che i lavori eseguiti da CP_2
al primo piano interrato, peraltro all'insaputa dell'odierna appellante, hanno CP_2
concorso a determinare il fenomeno infiltrativo, poiché il cambio delle canaline e delle griglie ha creato vistose crepe nel pavimento e nel sottofondo.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Il Condominio Milano”, costituito unicamente da piani interrati, Parte_7
sopra i quali è situato un altro immobile, di proprietà di ha Parte_1
pagina 13 di 20 agito in giudizio nei confronti di detta società, lamentando che dall'edificio sovrastante provenivano copiose infiltrazioni d'acqua, che si palesavano nei corselli e nei box.
Sulla base di tali presupposti ha formulato azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti del proprietario dell'immobile sovrastante, nella sua qualità di custode della cosa da cui provenivano dette infiltrazione e ha chiesto la condanna della società convenuta ad effettuare tutte le opere di manutenzione necessarie per eliminare le infiltrazioni lamentate, svolgendo così una domanda di risarcimento dei danni in forma specifica, secondo quanto previsto dall'art. 2058 c.c.
Così inquadrata la fattispecie in esame, deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire del a tutela delle parti comuni. CP_1
Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 1130, n. 4 c.c., che attribuisce all'amministratore del condominio il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato.
Pertanto rientra nel novero degli atti conservativi di quell'articolo 1130 n. 4 l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in un'ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del
e i singoli condomini ad agire per il risarcimento senza che possa farsi CP_1
distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto" (così Cass. sentenza n. 2436/2018 e, in senso analogo, Cass. n. 7875/2021).
Di conseguenza, allorché l'azione proposta, come nel caso di specie, mira alla tutela delle parti comuni dell'edificio, anche se di riflesso i pregiudizi possano interessare le pagina 14 di 20 proprietà esclusive dei singoli condomini, deve essere riconosciuta la legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio per l'eliminazione dei difetti lamentati.
Nel merito si osserva quanto segue.
Entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, espletate nel giudizio di primo grado, hanno permesso di accertare la presenza di estese infiltrazioni d'acqua nelle parti comuni e nei boxes privati, situati nel 2°piano interrato dell'edificio oggetto di causa, dovute a difetti strutturali dell'edificio di proprietà di . Parte_1
Si legge, infatti, a pag. 9 della prima relazione tecnica, redatta dall'arch. quanto CP_7
segue.
“Le cause delle infiltrazioni lamentate da parte attrice.
Le infiltrazioni nelle parti comuni e nei boxes privati al 2° piano seminterrato sono risultate molto estese ed evidenti. Ampie superfici degli spazi comuni al piano seminterrato del corsello, pareti- soffitto – pavimenti, sono ammalorati dall'umidità. In alcuni punti l'acqua stagna a terra, anche quando non piove. In altri punti gocciola dal sovrastante piano -1. Richiamando quanto descritto al punto “Esame degli atti e dei documenti prodotti dalle parti e concetti utili ai fini della causa”, sarebbe stato utile disporre del progetto esecutivo dell'intero manufatto edilizio compresi gli interrati, per verificare il percorso dell'impianto idrico, di fognatura, e dello scarico delle acque meteoriche. Con verifiche ed accertamenti sugli impianti del rispetto e CP_1
quelli dei piani sovrastanti, si sarebbero potuti individuare i punti critici da verificare in modo approfondito, per intervenire poi con interventi di risanamento puntuale sulle perdite e infiltrazioni. Non disponendo di elaborati esplicativi significativi, la scrivente ritiene di tenere in considerazione le relazioni tecniche predisposte dai tecnici Ing.
e Geom. per quanto gli stessi tecnici hanno verificato ai piani fuori Per_2 Per_3
terra nel corso della causa RG. n. 87274/2013. Si considerano indagini valide in
pagina 15 di 20 quanto, pur non essendo oggetto di causa sono legate alle problematiche d'infiltrazione perché riconducibili a vizi occulti del fabbricato e non risolti”.
La seconda relazione peritale, affidata all'ing. , ha confermato, attraverso Per_4
l'esecuzione di numerose prove di bagnamento, che la causa delle infiltrazioni è da ravvisarsi nei difetti di costruzione del fabbricato.
Si legge, in particolare, nella relazione redatta dall'ing. quanto segue. Per_4
“Il CTU è stato invitato dall'Ill.mo Giudice anche ad esprimersi in relazione a una gradazione delle responsabilità; quale risposta l'Ausiliario deve ascrivere la originaria responsabilità a tre Soggetti non in causa: il Progettista, il Costruttore, il Direttore dei
Lavori, ma poiché esclusi dal presente procedimento, è evidente che Parte_1
è proprietaria di un fabbricato con problemi di costruzione e concezione,
[...]
se si pensa alla rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. La Società
, non volendo in alcun modo, il CTU, esprimersi su argomentazioni Controparte_5
contrattuali o di merito, è fruitrice dell'edificio, pertanto è responsabile dello sporcamento delle canaline di smaltimento delle acque meteoriche, e del degrado superficiale delle zone “rattoppate” della pavimentazione, lungo il perimetro di alcuni grigliati, ma il CTU chiarirà nel seguito che le cause delle infiltrazioni sono di natura costruttiva, ovvero strutturale. Nessuna responsabilità rispetto alle cause delle infiltrazioni, può essere ascritta al salvo, secondo il migliore CP_1
giudizio dell'Ill. Giudice, essere proprietaria della soletta interpiano, nella misura prevista dal codice civile, art. 1125 o altra diversa quota stabilita dai rispettivi atti di proprietà ( e ). CP_1 Parte_1
Il CTU ha quindi concluso il proprio elaborato peritale, affermando quanto segue:
“…. il CTU ha potuto accertare che l'intera pavimentazione e il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, non è in grado di evitare i fenomeni infiltrativi;
l'Ausiliario ritiene che l'origine del problema sia la non adeguata costruzione in pagina 16 di 20 origine, sia della pavimentazione, sia del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane, pertanto, è plausibile ritenere che le adulterazioni superficiali della pavimentazione industriale sono la dimostrazione di uno o più tentativi di cercare di rimediare al fenomeno infiltrativo”.
È indubbio, pertanto, alla luce delle chiare ed inequivoche conclusioni cui sono pervenuti entrambi i consulenti tecnici d'ufficio, che la causa dei fenomeni infiltrativi che hanno interessato il deve essere ravvisata nella non adeguata CP_1
costruzione della pavimentazione e del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane;
sicché , quale custode della res deve essere ritenuta Parte_1
responsabile, ex art. 2051 c.c., per i danni subiti dal . CP_1
Il fatto che la causa delle infiltrazioni d'acqua sia stato chiaramente individuato in difetti di natura costruttiva induce ad escludere ogni responsabilità della terza chiamata per i fatti oggetto di causa, dal momento che - come correttamente affermato dal Giudice di prime cure – “al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione” (cfr. Cass. sentenze nn. 10983/2023 e
21788/2015).
La CTU redatta dall'ing. appare meritevole di essere seguita anche nella parte Per_4
relativa all'individuazione delle opere di ripristino, perché sul punto si è espressa in modo specifico e dettagliato.
Si legge, infatti, in detta relazione che è “necessario procedere con la demolizione dell'intero strato dell'estradosso sino all'impermeabilizzazione che sarà rimossa e quindi, il tutto, ricostruito alla regola dell'arte”; si potrà mantenere il sistema di raccolta delle acque meteoriche, ma sarà necessario procedere alla demolizione delle griglie e delle relative vasche di raccolta e convogliamento: “quanto oggi esistente sarà completamente rifatto, ma sarà anche rivista la logica delle “isole” circuitali al di sotto pagina 17 di 20 dei grigliati della copertura, e sostituite con un'unica griglia/ caditoia, più ampia, e con tubazione a piletta verticale che vada a intercettare le colonne pluviali esistenti al piano del sottostante. Il CTU ha previsto che saranno rifatti CP_1
integralmente i tratti dei pluviali che attraversano la soletta, mentre al piano sottostante dell'Attrice, saranno sostituiti solo i tratti gravemente ammalorati, mentre il resto non sarà modificato. Al piano secondo interrato il CTU ha previsto ordinari ripristini dell'intradosso e dei tratti verticali delle pareti” (cfr. pag. 116 relazione depositata dall'ing. ). Per_1
Per quanto riguarda le altre doglienze, che involgono a vario titolo la posizione di co- custode della res, che avrebbe assunto il , si osserva quanto segue. CP_1
Con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure, dopo aver premesso che il CTU ing. ha riscontrato “numerose infiltrazioni attive al momento del Per_1
Contraddittorio, e uno stato di degrado in diverse zone dell'intradosso del solaio interpiano, ovvero il soffitto del piano secondo interrato, con riferimento agli spazi comuni del odierno Attore (cfr. ctu a p. 86), ha ritenuto, in considerazione CP_1
della presunzione iuris tantum di proprietà comune dei solai divisori, che il CP_1
e debbano essere considerati co-custodi della res e ha quindi Parte_1
affermato che, a norma dell'art. 1125 c.c., delle spese manutentive inerenti la res
(soffitto-pavimentazione divisoria tra i due piani) le parti in causa siano chiamate a farsi carico nella misura del 50% ciascuna.
Sulla base di tali presupposti il Giudice di prime cure ha ravvisato la responsabilità solidale di con il attore, “sì che potrà agire in Parte_1 CP_1
regresso, in applicazione del principio di cui all'art. 1125 c.c., nei confronti di quest'ultimo per ottenere il versamento del 50% dell'ammontare del valore dei lavori, delle riparazioni di cui al menzionato stimato ammontare, delle spese di allestimento del
pagina 18 di 20 cantiere (stimate in euro 2.585,00) e delle eventuali maggiori spese, indentificate nella categoria “imprevisti” (così pag. 17 sentenza gravata).
Orbene, come correttamente evidenziato dal , quest'ultima statuizione CP_1
costituisce un mero obiter dictum, in quanto nel presente giudizio non è stata proposta domanda riconvenzionale per il recupero dei costi che dovrà Parte_1
sostenere per le riparazioni del solaio interpiano.
Di conseguenza, anche la qualificazione del quale co-custode del CP_1
solaio interpiano è priva di rilievo nel presente giudizio.
Si osserva, in ogni caso, che un'eventuale posizione di co-custode della res, rivestita dal
, non implica il venir meno della responsabilità di , che CP_1 Parte_1
è tenuta a rispondere dei danni subiti dal Condominio nella sua qualità di proprietaria e custode delle strutture da cui sono originate le infiltrazioni d'acqua.
Le considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni altro motivo, conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento e dell'impegno professionale in concreto profuso, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado e dell'aumento di cui all'art. 4 comma 2 D.M. citato, dal momento che la presenza di più parti non ha comportato un differente impegno difensivo.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4338/2023, pubblicata il 26 maggio 2023 che, per l'effetto, conferma;
condanna a rifondere Parte_1 Parte_7
Milano le spese del grado, che liquida in complessivi euro 14.239,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_2
grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 10.590,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 6 novembre 2024
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1899/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Monica Casiraghi e dall'Avv. Antonio Bellomo ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Monza C.so Milano 30 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in viale Campania 26/A presso lo studio degli Avvocati
pagina 1 di 20 Alessandra Tononi Correale ed Eugenio Antonio Correale che lo rappresentano e difendono come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO nonché
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marina Controparte_2 P.IVA_3
Maria Grandi ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec giusta procura speciale alle liti in atti Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Preliminarmente si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove e/o diverse domande ed eccezioni eventualmente formulate dalle controparti si chiede che l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, voglia, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione formulata tra entrambi gli appellati così giudicare:
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto e, quindi, dell'efficacia esecutiva della sentenza
In via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del , in persona dell'amministratore pro Parte_2
tempore, relativamente alla domanda di esecuzione dei lavori così come individuati nella CTU Ing. (pagg. 117-120) sulle parti private e non Per_1
condominiali, previo rinnovo e/o integrazione della CTU di primo grado;
In via principale e nel merito accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il pagina 2 di 20 proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n
4338/23 RG 31708/2018 Rep n. 4935/23 emessa dal Tribunale di Milano-
Dott.ssa Lucia Francesca Iori- il 24.05.23, pubblicata il 26.05.23 e notificata in data 29.05.23 accogliere le seguenti domande:
1. Previo rinnovo e/o integrazione della CTU, accertare che la Parte_3
della res da cui trae origine il fenomeno infiltrativo per cui è causa, è riferibile a , al e ai singoli proprietari dei box del Parte_1 CP_1
secondo piano interrato individuando gli ambiti della;
Parte_3
2. Riformare la sentenza impugnata n 4338/23 relativamente alla condanna all'esecuzione dei lavori (anche con riferimento alle tempistiche indicate) in capo alla sola per i motivi esposti in narrativa-atto di Parte_1
appello, accertando, previo rinnovo della CTU, in applicazione dell'art. 1125 cc e art. 2051 cc quali siano gli ambiti di intervento di ciascuno dei co-custodi individuati rispetto ai lavori indicati dal CTU;
stabilendo altresì quali Per_1
siano gli oneri economici da porre a carico di ciascun co-custode per i lavori di ripristino.
3. Riformare la sentenza impugnata n 4338/23 relativamente alla condanna di risarcimento del danno in ragione della co-custodia così individuata per i motivi di cui in narrativa-atto di appello;
4. Riformare la sentenza impugnata n. 4338/23, accertando e dichiarando il contributo causale degli interventi effettuati dal terzo chiamato CP_2
e per l'effetto condannarla a manlevare l'appellante nei limiti del danno
[...]
cagionato con gli errati interventi effettuati di cui in narrativa
In via istruttoria:
Si chiede disporre la rinnovazione o l'integrazione delle CTU espletate in primo grado nei seguenti termini:
1) individuare e differenziare le superfici ed i costi di intervento relativi alle pagina 3 di 20 parti condominiali rispetto alle zone di proprietà privata del secondo piano interrato modulando i rispettivi interventi ai sensi dell'art. 1125 cc;
2) valutare la fattibilità ed i costi per la realizzazione delle protezioni delle griglie di ventilazione da cui entra l'acqua piovana considerando il minor impatto economico e la congruente utilità rispetto alle esigenze dell'immobile.
3) riformulare il computo metrico estimativo dei costi separando le opere essenziali per l'eliminazione dei vizi e difetti oggetto di giudizio dalle opere qualificabili come migliorie.
4) prevedere delle tempistiche coerenti ed adeguate rispetto alla concreta realizzazione dei lavori considerando sia i necessari iter burocratici richiesti per legge per avviare le operazioni (presentazione CILA, progettazione autorizzazioni etc..) sia quello che serve in ordine alla realizzazione delle opere stesse;
Con vittoria di spese , diritti e onorari dei due gradi di giudizio
Per Controparte_3
, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto da
[...]
ai sensi degli artt. 348 e 348 bic cpc, anche per manifesta Parte_4
infondatezza, confermando comunque l'esclusiva responsabilità dell'appellante;
In via gradata, respingere l'avversario gravame, confermando in ogni parte la sentenza n. 4338/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 24 maggio 2023 e chiarendo comunque che incombono sull'appellante non soltanto le cure ma anche tutti quanti gli oneri per le riparazioni de quibus
IN VIA GRADATA, PER L'EVENTUALITÀ CHE SIA DATO INGRESSO AL
CHE HA PROPOSTO NEI CONFRONTI NEI Pt_5 Parte_6
CONFRONTI DELLA , premessa ogni Controparte_4
opportuna declaratoria, dato atto che l'attore ha esteso le proprie domande alla chiamata pagina 4 di 20 in causa anche in via di appello incidentale, dato atto degli accertamenti Parte_1
intervenuti:
-dato atto che la convenuta e per quanto di ragione la chiamata in causa non hanno provveduto ad effettuare le necessarie riparazioni delle cose, rispettivamente di proprietà di , godute in locazione da e soggette al loro potere di Parte_1 Parte_1
governo;
-dato atto del palesarsi, nell'ambito delle parti comuni dell'edificio attoreo, di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastante proprietà esclusiva della convenuta,
-dato atto degli obblighi manutentivi che incombono sulla convenuta nella sua duplice qualità di proprietaria e di custode della costruzione fuori terra e sulla chiamata in causa quale conduttrice;
-dato atto degli accertamenti esperiti dalle due ctu espletate e ritenuta la assoluta insussistenza di responsabilità del;
CP_1
COSÌ GIUDICARE:
1.dichiarare la convenuta e la terza chiamata responsabili in via solidale, concorrente e/o alternativa delle infiltrazioni che si palesano nell'ambito delle parti comuni del condominio attoreo;
2.dichiarare la convenuta e la terza chiamata tenute, in via solidale, concorrente e/o alternativa, ad eseguire tutte le opere di riparazione e di manutenzione necessarie e/o opportune per eliminare le infiltrazioni lamentate dall'attore, con riferimento alla individuazione delle opere effettuata dal CTU Ing. ovvero con riferimento alle Per_1
ulteriori acquisizioni intervenute;
3.condannare la convenuta e la terza chiamata, in via solidale, concorrente e/o alternativa al risarcimento dei danni cagionati all'attore ed ai condomini dalle infiltrazioni;
4.a norma dell'art. 614 bis cpc determinare la somma di denaro che sarà dovuta dalla convenuta e/o dalla terza chiamata per l'eventualità che non provvedano pagina 5 di 20 spontaneamente ed immediatamente ad ottemperare agli obblighi di fare ed agli obblighi di non fare, secondo le statuizioni giudiziarie emanande;
Con vittoria di spese e di competenze di lite, comprese quelle della procedura di mediazione colpevolmente respinta ex adverso e comunque con applicazione integrale del regime sanzionatorio dettato dall'ordinamento giuridico a carico di chi immotivatamente si rifiuti di coltivare la procedura ex. D.L.gs 28/2010.
Condannare inoltre le controparti, ex art. 96 cpc, al risarcimento per i danni meglio ricordati nella prima difesa ex art. 183 sesto comma cpc.
Il si riporta alle istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. CP_1
183 sesto comma cpc quindi, chiede ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di prova da intendersi per qui integralmente trascritti.
Per Controparte_2
NEL MERITO:
- respingere, per i motivi sopra esposti, le domande dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto in quanto nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere attribuita a per i danni provocati da vizi strutturali, né tale responsabilità può dirsi Controparte_5
discendere da alcun obbligo contrattuale;
IN OGNI CASO: con condanna di al pagamento delle spese di lite e dei compensi Parte_1
professionali oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_7
Milano conveniva in giudizio chiedendo di accertare e Parte_1
dichiarare la responsabilità di quest'ultima, ex art. 2051 c.c., per l'ammaloramento pagina 6 di 20 palesatosi nei corselli e nei box del e di condannarla all'esecuzione delle CP_1
opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni, oltre al risarcimento dei danni patiti dall'attore e dai condomini, nonché a fissare, ex art. 614 bis c.p.c., una somma equitativamente determinata ove la convenuta non avesse provveduto ad ottemperare agli obblighi di fare.
In particolare, l'attore deduceva:
- che il condominio era costituito dal corpo di fabbrica interrato sopra il quale era sita altra proprietà che non partecipava del condominio e che apparteneva a Parte_1
[...]
- che la menzionata società non si era mai curata di eseguire attività manutentiva e conservativa, con particolare riferimento alla protezione delle coperture e degli impianti di sua esclusiva proprietà, da cui derivavano infiltrazioni copiose che si palesano nei suoi corselli e box;
- che, nonostante la porzione immobiliare sovrastante fosse concessa in locazione a in assenza di un espresso obbligo assunto in tal senso, la proprietaria Controparte_2
rimaneva in ogni caso custode e responsabile delle infiltrazioni cagionate, ex art. 2051-
2053 c.c.
si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e Parte_1
chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa . CP_2
La terza chiamata, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure così statuiva:
1. dichiara il difetto di legittimazione attiva del Controparte_6
rispetto alla domanda di risarcimento dei danni patiti dai condomini;
[...]
pagina 7 di 20
2. accertata la co-custodia del e di Controparte_6 [...]
della res da cui trae origine il fenomeno infiltrativo per cui è causa, Parte_1
condanna ad eseguire i lavori indicati come interventi da Parte_1
eseguire al piano primo interrato di Milano, analiticamente indicati CP_6
nella relazione tecnica depositata dall'ing. in data 20.3.2022 Parte_8
alle pagine 117-120 e richiamati in parte motiva, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
3. condanna a risarcire al Parte_1 Parte_7
Milano il 50% dei danni patrimoniali da lui patiti, che si liquidano in euro 6.574,47, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
4. fissa la somma di euro 100,00 da versarsi da parte di in Parte_1
favore del attore per ogni giorno di inottemperanza e/o ritardo CP_1
nell'esecuzione del presente provvedimento, decorsi inutilmente i sei mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
5. compensa tra la parte attrice e la convenuta le spese di lite Parte_1
nella misura di ¼ e condanna la convenuta a rifondere in Parte_1
favore dell'attore i restanti ¾ delle spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 727,00 per le spese ed in euro 8.630,25 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
6. condanna il convenuto a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 10.860,00 CP_2
per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
(se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
7. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese delle due ctu, come liquidate in corso di causa. pagina 8 di 20 In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale riconosceva il difetto di legittimazione ad agire del in relazione alla domanda di risarcimento dei CP_1
danni cagionati ai condomini dalle infiltrazioni, trattandosi di un diritto altrui.
Nel merito il Tribunale accertava, sulla scorta della seconda CTU espletata, che buona parte degli spazi comuni del erano interessati da gravi infiltrazioni, CP_1
provenienti dal solaio di proprietà della e che i danni erano dovuti Parte_1
ad errori di costruzione e vetustà dei componenti.
Riconosceva quindi la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto l'evento lesivo (ammaloramento delle parti comuni del condominio interrato di
) era stato determinato dalla res della convenuta. Parte_7
Escludeva invece la responsabilità del conduttore dell'edificio, in quanto anche in seguito alla stipulazione del contratto di locazione il proprietario aveva conservato la custodia delle strutture murarie e degli impianti.
Richiamava poi il disposto dell'art. 1125 c.c., che pone le spese di manutenzione e ricostruzione dei solai in parti uguali tra i proprietari dei due piani e ricordava che la presunzione iuris tantum di proprietà comune di solai divisori tra un piano e l'altro vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura (come da ultimo precisato da Cass., 11/6/2018, n. 15048).
Sulla base di tali presupposti riteneva che nel caso di specie dovesse “presumersi la comproprietà tra il soffitto del piano -2 e la pavimentazione del piano -1, sì che, in assenza di altri elementi in atti, l'attore e la convenuta vanno ritenuti co-custodi della res, sì che ex art. 1125 c.c. delle spese manutentive inerenti la res (soffitto- pavimentazione divisoria tra i due piani) sono chiamate a farsi carico nella misura del
50% ciascuna”.
pagina 9 di 20 In conclusione riteneva che: “Come da domanda del condominio attore la parte convenuta va condannata ad eseguire i lavori per l'eliminazione del fenomeno infiltrativo, il cui valore è stato stimato in euro 268.136,31 (euro 294.949,94 iva inclusa) e la parte convenuta, pur in assenza di espressa domanda proposta nel presente giudizio, va in ogni caso ritenuta responsabile in solido ex art. 2055 c.c. con il
attore, sì che potrà agire in regresso, in applicazione del principio di cui CP_1
all'art. 1125 c.c., nei confronti di quest'ultimo per ottenere il versamento del 50% dell'ammontare del valore dei lavori, delle riparazioni di cui al menzionato stimato ammontare, delle spese di allestimento del cantiere (stimate in euro 2.585,00) e delle eventuali maggiori spese, identificate nella categoria “imprevisti”.
Per quanto riguarda l'attività di ripristino del piano -2, trattandosi di lavori da eseguire presso la proprietà del attore, la parte convenuta, corresponsabile del CP_1
danno ex art. 2051 c.c., va condannata a risarcire alla parte attrice il 50% dell'ammontare dei costi stimati per le riparazioni, da ritenersi congrue nell'ammontare dei lavori indicati dal ctu a p. 120 (euro 11.905,00, iva inclusa) della relazione tecnica depositata, oltre alle stimate spese di pulizia del piano secondo interrato (euro 303,86).
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno Parte_1
di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in sua integrale riforma, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, previa eventuale rinnovazione o integrazione delle
CTU espletate nel giudizio di primo grado e previo accertamento del contributo causale del terzo chiamato, . CP_2
Il si è costituito in giudizio concludendo Controparte_6
per la conferma della sentenza gravata.
si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e chiedendo il CP_2
rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
pagina 10 di 20 All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19 marzo 2024, poi differita al 29 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 29 ottobre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “Erroneo accertamento della carenza di legittimazione attiva del rispetto alla sola domanda di risarcimento danni”, CP_1
l'appellante sostiene che il difetto di legittimazione ad agire del debba CP_1
essere riconosciuto anche in relazione alla richiesta di condanna ad eseguire i lavori per eliminare le problematiche infiltrative, in quanto tali lavori non interessano esclusivamente le parti comuni condominiali, ma coinvolgono anche le parti private.
Con il secondo motivo, rubricato “Erronea attribuzione della co-custodia della res per cui è causa in capo al e e non anche ai singoli CP_1 Parte_1
proprietari dei box”, l'appellante lamenta che in realtà tale ripartizione non sia corretta, in quanto l'attore è co-custode “della res” nei limiti delle parti comuni CP_1
del secondo piano interrato, mentre per il resto sono co-custodi tutti i proprietari dei box privati sempre presenti al secondo piano interrato.
Rileva a questo riguardo che il è sì proprietario della soletta interpiano, CP_1
ma limitatamente alla parte di detta struttura che sovrasta le parti comuni, mentre l'ulteriore parte della soletta è di proprietà dei singoli privati proprietari dei rispettivi box non rappresentati nel presente giudizio dall'Amministratore e quindi estranei al giudizio di primo grado nonché alla presente impugnazione. pagina 11 di 20 Con il terzo motivo, intitolato “Condanna esclusiva di ad eseguire Parte_1
tutti i lavori indicati dall'Ing. nonostante sia stata accertata la co-custodia Per_1
della res per cui è causa-vizio di motivazione”, l'appellante contesta la condanna ad eseguire i lavori relativi alla soletta interpiano per l'intera superficie della soletta stessa nonché ad eseguire qualsiasi ulteriore intervento che abbia ad oggetto parti private, in quanto tale condanna si pone in contrasto con la carenza di legittimazione attiva dell'Amministratore rispetto alle parti private del piano secondo interrato;
è addirittura in contrasto rispetto alla stessa domanda svolta dal che Parte_7
richiede l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione delle infiltrazione relative alle sole parti comuni;
è in contrasto con l'accertamento della co-custodia e comproprietà della soletta interpiano tra l'attore (nei limiti sopra ricordati) e il convenuto e con l'applicazione dello stesso art. 1125 c.c.
Sostiene infatti che avrebbe dovuto semmai essere condannata Parte_1
esclusivamente ad eseguire i lavori che attengono alla sua esclusiva proprietà, tra cui la copertura del pavimento del primo piano interrato nonché al rifacimento nella misura del
50% dell'impermeabilizzazione della soletta interpiano, che funge da copertura delle sole parti condominiali del chiamato anch'esso, in applicazione CP_1
dell'art. 1125 c.c., ad eseguire l'altro 50% dei detti suddetti lavori.
Vi sarebbe, inoltre, un ingiustificato arricchimento da parte dei proprietari dei singoli box che beneficerebbero, in assenza di qualsivoglia domanda, di un intervento di ripristino, senza concorrere alla spesa in applicazione dell'art. 1125 c.c., in quanto
, in forza della sentenza di primo grado, nulla potrebbe opporre agli Parte_1
stessi, dovendo, con grave pregiudizio, procedere ad instaurare autonome vertenze nei confronti dei singoli proprietari dei box.
Con il quarto motivo l'appellante, richiamando le considerazioni già svolte con riferimento agli altri motivi d'appello, lamenta che il primo Giudice abbia erroneamente pagina 12 di 20 liquidato in favore del i danni patrimoniali lamentati, che invece CP_1
dovranno essere limitati alle sole parti comuni.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la pronuncia per aver erroneamente ritenuto congruo il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata per eseguire i lavori da parte di nonché per aver imposto la relativa Parte_1
penale.
Con il sesto motivo l'appellante deduce criticità, errate valutazioni, incompletezza e vizi delle due CTU svolte in corso di causa.
Evidenzia in particolare che nel giudizio di primo grado sono state svolte due consulenze tecniche d'ufficio, la prima affidata all' Arch. e la seconda all' Ing. CP_7
, le quali sono giunte a due diverse conclusioni in ordine all'individuazione delle Per_1
cause delle infiltrazione, ma soprattutto all'individuazione degli interventi da eseguire per la loro eliminazione, con una differenza economica notevolissima: i costi degli interventi sono stati quantificati in circa € 30.000 dall'arch. e in € 300.000,00 CP_7
dall'ing. . Il giudice di prime cure si è limitato a seguire le valutazioni del Per_1
secondo CTU, senza spiegare per quale motivo non aveva preso in considerazione la prima relazione peritale.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento della responsabilità del terzo chiamato, deducendo che i lavori eseguiti da CP_2
al primo piano interrato, peraltro all'insaputa dell'odierna appellante, hanno CP_2
concorso a determinare il fenomeno infiltrativo, poiché il cambio delle canaline e delle griglie ha creato vistose crepe nel pavimento e nel sottofondo.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Il Condominio Milano”, costituito unicamente da piani interrati, Parte_7
sopra i quali è situato un altro immobile, di proprietà di ha Parte_1
pagina 13 di 20 agito in giudizio nei confronti di detta società, lamentando che dall'edificio sovrastante provenivano copiose infiltrazioni d'acqua, che si palesavano nei corselli e nei box.
Sulla base di tali presupposti ha formulato azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti del proprietario dell'immobile sovrastante, nella sua qualità di custode della cosa da cui provenivano dette infiltrazione e ha chiesto la condanna della società convenuta ad effettuare tutte le opere di manutenzione necessarie per eliminare le infiltrazioni lamentate, svolgendo così una domanda di risarcimento dei danni in forma specifica, secondo quanto previsto dall'art. 2058 c.c.
Così inquadrata la fattispecie in esame, deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire del a tutela delle parti comuni. CP_1
Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 1130, n. 4 c.c., che attribuisce all'amministratore del condominio il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato.
Pertanto rientra nel novero degli atti conservativi di quell'articolo 1130 n. 4 l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in un'ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del
e i singoli condomini ad agire per il risarcimento senza che possa farsi CP_1
distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto" (così Cass. sentenza n. 2436/2018 e, in senso analogo, Cass. n. 7875/2021).
Di conseguenza, allorché l'azione proposta, come nel caso di specie, mira alla tutela delle parti comuni dell'edificio, anche se di riflesso i pregiudizi possano interessare le pagina 14 di 20 proprietà esclusive dei singoli condomini, deve essere riconosciuta la legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio per l'eliminazione dei difetti lamentati.
Nel merito si osserva quanto segue.
Entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, espletate nel giudizio di primo grado, hanno permesso di accertare la presenza di estese infiltrazioni d'acqua nelle parti comuni e nei boxes privati, situati nel 2°piano interrato dell'edificio oggetto di causa, dovute a difetti strutturali dell'edificio di proprietà di . Parte_1
Si legge, infatti, a pag. 9 della prima relazione tecnica, redatta dall'arch. quanto CP_7
segue.
“Le cause delle infiltrazioni lamentate da parte attrice.
Le infiltrazioni nelle parti comuni e nei boxes privati al 2° piano seminterrato sono risultate molto estese ed evidenti. Ampie superfici degli spazi comuni al piano seminterrato del corsello, pareti- soffitto – pavimenti, sono ammalorati dall'umidità. In alcuni punti l'acqua stagna a terra, anche quando non piove. In altri punti gocciola dal sovrastante piano -1. Richiamando quanto descritto al punto “Esame degli atti e dei documenti prodotti dalle parti e concetti utili ai fini della causa”, sarebbe stato utile disporre del progetto esecutivo dell'intero manufatto edilizio compresi gli interrati, per verificare il percorso dell'impianto idrico, di fognatura, e dello scarico delle acque meteoriche. Con verifiche ed accertamenti sugli impianti del rispetto e CP_1
quelli dei piani sovrastanti, si sarebbero potuti individuare i punti critici da verificare in modo approfondito, per intervenire poi con interventi di risanamento puntuale sulle perdite e infiltrazioni. Non disponendo di elaborati esplicativi significativi, la scrivente ritiene di tenere in considerazione le relazioni tecniche predisposte dai tecnici Ing.
e Geom. per quanto gli stessi tecnici hanno verificato ai piani fuori Per_2 Per_3
terra nel corso della causa RG. n. 87274/2013. Si considerano indagini valide in
pagina 15 di 20 quanto, pur non essendo oggetto di causa sono legate alle problematiche d'infiltrazione perché riconducibili a vizi occulti del fabbricato e non risolti”.
La seconda relazione peritale, affidata all'ing. , ha confermato, attraverso Per_4
l'esecuzione di numerose prove di bagnamento, che la causa delle infiltrazioni è da ravvisarsi nei difetti di costruzione del fabbricato.
Si legge, in particolare, nella relazione redatta dall'ing. quanto segue. Per_4
“Il CTU è stato invitato dall'Ill.mo Giudice anche ad esprimersi in relazione a una gradazione delle responsabilità; quale risposta l'Ausiliario deve ascrivere la originaria responsabilità a tre Soggetti non in causa: il Progettista, il Costruttore, il Direttore dei
Lavori, ma poiché esclusi dal presente procedimento, è evidente che Parte_1
è proprietaria di un fabbricato con problemi di costruzione e concezione,
[...]
se si pensa alla rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. La Società
, non volendo in alcun modo, il CTU, esprimersi su argomentazioni Controparte_5
contrattuali o di merito, è fruitrice dell'edificio, pertanto è responsabile dello sporcamento delle canaline di smaltimento delle acque meteoriche, e del degrado superficiale delle zone “rattoppate” della pavimentazione, lungo il perimetro di alcuni grigliati, ma il CTU chiarirà nel seguito che le cause delle infiltrazioni sono di natura costruttiva, ovvero strutturale. Nessuna responsabilità rispetto alle cause delle infiltrazioni, può essere ascritta al salvo, secondo il migliore CP_1
giudizio dell'Ill. Giudice, essere proprietaria della soletta interpiano, nella misura prevista dal codice civile, art. 1125 o altra diversa quota stabilita dai rispettivi atti di proprietà ( e ). CP_1 Parte_1
Il CTU ha quindi concluso il proprio elaborato peritale, affermando quanto segue:
“…. il CTU ha potuto accertare che l'intera pavimentazione e il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, non è in grado di evitare i fenomeni infiltrativi;
l'Ausiliario ritiene che l'origine del problema sia la non adeguata costruzione in pagina 16 di 20 origine, sia della pavimentazione, sia del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane, pertanto, è plausibile ritenere che le adulterazioni superficiali della pavimentazione industriale sono la dimostrazione di uno o più tentativi di cercare di rimediare al fenomeno infiltrativo”.
È indubbio, pertanto, alla luce delle chiare ed inequivoche conclusioni cui sono pervenuti entrambi i consulenti tecnici d'ufficio, che la causa dei fenomeni infiltrativi che hanno interessato il deve essere ravvisata nella non adeguata CP_1
costruzione della pavimentazione e del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane;
sicché , quale custode della res deve essere ritenuta Parte_1
responsabile, ex art. 2051 c.c., per i danni subiti dal . CP_1
Il fatto che la causa delle infiltrazioni d'acqua sia stato chiaramente individuato in difetti di natura costruttiva induce ad escludere ogni responsabilità della terza chiamata per i fatti oggetto di causa, dal momento che - come correttamente affermato dal Giudice di prime cure – “al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione” (cfr. Cass. sentenze nn. 10983/2023 e
21788/2015).
La CTU redatta dall'ing. appare meritevole di essere seguita anche nella parte Per_4
relativa all'individuazione delle opere di ripristino, perché sul punto si è espressa in modo specifico e dettagliato.
Si legge, infatti, in detta relazione che è “necessario procedere con la demolizione dell'intero strato dell'estradosso sino all'impermeabilizzazione che sarà rimossa e quindi, il tutto, ricostruito alla regola dell'arte”; si potrà mantenere il sistema di raccolta delle acque meteoriche, ma sarà necessario procedere alla demolizione delle griglie e delle relative vasche di raccolta e convogliamento: “quanto oggi esistente sarà completamente rifatto, ma sarà anche rivista la logica delle “isole” circuitali al di sotto pagina 17 di 20 dei grigliati della copertura, e sostituite con un'unica griglia/ caditoia, più ampia, e con tubazione a piletta verticale che vada a intercettare le colonne pluviali esistenti al piano del sottostante. Il CTU ha previsto che saranno rifatti CP_1
integralmente i tratti dei pluviali che attraversano la soletta, mentre al piano sottostante dell'Attrice, saranno sostituiti solo i tratti gravemente ammalorati, mentre il resto non sarà modificato. Al piano secondo interrato il CTU ha previsto ordinari ripristini dell'intradosso e dei tratti verticali delle pareti” (cfr. pag. 116 relazione depositata dall'ing. ). Per_1
Per quanto riguarda le altre doglienze, che involgono a vario titolo la posizione di co- custode della res, che avrebbe assunto il , si osserva quanto segue. CP_1
Con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure, dopo aver premesso che il CTU ing. ha riscontrato “numerose infiltrazioni attive al momento del Per_1
Contraddittorio, e uno stato di degrado in diverse zone dell'intradosso del solaio interpiano, ovvero il soffitto del piano secondo interrato, con riferimento agli spazi comuni del odierno Attore (cfr. ctu a p. 86), ha ritenuto, in considerazione CP_1
della presunzione iuris tantum di proprietà comune dei solai divisori, che il CP_1
e debbano essere considerati co-custodi della res e ha quindi Parte_1
affermato che, a norma dell'art. 1125 c.c., delle spese manutentive inerenti la res
(soffitto-pavimentazione divisoria tra i due piani) le parti in causa siano chiamate a farsi carico nella misura del 50% ciascuna.
Sulla base di tali presupposti il Giudice di prime cure ha ravvisato la responsabilità solidale di con il attore, “sì che potrà agire in Parte_1 CP_1
regresso, in applicazione del principio di cui all'art. 1125 c.c., nei confronti di quest'ultimo per ottenere il versamento del 50% dell'ammontare del valore dei lavori, delle riparazioni di cui al menzionato stimato ammontare, delle spese di allestimento del
pagina 18 di 20 cantiere (stimate in euro 2.585,00) e delle eventuali maggiori spese, indentificate nella categoria “imprevisti” (così pag. 17 sentenza gravata).
Orbene, come correttamente evidenziato dal , quest'ultima statuizione CP_1
costituisce un mero obiter dictum, in quanto nel presente giudizio non è stata proposta domanda riconvenzionale per il recupero dei costi che dovrà Parte_1
sostenere per le riparazioni del solaio interpiano.
Di conseguenza, anche la qualificazione del quale co-custode del CP_1
solaio interpiano è priva di rilievo nel presente giudizio.
Si osserva, in ogni caso, che un'eventuale posizione di co-custode della res, rivestita dal
, non implica il venir meno della responsabilità di , che CP_1 Parte_1
è tenuta a rispondere dei danni subiti dal Condominio nella sua qualità di proprietaria e custode delle strutture da cui sono originate le infiltrazioni d'acqua.
Le considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni altro motivo, conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento e dell'impegno professionale in concreto profuso, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado e dell'aumento di cui all'art. 4 comma 2 D.M. citato, dal momento che la presenza di più parti non ha comportato un differente impegno difensivo.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4338/2023, pubblicata il 26 maggio 2023 che, per l'effetto, conferma;
condanna a rifondere Parte_1 Parte_7
Milano le spese del grado, che liquida in complessivi euro 14.239,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_2
grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 10.590,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 6 novembre 2024
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
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