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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2249/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2249 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il 1° febbraio 1971 e residente in [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e
Claudia Atzeri che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura CP_2 dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu, in virtù di procura CP_1
generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2023, ha esposto di avere svolto, a Parte_1 partire dall'anno 2007 a tutt'oggi, attività lavorativa in qualità di operaio metalmeccanico alle dipendenze di diverse ditte.
Ha esposto, altresì, che in ragione di tale attività lavorativa aveva contratto la tecnopatia pagina 1 di 7 “deficit statico dinamico del tratto L/S”, già riconosciuta e indennizzata dall' CP_1
resistente in misura del 7% (pratica n. 510844687 del 30 marzo 2015, provvedimento NA dell'11 agosto 2015).
Ritenendo di aver diritto a una maggiore quantificazione percentuale del danno biologico, in ragione di un aggravamento delle lesioni alla colonna, in data 7 marzo 2021, Parte_1
aveva proposto la relativa domanda amministrativa al fine di ottenere la revisione del danno biologico e l'incremento del relativo indennizzo, a cui era conseguito il riconoscimento da parte dell' resistente di un maggior danno biologico nella misura pari al 9% (pratica CP_1
n. 510844687 del 30 marzo 2015, provvedimento NA del 1° marzo 2022).
Il ricorrente, ritenendo insufficiente tale quantificazione a compensare l'effettiva entità della lesione per la patologia sofferta e di aver diritto al riconoscimento di un maggior danno biologico, proponeva opposizione amministrativa, la quale, tuttavia, non veniva accolta.
Pertanto, si è trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento di un maggior danno biologico per la patologia alla colonna, nonché il conseguente indennizzo di legge per il danno biologico sofferto.
L'NA nel costituirsi in giudizio, al solo scopo di chiudere bonariamente la vertenza in via di mera conciliazione, si è determinato a proporre il riconoscimento del danno biologico in misura dell'11%, precisando di insistere per il rigetto della domanda in caso di mancato accoglimento della proposta conciliativa.
Con note del 23 ottobre 2023, il ricorrente ha comunicato di non voler aderire alla proposta conciliativa di parte resistente, ritenendo la quantificazione formulata insufficiente a compensare l'effettiva entità della lesione per la patologia sofferta, anche in ragione di un
Part ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche del signor sottoposto a intervento chirurgico a marzo 2022. E' stata, quindi, disposta consulenza medica.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. chiamato a valutare la sussistenza Persona_1 dell'aggravamento preteso, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente risulta affetto da “Esiti di artrodesi vertebrale L3-L4 ed ernia discale L4-L5 trattata chiurgicamente in
Spondilodiscoartrosi L3-L4-L5-S1”.
Il perito officiato dal Tribunale ha ritenuto che “Il quadro clinico rilevato e documentato negli anni sia suggestivo per una patologia discoartrosica del rachide lombare secondario a
pagina 2 di 7 fenomeni di natura degenerativa accentuati dall'attività lavorativa svolta che tale patologia possa ritenersi aggravata rispetto alla prima valutazione.
Per tali motivi ritengo che il sig. sia affetto sin dalla data della domanda Parte_1
amministrativa da:
• Esiti di artrodesi vertebrale L3-L4 ed ernia discale L4-L5 trattata chiurgicamente in
Spondilodiscoartrosi L3-L4-L5-S1.
Riconducibile a malattia professionale e che tale patologia ha determinato un danno biologico permanente valutabile in misura pari al 12%. (dodici per cento)”.
Le conclusioni del consulente sono state fatte oggetto di osservazioni dalla parte convenuta, che ha richiesto una rivalutazione della decorrenza del riconoscimento del danno biologico, in quanto l'odierno ricorrente è stato sottoposto a intervento chirurgico per la stabilizzazione del quadro clinico a suo carico solamente nel marzo del 2022, mentre la domanda di aggravamento della patologia sofferta è stata presentata il 7 luglio 2021.
In sede di risposta alla citata osservazione il perito officiato dal Tribunale ha ritenuto di dover confermare le considerazioni e conclusioni già espresse evidenziando che “A tale domanda si risponde che pur concordando sul fatto che il paziente sia stato trattato chirurgicamente circa sei mesi dopo la domanda amministrativa si può affermare tuttavia che la patologia che ha dato luogo all'intervento fosse già presente in tutta la sua gravità sin all'epoca della domanda amministrativa tanto da necessitare appunto dell'intervento chirurgico di stabilizzazione. Il motivo è che la patologia di cui sopra “Spondilodiscoartrosi
” è una patologia esito di un processo degenerativo che si instaura nel tempo C.F._1
nel caso specifico aggravato dalla attività lavorativa svolta negli anni e non esito di un evento traumatico acuto. Per tale motivo possiamo affermare che la patologia si sia aggravata nel tempo e che fosse comunque presente nel periodo antecedente l'intervento.
Per tale motivo si ritiene di poter confermare le conclusioni della bozza alla quale si rimanda.”.
Le conclusioni del consulente sono state fatte oggetto di osservazioni anche da parte ricorrente, che ha richiesto di introdurre nella valutazione il codice 306, corrispondente a
“Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare, fino a 3%”.
In sede di risposta alla citata osservazione il CTU ha evidenziato che “non si può accogliere tale richiesta in quanto all'epoca della domanda amministrativa del luglio del
2021, il paziente non aveva ancora subito l'intervento chirurgico con apposizione di mezzi
pagina 3 di 7 di sintesi effettuato poi in data 22.03.2022.
Si può pertanto introdurre il codice 302 e riconoscere per questo una percentuale aggiuntiva di danno biologico del 2% solo a decorrere da tale data”.
In seguito a tali osservazioni, il perito officiato da questo Tribunale ha, dunque, così concluso “Analizzati tutti i fattori su indicati, la documentazione allegata ed il dato clinico si è ritenuto che:
Il quadro clinico rilevato e documentato negli anni sia suggestivo per una patologia discoartrosica del rachide lombare secondario a fenomeni di natura degenerativa accentuati dall'attività lavorativa svolta e pertanto si è ritenuto che il sig. sia Parte_1
affetto sin dalla data della domanda amministrativa da:
• Esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente e stenosi lombare degenerativa in spondilodiscoartrosi L3 -S1.
Riconducibile a malattia professionale e che tale patologia ha determinato un danno biologico permanente valutabile in misura pari al 12%. (dodici per cento).
Si ritiene inoltre che il sig. sia affetto sin dalla data del secondo intervento Parte_1
22.03.2022 da:
• Esiti di artrodesi vertebrale L3-L4 in stenoinstabilità ed esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente in spondilodiscoartrosi L3-L4-L5-S1.
Riconducibile a malattia professionale e che tale patologia ha determinato inoltre un danno biologico permanente valutabile in misura pari al 2% per la patologia: Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo articolare (codice 306). Tale percentuale conglobata con la precedente valutazione del 12% porta ad una percentuale complessiva del 14%
(quattrodici per cento) a decorrere dalla data del 22.03.2022”.
Ha confermato, quindi, in aderenza alla tesi della parte ricorrente, vi sia stato aggravamento dei postumi afferenti alla malattia professionale sofferta dal ricorrente “Esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente e stenosi lombare degenerativa in spondilodiscoartrosi L3 -S1”, e che tale tecnopatia, originariamente valutata in misura del
9%, sia responsabile di un danno biologico quantificabile nella misura del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7 luglio 2021.
Inoltre, a seguito delle osservazioni delle parti in sede di bozza preliminare il consulente ha ritenuto di dover riconoscere un ulteriore aggravamento della patologia sofferta dal signor Part conseguente all'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il 22 marzo 2022 in pagina 4 di 7 relazione alla stessa, essendo riscontrabili “Esiti di artrodesi vertebrale L3-L4 in stenoinstabilità ed esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente in spondilodiscoartrosi L3-L4-L5-S1”, determinanti un danno biologico pari al 2% per l'inserimento di “Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo articolare (codice 306)”, comportando così, tenendo conto delle preesistenze, un danno biologico complessivo quantificabile nella misura del 14% con decorrenza dalla data dell'intervento chirurgico del
22 marzo 2022.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici anche in ragione delle esaustive e argomentate risposte date in sede di osservazioni alla bozza preliminare.
Ne discende che, all'esito dell'odierno giudizio, la percentuale di danno biologico patito dal signor deve essere valutata, tenendo conto delle preesistenze, in un danno Parte_1
biologico complessivo del 12% dal 7 luglio 2021, e in misura pari al 14% a partire dal 22 marzo 2022. Part Ritiene, pertanto, il giudicante che abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo corrispondente a un danno biologico complessivo del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7 luglio 2021 per l'aggravamento della tecnopatia esiti di ernia discale
L4-L5 trattata chirurgicamente e stenosi lombare degenerativa in spondilodiscoartrosi L3 -
S1, e di un danno in misura pari al 14% a partire dalla data dell'intervento chirurgico del 22 marzo 2022 a seguito del riconoscimento del 2% per esiti di artrodesi vertebrale L3-L4 in stenoinstabilità ed esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente in spondilodiscoartrosi L3-L4-L5-S1, stante l'inserimento di mezzi di sintesi in sede, con conseguente riconoscimento del maggior indennizzo di capitale con decorrenza dal 22 marzo 2022.
L'NA deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente del maggior indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico complessivo accertato come sopra del 12%, in ragione dell'incremento percentuale della patologia già riconosciuta ed indennizzata dall'NA, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 luglio
2021 e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma
6, della l. n. 412 del 1991, previa detrazione di quanto già liquidato in capitale.
L'NA deve essere inoltre condannato al riconoscimento in favore del ricorrente del pagina 5 di 7 maggior indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico complessivo pari al 14%, con decorrenza di legge dal 22 marzo 2022 e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, previa detrazione di quanto già liquidato in capitale.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e l' CP_1
resistente deve essere, pertanto, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore dell'incremento della prestazione (da euro 5.200 a euro
26.000), sui valori minimi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_1
liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da “esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente e Parte_1
stenosi lombare degenerativa in spondilodiscoartrosi L3 -S1” di natura professionale, comportante un danno biologico pari al 12%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7 luglio 2021, e da “esiti di artrodesi vertebrale L3-L4 in stenoinstabilità ed esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente in spondilodiscoartrosi ” di Parte_2
natura professionale, comportante un danno biologico pari al 2% con decorrenza dalla data del 22 marzo 2022, cui è conseguito un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, pari al 14% con decorrenza dal 23 marzo 2022;
- condanna, perciò, l'NA al riconoscimento in favore della parte ricorrente del predetto indennizzo in capitale rapportato ad un danno biologico del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7 luglio 2021, e del 14% con decorrenza dal 23 marzo 2022, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti e con decorrenza di legge, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991;
- condanna l'NA al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in pagina 6 di 7 complessivi euro 2.697,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 12 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2249 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il 1° febbraio 1971 e residente in [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e
Claudia Atzeri che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura CP_2 dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu, in virtù di procura CP_1
generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2023, ha esposto di avere svolto, a Parte_1 partire dall'anno 2007 a tutt'oggi, attività lavorativa in qualità di operaio metalmeccanico alle dipendenze di diverse ditte.
Ha esposto, altresì, che in ragione di tale attività lavorativa aveva contratto la tecnopatia pagina 1 di 7 “deficit statico dinamico del tratto L/S”, già riconosciuta e indennizzata dall' CP_1
resistente in misura del 7% (pratica n. 510844687 del 30 marzo 2015, provvedimento NA dell'11 agosto 2015).
Ritenendo di aver diritto a una maggiore quantificazione percentuale del danno biologico, in ragione di un aggravamento delle lesioni alla colonna, in data 7 marzo 2021, Parte_1
aveva proposto la relativa domanda amministrativa al fine di ottenere la revisione del danno biologico e l'incremento del relativo indennizzo, a cui era conseguito il riconoscimento da parte dell' resistente di un maggior danno biologico nella misura pari al 9% (pratica CP_1
n. 510844687 del 30 marzo 2015, provvedimento NA del 1° marzo 2022).
Il ricorrente, ritenendo insufficiente tale quantificazione a compensare l'effettiva entità della lesione per la patologia sofferta e di aver diritto al riconoscimento di un maggior danno biologico, proponeva opposizione amministrativa, la quale, tuttavia, non veniva accolta.
Pertanto, si è trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento di un maggior danno biologico per la patologia alla colonna, nonché il conseguente indennizzo di legge per il danno biologico sofferto.
L'NA nel costituirsi in giudizio, al solo scopo di chiudere bonariamente la vertenza in via di mera conciliazione, si è determinato a proporre il riconoscimento del danno biologico in misura dell'11%, precisando di insistere per il rigetto della domanda in caso di mancato accoglimento della proposta conciliativa.
Con note del 23 ottobre 2023, il ricorrente ha comunicato di non voler aderire alla proposta conciliativa di parte resistente, ritenendo la quantificazione formulata insufficiente a compensare l'effettiva entità della lesione per la patologia sofferta, anche in ragione di un
Part ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche del signor sottoposto a intervento chirurgico a marzo 2022. E' stata, quindi, disposta consulenza medica.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. chiamato a valutare la sussistenza Persona_1 dell'aggravamento preteso, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente risulta affetto da “Esiti di artrodesi vertebrale L3-L4 ed ernia discale L4-L5 trattata chiurgicamente in
Spondilodiscoartrosi L3-L4-L5-S1”.
Il perito officiato dal Tribunale ha ritenuto che “Il quadro clinico rilevato e documentato negli anni sia suggestivo per una patologia discoartrosica del rachide lombare secondario a
pagina 2 di 7 fenomeni di natura degenerativa accentuati dall'attività lavorativa svolta che tale patologia possa ritenersi aggravata rispetto alla prima valutazione.
Per tali motivi ritengo che il sig. sia affetto sin dalla data della domanda Parte_1
amministrativa da:
• Esiti di artrodesi vertebrale L3-L4 ed ernia discale L4-L5 trattata chiurgicamente in
Spondilodiscoartrosi L3-L4-L5-S1.
Riconducibile a malattia professionale e che tale patologia ha determinato un danno biologico permanente valutabile in misura pari al 12%. (dodici per cento)”.
Le conclusioni del consulente sono state fatte oggetto di osservazioni dalla parte convenuta, che ha richiesto una rivalutazione della decorrenza del riconoscimento del danno biologico, in quanto l'odierno ricorrente è stato sottoposto a intervento chirurgico per la stabilizzazione del quadro clinico a suo carico solamente nel marzo del 2022, mentre la domanda di aggravamento della patologia sofferta è stata presentata il 7 luglio 2021.
In sede di risposta alla citata osservazione il perito officiato dal Tribunale ha ritenuto di dover confermare le considerazioni e conclusioni già espresse evidenziando che “A tale domanda si risponde che pur concordando sul fatto che il paziente sia stato trattato chirurgicamente circa sei mesi dopo la domanda amministrativa si può affermare tuttavia che la patologia che ha dato luogo all'intervento fosse già presente in tutta la sua gravità sin all'epoca della domanda amministrativa tanto da necessitare appunto dell'intervento chirurgico di stabilizzazione. Il motivo è che la patologia di cui sopra “Spondilodiscoartrosi
” è una patologia esito di un processo degenerativo che si instaura nel tempo C.F._1
nel caso specifico aggravato dalla attività lavorativa svolta negli anni e non esito di un evento traumatico acuto. Per tale motivo possiamo affermare che la patologia si sia aggravata nel tempo e che fosse comunque presente nel periodo antecedente l'intervento.
Per tale motivo si ritiene di poter confermare le conclusioni della bozza alla quale si rimanda.”.
Le conclusioni del consulente sono state fatte oggetto di osservazioni anche da parte ricorrente, che ha richiesto di introdurre nella valutazione il codice 306, corrispondente a
“Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare, fino a 3%”.
In sede di risposta alla citata osservazione il CTU ha evidenziato che “non si può accogliere tale richiesta in quanto all'epoca della domanda amministrativa del luglio del
2021, il paziente non aveva ancora subito l'intervento chirurgico con apposizione di mezzi
pagina 3 di 7 di sintesi effettuato poi in data 22.03.2022.
Si può pertanto introdurre il codice 302 e riconoscere per questo una percentuale aggiuntiva di danno biologico del 2% solo a decorrere da tale data”.
In seguito a tali osservazioni, il perito officiato da questo Tribunale ha, dunque, così concluso “Analizzati tutti i fattori su indicati, la documentazione allegata ed il dato clinico si è ritenuto che:
Il quadro clinico rilevato e documentato negli anni sia suggestivo per una patologia discoartrosica del rachide lombare secondario a fenomeni di natura degenerativa accentuati dall'attività lavorativa svolta e pertanto si è ritenuto che il sig. sia Parte_1
affetto sin dalla data della domanda amministrativa da:
• Esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente e stenosi lombare degenerativa in spondilodiscoartrosi L3 -S1.
Riconducibile a malattia professionale e che tale patologia ha determinato un danno biologico permanente valutabile in misura pari al 12%. (dodici per cento).
Si ritiene inoltre che il sig. sia affetto sin dalla data del secondo intervento Parte_1
22.03.2022 da:
• Esiti di artrodesi vertebrale L3-L4 in stenoinstabilità ed esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente in spondilodiscoartrosi L3-L4-L5-S1.
Riconducibile a malattia professionale e che tale patologia ha determinato inoltre un danno biologico permanente valutabile in misura pari al 2% per la patologia: Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo articolare (codice 306). Tale percentuale conglobata con la precedente valutazione del 12% porta ad una percentuale complessiva del 14%
(quattrodici per cento) a decorrere dalla data del 22.03.2022”.
Ha confermato, quindi, in aderenza alla tesi della parte ricorrente, vi sia stato aggravamento dei postumi afferenti alla malattia professionale sofferta dal ricorrente “Esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente e stenosi lombare degenerativa in spondilodiscoartrosi L3 -S1”, e che tale tecnopatia, originariamente valutata in misura del
9%, sia responsabile di un danno biologico quantificabile nella misura del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7 luglio 2021.
Inoltre, a seguito delle osservazioni delle parti in sede di bozza preliminare il consulente ha ritenuto di dover riconoscere un ulteriore aggravamento della patologia sofferta dal signor Part conseguente all'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il 22 marzo 2022 in pagina 4 di 7 relazione alla stessa, essendo riscontrabili “Esiti di artrodesi vertebrale L3-L4 in stenoinstabilità ed esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente in spondilodiscoartrosi L3-L4-L5-S1”, determinanti un danno biologico pari al 2% per l'inserimento di “Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo articolare (codice 306)”, comportando così, tenendo conto delle preesistenze, un danno biologico complessivo quantificabile nella misura del 14% con decorrenza dalla data dell'intervento chirurgico del
22 marzo 2022.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici anche in ragione delle esaustive e argomentate risposte date in sede di osservazioni alla bozza preliminare.
Ne discende che, all'esito dell'odierno giudizio, la percentuale di danno biologico patito dal signor deve essere valutata, tenendo conto delle preesistenze, in un danno Parte_1
biologico complessivo del 12% dal 7 luglio 2021, e in misura pari al 14% a partire dal 22 marzo 2022. Part Ritiene, pertanto, il giudicante che abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo corrispondente a un danno biologico complessivo del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7 luglio 2021 per l'aggravamento della tecnopatia esiti di ernia discale
L4-L5 trattata chirurgicamente e stenosi lombare degenerativa in spondilodiscoartrosi L3 -
S1, e di un danno in misura pari al 14% a partire dalla data dell'intervento chirurgico del 22 marzo 2022 a seguito del riconoscimento del 2% per esiti di artrodesi vertebrale L3-L4 in stenoinstabilità ed esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente in spondilodiscoartrosi L3-L4-L5-S1, stante l'inserimento di mezzi di sintesi in sede, con conseguente riconoscimento del maggior indennizzo di capitale con decorrenza dal 22 marzo 2022.
L'NA deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente del maggior indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico complessivo accertato come sopra del 12%, in ragione dell'incremento percentuale della patologia già riconosciuta ed indennizzata dall'NA, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 luglio
2021 e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma
6, della l. n. 412 del 1991, previa detrazione di quanto già liquidato in capitale.
L'NA deve essere inoltre condannato al riconoscimento in favore del ricorrente del pagina 5 di 7 maggior indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico complessivo pari al 14%, con decorrenza di legge dal 22 marzo 2022 e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, previa detrazione di quanto già liquidato in capitale.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e l' CP_1
resistente deve essere, pertanto, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore dell'incremento della prestazione (da euro 5.200 a euro
26.000), sui valori minimi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_1
liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da “esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente e Parte_1
stenosi lombare degenerativa in spondilodiscoartrosi L3 -S1” di natura professionale, comportante un danno biologico pari al 12%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7 luglio 2021, e da “esiti di artrodesi vertebrale L3-L4 in stenoinstabilità ed esiti di ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente in spondilodiscoartrosi ” di Parte_2
natura professionale, comportante un danno biologico pari al 2% con decorrenza dalla data del 22 marzo 2022, cui è conseguito un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, pari al 14% con decorrenza dal 23 marzo 2022;
- condanna, perciò, l'NA al riconoscimento in favore della parte ricorrente del predetto indennizzo in capitale rapportato ad un danno biologico del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7 luglio 2021, e del 14% con decorrenza dal 23 marzo 2022, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti e con decorrenza di legge, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991;
- condanna l'NA al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in pagina 6 di 7 complessivi euro 2.697,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 12 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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