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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/12/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO _____________________________________________________
- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa GERARDINA GUGLIELMO alla udienza del 26.11.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1142/2022 R.G.L.
TRA
nata Svizzera (EE) il 27.03.1970, c.f. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, g o per accertamento tecnico preventivo, andia, con cui elett.te domicilia, come in atti;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Vito Di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato a, 263 85100 POTENZA;
Resistente
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 26.10.2018 presentava domanda Parte_1 per ottene tto alla pensione di inabilità e alla indennità di accompagnamento nonché dello status di portatrice di handicap grave ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica, nella seduta del 18.01.2019, la riconosceva “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 Percentuale: 80%”, e portatore di handicap lieve, negando, di fatto, i requisiti sanitari necessari per l'accesso alle prestazioni assistenziali richieste.
A seguito dell'ottenuto diniego, l'istante ha proposto davanti al Tribunale di LAGONEGRO due differenti ricorsi per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., rubricati al R.G. n. 1771/2019 e 1956/2019; disposta la riunione per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, il consulente tecnico di ufficio, dott. , con relazione depositata il 25.04.2022, ha ritenuto non sussistente una invalidità Persona_1 totale e per rati i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità.
1.1. Pur non avendo contestato le risultanze dell'accertamento ex art. 195 c.p.c., l'odierna ricorrente ha formulato espressa dichiarazione di dissenso e depositato nei termini ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo non condivisibili le conclusioni del consulente incaricato per la non corretta valutazione dell'intero complesso morboso, caratterizzato da una serie di patologie che la rendono non autonoma nella deambulazione e nel compimento degli atti essenziali della vita quotidiana. Contestava, altresì, l'omessa stesura della parte valutativa e la nullità per l'esistenza di vizi logico-formali che si concretizzano in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate. Chiedeva, pertanto, al giudice del CP_ lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell al pagamento Parte_2 delle spes ruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, formulava espressa richie rinnovo della CTU. CP_
1.2. L' si è costituito deducendo l'infondatezza delle doglianze avversarie sulla presunta erroneità della CTU, oppone ad una sua rinnovazione, ed ha chiesto il rigetto della domanda proposta. 1.3. All'esito dell'udienza 18.01.2023, il GdL, esaminati gli atti di causa, invitava il CTU a rendere chiarimenti in ordine alle osservazioni di cui al ricorso. 1.4. In data 27.03.2023 il CTU provvedeva al deposito della relazione integrativa richiesta. Ritenuti esaustivi i chiarimenti resi e acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
L'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa. Il beneficio economico è, altresì, subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori ai limiti stabiliti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
L'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 stabilisce che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
3. Il consulente medico di ufficio, dott. , nominato nel corso del procedimento per Persona_1 l'accertamento tecnico preventivo, con relazione .2022, ha ritenuto che il complesso morboso della periziata, seppur gravato da patologie invalidanti, non fosse tale da renderla totalmente inabile o bisognevole di assistenza continua, sussistendo il grado di autonomia necessario nella deambulazione e nello svolgimento degli atti della vita quotidiana. Il dott. ha preliminarmente chiarito il metodo di indagine utilizzato: “E' stata Per_1 condotta una intervista strutturata al f e una valutazione multidimensionale integrata tra ADL e altri parametri tra cui quelli sociali e ambientali. Al fine di ottenere un profilo del soggetto invalido estremamente personalizzato indicativo delle effettive conseguenze della malattia nella vita della persona in modo coerente ma soprattutto più completo rispetto al tradizionale parametro monodimensionale dell'invalidità a tale impostazione si ispira chiaramente la legge quadro sull'handicap numero 104 legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate emanate il 5 febbraio 92. Risultati:
Problema Valore D1. APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLA CONOSCENZA Nessuno 0% D2. COMPITI E RICHIESTE GENERALI lieve 25% D3. COMUNICAZIONE nessuno 0% D4. MOBILITÀ lieve 25% D5. CURA DELLA PROPRIA PERSONA medio 30% D6. VITA DOMESTICA medio 30% D7. INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI lieve 25% D8. AREE DI VITA PRINCIPALI medio 30%
Discussione Medico legale: Il problema fondamentale è costituito dal fatto che il giudizio diagnostico da parte della Commissione CP_1 e da parte di tutti i sanitari che hanno certificato lo stato di salute della ricorrente non ha tenuto conto della valutazione fun IADL e ADL, Per questa ragione, in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio e per l'attribuzione dell'ATP, anche con funzioni percipienti e ho acquisito una Visita Fisiatrica con scale di valutazione delle autonomie. Tali indagini evidenziano una dipendenza minima per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Tale condizioni che oggi viene evidenziata dalle scale di valutazione funzionale era presente al momento della presentazione della domanda amministrativa. (riconoscimento dello stato d'invalidità grave di CP_2 cui al comma 3 dell'articolo 1 della L.104/1992). ll criterio valutativo da ha: a) ricondotto l'handicap all' impairrment sulle funzioni ADL e IADL e del contesto in cui le stesse devono svolgersi); b) sovrapposto le difficoltà di apprendimento, di relazione
o di integrazione lavorativa identificate dall' art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992 con le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età individuate dall' art. 6 del Decreto Legislativo n. 509/1988; c) identificato, con un criterio analogico, le due situazioni che legittimano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con l'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione richiamato dall' art. 3, comma 3, della stessa Legge-quadro. Per cui:
Danno Percentuale d'invalidità Handicap EMIPARESI SPASTICA e 90 % ARTICOLO 3 COMMA 1 Sindrome Ansioso depressiva
Dall'esame della intera documentazione prodotta e dai rilievi obbiettivi rilevati durante la visita della parte ricorrente posso affermare che non sussiste il requisito sanitario che consente la erogazione della prestazione dell'accompagnamento. (…) Diagnosi e conclusione
, nata il [...] in [...], (…) Emiparesi gravità media a destra (7305). Sindrome depressiva endogena Parte_1 alido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 % al 99 % art.2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88.Grado d'invalidità 90% a far data dal 16/10/2018 Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 L 5.2.1992, n.104 a far data dal 16/10/2018”. 3.1. In merito alle doglianze contenute nel ricorso introduttivo della presente fase, con relazione integrativa depositata il 27.03.2023, il CTU confermava le conclusioni in precedenza redatte, escludendo il presupposto per l'accesso alle provvidenze richieste.
4. Alla luce di quanto emerge dalla ricostruzione dell'iter processuale, questo Giudice ritiene corrette e pienamente condivisibili le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di ATPO, confermate nella presente fase. Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione, da parte del consulente, del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta. Sotto tale profilo le contestazioni mosse risultano prive di fondamento in quanto il consulente incaricato, all'esito della visita peritale e dell'esame obiettivo, richiesti ulteriori approfondimenti ha rilevato: “(…) Deambulazione con appoggio a bastone. Lievemente falciante. Ideazione congrua”. 4.1. Si evince, dunque, con chiarezza l'assenza dei presupposti legittimanti l'accesso ai benefici assistenziali per cui è causa. Si rammenta, infatti, che ai fini dell'accoglimento della domanda proposta non è sufficiente la mera difficoltà nella deambulazione o nello svolgimento delle funzioni essenziali, occorrendo la concreta impossibilità di attendervi autonomamente. Ed invero, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte chiarito come, ai fini della valutazione che qui ci occorre, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cassazione civile, sez. VI, n. 25255 del 27 novembre 2014). 4.2. Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dal difensore della parte, avendo il consulente d'ufficio non solo nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, ma avendo anche ulteriormente chiarito gli aspetti più controversi della vicenda. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni della parte che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). Pertanto, la domanda deve essere respinta. 4.3. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Il dott. ha, Per_1 infatti, precisato quanto segue: “Nel caso in esame il deficit di forza è medio (…) Non abbiamo nessun deficit ssun deficit extrapiramidale, nessun disturbo sensitivo, nessun deficit delle funzioni cognitive quindi rimane un comune disturbo d'ansia con sfumature depressive”. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento. La parte ricorrente, infatti, non ha individuato reali omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223). Va, viceversa, rimarcato che il CTU ha ritenuto di dover confermare il giudizio medico – legale espresso dal CML
seppure parzialmente, in quanto le patologie della periziata non comportano inabilità totale, impossibilità a CP_1 ulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o a compiere gli atti quotidiani della vita né richiedono assistenza continua nella sfera individuale o in quella di relazione. Né nel presente giudizio di opposizione sono stati addotti elementi di novità rilevanti ai fini di una diversa decisione, sicché la richiesta di rinnovo della consulenza si appalesa assolutamente esplorativa. Deve ricordarsi che le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, e che se è consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) ciò è consentito purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 20695 del 2013; Cass. n. 1190 del 2015). Le conclusioni del CTU, alla luce dei principi di diritto sopra detti, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata anche nella presente fase e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
4.4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, dunque, non possono essere riconosciuti alla parte ricorrente la pensione di inabilità, l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste.
5. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato decreto, devono essere CP_ definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1 Lagonegro, 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa GERARDINA GUGLIELMO alla udienza del 26.11.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1142/2022 R.G.L.
TRA
nata Svizzera (EE) il 27.03.1970, c.f. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, g o per accertamento tecnico preventivo, andia, con cui elett.te domicilia, come in atti;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Vito Di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato a, 263 85100 POTENZA;
Resistente
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 26.10.2018 presentava domanda Parte_1 per ottene tto alla pensione di inabilità e alla indennità di accompagnamento nonché dello status di portatrice di handicap grave ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica, nella seduta del 18.01.2019, la riconosceva “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 Percentuale: 80%”, e portatore di handicap lieve, negando, di fatto, i requisiti sanitari necessari per l'accesso alle prestazioni assistenziali richieste.
A seguito dell'ottenuto diniego, l'istante ha proposto davanti al Tribunale di LAGONEGRO due differenti ricorsi per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., rubricati al R.G. n. 1771/2019 e 1956/2019; disposta la riunione per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, il consulente tecnico di ufficio, dott. , con relazione depositata il 25.04.2022, ha ritenuto non sussistente una invalidità Persona_1 totale e per rati i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità.
1.1. Pur non avendo contestato le risultanze dell'accertamento ex art. 195 c.p.c., l'odierna ricorrente ha formulato espressa dichiarazione di dissenso e depositato nei termini ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo non condivisibili le conclusioni del consulente incaricato per la non corretta valutazione dell'intero complesso morboso, caratterizzato da una serie di patologie che la rendono non autonoma nella deambulazione e nel compimento degli atti essenziali della vita quotidiana. Contestava, altresì, l'omessa stesura della parte valutativa e la nullità per l'esistenza di vizi logico-formali che si concretizzano in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate. Chiedeva, pertanto, al giudice del CP_ lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell al pagamento Parte_2 delle spes ruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, formulava espressa richie rinnovo della CTU. CP_
1.2. L' si è costituito deducendo l'infondatezza delle doglianze avversarie sulla presunta erroneità della CTU, oppone ad una sua rinnovazione, ed ha chiesto il rigetto della domanda proposta. 1.3. All'esito dell'udienza 18.01.2023, il GdL, esaminati gli atti di causa, invitava il CTU a rendere chiarimenti in ordine alle osservazioni di cui al ricorso. 1.4. In data 27.03.2023 il CTU provvedeva al deposito della relazione integrativa richiesta. Ritenuti esaustivi i chiarimenti resi e acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
L'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa. Il beneficio economico è, altresì, subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori ai limiti stabiliti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
L'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 stabilisce che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
3. Il consulente medico di ufficio, dott. , nominato nel corso del procedimento per Persona_1 l'accertamento tecnico preventivo, con relazione .2022, ha ritenuto che il complesso morboso della periziata, seppur gravato da patologie invalidanti, non fosse tale da renderla totalmente inabile o bisognevole di assistenza continua, sussistendo il grado di autonomia necessario nella deambulazione e nello svolgimento degli atti della vita quotidiana. Il dott. ha preliminarmente chiarito il metodo di indagine utilizzato: “E' stata Per_1 condotta una intervista strutturata al f e una valutazione multidimensionale integrata tra ADL e altri parametri tra cui quelli sociali e ambientali. Al fine di ottenere un profilo del soggetto invalido estremamente personalizzato indicativo delle effettive conseguenze della malattia nella vita della persona in modo coerente ma soprattutto più completo rispetto al tradizionale parametro monodimensionale dell'invalidità a tale impostazione si ispira chiaramente la legge quadro sull'handicap numero 104 legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate emanate il 5 febbraio 92. Risultati:
Problema Valore D1. APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLA CONOSCENZA Nessuno 0% D2. COMPITI E RICHIESTE GENERALI lieve 25% D3. COMUNICAZIONE nessuno 0% D4. MOBILITÀ lieve 25% D5. CURA DELLA PROPRIA PERSONA medio 30% D6. VITA DOMESTICA medio 30% D7. INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI lieve 25% D8. AREE DI VITA PRINCIPALI medio 30%
Discussione Medico legale: Il problema fondamentale è costituito dal fatto che il giudizio diagnostico da parte della Commissione CP_1 e da parte di tutti i sanitari che hanno certificato lo stato di salute della ricorrente non ha tenuto conto della valutazione fun IADL e ADL, Per questa ragione, in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio e per l'attribuzione dell'ATP, anche con funzioni percipienti e ho acquisito una Visita Fisiatrica con scale di valutazione delle autonomie. Tali indagini evidenziano una dipendenza minima per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Tale condizioni che oggi viene evidenziata dalle scale di valutazione funzionale era presente al momento della presentazione della domanda amministrativa. (riconoscimento dello stato d'invalidità grave di CP_2 cui al comma 3 dell'articolo 1 della L.104/1992). ll criterio valutativo da ha: a) ricondotto l'handicap all' impairrment sulle funzioni ADL e IADL e del contesto in cui le stesse devono svolgersi); b) sovrapposto le difficoltà di apprendimento, di relazione
o di integrazione lavorativa identificate dall' art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992 con le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età individuate dall' art. 6 del Decreto Legislativo n. 509/1988; c) identificato, con un criterio analogico, le due situazioni che legittimano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con l'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione richiamato dall' art. 3, comma 3, della stessa Legge-quadro. Per cui:
Danno Percentuale d'invalidità Handicap EMIPARESI SPASTICA e 90 % ARTICOLO 3 COMMA 1 Sindrome Ansioso depressiva
Dall'esame della intera documentazione prodotta e dai rilievi obbiettivi rilevati durante la visita della parte ricorrente posso affermare che non sussiste il requisito sanitario che consente la erogazione della prestazione dell'accompagnamento. (…) Diagnosi e conclusione
, nata il [...] in [...], (…) Emiparesi gravità media a destra (7305). Sindrome depressiva endogena Parte_1 alido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 % al 99 % art.2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88.Grado d'invalidità 90% a far data dal 16/10/2018 Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 L 5.2.1992, n.104 a far data dal 16/10/2018”. 3.1. In merito alle doglianze contenute nel ricorso introduttivo della presente fase, con relazione integrativa depositata il 27.03.2023, il CTU confermava le conclusioni in precedenza redatte, escludendo il presupposto per l'accesso alle provvidenze richieste.
4. Alla luce di quanto emerge dalla ricostruzione dell'iter processuale, questo Giudice ritiene corrette e pienamente condivisibili le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di ATPO, confermate nella presente fase. Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione, da parte del consulente, del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta. Sotto tale profilo le contestazioni mosse risultano prive di fondamento in quanto il consulente incaricato, all'esito della visita peritale e dell'esame obiettivo, richiesti ulteriori approfondimenti ha rilevato: “(…) Deambulazione con appoggio a bastone. Lievemente falciante. Ideazione congrua”. 4.1. Si evince, dunque, con chiarezza l'assenza dei presupposti legittimanti l'accesso ai benefici assistenziali per cui è causa. Si rammenta, infatti, che ai fini dell'accoglimento della domanda proposta non è sufficiente la mera difficoltà nella deambulazione o nello svolgimento delle funzioni essenziali, occorrendo la concreta impossibilità di attendervi autonomamente. Ed invero, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte chiarito come, ai fini della valutazione che qui ci occorre, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cassazione civile, sez. VI, n. 25255 del 27 novembre 2014). 4.2. Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dal difensore della parte, avendo il consulente d'ufficio non solo nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, ma avendo anche ulteriormente chiarito gli aspetti più controversi della vicenda. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni della parte che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). Pertanto, la domanda deve essere respinta. 4.3. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Il dott. ha, Per_1 infatti, precisato quanto segue: “Nel caso in esame il deficit di forza è medio (…) Non abbiamo nessun deficit ssun deficit extrapiramidale, nessun disturbo sensitivo, nessun deficit delle funzioni cognitive quindi rimane un comune disturbo d'ansia con sfumature depressive”. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento. La parte ricorrente, infatti, non ha individuato reali omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223). Va, viceversa, rimarcato che il CTU ha ritenuto di dover confermare il giudizio medico – legale espresso dal CML
seppure parzialmente, in quanto le patologie della periziata non comportano inabilità totale, impossibilità a CP_1 ulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o a compiere gli atti quotidiani della vita né richiedono assistenza continua nella sfera individuale o in quella di relazione. Né nel presente giudizio di opposizione sono stati addotti elementi di novità rilevanti ai fini di una diversa decisione, sicché la richiesta di rinnovo della consulenza si appalesa assolutamente esplorativa. Deve ricordarsi che le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, e che se è consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) ciò è consentito purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 20695 del 2013; Cass. n. 1190 del 2015). Le conclusioni del CTU, alla luce dei principi di diritto sopra detti, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata anche nella presente fase e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
4.4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, dunque, non possono essere riconosciuti alla parte ricorrente la pensione di inabilità, l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste.
5. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato decreto, devono essere CP_ definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1 Lagonegro, 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo