Articolo 9 della Legge 19 marzo 1983, n. 72
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 marzo 1983
Art. 9.
L' articolo 2425, comma terzo, del codice civile e' da intendersi nel senso che puo' derogarsi ai criteri di valutazione dettati dalla legge, quando l'applicazione di tali criteri contrasta con l'esigenza che il bilancio e la relazione diano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonche' del risultato economico della societa'. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.
Entrata in vigore il 24 marzo 1983
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