Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2022 /6826
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 15.04.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6826/2022 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ( 2050 cc) e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e nata a Parte_2 C.F._1 Parte_1
Copertino il 06/12/1966 ( , rappresentati e difesi, giusta mandato in C.F._2 atti dall'Avv. Massimo Lorenzo ed elettivamente domiciliati nel suo studio
Attori
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Giuseppe Savino in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda spiegata dagli attori è fondata e viene accolta.
E' pacifico ritenere, dalla ricostruzione dei fatti e dall'istruttoria espletata, così come dedotti dagli attori, che i comportamenti posti in essere, finalizzati a sottrarre le somme di € 2.984,85 ed € 2.144,84 non sono assolutamente riconducibili alla volontà degli stessi e che , alla quale è imputabile la diligenza del banchiere ed è tenuta Parte_1
a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass. Civ. 2950/'17) non ha garantito quel livello minimo di sicurezza che avrebbe impedito a soggetti terzi di concludere tre operazioni con contestuale sottrazione di denaro con bonifico su Pt_1 pay senza prevedere alcun allert e alcuna previsione di strung customer autentication.
Sulla responsabilità dell'Ente è ritenuto che: “La diligenza posta a carico del Pt_1 professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere” (Cass. sez. I civile 13777/2007) .
Tra l'altro gravava sulle l'onere di fornire la prova del proprio adempimento, in Pt_1 conformità al principio della vicinanza della prova, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione Unite (sent. N. 13533/2001).
Si richiama inoltre Cassazione civile, sez. III, 12/02/2024, n. 3780 “La possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente è una eventualità rientrante nel rischio d'impresa; la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (nella specie, relativa ad un truffa informatica ai danni di un correntista di , la Corte ha sottolineato che era onere di Parte_1 Parte_1 dover provare di aver adottato soluzioni idonee a prevenire o ridurre l'uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, sulla base di un principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. In assenza di tale prova, per la Corte è corretta la decisione di imputare alla banca il rischio professionale della possibilità che terzi accedano ai profili dei clienti con condotte fraudolente).
La Cassazione è specificamente intervenuta affermando la responsabilità della banca per non aver intercettato transazioni anomale: ivi, in particolare, si indicava la fonte dell'obbligo di monitoraggio nel canone di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni, atteso che, a parere dei giudicanti, l'incongruenza della movimentazione del conto corrente era tale da dover essere colta dall'intermediario, a prescindere dall'eventuale negligenza del cliente per la mancata denuncia di smarrimento della carta. Il torto dell'azienda di credito, secondo la Cassazione, stava quindi nel fatto di non aver controllato l'andamento del conto e tempestivamente attivato, di conseguenza, le cautele idonee ad evitare il protrarsi dell'uso indebito della tessera da parte di soggetti non legittimati ( cfr Cass. civ., 4 agosto 2016, n. 16333, in Dir. giust., 5 agosto 2016). I riferimenti della giurisprudenza alla buona fede nell'adempimento e nell'esecuzione dei contratti bancari sono numerosi (fra i tanti,
Cass. civ., 24 agosto 2016, n. 17291, in Giust. civ. Mass., 2016; Cass. civ., 9 agosto 2016,
n. 16827, ibidem;
Cass. civ., 3 luglio 2014, n. 15224, ivi, 2014; Cass. civ., 14 ottobre 2013,
n. 23232, ivi, 2013), ma sul versante delle operazioni bancarie telematiche l'attenzione a questo profilo è piuttosto recente e Cass. civ. n. 16333/2016 costituisce uno dei richiami più dettagliati.
Nei fatti che ci occupano emergono inequivocabilmente due circostanze fattuali la cui responsabilità è ascrivibile solo ed esclusivamente all'incauta gestione da parte dell'Istituto di Credito ed in particolare:
1) Il blocco della APP per oltre 20 giorni, senza possibilità di accesso telematico alcuno da parte dei ricorrenti;
l'accesso effettuato da parte di terzi soggetti con possibilità di effettuare versamenti in proprio favore, senza che a ciò avesse Parte_1 provveduto a porre rimedio nell'immediatezza dei fatti;
2) La sottrazione con due operazioni distinte ed autonome di accredito, di somme rivenienti dal CC postale su altre poste pay e l'incasso di un buono postale fruttifero, fortunatamente solo depositato sul CC postale di € 3.000,00, allorquando la posizione del titolare del detto conto corrente risultava “aperta”.
Per cui, dalle premesse riportate, il percorso interpretativo della recente giurisprudenza può essere quindi sintetizzato nei seguenti passaggi: 1) in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, la sicurezza del sistema va ricondotta nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento;
2) quest'ultimo è tenuto quindi ad apprestare misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente ed escludere la possibilità di una abusiva utilizzazione delle credenziali di accesso da parte dei terzi (a meno che non ricorra il dolo del titolare o condotte gravemente talmente incaute da parte di quest'ultimo); 3) ne consegue che è la banca a dover fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cassazione civile , sez. VI , 12/04/2018 , n. 9158) e ciò anche in forza del severo regime di responsabilità derivante dall'art. 2050 cc non potendosi, di contro, presumere, per di più in mancanza di adeguati elementi probatori, che gli stessi clienti abbiano consentito l'accesso di terzi ai propri codici personali;
4) la prova liberatoria a carico del prestatore di servizi, nell'ottica del regime delle attività pericolose, non può prescindere dalla valutazione concreta delle misure tecnologiche offerte, tempo per tempo, dal progresso scientifico per i sistemi di home banking.
L'art. 10 del d.lgs. n. 11/2010 dispone che, qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che la stessa non abbia subito le conseguenze di un malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o d altri inconvenienti. In caso di disconoscimento della transazione da parte del cliente, inoltre, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi non sarebbe di per se necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di utilizzo conforme alle regole o di segnalazione di anomalia.
Inoltre grava sempre sulla banca l'onere di dimostrare l'imputabilità al cliente per colpa grave in caso di operazioni effettuate ad insaputa dello stesso, in quanto “Se tale prova non viene fornita, il cliente va ristorato” (Cass. Civ. 9721/'20).
Da quanto precede deriva un regime secondo il quale l'onere di provare la genuinità della transazione ricade sul prestatore del servizio, mentre tra gli obblighi posti a carico del cliente, oltre al caso di dolo, vi è responsabilità solo se la truffa è avvenuta a causa di una sua negligenza nella custodia e nell'utilizzo dello strumento. Circostanza che non è avvenuta nella fattispecie.
Sulla base delle argomentazioni che precedono, pertanto, viene ritenuta l'esclusiva responsabilità di con la condanna al pagamento in favore degli attori Parte_1 della somma di €.5.130,69 oltre interessi legali dalla data delle operazioni.
Nessuna altre voce di danno è stata provata e conseguentemente la domanda relativa vene rigettata.
Le spese del giudizio stante la peculiarità delle questioni trattate, sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e , così provvede: Parte_2 Parte_1
1) Accoglie la domanda attrice e dichiara la responsabilità di ex art. Parte_1
2050 cc e d.lgs. n. 11/2010, attuativo della Direttiva 2007/64/CE, come aggiornato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 nella causazione dei fatti come esposti;
2) Conseguentemente condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di € 5.130,69, oltre interessi legali dal fatto illecito al soddisfo;
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'avv. Massimo Lorenzo procuratore anticipatario degli attori delle spese e competenze di causa che liquida in complessivi €.3.237,00 di cui €.237,00 per spese, oltre il 15% sugli onorari per rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce il 15 aprile 2025
Il G.O.P.
Avv. Giuseppe Quaranta