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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/12/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2312/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Contenzioso Civile Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RT
RICORRENTE
Nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2025, la parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale si pronunciasse sullo status per poi rimettere la causa in istruttoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha – tra le altre cose - chiesto la pronuncia separazione Parte_1 personale del matrimonio civile contratto dalle parti in data 21/09/2010, in Ucraina, non trascritto in Italia, dalla cui unione è nato il figlio (il Per_1
01/05/2011).
Il resistente non s'è costituito in giudizio, e, pertanto, all'udienza dell'08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ne è stata dichiarata la contumacia
Nella prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, la ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza sullo status.
In ragione dei fatti allegati dalla parte ricorrente, confermati dal contegno processuale del resistente, che ha scelto di rimanere contumace (così manifestando indifferenza e disinteresse nei confronti del vincolo coniugale), si evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Poiché la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio civile contratto tra E in data 21/09/2010, in Parte_1 Controparte_2
Ucraina;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
RIMETTE
la causa sul ruolo del giudice istruttore, riservando a quest'ultimo ogni determinazione istruttoria.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 2312/2023
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza sullo status;
rilevato altresì che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
2) CONFERMA l'udienza del 10 febbraio 2026, ore 15.00, per l'audizione del figlio minore.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Contenzioso Civile Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RT
RICORRENTE
Nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2025, la parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale si pronunciasse sullo status per poi rimettere la causa in istruttoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha – tra le altre cose - chiesto la pronuncia separazione Parte_1 personale del matrimonio civile contratto dalle parti in data 21/09/2010, in Ucraina, non trascritto in Italia, dalla cui unione è nato il figlio (il Per_1
01/05/2011).
Il resistente non s'è costituito in giudizio, e, pertanto, all'udienza dell'08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ne è stata dichiarata la contumacia
Nella prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, la ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza sullo status.
In ragione dei fatti allegati dalla parte ricorrente, confermati dal contegno processuale del resistente, che ha scelto di rimanere contumace (così manifestando indifferenza e disinteresse nei confronti del vincolo coniugale), si evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Poiché la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio civile contratto tra E in data 21/09/2010, in Parte_1 Controparte_2
Ucraina;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
RIMETTE
la causa sul ruolo del giudice istruttore, riservando a quest'ultimo ogni determinazione istruttoria.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 2312/2023
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza sullo status;
rilevato altresì che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
2) CONFERMA l'udienza del 10 febbraio 2026, ore 15.00, per l'audizione del figlio minore.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti