Art. 1.
L'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, collegati ad va serbatoio la cui capacita' non sia superiore ai dieci metri cubi, non sono piu' soggetti alla concessione di cui all' art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367 .
L'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, collegati ad va serbatoio la cui capacita' non sia superiore ai dieci metri cubi, non sono piu' soggetti alla concessione di cui all' art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367 .