Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli
affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli
affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto