Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00792/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02297/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2297 del 2025, proposto da
Impresa SA GI, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B789FBE69C, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Notti e Ivan Carino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Alessandria, in persona del Presidente della Provincia pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Terzano, Alberto Vella e Desiree Fortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sa.Co.Strade s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Liccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione di esclusione dalla gara CIG B789FBE69C, prot. n. 49703 del 18 settembre 2025;
- della nota 48287 dell’11 settembre 2025 di attivazione del soccorso istruttorio;
- dei verbali di gara e, segnatamente, di quello del 18 luglio 2025, con cui è stata decisa l’esclusione della ricorrente e la conseguente aggiudicazione in favore della controinteressata;
- delle comunicazioni prot. 8726 e 8749;
- del bando, del disciplinare e della relativa rettifica, effettuata con nota prot. 40502 del 23 luglio 2025;
- della Determinazione a contrattare DDVA4 n. 513/33188 del 18 giugno 2025
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente a quelli impugnati;
con richiesta
- di subentro nel contratto eventualmente stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia dello stesso ex artt. 121 o 122 del c.p.a.;
ovvero, in subordine
per la condanna
della stazione appaltante al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria e della società Sa.Co.Strade s.r.l.;
Vista la memoria del 23 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 1° aprile 2026 il dott. CA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato:
- che la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;
- che, per giurisprudenza pacifica « il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781);
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF RO, Presidente
CA PA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA PA | AF RO |
IL SEGRETARIO