Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4109/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Fides
Azzolini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 4109/2024 di ruolo generale, promossa con atto di citazione regolarmente notificato, iscritta a ruolo in data 09/09/2024 da
(C.F. ) nato a [...] in data [...], residente a Parte_1 C.F._1
Fregona (TV) via Renato Guttuso 1.
(C.F. ) nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
residente a [...].
Entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. LOREDANA MASO con domicilio eletto presso lo studio del medesimo come da mandato rilasciato su foglio separato e allegato all'atto di citazione.
-attori- contro
(C.F. nata a Fregona in [...] Controparte_2 C.F._3
28/05/1943, residente a [...] lett. 6.
-convenuta contumace-
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
Accertare e dichiarare, in capo ai signori e , in parti uguali fra loro, Parte_1 CP_1
l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà dei seguenti beni immobili: COMUNE DI FREGONA Catasto Terreni: Foglio 18, Particella n. 762 – Prato arborato (o prato alberato) Classe 1, di ettari 000.00.36, RDL 0,18, RAL 0.08.
Ordinarsi le conseguenti volturazioni e trascrizioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
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Che ritenendo sussistenti i presupposti per usucapire la proprietà, citavano in giudizio davanti all'intestato Tribunale l'intestatario formale, rassegnando le conclusioni in principio trascritte.
Premesse le circostanze di fatto, si osserva in diritto che il bene immobile oggetto di domanda risulta illustrato nella planimetria, nelle fotografie e nelle visure catastali aggiornate.
Dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze assunte sono emersi i requisiti previsti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà in virtù del possesso continuato per venti anni.
I testi escussi e residenti nelle immediate vicinanze, hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato la verità delle circostanze di fatto poste dall'attore a fondamento della domanda fatta valere in giudizio. Hanno dichiarato con cognizione di causa che la striscia di terreno è da oltre un ventennio nel pacifico, continuo, ininterrotto ed incontrastato possesso degli attori. Anzi il teste (da sempre vissuto nei luoghi di causa) ha osservato che lo stato di fatto Tes_1
corrisponde ad un unico appezzamento di terreno (comprensivo sia del mappale 763 già in proprietà degli attori che del mappale 762 oggetto di domanda) e che riteneva fosse già in proprietà degli attori in quanto solo questi ultimi si sono prodigati a coltivarlo e tenerlo pulito.
Nessuno dei testimoni ha mai sentito o visto qualcuno contestare il possesso esercitato dai coniugi e Pt_1 CP_1
A fronte di quanto motivato la domanda attorea merita accoglimento.
Le spese processuali vanno integralmente compensate non essendo stata fatta resistenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa tra le parti in principio qualificate, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione:
1) Accerta e dichiara che gli attori (C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
Torino in data 20/05/1967, residente a [...] e CP_1
(C.F. ) nata a [...] in data [...], residente a [...]C.F._2
(TV) via Renato Guttuso 1 hanno acquistato a titolo originario, a seguito di usucapione ventennale, la piena proprietà del seguente bene immobile:
COMUNE DI FREGONA Catasto Terreni, Foglio 18, Particella n. 762, Prato arbor, Classe 1, superficie 36 mq, reddito domenicale euro 0,18, reddito agrario euro 0,08.
pagina 2 di 3 2) Ordina le conseguenti trascrizioni e volturazioni di legge indicando la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Treviso quale Ufficio territorialmente competente per la trascrizione della presente sentenza.
3) Spese processuali compensate.
Treviso, 1 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
dott. Fides Azzolini
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