Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sig. magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1487/2024 R.G. vertente
TRA
con sede in 31100 Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 18/G, C.F. Parte_1
e P.I. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti , con domicilio eletto presso i difensori, in Parte_2
Brescia, Piazza della Loggia n. 5, appellante
E
C.F. e P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore dott. , rappresentato e difeso, in forza di autorizzazione del CP_2
G.D. in data 19.12.2024, dall'avv. Matteo Di Pede, con domicilio eletto presso il difensore, in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 37, appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1249/2024 del Tribunale di
Padova, pubblicata in data 11 luglio 2024, notificata in data 15 luglio 2024.
§
1. Con la sentenza in oggetto qui impugnata, il Tribunale di Padova, definitivamente provvedendo sulla domanda revocatoria proposta dal Controparte_1 nei confronti di ex art. 67, comma 2, L.F. (“revocare
[...] Parte_1
e quindi dichiarare inefficaci nei confronti del ai sensi Controparte_1
1
conseguentemente e per l'effetto, condannare in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire e quindi pagare al la complessiva somma di euro 252.282,13, ovvero Controparte_1 quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria,
a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in atto di citazione;
condannare altresì al pagamento integrale del compenso e delle spese di lite ex art. Parte_1
91 c.p.c.”), rigettata ogni altra domanda ed eccezione, ha condannato a Parte_1 pagare al Fallimento della la somma di € 252.282,13, con gli Controparte_1 interessi al tasso legale dal 27.2.2023 al saldo, oltre alle spese di lite.
2. Con atto d'appello notificato in data 13 settembre 2024, ha Parte_1 impugnato la sentenza chiedendone la riforma parziale con accoglimento delle conclusioni dedotte nel corso del giudizio di primo grado (“Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
in via principale e nel merito: - riformare parzialmente la Sentenza impugnata nei soli capi oggetto di impugnazione, fermo il resto, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni dedotte nel corso del giudizio di primo grado, qui di seguito richiamate: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito: in via principale: respingere le eccezioni e domande tutte formulate da controparte, in quanto infondate, in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali” - condannare il Fallimento della società
a restituire, in favore dell'odierna appellante, gli importi che Controparte_1 dovessero essere da quest'ultima corrisposti al primo in corso di causa, maggiorati degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.. Diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”).
3. In data 31 dicembre 2024 si costituiva tempestivamente in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma delle Controparte_1 statuizioni della sentenza impugnata.
4. All'udienza del 20 gennaio 2025, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio, in pendenza di trattative e la Corte rinviava la causa all'udienza del 29 maggio
2025 e il C.I., dato atto, accordava il richiesto differimento (“letti gli atti della causa di II° grado n. 1487/2024 R.G. vertente tra (con gli avv.ti Parte_1 Pt_2
2 e ) contro (con l'avv. Matteo Pt_2 Parte_2 Controparte_1
Di Pede); lette le note di trattazione scritta sostitutive della diretta partecipazione all'udienza depositate dalle parti costituite con le quali è stata rappresentata la determinazione congiunta di chiedere il differimento della trattazione al fine di pervenire alla definizione transattiva della causa (“Premesso che - la prima udienza di trattazione è fissata in data 23 gennaio 2025 ed è sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; - in seguito alla costituzione in giudizio del
, ci sono stati vari contatti tra i legali delle rispettive parti al fine di CP_1 addivenire ad una soluzione transattiva della controversia;
tutto ciò premesso i procuratori delle parti chiedono congiuntamente che questa Ecc.ma Corte voglia rinviare l'udienza del 23 gennaio 2025 e fissare una nuova udienza, per i medesimi incombenti, non prima del mese di aprile 2025, per consentire alle stesse di formalizzare l'accordo previe le autorizzazioni necessarie”); ritenuta l'opportunità di concedere il richiesto differimento al fine di pervenire a una definizione conciliata e non contenziosa della vertenza;
preso atto che l'orizzonte temporale indicato dalle parti istanti indica una data di rinvio successiva al mese di aprile 2025;
P.Q.M.
differisce la trattazione della causa per i medesimi incombenti all'udienza del
29.5.2025 con previsione di trattazione scritta mediante deposito di note scritte in pct con le stesse modalità già in precedenza disposte”).
5. La appellante con nota depositata in pct il 19.2.2025 Parte_1 premesso che “Le parti hanno raggiunto un'intesa che prevede la rinuncia agli atti della causa d'appello con contestuale richiesta di estinzione del giudizio a spese integralmente compensate”, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio d'appello a spese legali compensate, chiedendo che il processo de quo venga dichiarato estinto con compensazione delle spese di lite tra le parti, e con successiva nota depositata il
21.2.2025 ha allegato la dichiarazione di accettazione della rinuncia da parte dell'appellato (“premesso che le parti hanno raggiunto Controparte_1 un'intesa che prevede, tra l'altro, l'estinzione del presente giudizio a spese compensate;
− a tal fine il Curatore del ha richiesto e ottenuto CP_1
l'autorizzazione del Giudice Delegato;
− in data 19 febbraio 2025 lo scrivente procuratore ha ricevuto la notifica dell'atto di rinuncia agli atti a spese compensate formulata dalla società TUTTO CIÒ PREMESSO il Parte_1 Controparte_1
rappresentato e assistito come in atti, dichiara di accettare la rinuncia
[...] ex art. 306 c.p.c. formulata dalla società e chiede a Questa Corte Parte_1 di dichiarare l'estinzione del presente giudizio a spese compensate”).
3 6. I richiamati atti di rinuncia e di corrispondente accettazione della rinuncia devono ritenersi validi ed efficaci siccome formulati e sottoscritti dai difensori- procuratori delle parti a ciò facoltizzati sulle base delle rispettive procure.
7. Sussistono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo.
8. Stante la dichiarazione di tutte le parti costituite di intendere le spese del giudizio tra di esse interamente compensate in attuazione di quanto al riguardo concordato sulla base della transazione tra le stesse raggiunta (invero, anche se il corrispondente negozio transattivo non risulta prodotto agli atti di causa, l'esistenza dello stesso e il suo contenuto in parte qua sono confermati da entrambe le parti), si prende atto della unanime, espressa, determinazione consensualmente raggiunta tra le parti in causa e, per l'effetto, si dichiarano le spese di lite interamente compensate.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo di II° grado n. 1487/2024 R.G.;
b) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti costituite.
Così deciso il 7.3.2025
Il consigliere relatore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
4