Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9851
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Applicabilità art. 2 lettera di incarico come clausola penale

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 2 non integri una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. in quanto non collega l'importo dovuto a un inadempimento del cliente, ma a un generico evento di risoluzione, senza indicare una funzione sanzionatoria o risarcitoria. La pattuizione disciplina un criterio di determinazione del compenso in caso di cessazione del rapporto, presupponendo la continuità dell'incarico. Manca il presupposto fondamentale della clausola penale: la previsione di una prestazione predeterminata dovuta esclusivamente in caso di inadempimento. L'importo richiesto non rappresenta la liquidazione preventiva di un danno, ma un compenso parametrato a prestazioni future non eseguite, incompatibile con la disciplina del recesso ex art. 2237 c.c. e con la natura della penale. L'attore ha già percepito quanto dovutogli per l'opera effettivamente prestata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9851
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9851
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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