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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 23.1.2025, letti gli atti della causa n. 1175/2023 r.g., trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]. Parte_1 C.F._1
Fieramosca n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lisa Bucci del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
(CH) in contrada Vallevò n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lisa Bucci del Foro di Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: definizione del procedimento sulla base dell'accordo tra esse raggiunto.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha citato in giudizio il sig. , chiedendo che l'esercizio della Parte_1 CP_1
Per_ responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia minore (c.f. ) nata a C.F._3
Chieti l'1.6.2020 dalla loro preesistente relazione, cessata ancor prima della nascita della figlia, venisse regolamentato alle condizioni indicate nei propri atti, dando atto del comportamento intemperante e CP_ violento del sig. potenzialmente pregiudizievole per l'incolumità psico-fisica della minore.
CP_ Il sig. si è costituito in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti e il piano genitoriale proposto
Per_ dalla sig.ra e chiedendo che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Pt_1
venisse regolamentato sulla base delle condizioni riportate nei suoi atti difensivi.
Assunta la prova testimoniale, e svolta c.t.u. (sulle capacità genitoriali delle parti, sul miglior regime di affidamento e collocamento della figlia minore, e del diritto di visita), le parti sono giunte ad un accordo sulle modalità di definizione del procedimento e, all'udienza del 17.12.2024, con il ministero di un nuovo difensore costituito per entrambe, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito integralmente trascritte:
“Piaccia all'On.le Tribunale di Chieti, accertata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, stabilire in
Per_ ordine all'affidamento della figlia minore nel modo che segue:
1) Le parti aderiscono congiuntamente alle indicazioni del piano genitoriale depositato dal Perito, Dott.ssa Daniela
Trenta e che ampliano di comune accordo nei termini che seguono.
Per_ La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il
mantenimento, condividendo le decisioni di maggior importanza per la figlia medesima tenendo, altresì conto delle
capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della bambina, ferma restando la decisione autonoma di ciascun
genitore sulle questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi in cui ciascuno avrà la custodia e la cura
della minore.
2) Il genitore collocatario è la mamma.
La bambina potrà stare con il papà, ferma l'alternanza dei fine settimana, a partire dal venerdì dall'uscita di
scuola/asilo (o da casa) sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola (o a casa) salvo diverso accordo
delle parti e in base ai turni di lavoro del papà.
Per_ Per la settimana in cui non è previsto che il papà tenga per il week end, il papà prenderà la figlia all'uscita di
scuola/asilo, previa comunicazione alla madre, tra il martedì e il venerdì e la riporterà a scuola all'entrata di scuola o
a casa.
3) Durante il periodo estivo i genitori manterranno il piano di frequentazione ordinario.
Entrambi i genitori potranno trascorrere un periodo di due settimane, anche non consecutive, (di cui una nel mese
Per_ di agosto) con da comunicare nei periodi entro il 15 di giugno di ogni anno.
Per_ 4) Le festività natalizie le trascorrerà con il papà e con la mamma suddividendo il periodo nel modo che segue:
dalle 16 del 24 dicembre alle 18 del 31 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari e dalle
18 del 31 dicembre al 6 gennaio alle 19,00 con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari ferma la
previsione di un diverso accordo delle parti.
Per_ trascorrerà la Pasqua nel modo che segue: dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze
pasquali alle 18 della Pasqua con la mamma negli anni pari e con il papà negli anni dispari e dalle 18 del giorno di Pasqua fino alle 19 del giorno prima di scuola con la mamma negli anni dispari e con il papà negli anni pari.
5) La figlia trascorrerà il giorno dei suoi prossimi compleanni con entrambi i genitori e, se non vi sarà accordo, in
questo senso ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
Per_ trascorrerà altresì il compleanno della madre con la stessa anche quando tale giorno coincidesse con quello con
cui il padre avrebbe diritto a tenere il figlio con sé. Allo stesso modo trascorrerà il compleanno del padre con il
predetto genitore anche in aggiunta agli altri giorni già stabiliti. In entrambi i casi starà con i genitori sino al
mattino del giorno successivo a quello del compleanno.
Per_ 6) I genitori concordano sin da ora che trascorrerà tutte le festività da calendario diverse da quelle innanzi
indicate ad anni alterni con ciascuno di essi. Qualsiasi variazione di residenza e/o di domicilio dei genitori e della
figlia minore dovrà essere tempestivamente comunicata.
7) I genitori agevoleranno reciprocamente il contatto telefonico della minore con ciascuno di essi e tenendo conto
della tenera età della bambina. I genitori sono d'accordo a che la bambina si sposterà con tutti gli effetti personali. La
presa in carico avverrà a casa dei genitori. Il genitore non collocatario preleverà la bambina e la riporterà al genitore
Per_ collocatario. I genitori sono d'accordo a che anche i nonni paterni e materni possano prendere in carico
8) Il sig. verserà direttamente alla madre un assegno mensile in favore della figlia minore, di €.350,00 CP_1
(trecentocinquanta euro), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario entro il
giorno 15 di ogni mese, tale importo sarà rivalutato alla fine dei 3 anni dalla sottoscrizione dell'accordo, oltre alla
refusione del 65% delle spese straordinarie per la bambina sanitarie non assistite dal SSN (farmaci non da banco,
visite specialistiche, eventuali occhiali e apparecchi ortodontici) scolastiche e ricreative, quest'ultime
preventivamente concordate e successivamente documentate.
L'assegno unico viene percepito al 50% dalle parti”.
1. Osserva il collegio che ricorrono le condizioni stabilite dagli artt. 473bis.47 e segg. c.p.c. per l'omologa dell'accordo concluso tra le parti, vista la propria competenza per territorio (dato il luogo di residenza
Per_ CP_ della minore ), e rilevato che la disciplina pattuita dai sig.ri e non è contraria alla legge, è Pt_1
conforme agli interessi della figlia, ed è compatibile con le condizioni economiche delle parti.
1.1 Né possono essere ostative all'accoglimento dell'accordo concluso tra le parti le deduzioni di parte ricorrente, contenute nell'atto introduttivo, relative a condotte intemperanti o aggressive da parte del
CP_ sig. che sono state contestate da quest'ultimo, il quale ha peraltro rivolto analoghe accuse alla sig.ra accuse reciproche che non hanno avuto concreti riscontri dalle testimonianze raccolte, e, Pt_1
ad ogni modo, costituirebbero comportamenti che si inseriscono in un contesto di sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra le parti, e sarebbero prive di qualsiasi influenza sul benessere della minore, come è stato confermato anche dagli esiti della c.t.u. svolta.
1.2 Va aggiunto, in proposito, che il monitoraggio dei servizi sociali, ed il percorso a sostegno della
CP_ genitorialità, sono stati suggeriti dalla c.t.u. al solo fine di lenire la conflittualità tra i sig.ri e Pt_1
Per_ ma non certo come condizioni affinché la minore venga affidata loro in via condivisa, o possa frequentare il padre e la madre nelle modalità sopra stabilite;
inoltre, rispetto all'epoca di svolgimento della c.t.u., la conflittualità tra le parti è significativamente diminuita, essendosi le stesse rivolte ad un comune procuratore ed avendo concordato la disciplina della loro responsabilità
genitoriale.
2. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, rispondendo la presente sentenza ad un loro comune interesse, con suddivisione tra esse al 50% delle spese della c.t.u.,
anticipate dall'erario. In proposito deve aggiungersi che mentre la sig.ra è ammessa al patrocinio a Pt_1
CP_ spese dello Stato, il sig. dovrà versare il 50% del compenso della c.t.u. nelle modalità stabilite dall'art. 133 d.p.r. n. 115/2002.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , con ricorso presentato in data 6.9.2023, così decide:
[...] CP_1
• dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei sig.ri e Parte_1 CP_1
, nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio, sia regolamentato
[...] Per_2
sulla base dell'accordo testualmente riportato in motivazione;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
• pone le spese della c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna, e
CP_ dispone che il sig. effettui il pagamento della quota di sua spettanza direttamente allo Stato,
ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/2002;
• differisce ogni provvedimento in merito ai compensi professionali da riconoscere al procuratore della sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello Stato, all'esito della presentazione di Pt_1
istanza in tal senso.
Chieti, 23.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 23.1.2025, letti gli atti della causa n. 1175/2023 r.g., trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]. Parte_1 C.F._1
Fieramosca n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lisa Bucci del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
(CH) in contrada Vallevò n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lisa Bucci del Foro di Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: definizione del procedimento sulla base dell'accordo tra esse raggiunto.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha citato in giudizio il sig. , chiedendo che l'esercizio della Parte_1 CP_1
Per_ responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia minore (c.f. ) nata a C.F._3
Chieti l'1.6.2020 dalla loro preesistente relazione, cessata ancor prima della nascita della figlia, venisse regolamentato alle condizioni indicate nei propri atti, dando atto del comportamento intemperante e CP_ violento del sig. potenzialmente pregiudizievole per l'incolumità psico-fisica della minore.
CP_ Il sig. si è costituito in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti e il piano genitoriale proposto
Per_ dalla sig.ra e chiedendo che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Pt_1
venisse regolamentato sulla base delle condizioni riportate nei suoi atti difensivi.
Assunta la prova testimoniale, e svolta c.t.u. (sulle capacità genitoriali delle parti, sul miglior regime di affidamento e collocamento della figlia minore, e del diritto di visita), le parti sono giunte ad un accordo sulle modalità di definizione del procedimento e, all'udienza del 17.12.2024, con il ministero di un nuovo difensore costituito per entrambe, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito integralmente trascritte:
“Piaccia all'On.le Tribunale di Chieti, accertata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, stabilire in
Per_ ordine all'affidamento della figlia minore nel modo che segue:
1) Le parti aderiscono congiuntamente alle indicazioni del piano genitoriale depositato dal Perito, Dott.ssa Daniela
Trenta e che ampliano di comune accordo nei termini che seguono.
Per_ La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il
mantenimento, condividendo le decisioni di maggior importanza per la figlia medesima tenendo, altresì conto delle
capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della bambina, ferma restando la decisione autonoma di ciascun
genitore sulle questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi in cui ciascuno avrà la custodia e la cura
della minore.
2) Il genitore collocatario è la mamma.
La bambina potrà stare con il papà, ferma l'alternanza dei fine settimana, a partire dal venerdì dall'uscita di
scuola/asilo (o da casa) sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola (o a casa) salvo diverso accordo
delle parti e in base ai turni di lavoro del papà.
Per_ Per la settimana in cui non è previsto che il papà tenga per il week end, il papà prenderà la figlia all'uscita di
scuola/asilo, previa comunicazione alla madre, tra il martedì e il venerdì e la riporterà a scuola all'entrata di scuola o
a casa.
3) Durante il periodo estivo i genitori manterranno il piano di frequentazione ordinario.
Entrambi i genitori potranno trascorrere un periodo di due settimane, anche non consecutive, (di cui una nel mese
Per_ di agosto) con da comunicare nei periodi entro il 15 di giugno di ogni anno.
Per_ 4) Le festività natalizie le trascorrerà con il papà e con la mamma suddividendo il periodo nel modo che segue:
dalle 16 del 24 dicembre alle 18 del 31 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari e dalle
18 del 31 dicembre al 6 gennaio alle 19,00 con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari ferma la
previsione di un diverso accordo delle parti.
Per_ trascorrerà la Pasqua nel modo che segue: dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze
pasquali alle 18 della Pasqua con la mamma negli anni pari e con il papà negli anni dispari e dalle 18 del giorno di Pasqua fino alle 19 del giorno prima di scuola con la mamma negli anni dispari e con il papà negli anni pari.
5) La figlia trascorrerà il giorno dei suoi prossimi compleanni con entrambi i genitori e, se non vi sarà accordo, in
questo senso ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
Per_ trascorrerà altresì il compleanno della madre con la stessa anche quando tale giorno coincidesse con quello con
cui il padre avrebbe diritto a tenere il figlio con sé. Allo stesso modo trascorrerà il compleanno del padre con il
predetto genitore anche in aggiunta agli altri giorni già stabiliti. In entrambi i casi starà con i genitori sino al
mattino del giorno successivo a quello del compleanno.
Per_ 6) I genitori concordano sin da ora che trascorrerà tutte le festività da calendario diverse da quelle innanzi
indicate ad anni alterni con ciascuno di essi. Qualsiasi variazione di residenza e/o di domicilio dei genitori e della
figlia minore dovrà essere tempestivamente comunicata.
7) I genitori agevoleranno reciprocamente il contatto telefonico della minore con ciascuno di essi e tenendo conto
della tenera età della bambina. I genitori sono d'accordo a che la bambina si sposterà con tutti gli effetti personali. La
presa in carico avverrà a casa dei genitori. Il genitore non collocatario preleverà la bambina e la riporterà al genitore
Per_ collocatario. I genitori sono d'accordo a che anche i nonni paterni e materni possano prendere in carico
8) Il sig. verserà direttamente alla madre un assegno mensile in favore della figlia minore, di €.350,00 CP_1
(trecentocinquanta euro), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario entro il
giorno 15 di ogni mese, tale importo sarà rivalutato alla fine dei 3 anni dalla sottoscrizione dell'accordo, oltre alla
refusione del 65% delle spese straordinarie per la bambina sanitarie non assistite dal SSN (farmaci non da banco,
visite specialistiche, eventuali occhiali e apparecchi ortodontici) scolastiche e ricreative, quest'ultime
preventivamente concordate e successivamente documentate.
L'assegno unico viene percepito al 50% dalle parti”.
1. Osserva il collegio che ricorrono le condizioni stabilite dagli artt. 473bis.47 e segg. c.p.c. per l'omologa dell'accordo concluso tra le parti, vista la propria competenza per territorio (dato il luogo di residenza
Per_ CP_ della minore ), e rilevato che la disciplina pattuita dai sig.ri e non è contraria alla legge, è Pt_1
conforme agli interessi della figlia, ed è compatibile con le condizioni economiche delle parti.
1.1 Né possono essere ostative all'accoglimento dell'accordo concluso tra le parti le deduzioni di parte ricorrente, contenute nell'atto introduttivo, relative a condotte intemperanti o aggressive da parte del
CP_ sig. che sono state contestate da quest'ultimo, il quale ha peraltro rivolto analoghe accuse alla sig.ra accuse reciproche che non hanno avuto concreti riscontri dalle testimonianze raccolte, e, Pt_1
ad ogni modo, costituirebbero comportamenti che si inseriscono in un contesto di sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra le parti, e sarebbero prive di qualsiasi influenza sul benessere della minore, come è stato confermato anche dagli esiti della c.t.u. svolta.
1.2 Va aggiunto, in proposito, che il monitoraggio dei servizi sociali, ed il percorso a sostegno della
CP_ genitorialità, sono stati suggeriti dalla c.t.u. al solo fine di lenire la conflittualità tra i sig.ri e Pt_1
Per_ ma non certo come condizioni affinché la minore venga affidata loro in via condivisa, o possa frequentare il padre e la madre nelle modalità sopra stabilite;
inoltre, rispetto all'epoca di svolgimento della c.t.u., la conflittualità tra le parti è significativamente diminuita, essendosi le stesse rivolte ad un comune procuratore ed avendo concordato la disciplina della loro responsabilità
genitoriale.
2. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, rispondendo la presente sentenza ad un loro comune interesse, con suddivisione tra esse al 50% delle spese della c.t.u.,
anticipate dall'erario. In proposito deve aggiungersi che mentre la sig.ra è ammessa al patrocinio a Pt_1
CP_ spese dello Stato, il sig. dovrà versare il 50% del compenso della c.t.u. nelle modalità stabilite dall'art. 133 d.p.r. n. 115/2002.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , con ricorso presentato in data 6.9.2023, così decide:
[...] CP_1
• dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei sig.ri e Parte_1 CP_1
, nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio, sia regolamentato
[...] Per_2
sulla base dell'accordo testualmente riportato in motivazione;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
• pone le spese della c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna, e
CP_ dispone che il sig. effettui il pagamento della quota di sua spettanza direttamente allo Stato,
ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/2002;
• differisce ogni provvedimento in merito ai compensi professionali da riconoscere al procuratore della sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello Stato, all'esito della presentazione di Pt_1
istanza in tal senso.
Chieti, 23.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco