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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1485/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1485/2020 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Campobasso, Via Mazzini n.57, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariarosaria
Simonelli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Campobasso, Via G. Mazzini n. 65;
RICORRENTE contro
(anche E_ Controparte_3
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Giuseppe Mancini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, via D'Amato n. 17;
CONVENUTO
Nonché nei confronti di
(C.F. , in persona del Sindaco pro RT P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Iacovelli e Leandra Fiacco, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale;
CONVENUTO
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira D. Sabetta,
pagina 1 di 24 giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Termoli
(CB), Via A. De Gasperi n. 65;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
e
(già ) Controparte_6 Controparte_7
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, poi P.IVA_5
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Clementino Pallante, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isernia,
Corso Risorgimento n. 64;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 19.10.2020, ha adito CP_1
l'intestato Tribunale, chiedendo: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051
c.c. del (denominato anche Controparte_8 [...]
) e del nella causazione dei danni arrecati E_ RT agli immobili di proprietà della ricorrente e, per l'effetto, condannare le parti convenute al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non), quantificati in euro
287.231,75 (di cui: -euro 45.398,32, a titolo di spese per lavori di riparazione e ristrutturazione dei locali;
-euro 96.030,64, quale somma dovuta da CP_1 alla conduttrice in ragione dell'inidoneità all'uso previsto dell'immobile CP_9 locato di Via Calabria n. 38; -euro 17.587,6 a titolo di spese per il ripristino del locale di via Calabria n. 38 nello stato in cui è stato locato;
-euro 14.407,91 a titolo di spese legali liquidate dal Tribunale di Campobasso nel procedimento R.G. n.
1313/2009 in favore della conduttrice -euro 100.800,00 a titolo di CP_9 canoni non percepiti per il recesso anticipato della conduttrice;
euro 10.000,00 a titolo di danni non patrimoniali subiti;
-spese liquidate al C.T.U. nel procedimento per ATP presso il Tribunale di Campobasso R.G. n. 277/2017).
pagina 2 di 24 Ha premesso parte ricorrente: di essere proprietaria di un immobile sito in
Campobasso, Via Calabria nn. 38, 40, 42 e 44 (identificato al NCT f. 57, part. 939, sub. 124 (civici 40, 42 e 44)), nonché di parte dell'immobile identificato al sub. 128, di cui al n. civico 38; di aver concesso in locazione per uso commerciale alla CP_9
i predetti immobili dal 2000 al mese di febbraio 2015; la cessazione anticipata
[...] del rapporto locatizio a causa di infiltrazioni di acqua che hanno reso in parte inutilizzabili i locali;
di essere stata condannata, con sentenza n. 699/14 (Tribunale
Campobasso, RGC n. 1313/2009), al pagamento di euro 122.847,73, in favore della conduttrice, che aveva adito il tribunale per ottenere la riduzione del canone di locazione;
di aver cercato dal 2006 (anno della prima segnalazione delle infiltrazioni), invano, di accertare le cause di tali problematiche mediante tecnici specializzati e di esservi soltanto nel febbraio del 2015, dopo la riconsegna del locale ad opera della conduttrice di aver riscontrato segni evidenti di infiltrazioni, in più punti CP_10 dell'immobile, lo scorrimento di abbondante acqua di colore trasparente–limpido nella parete controterra, caratterizzato da un flusso continuo, nonché la presenza di forti flussi di acqua che scorrevano attraverso tutta la proprietà CP_11 all'interno di condutture elettriche sottoterra, con accumulo nella zona adiacente l'immobile; che, in data 8.2.2016, il ha fatto eseguire lavori RT straordinari sulla rete dell'acquedotto pubblico esistente a monte dello stabile del
; di aver proposto ricorso per accertamento tecnico Controparte_8 preventivo al fine di accertare e dichiarare le cause dei danni denunciati dalla stessa società ricorrente;
l'avvenuto accertamento, in sede di ATP, che le infiltrazioni in questione siano imputabili in gran parte a “deficienze di parti condominiali” ed in parte a “beni di proprietà comunale”, e la quantificazione dei danni (-euro
45.398,32, a titolo di esborso delle somme erogate dalla in favore della CP_1 conduttrice in ragione dell'inidoneità del immobile all'uso stabilito;
- CP_9 euro 96.030,64, quale somma versata dalla alla a titolo di CP_1 CP_9 riduzione del canone di locazione versato;
-euro 17.587,63 a titolo di spese necessarie per il ripristino del locale sito in via Calabria n. 38 nello stato in cui è stato locato alla;
- la mancata valutazione, da parte del perito in sede di CP_9
ATP, della mancata riscossione dei canoni di locazione in ragione dell'anticipato scioglimento del contratto, per il totale di euro 100.800,00; - di aver invano pagina 3 di 24 formulato richiesta stragiudiziale di risarcimento danni nei confronti delle convenute.
Si è costituito il , il quale ha chiesto: Controparte_12
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa –
in via principale, il rigetto di tutte le Controparte_6 domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via gradata, la manleva ad opera della propria assicurazione, con conseguente condanna di quest'ultima a tenerlo indenne da ogni pregiudizio economico derivante dall'eventuale accoglimento della domanda principale.
Nel merito, ha evidenziato: l'esclusiva responsabilità del RT nella causazione delle infiltrazioni più gravi e dei danni che ne sarebbero derivati, posto che già nel contenzioso tra la ricorrente e la conduttrice sarebbe stato accertato che l'inidoneità degli immobili locati all'uso previsto era dipesa dalle perdite della condotta comunale;
l'inammissibilità della domanda, per essere il ricorso per ATP stato proposto nei confronti del Via Calabria n. 38, 40, CP_2
42 e 44, senza alcun richiamo alla corretta denominazione dell'ente di gestione, con conseguente confusione dei soggetti di causa;
di non essere mai stato denominato
“ ” ma, al più, “ ” o “ Controparte_8 E_ [...]
”; l'illogicità e contraddittorietà della C.T.U. elaborata nell'A.T.P. Controparte_3
(R.G. 277/17); il difetto di nesso causale tra beni condominiali e danni, non essendo stati causati, appunto, da beni condominiali, con conseguente infondatezza di tutte le pretese risarcitorie;
in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo decorsi – dall'accertamento della presenza di infiltrazioni – i cinque anni previsti dall'art. 2947 c.c.
Si è costituito il il quale ha chiesto: l'autorizzazione alla RT chiamata in causa della propria compagnia assicurativa - CP_5 [...]
il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in CP_13 diritto;
in subordine, l'accertamento del concorso di colpa della ricorrente danneggiata;
la manleva ad opera della propria assicurazione, con conseguente condanna di quest'ultima a tenerlo indenne da ogni pregiudizio economico derivante dall'eventuale accoglimento della domanda principale.
pagina 4 di 24 Nel merito, ha evidenziato: di aver ricevuto per la prima volta nel 2015 la segnalazione dell'esistenza di perdite idriche e di essere intervenuto prontamente per riparale;
la mancanza di prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e la rete idrica comunale, tenuto conto, altresì, che la C.T.U. espletata nel giudizio per A.T.P. avrebbe ascritto la causa delle infiltrazioni esclusivamente agli immobili condominiali, con conseguente imputabilità dei danni lamentati in parte al
Condominio e in parte alla società conduttrice che avrebbe effettuato CP_9 importanti interventi di demolizione e ristrutturazione.
Con decreti del 27.04.2021 e 29.04.2021 è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi.
Si è costituita la (già Controparte_6 Controparte_14 poi , chiamata in causa dal Controparte_5 E_ chiedendo: il rigetto della domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligazione di garanzia, la decadenza del diritto all'indennizzo ed alla garanzia assicurativa, l'inoperatività della garanzia assicurativa;
la riduzione dell'indennizzo eventualmente dovuto.
Nel merito, ha evidenziato: l'inopponibilità dell' in ragione della non corretta CP_15 instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto nella fase CP_2 iniziale, per incolpevole contumacia dell'ente di gestione;
l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dalla nei confronti del per CP_1 CP_2 insussistenza di qualsivoglia responsabilità per le infiltrazioni contestate;
il superamento del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947, co. 1 c.c.; la tardività della denuncia di sinistro (avvenuta solo in data 02.07.2015 da parte dell'amministratore di condominio), con conseguente decadenza in capo al condominio del diritto all'indennità ed alla garanzia assicurativa;
l'esclusione della garanzia assicurativa, in ragione del fatto che i danni paventati dalla ricorrente non rientrano tra i rischi assicurati, bensì tra quelli espressamente esclusi.
Si è costituita chiamata in causa dal Controparte_5 RT chiedendo: la propria estromissione dal giudizio;
il rigetto della domanda principale e di manleva;
in via subordinata, la condanna del RT
pagina 5 di 24 esclusivamente nei limiti dell'operatività della garanzia assicurativa prestata con la polizza n. 249454158 del 31.12.2003.
Nel merito, ha evidenziato: l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione e l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal a fronte della cessazione nel 2006 e dell'inadempimento RT dell'assicurato rispetto all'obbligo di denuncia, con conseguente perdita dell'indennizzo ex artt. 1913 e ss. c.c.; l'apertura ex officio della posizione relativa al sinistro a seguito della notifica della chiamata in causa;
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dalla ricorrente, per decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c.; l'inopponibilità degli elaborati peritali redatti in sede di ATP e dell'ulteriore giudizio della ricorrente nei confronti della sua conduttrice, per non aver preso parte ad alcuno dei predetti procedimenti;
la responsabilità per colpa della ricorrente, in ragione non solo dell'esecuzione nel proprio immobile di lavori di demolizione e ristrutturazione, aventi incidenza su elementi strutturali, sugli impianti e tubature idriche, ma anche dell'omessa verifica dello stato dei luoghi.
La causa, previo mutamento del rito in ordinario di cognizione, è stata istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 9.7.2024 è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
1. Sulla ricostruzione dei fatti per cui è causa
È opportuno, preliminarmente, ripercorrere le vicende che hanno interessato le parti in causa fino all'introduzione del presente giudizio:
- in data 1.4.2006 ha concesso in locazione a l'immobile CP_1 CP_9 sito in Campobasso, via Calabria nn. 38-40-42-44 (foglio 57, p.lla 939, sub. 124
e 125, con annesso piazzale antistante di circa 80 mq.), per sei anni, fino al
31.3.2012, rinnovabile tacitamente, al canone annuo di euro 33.600,00, oltre
I.V.A. (in rate mensili anticipate di euro 2.800,00 più I.V.A.);
pagina 6 di 24 - in data 21.2.2014 (fusa per incorporazione nella e CP_9 CP_16 [...]
(cessionaria del contratto) hanno comunicato a la CP_17 CP_1 volontà di recedere dal contratto di locazione;
- con sentenza n. 699/2014 (R.G. n. 1313/2009) emessa dal Tribunale di
Campobasso il 17.9.2014, è stata condannata, previo accertamento CP_1 della sussistenza di infiltrazioni d'acqua e di umidità, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 84.500,00 (oltre interessi legali), previa CP_9 riduzione del canone di locazione ad euro 1.500,00 mensili;
- in data 8.2.2016 il Campobasso ha fatto eseguire lavori straordinari CP_4 sulla rete dell'acquedotto pubblico esistente a monte dello stabile condominiale;
- con ricorso per ATP (R.G. n. 277/2017), ha chiesto di accertare e CP_1 quantificare i danni derivanti dai lavori di riparazione e ristrutturazione dei locali e costituiti dall'esborso di somme di cui alla sentenza n. 699/2014, dai canoni di locazione non percepiti in seguito al recesso anticipato della e dai lavori CP_9 iniziati dalla conduttrice nel locale distinto con i nn. 38-42 all'inizio della CP_9 locazione ed interrotti a seguito della comparsa di infiltrazioni;
- nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP, il C.T.U. ha accertato la responsabilità per i danni da infiltrazioni nella misura del 75% in capo al e del 25% in capo al Controparte_18 CP_4
(riconoscendo i seguenti importi: euro 45.398,32, per i lavori di
[...] riparazione e ristrutturazione dei locali;
euro 96.030,64, dovuti in ragione della sentenza n. 699/2014; euro 28.242,45, quali costi di ripristino delle condizioni del locale distinto con i nn. 38-42; euro 17.587,63, quale spesa necessaria per il ripristino del locale).
2. Sulla qualificazione giuridica della domanda: danno da cose in custodia – sull'onere della prova – sussistenza della responsabilità delle parti convenute
La vicenda che occupa deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c., i cui principi sono applicabili anche alle ipotesi di danni cagionati da infiltrazioni di acqua proveniente, come nel caso di specie, in parte dal ed in parte dalle condotte idriche del CP_2 RT
Tale fattispecie configura, pertanto, secondo orientamento consolidato della
Suprema Corte, cui si reputa di aderire, un'ipotesi di responsabilità oggettiva la pagina 7 di 24 quale, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode, ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto. Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia – e tale è il rapporto tra la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e chi ha il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte
(Cass. civ., sez. VI, 04/10/2013, n. 22684) - , la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità
(cfr. Cass. civ. 16029/2010; Cass. civ. 4279/2008; Cass. civ. 15384/2006).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale;
il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che - inserendosi nel decorso causale - abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno. Il caso fortuito in commento deve intendersi come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato.
In altri termini, in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è necessaria e sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, e che tale rapporto postuli l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa, il quale compete al proprietario o anche al possessore o detentore (cfr. Cass.
30456/2018).
Infatti, nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il pagina 8 di 24 nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 4279/2008; Cass.
21727/2012).
Ed invero, si osserva quanto segue in ordine ai principi regolatori della materia:
- “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria. Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, "ex" art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno. Al condomino che abbia agito chiedendo l'integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del condominio, come fatto nel caso in esame dalla (…), il risarcimento non può perciò essere negato in ragione del concorrente apporto casuale colposo imputabile a singoli condomini proprietari individuali di unità immobiliari, applicandosi in tal caso non l'art. 1227 c.c., comma 1, ma l'art. 2055 c.c., comma 1, che prevede, appunto, la responsabilità solidale degli autori del danno. Nè la concorrente mancata manutenzione di porzioni di proprietà solitaria è equiparabile alla condotta di un terzo idonea a negare la responsabilità oggettiva del quale custode dei beni e dei CP_2 servizi comuni ex art. 2051 c.c., a meno che essa, rivelandosi autonoma, non risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (cfr. Cass.
Sez. 2, 12/07/2011, n. 15291; Cass. Sez. 3, 19/03/2009, n. 6665; Cass. Sez. 3,
20/08/2003, n. 12211).” (Cass. 7044/2020);
- Nella giurisprudenza di merito, “La responsabilità di cui all'articolo 2051 del Cc, ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o
pagina 9 di 24 di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Trib. Firenze n. 1386/2024);
- “Nell'accertamento dei presupposti dell'art. 2051 c.c., sulla scorta della distribuzione dell'onere probatorio, incomberà su parte danneggiata di provare, il rapporto di custodia ed il nesso causale. Il rapporto di custodia (con relativa responsabilità del custode) rileva non soltanto nei casi di cosa pericolosa o per intrinseca dinamicità, ma anche nei casi di cose inerti (danni da caduta -da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) ovvero non aventi alcuna dinamicità (danni da incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un'immobile in cui è insorto un agente dannoso) sempre che l'evento dannoso sia stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa (se, infatti, il danno deriva dall'attività umana e la cosa è mero strumento di essa si applicheranno gli artt.2043 o 2050 c.c.)” (Trib. Torre Annunziata n. 408/2013);
- “la custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa […] custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva (…)) della cosa”. (Cass. Civ., n. 3651/2006);
- “Dalla proprietà pubblica del comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art.
16 lett. b l. 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F) discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 r. d. 15 novembre 1923 n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c. c. qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire che terzi indicati dell'esecuzione di lavori sui beni oggetto della proprietà vi procedessero in guisa tale da determinare danno a fondi limitrofi (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del CP_4 ex art. 2051 c. c. per i danni da infiltrazioni di acqua piovana ad un immobile locato conseguenti alla difettosa esecuzione di opere di scavo lungo la contigua strada comunale)” (Cass. civ. 723/1988);
- “L'ente gestore di un acquedotto comunale, convenuto in giudizio dal proprietario di un edificio per il risarcimento dei danni subiti dalle strutture portanti dell'edificio
pagina 10 di 24 stesso a seguito del repentino abbassamento del fondo stradale dovuto a infiltrazioni d'acqua, è responsabile di tali danni, a norma dell'art. 2051 c.c. qualora risulti accertato, sia pure in base a una presunzione giuridicamente valida, che la causa unica del cedimento delle strutture murarie era rappresentata dagli "aggrottamenti" verificatesi nel sottosuolo e nel circostante terreno in conseguenza del "dilavamento" cagionato da una fuoriuscita d'acqua sotto pressione” (Trib. Sup. Acque n. 85/1985);
- “La giurisprudenza di questa Corte, sottoponendo a revisione i principi relativi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha stabilito, con le ordinanze del 1 febbraio 2018, nn. 2477-2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Fatte tali premesse, ai fini che qui interessano, mette conto precisare che: - il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente;
- l'imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi, come, del resto, sottolinea il ricorrente, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode;
- l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacchè una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, quale un evento meteorico intenso - nel caso di specie rappresentato dalle abbondanti nevicate protrattesi per
pagina 11 di 24 diversi giorni - ai fini che qui interessano, fa perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall'evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva;
- il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
- quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. - chi entra in contatto con la cosa ha un dovere di cautela, derivante dal principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.” (Cass 29465 /2020).
Chiariti in questi termini i principi di diritto rilevanti, si passi al caso che occupa.
Ora, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, analizzati tutti i documenti, questo giudice ritiene provata l'esistenza di una pluralità di infiltrazioni e di una pluralità di danni, nonchè del nesso causale tra le prime e i secondi oltre che, come è ovvio, il rapporto di custodia – e la relativa responsabilità, tanto in capo al CP_2 convenuto, quanto al (il primo in quanto al suo interno è RT situato l'immobile interessato dalle infiltrazioni e dai conseguenti danni e devono pertanto essere superate le contestazioni in ordine alla confusionaria individuazione del convenuto, posto che non vi è dubbio che, in disparte la CP_2 denominazione indicata dal ricorrente, il che si è costituito è quello nel CP_2 quale sono situati i locali interessati dalle infiltrazioni in esame;
il secondo in quanto proprietario dell'acquedotto dal quale si sono originate ulteriori infiltrazioni nel pagina 12 di 24 medesimo immobile, e ciò è sufficiente a respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, a tutta evidenza infondata).
Ritiene il giudicante di condividere e fare proprie le valutazioni compiute dal CTU – nei limiti in cui si dirà - in punto di riconoscimento della responsabilità in capo alle parti convenute e per i danni da infiltrazioni cagionati al CP_2 CP_4 ricorrente, in quanto chiare, complete e perfettamente intelligibili, di tal che a nulla valgono le eccezioni relative all'inopponibilità dell'elaborato peritale svolto in sede di
ATP posto che, da un lato, il presente giudizio è autonomo rispetto al procedimento di accertamento tecnico preventivo, non costituendone la continuazione e, dall'altro, le operazioni peritali sono state regolarmente compiute in questa sede ex novo, nel pieno contraddittorio tra le parti.
Non può trascurarsi che il quesito sottoposto al CTU ha inevitabilmente facoltizzato quest'ultimo ad acquisire la relazione resa in sede di ATP – superando, in tal modo, le evidenti carenze del corredo documentale di parte ricorrente, che avrebbe potuto produrre l'elaborato in questione anche in allegato alle memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c., carenze che saranno tuttavia considerate in sede di disciplina delle spese di lite - , così che è possibile decidere nel merito il contenzioso che occupa.
Occorre evidenziare, inoltre, che, sebbene la perizia resa in sede di ATP abbia costituito il punto di partenza dell'indagine tecnica svolta nella presente sede, quest'ultima risulta pur sempre del tutto autonoma, posto che il CTU non si è limitato ad eseguire un mero confronto documentale (in altri termini, una mera verifica della perizia precedente), ma ha pur sempre condotto un'indagine tecnica ex novo, che può pertanto essere esaminata e posta a fondamento della presente decisione.
Il CTU ha rappresentato che:
- “Per confronto si riportano gli elaborati grafici planimetrici redatti dall'arch. Per_1 in quanto sono state rilevate e accertate le stesse infiltrazioni da lui evidenziate e per ognuna è stato assegnato l'attuale stato di attività o inattività. Inoltre sono indicate anche nuove infiltrazioni segnalate dai locatari nel corso dei sopralluoghi, all'interno dei locali della al piano seminterrato. Le infiltrazioni riscontrate e CP_1 rilevate, consistono prevalentemente in macchie di muffe ed efflorescenze che portano in alcuni casi a rigonfiamenti e distacchi di intonaco. Ogni macchia
pagina 13 di 24 individuata durante i sopralluoghi, riporta la numerazione di quelle già rilevate in precedenza dal tecnico per poter confrontare l'effettivo stato odierno, pertanto sarà indicato, per ciascuna, lo stato di attività precedente e quello attuale, oppure se trattasi di nuova infiltrazione” (cfr. CTU pag. 15);
- “le infiltrazioni rilevate ed attribuibili al di Campobasso divenute tutte CP_4 inattive, sono causate dalla rottura della condotta comunale e anche se minori in numero (rispetto a quelle imputabili al convenuto), erano sicuramente CP_2 più importanti avendo causato disagi maggiori”;
- “le infiltrazioni dovute alla cattiva manutenzione da parte del delle CP_2 pavimentazioni, griglie disconnessioni e drenaggi risultano di numero maggiore e tutt'ora attive”; ed ancora, ha così individuato la responsabilità delle parti convenute, con riferimento a ciascuna singola infiltrazione:
1) “le infiltrazioni rilevate ed attribuibili al Comune di Campobasso divenute ovviamente tutte inattive, sono le seguenti:
- n.1 risalita capillare;
nn.
4-5 risalita capillare;
n. 6 a parete;
n. 12 risalita capillare ed a parete;
nn. 14-15-16-17 risalita capillare” (cfr. CTU pag. 41);
2) “le infiltrazioni rilevate ed attribuibili al sono le seguenti: CP_2
- nn.
2-3 a soffitto;
nn. 7-8-9-10 a soffitto e ampliamento su parete;
n. 11 a soffitto
e ampliamento su parete;
n. 13 a soffitto e ampliamento su parete;
n. 18 risalita capillare ed a parete;
n. 19 risalita capillare e ampliamento su parete;
n. 20 a soffitto e ampliamento su parete;
nn. 21-22-23 nuove a soffitto”, (cfr. CTU pag.
41), osservando, altresì, che “Le infiltrazioni causate dalla rottura della condotta comunale, anche se minori in numero, erano sicuramente più importanti avendo causato disagi maggiori. Risulta ovvio che una minima influenza derivante dalle acque meteoriche e dalla cattiva regimentazione delle stesse risulta esserci, il tutto risulta comunque trascurabile rispetto all'incidenza e alla rilevanza di quanto causato dalla rottura dell'acquedotto comunale. Tali infiltrazioni ad oggi sono ovviamente inattive. Le infiltrazioni dovute alla cattiva manutenzione da parte del delle CP_2 pavimentazioni, griglie disconnessioni e drenaggi risultano di numero maggiore e tutt'ora attive.” (cfr. CTU pag. 42).
pagina 14 di 24 Ciò posto, e richiamato quanto sopra detto in punto di onere della prova, si osserva che le parti convenute non hanno fornito la prova liberatoria del caso fortuito: non hanno, cioè, provato la sussistenza di un avvenimento imprevedibile ed eccezionale tale da interrompere il nesso causale tra la res in custodia e le infiltrazioni riscontrate negli immobili di parte ricorrente.
Accertata la sussistenza della responsabilità delle parti convenute, ritiene il giudicante di discostarsi dalla ripartizione di responsabilità proposta dal CTU, posto che occorre fare applicazione del principio di cui all'art. 2055 c.c. di cui sopra si è detto: si tratta, allora, della responsabilità concorrente di due soggetti, sebbene con modalità differenti, nella causazione di un danno, rispetto al quale il ricorrente daneggiato ha diritto di essere risarcito per intero da ciascuno dei convenuti (ferma la regolazione dei rapporti interni tra questi in termini di obbligazione parziaria ed in separata sede).
3. Sull'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute
La parte convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 CP_2
c.c..; la prescrizione è velatamente eccepita anche dal in RT quanto solo citata nelle conclusioni degli scritti difensivi.
L'eccezione è, in ogni caso, infondata, in quanto, secondo il recente orientamento della giurisprudenza, nel caso di danni da infiltrazioni si è in presenza di un illecito permanente, con la conseguenza per cui il dies a quo per il calcolo della prescrizione decorre dalla cessazione della situazione illecita, di tal che finché l'illecito (le infiltrazioni) sussiste, parimenti permane il diritto di chiedere il risarcimento. In altri termini, “l'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata;
ciò ha un impatto diretto sulla prescrizione del risarcimento, essendo possibile far valere il diritto al risarcimento anche a distanza di numerosi anni se, ad esempio, l'immobile continua ad essere interessato dalle infiltrazioni;
solo una volta eseguiti i lavori ed eliminato il danno, può partire il calcolo del termine di prescrizione quinquennale.” (Cass. 25835/2023; Tribunale di
Milano n. 4338/2023).
Ebbene, dall'esame degli atti e, in particolare, dell'elaborato peritale risulta che:
pagina 15 di 24 - le infiltrazioni (nn. 1-4-5-6-12-14-15-16-17) imputabili al RT risultano inattive, a seguito delle lavorazioni effettuate (per eliminare la perdita d'acqua derivante dalla condotta pubblica comunale) dall'ente in data 08.02.2016;
- le infiltrazioni (nn. 2-3-7-8-9-10-1113-18-19-20-21-22-23) imputabili al risultano tuttora attive. CP_2
Ne consegue che, per il il termine di prescrizione RT quinquennale decorre dalla riparazione della condotta (comunale) e dagli interventi risolutori (08.02.2016); per il invece, essendo le infiltrazioni ancora CP_2 attive, l'illecito permane e la decorrenza del termine di prescrizione non è ancora iniziata.
Nel caso di specie, con la richiesta di risarcimento danni inoltrata in CP_1 data 4.2.2019 al (prot. n. 6435 del 5.2.2019), ha interrotto RT il termine di prescrizione quinquennale, di tal che la domanda risarcitoria non può dirsi prescritta.
Ad abundantiam, si osserva che la richiesta risarcitoria ora richiamata rispetta quei criteri ritenuti idonei dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'interruzione della prescrizione: chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), esplicitazione della pretesa, intimazione o richiesta scritta di adempimento che manifesta l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto con una sostanziale costituzione in mora (ex multis, Cass. civ. n. 16465/17).
Si consideri, inoltre, che il ricorso per ATP, introdotto da nei confronti CP_1 del e del Condominio, rispettivamente il 28 febbraio ed il 20 RT aprile del 2017, è atto idoneo, a “determinare, ai sensi dell'articolo 2943 c.c.,
l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (id est,
27.12.2017)” (Cass. civ. n. 26225/2023).
4. Sui danni patiti
Ritiene il giudicante che i danni patiti dalla ricorrente debbano ritenersi provati nei limiti di quanto segue.
Il danno risarcibile deve essere, pertanto, liquidato in complessivi euro 62.985,92, calcolati come segue:
pagina 16 di 24 - euro 45.398,32, quali spese per lavori di riparazione e ristrutturazione dei locali di proprietà della ricorrente;
- euro 17.587,60 quali spese per il ripristino del locale in via Calabria nello stato in cui è stato originariamente locato;
con esclusione delle ulteriori voci di danno richieste dalla parte ricorrente, in quanto non provate, posto che:
a) Con riferimento all'importo di euro 96.030,64 (di cui alla condanna di in CP_1 favore di all'esito di altro contenzioso), non vi è prova del relativo esborso, CP_9 non essendo in atti la sentenza richiamata né la prova del pagamento delle somme oggetto di condanna;
b) Analogamente per l'importo di euro 14.407,91, quali spese legali di cui al predetto giudizio;
c) La richiesta dei danni non patrimoniali (quantificati in euro 10.000,00) è infondata in quanto non provata, nulla essendo stato allegato, tantomeno provato
– sul punto, sarà sufficiente rammentare lo specifico onere della prova gravante su chi intenda ottenere il ristoro di siffatto danno ed evidenziare che l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è corroborata anche dalla mancata prova in ordine dell'inutilizzabilità dei locali caratterizzati dalla presenza di infiltrazioni (argomento ex Corte d'App. Roma, sent. n. 4735 del 28.06.2021);
d) In ordine alla pretesa risarcitoria relativa ai canoni di locazione non percepiti per la durata di 36 mesi (quale intervallo di tempo tra il recesso anticipato e la scadenza naturale del contratto), questa si rivela non provata, in ragione dell'assenza di qualsivoglia automatismo tra la mancata locazione del bene e la pretesa risarcitoria”, posto che l'art. 1453 c.c., “facendo salvo, in ogni caso, il diritto della parte adempiente, che chiede la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, al risarcimento dei danni – ricomprende, tra i danni risarcibili, anche il mancato guadagno, se e in quanto costituisca conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 cod. civ. dell'evento risolutivo” (Cass. n. 530/2014). Nel caso che ha dato origine alla pronuncia richiamata, la Suprema Corte ha respinto la domanda del locatore, che aveva chiesto il risarcimento del danno al conduttore (il quale, a sua volta, aveva esercitato il diritto di recesso in anticipo rispetto alla pagina 17 di 24 scadenza naturale del contratto) e lo aveva quantificato nei canoni che avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto di locazione stesso, in ragione della mancanza della prova come sopra indicata. Dunque, se è vero che, in caso di recesso anticipato, il contraente ha diritto al risarcimento del danno per il mancato guadagno, è anche vero che tale danno è risarcibile solo se ed in quanto il mancato guadagno possa considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'evento risolutivo. Tale danno da mancato guadagno, secondo la Suprema
Corte, “si esprime, per l'appunto, nell'incremento patrimoniale netto che la parte non inadempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto e che non ha potuto conseguire per la inadempienza dell'altra parte”. Si tratta, pertanto, di
“un danno potenziale e futuro, la cui concreta risarcibilità, sulla base del criterio liquido degli introiti non riscossi, postula l'effettività della lesione dell'interesse del creditore all'esecuzione del contratto”. Ebbene, secondo l'orientamento richiamato, deve ritenersi che la “mancata percezione di un canone mensile, nel periodo successivo al rilascio per effetto della pronuncia risolutiva, sia dipesa da causa diversa dalla volontà del locatore di non locare nuovamente l'immobile”, con la conseguenza che, a seguito della risoluzione anticipata e una volta cessata l'occupazione dell'immobile, il danno risarcibile alla locatrice a titolo di mancato guadagno è rappresentato dalla “mancata percezione di un introito mensile per tutto il tempo presumibilmente necessario per poterlo nuovamente locare, in relazione al quale un obiettivo parametro di riferimento può essere utilmente individuato, salvo prova diversa, nel periodo di preavviso previsto per il recesso del conduttore. Il che postula che, una volta ottenuta la disponibilità materiale del bene, il locatore abbia effettivamente rimesso l'immobile sul mercato delle locazioni, non essendo, altrimenti, possibile profilare l'esistenza di un danno che trovi fonte nell'inadempimento del debitore.
Nel caso di specie, dalla riconsegna del locale condotto in locazione, non vi è prova che la ricorrente si sia adoperata per locare nuovamente l'immobile, di tal che alcun danno di tal specie può ritenersi sussistente e, dunque, risarcibile. Ad abundantiam, si osserva che il CTU, nelle proprie conclusioni, ha affermato che
“nulla avrebbe impedito alla di riaffittare il locale senza perdere per CP_1
l'appunto 3 anni di introiti per mancata locazione” (cfr. CTU pag. 43).
pagina 18 di 24
5. Sulla posizione delle assicurazioni
5.1 Sulla prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952 c.c.
Risultano prive di pregio le eccezioni sollevate dalle compagnie assicurative in ordine alla prescrizione del termine biennale di cui all'art. 2952 co. 2 c.c. per il diritto derivante dal contratto assicurativo – dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda – , atteso che, nel caso che occupa, si è presenza di assicurazione da responsabilità civile con conseguente applicazione dell'art. 2952 co. 3 c.c., secondo cui “nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo
l'azione”.
Ebbene, avuto riguardo al ricorso introduttivo del presente giudizio (depositato il
19.10.2020), nel quale il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno ai soggetti assicurati (allorchè il diritto del terzo danneggiato non poteva ritenersi a sua volta prescritto, alla luce di quanto sopra esposto sub. 3), considerati anche i precedenti atti interruttivi, quali la richiesta di risarcimento di parte ricorrente inoltrata in data 4.2.2019 e, ancora prima, l'introduzione del procedimento per ATP del 2017), è evidente che alcun diritto possa ritenersi prescritto.
Né potrebbe ritenersi che i danni in questione siano esclusi dalla copertura assicurativa in quanto:
a) con riferimento alla polizza assicurativa stipulata dal Condominio con
[...]
(già è espressamente prevista “la Controparte_6 Controparte_14 responsabilità civile fabbricato”:
- “per i danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose”;
- “per i danni a cose (escluse quelle contenute in locali interrati o seminterrati) prodotti da spargimento d'acqua purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture” (art. 33 – rubricato “garanzie di responsabilità civile
[... verso terzi” – del contratto di assicurazione multirischi per il Condominio
, pag. 13); Controparte_19
b) con riferimento alla polizza stipulata dal con RT [...]
è espressamente prevista “la responsabilità civile derivante Controparte_13 da proprietà, uso o custodia dei beni mobili ed immobili connessi all'attività, ivi
pagina 19 di 24 comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie e le aree pubbliche ed il territorio comunale in genere” (oggetto dell'assicurazione: art.
2.1 lettera b), pag. 10).
In ogni caso, anche a voler ritenere l'applicazione del comma 2 della disposizione invocata, “in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. (id est, biennale) decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo” (Cass. civ. n.
11581/2020).
5.2 Sulla posizione di (già , oggi, Controparte_6 CP_14
Controparte_5
La domanda di manleva avanzata dal nei confronti dell'assicurazione CP_2 terza chiamata deve essere respinta, sulla scorta della ragione più liquida data dalla sottoscrizione, previa verifica nel contraddittorio con l'assicurazione, della non invocabilità della garanzia assicurativa con riferimento ai danni per cui è causa. Ed invero, nel sopralluogo eseguito in data 2.7.2015, l'amministratore di condominio pro tempore e il delegato dell'assicurazione convenivano che “essendo le infiltrazioni
d'acqua all'interno del locale al piano terra causate da vetustà dei pozzetti di raccolta delle acque luride che allagavano il piano delle fondazioni danneggiavano per risalita la parte bassa delle pareti, non possono essere invocate garanzie assicurative con la polizza in oggetto e pertanto il sinistro è da ritenersi senza seguito. L'Amministratore pro tempore, sig. ne conveniva firmando l'atto di accertamento ad CP_20 importo nullo”.
Sul punto, non si rivelano sufficienti le difese del il quale ha sostenuto CP_2 genericamente la nullità del predetto atto, senza peraltro disconoscerne la sottoscrizione, posto che detto atto, che non costituisce oggetto della presente cognizione, risulta pur sempre valido ed efficace.
Posto, allora, che la parte convenuta e la terza chiamata hanno sostanzialmente concordato sulla non applicabilità della copertura assicurativa, ne consegue che la domanda di manleva deve essere rigettata, rivelandosi, peraltro, ai limiti della temerarietà.
5.3 Sulla posizione di nei confronti del Controparte_5 CP_4
[...]
pagina 20 di 24 La domanda di manleva è fondata e deve essere accolta.
La compagnia assicurativa ha sollevato una serie di eccezioni, che si esaminano di seguito.
È infondata l'eccezione di omessa denuncia del sinistro: è in atti la documentazione datata 16.10.2015, dalla quale si evince che il ha RT tempestivamente denunciato il sinistro al broker di riferimento, allegando anche la richiesta risarcitoria del Condominio (consegue l'assorbimento delle ulteriori questioni relative tanto alla perdita ovvero riduzione dell'indennità quanto all'onere della prova in ordine al dolo o colpa dell'omessa denuncia).
Parimenti infondata è l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa. Ed invero, la polizza in questione, come si evince dal frontespizio della stessa, di durata triennale, copre il periodo 31.12.2003-31.12.2006 ed esclude espressamente il rinnovo tacito, posto che “alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti” (art. 1.7 – durata del contratto).
È pacifico tra le parti che i fatti per cui è causa (dei cui danni derivati la ricorrente chiede ristoro) trovano origine nel lontano 2006, di tal che rientrano a tutta evidenza nel periodo di operatività della polizza. Sarà sufficiente rammentare che
“Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.” (art. 1917 c.c.).
Prive di pregio sono, pertanto, le deduzioni della compagnia assicurativa con riferimento alla circostanza per cui la richiesta di indennizzo sia pervenuta successivamente alla scadenza della polizza, posto che - si ribadisce – i fatti dai quali trae origine il danno risarcibile si sono verificati durante il tempo dell'assicurazione, né alcuna delle parti ha sollevato questioni in punto di cd. claims made.
Del resto, si osserva che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora
l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in
pagina 21 di 24 senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore”(Corte d'Appello di Bologna n. 2031/2013).
Ne consegue che, incombe sull'attore l'onere di dimostrare l'esistenza della polizza e la sua operatività, anche con riguardo all'avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento dei premi (v. Tribunale di Catania 27 maggio 2019, n. 2220).
Nel caso di specie, il ha assolto tale onere probatorio RT depositando il contratto di assicurazione;
quanto alla prova del pagamento dei premi, si tratta di fatto non contestato, essendo pacifico tra le parti che il contratto abbia avuto validità nel predetto triennio, senza che alcuno abbia eccepito alcun inadempimento in punto di pagamento del premio dovuto.
La domanda di manleva deve essere pertanto accolta, di tal che Controparte_5 deve essere condannata a tenere indenne il di quanto RT quest'ultimo è tenuto a pagare alla parte ricorrente in ragione della presente sentenza.
6. Conclusioni
In conclusione, deve essere accertata la responsabilità delle parti convenute nella causazione dei danni cagionati alla parte ricorrente, di tal che le prime devono essere condannate, in solido, al risarcimento del danno, liquidato in complessivi euro 62.985,92, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La domanda di manleva avanzata dal nei confronti di E_
(già deve essere Controparte_5 Controparte_6 respinta.
La domanda di manleva avanzata dal nei confronti di RT deve essere accolta, di tal che deve essere Controparte_5 Controparte_5 condannata a tenere indenne il di quanto quest'ultimo è RT tenuto a pagare alla parte ricorrente in ragione della presente sentenza.
Le spese di lite sono disciplinate nel paragrafo che segue.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite si liquidano in dispositivo e sono disciplinate come segue:
pagina 22 di 24 - nei rapporti tra la ricorrente e i convenuti e RT [...]
, seguono la soccombenza, in applicazione del DM 147/2022, E_ valori minimi (in ragione delle gravi carenze documentali della parte ricorrente) dello scaglione di valore dato dal decisum, riconoscendo tutte le fasi;
- nei rapporti tra i convenuti e i rispettivi terzi chiamati, seguono la soccombenza, in applicazione del DM 147/2022, valori medi dello scaglione di valore dato dal decisum, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda principale,
- accerta e dichiara la responsabilità in solido di E_1
e nella causazione dei danni cagionati a
[...] RT
e, per l'effetto, CP_1
- condanna e E_1 CP_4
in solido, al pagamento, in favore di dell'importo di euro
[...] CP_1
62.985,92, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta la domanda di manleva avanzata dal E_1
nei confronti di (già
[...] Controparte_5 Controparte_6
;
[...]
3) accoglie la domanda di manleva avanzata dal nei RT confronti di e, per l'effetto, condanna a Controparte_5 Controparte_5 tenere indenne il di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare RT
a in ragione della presente sentenza;
CP_1
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti convenute in solido;
5) condanna e E_1 CP_4 alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che si
[...] CP_1 liquidano in complessivi euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre spese vive documentate;
6) condanna alla rifusione, in E_1 favore di (già , delle Controparte_5 Controparte_6
pagina 23 di 24 spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre spese vive documentate;
7) condanna alla rifusione, in favore del Controparte_5 CP_4
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00, oltre
[...] rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1485/2020 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Campobasso, Via Mazzini n.57, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariarosaria
Simonelli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Campobasso, Via G. Mazzini n. 65;
RICORRENTE contro
(anche E_ Controparte_3
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Giuseppe Mancini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, via D'Amato n. 17;
CONVENUTO
Nonché nei confronti di
(C.F. , in persona del Sindaco pro RT P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Iacovelli e Leandra Fiacco, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale;
CONVENUTO
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira D. Sabetta,
pagina 1 di 24 giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Termoli
(CB), Via A. De Gasperi n. 65;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
e
(già ) Controparte_6 Controparte_7
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, poi P.IVA_5
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Clementino Pallante, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isernia,
Corso Risorgimento n. 64;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 19.10.2020, ha adito CP_1
l'intestato Tribunale, chiedendo: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051
c.c. del (denominato anche Controparte_8 [...]
) e del nella causazione dei danni arrecati E_ RT agli immobili di proprietà della ricorrente e, per l'effetto, condannare le parti convenute al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non), quantificati in euro
287.231,75 (di cui: -euro 45.398,32, a titolo di spese per lavori di riparazione e ristrutturazione dei locali;
-euro 96.030,64, quale somma dovuta da CP_1 alla conduttrice in ragione dell'inidoneità all'uso previsto dell'immobile CP_9 locato di Via Calabria n. 38; -euro 17.587,6 a titolo di spese per il ripristino del locale di via Calabria n. 38 nello stato in cui è stato locato;
-euro 14.407,91 a titolo di spese legali liquidate dal Tribunale di Campobasso nel procedimento R.G. n.
1313/2009 in favore della conduttrice -euro 100.800,00 a titolo di CP_9 canoni non percepiti per il recesso anticipato della conduttrice;
euro 10.000,00 a titolo di danni non patrimoniali subiti;
-spese liquidate al C.T.U. nel procedimento per ATP presso il Tribunale di Campobasso R.G. n. 277/2017).
pagina 2 di 24 Ha premesso parte ricorrente: di essere proprietaria di un immobile sito in
Campobasso, Via Calabria nn. 38, 40, 42 e 44 (identificato al NCT f. 57, part. 939, sub. 124 (civici 40, 42 e 44)), nonché di parte dell'immobile identificato al sub. 128, di cui al n. civico 38; di aver concesso in locazione per uso commerciale alla CP_9
i predetti immobili dal 2000 al mese di febbraio 2015; la cessazione anticipata
[...] del rapporto locatizio a causa di infiltrazioni di acqua che hanno reso in parte inutilizzabili i locali;
di essere stata condannata, con sentenza n. 699/14 (Tribunale
Campobasso, RGC n. 1313/2009), al pagamento di euro 122.847,73, in favore della conduttrice, che aveva adito il tribunale per ottenere la riduzione del canone di locazione;
di aver cercato dal 2006 (anno della prima segnalazione delle infiltrazioni), invano, di accertare le cause di tali problematiche mediante tecnici specializzati e di esservi soltanto nel febbraio del 2015, dopo la riconsegna del locale ad opera della conduttrice di aver riscontrato segni evidenti di infiltrazioni, in più punti CP_10 dell'immobile, lo scorrimento di abbondante acqua di colore trasparente–limpido nella parete controterra, caratterizzato da un flusso continuo, nonché la presenza di forti flussi di acqua che scorrevano attraverso tutta la proprietà CP_11 all'interno di condutture elettriche sottoterra, con accumulo nella zona adiacente l'immobile; che, in data 8.2.2016, il ha fatto eseguire lavori RT straordinari sulla rete dell'acquedotto pubblico esistente a monte dello stabile del
; di aver proposto ricorso per accertamento tecnico Controparte_8 preventivo al fine di accertare e dichiarare le cause dei danni denunciati dalla stessa società ricorrente;
l'avvenuto accertamento, in sede di ATP, che le infiltrazioni in questione siano imputabili in gran parte a “deficienze di parti condominiali” ed in parte a “beni di proprietà comunale”, e la quantificazione dei danni (-euro
45.398,32, a titolo di esborso delle somme erogate dalla in favore della CP_1 conduttrice in ragione dell'inidoneità del immobile all'uso stabilito;
- CP_9 euro 96.030,64, quale somma versata dalla alla a titolo di CP_1 CP_9 riduzione del canone di locazione versato;
-euro 17.587,63 a titolo di spese necessarie per il ripristino del locale sito in via Calabria n. 38 nello stato in cui è stato locato alla;
- la mancata valutazione, da parte del perito in sede di CP_9
ATP, della mancata riscossione dei canoni di locazione in ragione dell'anticipato scioglimento del contratto, per il totale di euro 100.800,00; - di aver invano pagina 3 di 24 formulato richiesta stragiudiziale di risarcimento danni nei confronti delle convenute.
Si è costituito il , il quale ha chiesto: Controparte_12
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa –
in via principale, il rigetto di tutte le Controparte_6 domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via gradata, la manleva ad opera della propria assicurazione, con conseguente condanna di quest'ultima a tenerlo indenne da ogni pregiudizio economico derivante dall'eventuale accoglimento della domanda principale.
Nel merito, ha evidenziato: l'esclusiva responsabilità del RT nella causazione delle infiltrazioni più gravi e dei danni che ne sarebbero derivati, posto che già nel contenzioso tra la ricorrente e la conduttrice sarebbe stato accertato che l'inidoneità degli immobili locati all'uso previsto era dipesa dalle perdite della condotta comunale;
l'inammissibilità della domanda, per essere il ricorso per ATP stato proposto nei confronti del Via Calabria n. 38, 40, CP_2
42 e 44, senza alcun richiamo alla corretta denominazione dell'ente di gestione, con conseguente confusione dei soggetti di causa;
di non essere mai stato denominato
“ ” ma, al più, “ ” o “ Controparte_8 E_ [...]
”; l'illogicità e contraddittorietà della C.T.U. elaborata nell'A.T.P. Controparte_3
(R.G. 277/17); il difetto di nesso causale tra beni condominiali e danni, non essendo stati causati, appunto, da beni condominiali, con conseguente infondatezza di tutte le pretese risarcitorie;
in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo decorsi – dall'accertamento della presenza di infiltrazioni – i cinque anni previsti dall'art. 2947 c.c.
Si è costituito il il quale ha chiesto: l'autorizzazione alla RT chiamata in causa della propria compagnia assicurativa - CP_5 [...]
il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in CP_13 diritto;
in subordine, l'accertamento del concorso di colpa della ricorrente danneggiata;
la manleva ad opera della propria assicurazione, con conseguente condanna di quest'ultima a tenerlo indenne da ogni pregiudizio economico derivante dall'eventuale accoglimento della domanda principale.
pagina 4 di 24 Nel merito, ha evidenziato: di aver ricevuto per la prima volta nel 2015 la segnalazione dell'esistenza di perdite idriche e di essere intervenuto prontamente per riparale;
la mancanza di prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e la rete idrica comunale, tenuto conto, altresì, che la C.T.U. espletata nel giudizio per A.T.P. avrebbe ascritto la causa delle infiltrazioni esclusivamente agli immobili condominiali, con conseguente imputabilità dei danni lamentati in parte al
Condominio e in parte alla società conduttrice che avrebbe effettuato CP_9 importanti interventi di demolizione e ristrutturazione.
Con decreti del 27.04.2021 e 29.04.2021 è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi.
Si è costituita la (già Controparte_6 Controparte_14 poi , chiamata in causa dal Controparte_5 E_ chiedendo: il rigetto della domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligazione di garanzia, la decadenza del diritto all'indennizzo ed alla garanzia assicurativa, l'inoperatività della garanzia assicurativa;
la riduzione dell'indennizzo eventualmente dovuto.
Nel merito, ha evidenziato: l'inopponibilità dell' in ragione della non corretta CP_15 instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto nella fase CP_2 iniziale, per incolpevole contumacia dell'ente di gestione;
l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dalla nei confronti del per CP_1 CP_2 insussistenza di qualsivoglia responsabilità per le infiltrazioni contestate;
il superamento del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947, co. 1 c.c.; la tardività della denuncia di sinistro (avvenuta solo in data 02.07.2015 da parte dell'amministratore di condominio), con conseguente decadenza in capo al condominio del diritto all'indennità ed alla garanzia assicurativa;
l'esclusione della garanzia assicurativa, in ragione del fatto che i danni paventati dalla ricorrente non rientrano tra i rischi assicurati, bensì tra quelli espressamente esclusi.
Si è costituita chiamata in causa dal Controparte_5 RT chiedendo: la propria estromissione dal giudizio;
il rigetto della domanda principale e di manleva;
in via subordinata, la condanna del RT
pagina 5 di 24 esclusivamente nei limiti dell'operatività della garanzia assicurativa prestata con la polizza n. 249454158 del 31.12.2003.
Nel merito, ha evidenziato: l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione e l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal a fronte della cessazione nel 2006 e dell'inadempimento RT dell'assicurato rispetto all'obbligo di denuncia, con conseguente perdita dell'indennizzo ex artt. 1913 e ss. c.c.; l'apertura ex officio della posizione relativa al sinistro a seguito della notifica della chiamata in causa;
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dalla ricorrente, per decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c.; l'inopponibilità degli elaborati peritali redatti in sede di ATP e dell'ulteriore giudizio della ricorrente nei confronti della sua conduttrice, per non aver preso parte ad alcuno dei predetti procedimenti;
la responsabilità per colpa della ricorrente, in ragione non solo dell'esecuzione nel proprio immobile di lavori di demolizione e ristrutturazione, aventi incidenza su elementi strutturali, sugli impianti e tubature idriche, ma anche dell'omessa verifica dello stato dei luoghi.
La causa, previo mutamento del rito in ordinario di cognizione, è stata istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 9.7.2024 è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
1. Sulla ricostruzione dei fatti per cui è causa
È opportuno, preliminarmente, ripercorrere le vicende che hanno interessato le parti in causa fino all'introduzione del presente giudizio:
- in data 1.4.2006 ha concesso in locazione a l'immobile CP_1 CP_9 sito in Campobasso, via Calabria nn. 38-40-42-44 (foglio 57, p.lla 939, sub. 124
e 125, con annesso piazzale antistante di circa 80 mq.), per sei anni, fino al
31.3.2012, rinnovabile tacitamente, al canone annuo di euro 33.600,00, oltre
I.V.A. (in rate mensili anticipate di euro 2.800,00 più I.V.A.);
pagina 6 di 24 - in data 21.2.2014 (fusa per incorporazione nella e CP_9 CP_16 [...]
(cessionaria del contratto) hanno comunicato a la CP_17 CP_1 volontà di recedere dal contratto di locazione;
- con sentenza n. 699/2014 (R.G. n. 1313/2009) emessa dal Tribunale di
Campobasso il 17.9.2014, è stata condannata, previo accertamento CP_1 della sussistenza di infiltrazioni d'acqua e di umidità, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 84.500,00 (oltre interessi legali), previa CP_9 riduzione del canone di locazione ad euro 1.500,00 mensili;
- in data 8.2.2016 il Campobasso ha fatto eseguire lavori straordinari CP_4 sulla rete dell'acquedotto pubblico esistente a monte dello stabile condominiale;
- con ricorso per ATP (R.G. n. 277/2017), ha chiesto di accertare e CP_1 quantificare i danni derivanti dai lavori di riparazione e ristrutturazione dei locali e costituiti dall'esborso di somme di cui alla sentenza n. 699/2014, dai canoni di locazione non percepiti in seguito al recesso anticipato della e dai lavori CP_9 iniziati dalla conduttrice nel locale distinto con i nn. 38-42 all'inizio della CP_9 locazione ed interrotti a seguito della comparsa di infiltrazioni;
- nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP, il C.T.U. ha accertato la responsabilità per i danni da infiltrazioni nella misura del 75% in capo al e del 25% in capo al Controparte_18 CP_4
(riconoscendo i seguenti importi: euro 45.398,32, per i lavori di
[...] riparazione e ristrutturazione dei locali;
euro 96.030,64, dovuti in ragione della sentenza n. 699/2014; euro 28.242,45, quali costi di ripristino delle condizioni del locale distinto con i nn. 38-42; euro 17.587,63, quale spesa necessaria per il ripristino del locale).
2. Sulla qualificazione giuridica della domanda: danno da cose in custodia – sull'onere della prova – sussistenza della responsabilità delle parti convenute
La vicenda che occupa deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c., i cui principi sono applicabili anche alle ipotesi di danni cagionati da infiltrazioni di acqua proveniente, come nel caso di specie, in parte dal ed in parte dalle condotte idriche del CP_2 RT
Tale fattispecie configura, pertanto, secondo orientamento consolidato della
Suprema Corte, cui si reputa di aderire, un'ipotesi di responsabilità oggettiva la pagina 7 di 24 quale, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode, ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto. Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia – e tale è il rapporto tra la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e chi ha il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte
(Cass. civ., sez. VI, 04/10/2013, n. 22684) - , la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità
(cfr. Cass. civ. 16029/2010; Cass. civ. 4279/2008; Cass. civ. 15384/2006).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale;
il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che - inserendosi nel decorso causale - abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno. Il caso fortuito in commento deve intendersi come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato.
In altri termini, in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è necessaria e sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, e che tale rapporto postuli l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa, il quale compete al proprietario o anche al possessore o detentore (cfr. Cass.
30456/2018).
Infatti, nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il pagina 8 di 24 nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 4279/2008; Cass.
21727/2012).
Ed invero, si osserva quanto segue in ordine ai principi regolatori della materia:
- “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria. Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, "ex" art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno. Al condomino che abbia agito chiedendo l'integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del condominio, come fatto nel caso in esame dalla (…), il risarcimento non può perciò essere negato in ragione del concorrente apporto casuale colposo imputabile a singoli condomini proprietari individuali di unità immobiliari, applicandosi in tal caso non l'art. 1227 c.c., comma 1, ma l'art. 2055 c.c., comma 1, che prevede, appunto, la responsabilità solidale degli autori del danno. Nè la concorrente mancata manutenzione di porzioni di proprietà solitaria è equiparabile alla condotta di un terzo idonea a negare la responsabilità oggettiva del quale custode dei beni e dei CP_2 servizi comuni ex art. 2051 c.c., a meno che essa, rivelandosi autonoma, non risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (cfr. Cass.
Sez. 2, 12/07/2011, n. 15291; Cass. Sez. 3, 19/03/2009, n. 6665; Cass. Sez. 3,
20/08/2003, n. 12211).” (Cass. 7044/2020);
- Nella giurisprudenza di merito, “La responsabilità di cui all'articolo 2051 del Cc, ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o
pagina 9 di 24 di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Trib. Firenze n. 1386/2024);
- “Nell'accertamento dei presupposti dell'art. 2051 c.c., sulla scorta della distribuzione dell'onere probatorio, incomberà su parte danneggiata di provare, il rapporto di custodia ed il nesso causale. Il rapporto di custodia (con relativa responsabilità del custode) rileva non soltanto nei casi di cosa pericolosa o per intrinseca dinamicità, ma anche nei casi di cose inerti (danni da caduta -da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) ovvero non aventi alcuna dinamicità (danni da incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un'immobile in cui è insorto un agente dannoso) sempre che l'evento dannoso sia stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa (se, infatti, il danno deriva dall'attività umana e la cosa è mero strumento di essa si applicheranno gli artt.2043 o 2050 c.c.)” (Trib. Torre Annunziata n. 408/2013);
- “la custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa […] custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva (…)) della cosa”. (Cass. Civ., n. 3651/2006);
- “Dalla proprietà pubblica del comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art.
16 lett. b l. 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F) discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 r. d. 15 novembre 1923 n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c. c. qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire che terzi indicati dell'esecuzione di lavori sui beni oggetto della proprietà vi procedessero in guisa tale da determinare danno a fondi limitrofi (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del CP_4 ex art. 2051 c. c. per i danni da infiltrazioni di acqua piovana ad un immobile locato conseguenti alla difettosa esecuzione di opere di scavo lungo la contigua strada comunale)” (Cass. civ. 723/1988);
- “L'ente gestore di un acquedotto comunale, convenuto in giudizio dal proprietario di un edificio per il risarcimento dei danni subiti dalle strutture portanti dell'edificio
pagina 10 di 24 stesso a seguito del repentino abbassamento del fondo stradale dovuto a infiltrazioni d'acqua, è responsabile di tali danni, a norma dell'art. 2051 c.c. qualora risulti accertato, sia pure in base a una presunzione giuridicamente valida, che la causa unica del cedimento delle strutture murarie era rappresentata dagli "aggrottamenti" verificatesi nel sottosuolo e nel circostante terreno in conseguenza del "dilavamento" cagionato da una fuoriuscita d'acqua sotto pressione” (Trib. Sup. Acque n. 85/1985);
- “La giurisprudenza di questa Corte, sottoponendo a revisione i principi relativi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha stabilito, con le ordinanze del 1 febbraio 2018, nn. 2477-2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Fatte tali premesse, ai fini che qui interessano, mette conto precisare che: - il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente;
- l'imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi, come, del resto, sottolinea il ricorrente, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode;
- l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacchè una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, quale un evento meteorico intenso - nel caso di specie rappresentato dalle abbondanti nevicate protrattesi per
pagina 11 di 24 diversi giorni - ai fini che qui interessano, fa perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall'evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva;
- il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
- quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. - chi entra in contatto con la cosa ha un dovere di cautela, derivante dal principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.” (Cass 29465 /2020).
Chiariti in questi termini i principi di diritto rilevanti, si passi al caso che occupa.
Ora, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, analizzati tutti i documenti, questo giudice ritiene provata l'esistenza di una pluralità di infiltrazioni e di una pluralità di danni, nonchè del nesso causale tra le prime e i secondi oltre che, come è ovvio, il rapporto di custodia – e la relativa responsabilità, tanto in capo al CP_2 convenuto, quanto al (il primo in quanto al suo interno è RT situato l'immobile interessato dalle infiltrazioni e dai conseguenti danni e devono pertanto essere superate le contestazioni in ordine alla confusionaria individuazione del convenuto, posto che non vi è dubbio che, in disparte la CP_2 denominazione indicata dal ricorrente, il che si è costituito è quello nel CP_2 quale sono situati i locali interessati dalle infiltrazioni in esame;
il secondo in quanto proprietario dell'acquedotto dal quale si sono originate ulteriori infiltrazioni nel pagina 12 di 24 medesimo immobile, e ciò è sufficiente a respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, a tutta evidenza infondata).
Ritiene il giudicante di condividere e fare proprie le valutazioni compiute dal CTU – nei limiti in cui si dirà - in punto di riconoscimento della responsabilità in capo alle parti convenute e per i danni da infiltrazioni cagionati al CP_2 CP_4 ricorrente, in quanto chiare, complete e perfettamente intelligibili, di tal che a nulla valgono le eccezioni relative all'inopponibilità dell'elaborato peritale svolto in sede di
ATP posto che, da un lato, il presente giudizio è autonomo rispetto al procedimento di accertamento tecnico preventivo, non costituendone la continuazione e, dall'altro, le operazioni peritali sono state regolarmente compiute in questa sede ex novo, nel pieno contraddittorio tra le parti.
Non può trascurarsi che il quesito sottoposto al CTU ha inevitabilmente facoltizzato quest'ultimo ad acquisire la relazione resa in sede di ATP – superando, in tal modo, le evidenti carenze del corredo documentale di parte ricorrente, che avrebbe potuto produrre l'elaborato in questione anche in allegato alle memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c., carenze che saranno tuttavia considerate in sede di disciplina delle spese di lite - , così che è possibile decidere nel merito il contenzioso che occupa.
Occorre evidenziare, inoltre, che, sebbene la perizia resa in sede di ATP abbia costituito il punto di partenza dell'indagine tecnica svolta nella presente sede, quest'ultima risulta pur sempre del tutto autonoma, posto che il CTU non si è limitato ad eseguire un mero confronto documentale (in altri termini, una mera verifica della perizia precedente), ma ha pur sempre condotto un'indagine tecnica ex novo, che può pertanto essere esaminata e posta a fondamento della presente decisione.
Il CTU ha rappresentato che:
- “Per confronto si riportano gli elaborati grafici planimetrici redatti dall'arch. Per_1 in quanto sono state rilevate e accertate le stesse infiltrazioni da lui evidenziate e per ognuna è stato assegnato l'attuale stato di attività o inattività. Inoltre sono indicate anche nuove infiltrazioni segnalate dai locatari nel corso dei sopralluoghi, all'interno dei locali della al piano seminterrato. Le infiltrazioni riscontrate e CP_1 rilevate, consistono prevalentemente in macchie di muffe ed efflorescenze che portano in alcuni casi a rigonfiamenti e distacchi di intonaco. Ogni macchia
pagina 13 di 24 individuata durante i sopralluoghi, riporta la numerazione di quelle già rilevate in precedenza dal tecnico per poter confrontare l'effettivo stato odierno, pertanto sarà indicato, per ciascuna, lo stato di attività precedente e quello attuale, oppure se trattasi di nuova infiltrazione” (cfr. CTU pag. 15);
- “le infiltrazioni rilevate ed attribuibili al di Campobasso divenute tutte CP_4 inattive, sono causate dalla rottura della condotta comunale e anche se minori in numero (rispetto a quelle imputabili al convenuto), erano sicuramente CP_2 più importanti avendo causato disagi maggiori”;
- “le infiltrazioni dovute alla cattiva manutenzione da parte del delle CP_2 pavimentazioni, griglie disconnessioni e drenaggi risultano di numero maggiore e tutt'ora attive”; ed ancora, ha così individuato la responsabilità delle parti convenute, con riferimento a ciascuna singola infiltrazione:
1) “le infiltrazioni rilevate ed attribuibili al Comune di Campobasso divenute ovviamente tutte inattive, sono le seguenti:
- n.1 risalita capillare;
nn.
4-5 risalita capillare;
n. 6 a parete;
n. 12 risalita capillare ed a parete;
nn. 14-15-16-17 risalita capillare” (cfr. CTU pag. 41);
2) “le infiltrazioni rilevate ed attribuibili al sono le seguenti: CP_2
- nn.
2-3 a soffitto;
nn. 7-8-9-10 a soffitto e ampliamento su parete;
n. 11 a soffitto
e ampliamento su parete;
n. 13 a soffitto e ampliamento su parete;
n. 18 risalita capillare ed a parete;
n. 19 risalita capillare e ampliamento su parete;
n. 20 a soffitto e ampliamento su parete;
nn. 21-22-23 nuove a soffitto”, (cfr. CTU pag.
41), osservando, altresì, che “Le infiltrazioni causate dalla rottura della condotta comunale, anche se minori in numero, erano sicuramente più importanti avendo causato disagi maggiori. Risulta ovvio che una minima influenza derivante dalle acque meteoriche e dalla cattiva regimentazione delle stesse risulta esserci, il tutto risulta comunque trascurabile rispetto all'incidenza e alla rilevanza di quanto causato dalla rottura dell'acquedotto comunale. Tali infiltrazioni ad oggi sono ovviamente inattive. Le infiltrazioni dovute alla cattiva manutenzione da parte del delle CP_2 pavimentazioni, griglie disconnessioni e drenaggi risultano di numero maggiore e tutt'ora attive.” (cfr. CTU pag. 42).
pagina 14 di 24 Ciò posto, e richiamato quanto sopra detto in punto di onere della prova, si osserva che le parti convenute non hanno fornito la prova liberatoria del caso fortuito: non hanno, cioè, provato la sussistenza di un avvenimento imprevedibile ed eccezionale tale da interrompere il nesso causale tra la res in custodia e le infiltrazioni riscontrate negli immobili di parte ricorrente.
Accertata la sussistenza della responsabilità delle parti convenute, ritiene il giudicante di discostarsi dalla ripartizione di responsabilità proposta dal CTU, posto che occorre fare applicazione del principio di cui all'art. 2055 c.c. di cui sopra si è detto: si tratta, allora, della responsabilità concorrente di due soggetti, sebbene con modalità differenti, nella causazione di un danno, rispetto al quale il ricorrente daneggiato ha diritto di essere risarcito per intero da ciascuno dei convenuti (ferma la regolazione dei rapporti interni tra questi in termini di obbligazione parziaria ed in separata sede).
3. Sull'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute
La parte convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 CP_2
c.c..; la prescrizione è velatamente eccepita anche dal in RT quanto solo citata nelle conclusioni degli scritti difensivi.
L'eccezione è, in ogni caso, infondata, in quanto, secondo il recente orientamento della giurisprudenza, nel caso di danni da infiltrazioni si è in presenza di un illecito permanente, con la conseguenza per cui il dies a quo per il calcolo della prescrizione decorre dalla cessazione della situazione illecita, di tal che finché l'illecito (le infiltrazioni) sussiste, parimenti permane il diritto di chiedere il risarcimento. In altri termini, “l'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata;
ciò ha un impatto diretto sulla prescrizione del risarcimento, essendo possibile far valere il diritto al risarcimento anche a distanza di numerosi anni se, ad esempio, l'immobile continua ad essere interessato dalle infiltrazioni;
solo una volta eseguiti i lavori ed eliminato il danno, può partire il calcolo del termine di prescrizione quinquennale.” (Cass. 25835/2023; Tribunale di
Milano n. 4338/2023).
Ebbene, dall'esame degli atti e, in particolare, dell'elaborato peritale risulta che:
pagina 15 di 24 - le infiltrazioni (nn. 1-4-5-6-12-14-15-16-17) imputabili al RT risultano inattive, a seguito delle lavorazioni effettuate (per eliminare la perdita d'acqua derivante dalla condotta pubblica comunale) dall'ente in data 08.02.2016;
- le infiltrazioni (nn. 2-3-7-8-9-10-1113-18-19-20-21-22-23) imputabili al risultano tuttora attive. CP_2
Ne consegue che, per il il termine di prescrizione RT quinquennale decorre dalla riparazione della condotta (comunale) e dagli interventi risolutori (08.02.2016); per il invece, essendo le infiltrazioni ancora CP_2 attive, l'illecito permane e la decorrenza del termine di prescrizione non è ancora iniziata.
Nel caso di specie, con la richiesta di risarcimento danni inoltrata in CP_1 data 4.2.2019 al (prot. n. 6435 del 5.2.2019), ha interrotto RT il termine di prescrizione quinquennale, di tal che la domanda risarcitoria non può dirsi prescritta.
Ad abundantiam, si osserva che la richiesta risarcitoria ora richiamata rispetta quei criteri ritenuti idonei dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'interruzione della prescrizione: chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), esplicitazione della pretesa, intimazione o richiesta scritta di adempimento che manifesta l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto con una sostanziale costituzione in mora (ex multis, Cass. civ. n. 16465/17).
Si consideri, inoltre, che il ricorso per ATP, introdotto da nei confronti CP_1 del e del Condominio, rispettivamente il 28 febbraio ed il 20 RT aprile del 2017, è atto idoneo, a “determinare, ai sensi dell'articolo 2943 c.c.,
l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (id est,
27.12.2017)” (Cass. civ. n. 26225/2023).
4. Sui danni patiti
Ritiene il giudicante che i danni patiti dalla ricorrente debbano ritenersi provati nei limiti di quanto segue.
Il danno risarcibile deve essere, pertanto, liquidato in complessivi euro 62.985,92, calcolati come segue:
pagina 16 di 24 - euro 45.398,32, quali spese per lavori di riparazione e ristrutturazione dei locali di proprietà della ricorrente;
- euro 17.587,60 quali spese per il ripristino del locale in via Calabria nello stato in cui è stato originariamente locato;
con esclusione delle ulteriori voci di danno richieste dalla parte ricorrente, in quanto non provate, posto che:
a) Con riferimento all'importo di euro 96.030,64 (di cui alla condanna di in CP_1 favore di all'esito di altro contenzioso), non vi è prova del relativo esborso, CP_9 non essendo in atti la sentenza richiamata né la prova del pagamento delle somme oggetto di condanna;
b) Analogamente per l'importo di euro 14.407,91, quali spese legali di cui al predetto giudizio;
c) La richiesta dei danni non patrimoniali (quantificati in euro 10.000,00) è infondata in quanto non provata, nulla essendo stato allegato, tantomeno provato
– sul punto, sarà sufficiente rammentare lo specifico onere della prova gravante su chi intenda ottenere il ristoro di siffatto danno ed evidenziare che l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è corroborata anche dalla mancata prova in ordine dell'inutilizzabilità dei locali caratterizzati dalla presenza di infiltrazioni (argomento ex Corte d'App. Roma, sent. n. 4735 del 28.06.2021);
d) In ordine alla pretesa risarcitoria relativa ai canoni di locazione non percepiti per la durata di 36 mesi (quale intervallo di tempo tra il recesso anticipato e la scadenza naturale del contratto), questa si rivela non provata, in ragione dell'assenza di qualsivoglia automatismo tra la mancata locazione del bene e la pretesa risarcitoria”, posto che l'art. 1453 c.c., “facendo salvo, in ogni caso, il diritto della parte adempiente, che chiede la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, al risarcimento dei danni – ricomprende, tra i danni risarcibili, anche il mancato guadagno, se e in quanto costituisca conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 cod. civ. dell'evento risolutivo” (Cass. n. 530/2014). Nel caso che ha dato origine alla pronuncia richiamata, la Suprema Corte ha respinto la domanda del locatore, che aveva chiesto il risarcimento del danno al conduttore (il quale, a sua volta, aveva esercitato il diritto di recesso in anticipo rispetto alla pagina 17 di 24 scadenza naturale del contratto) e lo aveva quantificato nei canoni che avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto di locazione stesso, in ragione della mancanza della prova come sopra indicata. Dunque, se è vero che, in caso di recesso anticipato, il contraente ha diritto al risarcimento del danno per il mancato guadagno, è anche vero che tale danno è risarcibile solo se ed in quanto il mancato guadagno possa considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'evento risolutivo. Tale danno da mancato guadagno, secondo la Suprema
Corte, “si esprime, per l'appunto, nell'incremento patrimoniale netto che la parte non inadempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto e che non ha potuto conseguire per la inadempienza dell'altra parte”. Si tratta, pertanto, di
“un danno potenziale e futuro, la cui concreta risarcibilità, sulla base del criterio liquido degli introiti non riscossi, postula l'effettività della lesione dell'interesse del creditore all'esecuzione del contratto”. Ebbene, secondo l'orientamento richiamato, deve ritenersi che la “mancata percezione di un canone mensile, nel periodo successivo al rilascio per effetto della pronuncia risolutiva, sia dipesa da causa diversa dalla volontà del locatore di non locare nuovamente l'immobile”, con la conseguenza che, a seguito della risoluzione anticipata e una volta cessata l'occupazione dell'immobile, il danno risarcibile alla locatrice a titolo di mancato guadagno è rappresentato dalla “mancata percezione di un introito mensile per tutto il tempo presumibilmente necessario per poterlo nuovamente locare, in relazione al quale un obiettivo parametro di riferimento può essere utilmente individuato, salvo prova diversa, nel periodo di preavviso previsto per il recesso del conduttore. Il che postula che, una volta ottenuta la disponibilità materiale del bene, il locatore abbia effettivamente rimesso l'immobile sul mercato delle locazioni, non essendo, altrimenti, possibile profilare l'esistenza di un danno che trovi fonte nell'inadempimento del debitore.
Nel caso di specie, dalla riconsegna del locale condotto in locazione, non vi è prova che la ricorrente si sia adoperata per locare nuovamente l'immobile, di tal che alcun danno di tal specie può ritenersi sussistente e, dunque, risarcibile. Ad abundantiam, si osserva che il CTU, nelle proprie conclusioni, ha affermato che
“nulla avrebbe impedito alla di riaffittare il locale senza perdere per CP_1
l'appunto 3 anni di introiti per mancata locazione” (cfr. CTU pag. 43).
pagina 18 di 24
5. Sulla posizione delle assicurazioni
5.1 Sulla prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952 c.c.
Risultano prive di pregio le eccezioni sollevate dalle compagnie assicurative in ordine alla prescrizione del termine biennale di cui all'art. 2952 co. 2 c.c. per il diritto derivante dal contratto assicurativo – dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda – , atteso che, nel caso che occupa, si è presenza di assicurazione da responsabilità civile con conseguente applicazione dell'art. 2952 co. 3 c.c., secondo cui “nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo
l'azione”.
Ebbene, avuto riguardo al ricorso introduttivo del presente giudizio (depositato il
19.10.2020), nel quale il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno ai soggetti assicurati (allorchè il diritto del terzo danneggiato non poteva ritenersi a sua volta prescritto, alla luce di quanto sopra esposto sub. 3), considerati anche i precedenti atti interruttivi, quali la richiesta di risarcimento di parte ricorrente inoltrata in data 4.2.2019 e, ancora prima, l'introduzione del procedimento per ATP del 2017), è evidente che alcun diritto possa ritenersi prescritto.
Né potrebbe ritenersi che i danni in questione siano esclusi dalla copertura assicurativa in quanto:
a) con riferimento alla polizza assicurativa stipulata dal Condominio con
[...]
(già è espressamente prevista “la Controparte_6 Controparte_14 responsabilità civile fabbricato”:
- “per i danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose”;
- “per i danni a cose (escluse quelle contenute in locali interrati o seminterrati) prodotti da spargimento d'acqua purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture” (art. 33 – rubricato “garanzie di responsabilità civile
[... verso terzi” – del contratto di assicurazione multirischi per il Condominio
, pag. 13); Controparte_19
b) con riferimento alla polizza stipulata dal con RT [...]
è espressamente prevista “la responsabilità civile derivante Controparte_13 da proprietà, uso o custodia dei beni mobili ed immobili connessi all'attività, ivi
pagina 19 di 24 comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie e le aree pubbliche ed il territorio comunale in genere” (oggetto dell'assicurazione: art.
2.1 lettera b), pag. 10).
In ogni caso, anche a voler ritenere l'applicazione del comma 2 della disposizione invocata, “in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. (id est, biennale) decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo” (Cass. civ. n.
11581/2020).
5.2 Sulla posizione di (già , oggi, Controparte_6 CP_14
Controparte_5
La domanda di manleva avanzata dal nei confronti dell'assicurazione CP_2 terza chiamata deve essere respinta, sulla scorta della ragione più liquida data dalla sottoscrizione, previa verifica nel contraddittorio con l'assicurazione, della non invocabilità della garanzia assicurativa con riferimento ai danni per cui è causa. Ed invero, nel sopralluogo eseguito in data 2.7.2015, l'amministratore di condominio pro tempore e il delegato dell'assicurazione convenivano che “essendo le infiltrazioni
d'acqua all'interno del locale al piano terra causate da vetustà dei pozzetti di raccolta delle acque luride che allagavano il piano delle fondazioni danneggiavano per risalita la parte bassa delle pareti, non possono essere invocate garanzie assicurative con la polizza in oggetto e pertanto il sinistro è da ritenersi senza seguito. L'Amministratore pro tempore, sig. ne conveniva firmando l'atto di accertamento ad CP_20 importo nullo”.
Sul punto, non si rivelano sufficienti le difese del il quale ha sostenuto CP_2 genericamente la nullità del predetto atto, senza peraltro disconoscerne la sottoscrizione, posto che detto atto, che non costituisce oggetto della presente cognizione, risulta pur sempre valido ed efficace.
Posto, allora, che la parte convenuta e la terza chiamata hanno sostanzialmente concordato sulla non applicabilità della copertura assicurativa, ne consegue che la domanda di manleva deve essere rigettata, rivelandosi, peraltro, ai limiti della temerarietà.
5.3 Sulla posizione di nei confronti del Controparte_5 CP_4
[...]
pagina 20 di 24 La domanda di manleva è fondata e deve essere accolta.
La compagnia assicurativa ha sollevato una serie di eccezioni, che si esaminano di seguito.
È infondata l'eccezione di omessa denuncia del sinistro: è in atti la documentazione datata 16.10.2015, dalla quale si evince che il ha RT tempestivamente denunciato il sinistro al broker di riferimento, allegando anche la richiesta risarcitoria del Condominio (consegue l'assorbimento delle ulteriori questioni relative tanto alla perdita ovvero riduzione dell'indennità quanto all'onere della prova in ordine al dolo o colpa dell'omessa denuncia).
Parimenti infondata è l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa. Ed invero, la polizza in questione, come si evince dal frontespizio della stessa, di durata triennale, copre il periodo 31.12.2003-31.12.2006 ed esclude espressamente il rinnovo tacito, posto che “alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti” (art. 1.7 – durata del contratto).
È pacifico tra le parti che i fatti per cui è causa (dei cui danni derivati la ricorrente chiede ristoro) trovano origine nel lontano 2006, di tal che rientrano a tutta evidenza nel periodo di operatività della polizza. Sarà sufficiente rammentare che
“Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.” (art. 1917 c.c.).
Prive di pregio sono, pertanto, le deduzioni della compagnia assicurativa con riferimento alla circostanza per cui la richiesta di indennizzo sia pervenuta successivamente alla scadenza della polizza, posto che - si ribadisce – i fatti dai quali trae origine il danno risarcibile si sono verificati durante il tempo dell'assicurazione, né alcuna delle parti ha sollevato questioni in punto di cd. claims made.
Del resto, si osserva che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora
l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in
pagina 21 di 24 senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore”(Corte d'Appello di Bologna n. 2031/2013).
Ne consegue che, incombe sull'attore l'onere di dimostrare l'esistenza della polizza e la sua operatività, anche con riguardo all'avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento dei premi (v. Tribunale di Catania 27 maggio 2019, n. 2220).
Nel caso di specie, il ha assolto tale onere probatorio RT depositando il contratto di assicurazione;
quanto alla prova del pagamento dei premi, si tratta di fatto non contestato, essendo pacifico tra le parti che il contratto abbia avuto validità nel predetto triennio, senza che alcuno abbia eccepito alcun inadempimento in punto di pagamento del premio dovuto.
La domanda di manleva deve essere pertanto accolta, di tal che Controparte_5 deve essere condannata a tenere indenne il di quanto RT quest'ultimo è tenuto a pagare alla parte ricorrente in ragione della presente sentenza.
6. Conclusioni
In conclusione, deve essere accertata la responsabilità delle parti convenute nella causazione dei danni cagionati alla parte ricorrente, di tal che le prime devono essere condannate, in solido, al risarcimento del danno, liquidato in complessivi euro 62.985,92, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La domanda di manleva avanzata dal nei confronti di E_
(già deve essere Controparte_5 Controparte_6 respinta.
La domanda di manleva avanzata dal nei confronti di RT deve essere accolta, di tal che deve essere Controparte_5 Controparte_5 condannata a tenere indenne il di quanto quest'ultimo è RT tenuto a pagare alla parte ricorrente in ragione della presente sentenza.
Le spese di lite sono disciplinate nel paragrafo che segue.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite si liquidano in dispositivo e sono disciplinate come segue:
pagina 22 di 24 - nei rapporti tra la ricorrente e i convenuti e RT [...]
, seguono la soccombenza, in applicazione del DM 147/2022, E_ valori minimi (in ragione delle gravi carenze documentali della parte ricorrente) dello scaglione di valore dato dal decisum, riconoscendo tutte le fasi;
- nei rapporti tra i convenuti e i rispettivi terzi chiamati, seguono la soccombenza, in applicazione del DM 147/2022, valori medi dello scaglione di valore dato dal decisum, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda principale,
- accerta e dichiara la responsabilità in solido di E_1
e nella causazione dei danni cagionati a
[...] RT
e, per l'effetto, CP_1
- condanna e E_1 CP_4
in solido, al pagamento, in favore di dell'importo di euro
[...] CP_1
62.985,92, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta la domanda di manleva avanzata dal E_1
nei confronti di (già
[...] Controparte_5 Controparte_6
;
[...]
3) accoglie la domanda di manleva avanzata dal nei RT confronti di e, per l'effetto, condanna a Controparte_5 Controparte_5 tenere indenne il di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare RT
a in ragione della presente sentenza;
CP_1
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti convenute in solido;
5) condanna e E_1 CP_4 alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che si
[...] CP_1 liquidano in complessivi euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre spese vive documentate;
6) condanna alla rifusione, in E_1 favore di (già , delle Controparte_5 Controparte_6
pagina 23 di 24 spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre spese vive documentate;
7) condanna alla rifusione, in favore del Controparte_5 CP_4
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00, oltre
[...] rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Carissimi
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