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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/10/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1127 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(CF: , rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso di primo grado, dagli avvocati Massimo Gimigliano e Claudio Larussa, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Catanzaro alla via Turco n.18
appellante
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Rettore in carica, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, in Catanzaro, alla Via Gioacchino Da Fiore n. 34, è legalmente domiciliato appellato
E
(P.I. ), istituita a Controparte_2 P.IVA_2 seguito dell'incorporazione per fusione della già Controparte_3 con l' giusta pubblicazione del Controparte_4
Protocollo d'Intesa tra Regione CA ed ” Controparte_1 CP_1
(DCA n. 83 del 15/03/2023 pubblicato sul BURC n. 95 in data 27/04/2023 – e Delibera n. 1 del 28 Aprile 2023), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., Dott.ssa rappresentata e difesa dall' Avv. Stefania Tramonti, CP_5 giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello in virtù di delibera di incarico, presso il cui indirizzo di pec è elettivamente domiciliato appellata Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Indennità di direzione di struttura complessa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : << in riforma della sentenza impugnata: 1.- accogliersi Parte_1
l'impugnazione e condannarsi le parti appellate al pagamento della somma di € 41.658,20, a titolo di indennità di struttura complessa, da gravarsi di svalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo;
2.- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e distrazione>>; per l' : << 1.- in via principale, rigettare la domanda Controparte_1 proposta nei confronti dell'Ateneo, in quanto infondata, nonché prescritta;
2.- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame avversario, ridurre il quantum richiesto poiché eccessivo e, in ogni caso, condannare l'
[...] al pagamento delle somme eventualmente dovute nei Controparte_6 confronti pag. 18 dell'appellante ovvero a tenere indenne l'Ateneo da ogni onere che dovesse essere tenuto a sopportare e pagare in conseguenza del presente giudizio, in quanto ente obbligato a erogare all' , in forza del Controparte_1
d.lgs. n. 517/99, del D.P.C.M. del 24 maggio 2001 e della D.G.R. n. 799/2004, il trattamento economico spettante al personale universitario attivato assistenzialmente. Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio. >>; per l' << -in via principale Controparte_2 rigettare l'appello poiché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto per come meglio argomentato in premessa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza di primo grado. - In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di controparte, accertare e dichiarare la carenza di Cont legittimazione passiva della , nel contestare la quantificazione delle somme pretese, si chiede di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, nonché di disporre la rideterminazione del quantum eventualmente dovuto per le indennità rivendicate. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso (in riassunzione dal Giudice amministrativo) depositato in data 22/06/2020,
– premesso: di essere dipendente del Parte_1 [...] in qualità di Professore Controparte_8
[ Ordinario Universitario a tempo pieno nel Settore Scientifico-Disciplinare MED/27 ; di svolgere anche attività assistenziale e di rivestire il ruolo apicale di CP_9
Pag. 2 di 18 Direttore di U.O.C. (Unità Operativa Complessa) a direzione universitaria, di
, dal 26/07/2007; - ha esposto che nel corso del rapporto lavorativo sono CP_9 emerse differenze retributive legate all'indennità di specificità medica ed all'indennità dovuta per l'incarico di dirigente di struttura complessa.
Richiamata la normativa (anche relativa alla contrattazione collettiva) applicabile, ha dedotto: che il riconoscimento della I.S.M. (indennità di specificità medica) era avvenuto sino al mese di dicembre 2014 (come da buste paga in atti), in quanto dal gennaio 2015 era stata sospesa e/o soppressa ingiustificatamente;
allo stesso non era stata riconosciuta l'indennità di incarico di dirigenza di struttura complessa (I.S.C.) sin dall'assegnazione delle predette funzioni e fino alla retribuzione del mese di dicembre 2014, mentre era stata corrisposta solo dal 1° gennaio 2015.
Ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma di euro 51.987,32 (di CP_1 cui euro 10.329,12 per indennità di specificità medica ed euro 41.658,20 per indennità di direzione di struttura complessa).
Si è costituita l che ha chiesto, Controparte_1 preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa l'
[...]
e, nel merito, il rigetto della domanda del Controparte_10 ricorrente.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita l' Controparte_6
concludendo per il rigetto della domanda.
[...]
§3
Il Tribunale rigetta il ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<
5. Come è noto, il D.Lgs. n. 517/1999 (recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università”), all'art. 6, ha dettato una specifica disciplina del trattamento economico del personale docente universitario che svolge attività assistenziale. In particolare, l'art. 6 cit. stabilisce che: «Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 [ovvero i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le Aziende ospedaliero- universitarie, n.d.e.] si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti R.G. LAV. N. 966/2020 nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca».
5.1. Restano quindi fermi (per espressa previsione del D.Lgs. cit.) i compensi retributivi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti (si pensi, ad esempio, alle
Pag. 3 di 18 indennità di rischio radiologico, di turno e di pronta disponibilità), nonché l'indennità di esclusività atteso che il D.Lgs. n. 517/1999, all'art. 5, comma 3, richiama, tra l'altro, anche l'art. 15-quater del D.Lgs. n. 502/1992 che, al comma 5, attribuisce ai contratti collettivi di lavoro il compito di stabilire «il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo». Tuttavia, come si vedrà, all'infuori di questo specifico rinvio alla contrattazione collettiva (limitatamente all'indennità di esclusività), quest'ultima non può essere invocata tout court dai docenti universitari in relazione all'attività assistenziale svolta.
6. Prima della disciplina introdotta dal legislatore delegato nel 1999 era prevista l'attribuzione ai medici universitari di una indennità avente funzione perequativa rispetto al trattamento riservato al personale delle unità (ora aziende) sanitarie locali di pari funzioni ovvero ai medici ospedalieri (art. 4 della legge n. 213/1971 e art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, c.d. indennità “ ”; quest'ultimo articolo è stato poi richiamato Per_1 dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, di riordino della docenza universitaria).
7. La Corte Costituzionale (sent. n. 136/1997) ha precisato, in ordine alla natura di tale indennità, che essa non ha (aveva) un contenuto corrispettivo dell'attività assistenziale prestata dai predetti docenti, oltre quella didattica (tenuto anche conto che non si può parlare di lavoro supplementare o aggiuntivo alla docenza), ma esprime un semplice carattere perequativo, essendo finalizzata soltanto ad equiparare il trattamento economico del personale sanitario docente a quello del R.G. LAV. N. 966/2020 personale medico ospedaliero di pari funzioni e anzianità, funzione perequativa, anzi, estesa dal d.P.R. n. 761 del 1979 a tutto il restante personale in servizio presso le cliniche universitarie;
pertanto, le norme citate non contrastano con gli artt. 3 e 36 Cost. nella parte in cui precludono la corresponsione dell'indennità ai professori universitari apicali, il cui livello retributivo abbia raggiunto e superato quello dell'omologo profilo ospedaliero.
8. Il Consiglio di Stato (sent. n. 7242/2010), che ha avuto modo di occuparsi della questione, ha quindi chiarito che i due istituti economici sopra menzionati (ossia quello relativo alla equiparazione derivante dalla c.d. legge “ ” e quello relativo alle Per_1 retribuzioni aggiuntive ex art. 6 del D.Lgs. n. 517/1999) non sono affatto cumulabili, in quanto il trattamento ex lege n. 517/1999, una volta determinato, non viene ad incrementare quello derivante dall'applicazione della legge c.d. “ ”, bensì lo Per_1 sostituisce (da ultimo, sulla natura “sostitutiva”, e non aggiuntiva o cumulativa, del nuovo regime di trattamento economico basato sui “trattamenti aggiuntivi graduati”, si veda: Cons. Stato, sent. n. 4131/2018).
9. Non a caso, l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 517/1999 ha previsto espressamente l'abrogazione delle parti dell'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.
10. Il Consiglio di Stato ha quindi precisato ulteriormente, nella medesima pronuncia (sent. n. 7242/2010), che la natura non cumulativa del nuovo sistema retributivo
Pag. 4 di 18 emerge, chiaramente, dall'accennato quadro normativo di riferimento, nell'ambito del quale occorre menzionare in particolare, oltre all'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 - secondo cui il trattamento dei docenti universitari conferiti in convenzione con il sistema sanitario nazionale (S.S.N.) viene incrementato mediante il riconoscimento di un'indennità, volta appunto ad equiparare la posizione di detto personale con quello del ruolo Pagina 5 di 10 sanitario regionale (a parità di funzioni, mansioni e anzianità) - la nuova disciplina dei rapporti tra S.S.N. e introdotta dal legislatore con il D.Lgs. n. 517/1999, che CP_1 ha abolito il precedente impianto giuridico, sopra accennato, facendo venire meno, in particolare (con l'art. 6 cit.), per i docenti e ricercatori universitari medici, l'automatica equiparazione del trattamento stipendiale rispetto al personale sanitario del S.S.N. di pari funzioni, mansioni e anzianità garantita, come accennato dianzi, dalla c.d. indennità
“ , riconoscendo in favore del personale universitario medico, oltre al Per_1 trattamento erogato dalle Università: i) un trattamento giuridico graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (c.d. indennità di posizione); ii) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività svolta (c.d. indennità di risultato). In particolare, dall'art. 6 citato risulta, con chiarezza, che è stato istituito, come già accennato, un nuovo regime economico per i docenti e i ricercatori medici. Tale regime è incentrato: sui trattamenti aggiuntivi di posizione e di risultato;
sull'abrogazione dell'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, nella parte in cui era previsto il trattamento economico integrativo di equiparazione;
sulla conservazione del menzionato trattamento di equiparazione fino a che non entri in vigore il nuovo regime retributivo, indicato nel sopra citato art. 6.
10.1. Il Consiglio di Stato ha, pertanto, ritenuto che i due sistemi retributivi (dati, rispettivamente, dall'indennità “ ” e dai trattamenti aggiuntivi di cui all'art. 6 Per_1 cit.) si pongano in rapporto, tra loro, di “rigida alternatività”, essendo quest'ultimo trattamento, in effetti, sostitutivo di quello relativo alla equiparazione tra medici universitari e medici ospedalieri, dovendosi applicare, in assenza di attuazione della disposizione in esame, il c.d. trattamento economico di equiparazione (di cui è cenno nell'art. 6, comma 2, cit.) in godimento alla entrata in vigore del detto D.Lgs. Considerazione questa che trova peraltro conferma - prosegue il Consiglio di Stato - nell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24/05/2001, R.G. LAV. N. 966/2020 relativo alle
“Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali” (emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 517/1999), laddove si precisa che «il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d'intesa. Per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999».
11. Orbene, ciò premesso ai fini di una comprensibile ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si deve rilevare che i professori e i ricercatori universitari rientrano nel
Pag. 5 di 18 personale in regime di diritto pubblico (art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001). Si tratta del personale “non contrattualizzato” che rimane disciplinato, per ciascuna categoria, dal rispettivo ordinamento di diritto pubblico. Nel caso di specie, il trattamento economico dei docenti universitari è disciplinato dall'art. 8 della legge n. 240/2010 (poi attuato dal d.P.R. n. 232/2011). Per quanto riguarda il personale docente che svolge funzioni assistenziali, si deve aggiungere, da ultimo, il citato D. Lgs. n. 517/1999.
11.1. I principi affermati con riferimento alla c.d. indennità “ ” valgono anche Per_1 con riferimento all'indennità di specificità medica ed all'indennità per incarico di direzione di struttura complessa, pretese da parte ricorrente. Ciò in quanto la contrattazione collettiva che contempla detti istituti retributivi (art. 54 C.C.N.L. 1994- 1995 e art. 36 C.C.N.L. 03/11/2005 in ordine alla indennità di specificità medica;
art. 40 C.C.N.L. 08/06/2000 in ordine all'indennità per incarico di direzione di struttura complessa) non può essere invocata dai professori universitari, trattandosi di personale rimasto in regime di diritto pubblico. Non a caso, la disciplina della retribuzione per l'attività assistenziale svolta dai docenti universitari presso le Aziende ospedaliero universitarie è stata sempre disciplinata con un atto normativo dello Stato (D.Lgs. n. 517/1999), anche dopo la c.d. privatizzazione del 1993. Si ricorda, infatti, che l'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dal D.Lgs. n. 546/1993, prevedeva che: «Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421». La versione vigente della summenzionata disposizione (oggi confluita nell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) si differenzia solo per alcune variazioni meramente formali e stilistiche.
12. La nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 517/1999, tuttavia, non risultava immediatamente applicabile, ma era subordinata - come si è visto - alla stipulazione di protocolli d'intesa tra le Regioni e le Università. Il citato D.P.C.M. del 24/05/2001, come già detto, ha poi stabilito che «il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d'intesa» (art. 3, comma 4).
12.1. Nel caso di specie, il protocollo d'intesa fu stipulato tra la Regione CA e l' in data 05/10/2004. Tale protocollo è stato poi Controparte_1 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 25/10/2004, n. 799 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 22 del 01/12/2004).
12.2. L' ha poi dato effettiva Controparte_6 attuazione all'intesa solo con delibera n. 12 dell'8/01/2015, R.G. LAV. N. 966/2020 emessa dal Direttore Generale f.f. (recante il “Trattamento economico Personale
Pag. 6 di 18 Universitario ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 24 maggio 2001”), allegata al fascicolo di parte resistente.
12.2.1. Quest'ultima delibera ha statuito di procedere, a decorrere dal mese di gennaio 2015, alla erogazione mensile, all , Controparte_1 del trattamento economico spettante al personale universitario attivato assistenzialmente, in attuazione del sistema retributivo introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 517/1999. 13. Ciò spiega la ragion per cui, fino al mese di dicembre 2014, al ricorrente è stata erogata dall'Università l'indennità di specificità medica che, al di là della sua denominazione indicata nei cedolini-paga e del suo stesso importo, in realtà, trovava fondamento solo in ragione della sua funzione prettamente perequativa. Una volta data attuazione al nuovo sistema retributivo, è venuta meno la funzione perequativa ed ai docenti universitari spettano, in relazione all'attività assistenziale, unicamente i trattamenti aggiuntivi contemplati dall'art. 6 del D.Lgs. n. 517/1999.
13.1. In altri termini, l'indennità di specificità medica è stata corrisposta (in via meramente perequativa/compensativa) fino al 31/12/2014 sulla base della moratoria prevista dal medesimo D.Lgs. n. 517/1999, mentre non può più essere corrisposta dal 01/01/2015, una volta attuato il nuovo sistema retributivo dell'attività assistenziale. La sua soppressione, a decorrere dal 01/01/2015, non è dunque avvenuta ingiustificatamente, per come dedotto da parte ricorrente, ma conformemente al nuovo assetto retributivo che ha avuto effettiva attuazione solo dalla predetta data.
14. Anche con riferimento all'indennità di posizione, essa è stata legittimamente riconosciuta solo a decorrere dal 1° gennaio 2015 (data di attuazione del protocollo d'intesa) e non anche per il periodo antecedente.
15. Entrambe le indennità (sia quella di specificità medica così come quella di direzione di struttura complessa) non sono, in conclusione, attribuibili al personale docente universitario, al di fuori di una specifica disposizione di legge che ne preveda espressamente la corresponsione. Il D.Lgs. n. 517/1999 non ha operato, infatti, un rinvio in generale alla contrattazione collettiva (ed agli istituti retributivi ivi previsti), ma ha richiamato, in via tassativa, specifiche disposizioni normative (si pensi, ad esempio, all'indennità di esclusività di cui si è detto sopra), sicché parte ricorrente non può invocare a proprio favore la contrattazione collettiva, ad essa non direttamente applicabile (all'infuori di uno specifico richiamo), in quanto - si ripete - rientrante nel personale in regime di diritto pubblico. Infatti, sebbene l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 517/1999 abbia disposto che ai professori universitari si applichino, «per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale …, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale», ha però precisato che ciò avvenga «fermo restando il loro stato giuridico», il che esclude in radice l'invocabilità dei contratti collettivi del comparto sanità stipulati tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali.
16. Le spese di lite, in ragione della estrema complessità giuridica delle questioni affrontate, devono essere integralmente compensate tra le parti>>.
Pag. 7 di 18 §4
L'appello del prof. concerne soltanto la mancata erogazione dell'indennità di Pt_1 struttura complessa fino al dicembre 2014.
Lamenta:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI
(con riferimento all'area di dirigenza di struttura Controparte_11 complessa). - ART. 31 DPR N° 761/1979, ART. 102 DPR 382/1980; ARTT. 3,15 D.LGS. N° 502/92; 8 - ART. 36 CCNL 03.11.2005; ART.40 CCNL 2008-2009; ART.9 CCNL 6.5.2010; ART.90 CCNL 19.12.2019; - ART 115 C.P.C. - ART. 2697 C.C. perché <<…Ha omesso il Tribunale di ricordare che proprio l'art 3 co.4 del citato D.P.C.M. prevede che i trattamenti da applicare sino all'entrata in vigore del nuovo regime sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15. Co.1 del D.lgs. 30 Dicembre 1992 n°502 e successive modificazioni e sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza sanitaria e del servizio sanitario nazionale. Ebbene, fermo il punto di fatto che, come evidenziato, documentato e mai contestato, all'attuale appellante prima del 1° Gennaio 2015 sono state versate le altre indennità previste a titolo perequativo dai CCNL area sanità (specificità medica, risultato e quant'altro) ma non l'indennità di dirigenza di struttura complessa e considerato che il Tribunale ha ritenuto (come si vedrà al punto che segue anche senza una precisa motivazione) che il nuovo regime di cui al D.lgs. 517/99 è entrato in vigore (….) in data 01/01/2015, lo stesso Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere l'indennità reclamata per il periodo precedente…dalla lettura dell'art. 6 del decreto legislativo n.517/1979 predetto risulta che ai Professori, oltre al trattamento economico erogato dall'Università (per la funzione di docenza e ricerca), spettano voci stipendiali integrative, che però non sono tipizzate, per le quali si rimanda alla contrattazione nazionale collettiva ("i trattamenti sono definiti ... dai contratti collettivi nazionali di lavoro..."); Le parti resistenti sono pacificamente tenute all'osservanza della contrattazione collettiva in forza della stipulata Convenzione nonché dell'art. 45 comma 1 D.Lgs n.165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: comma 1, “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”, che si traduce nell'obbligatorietà della PA di garantire la parità di trattamento contrattuale, cfr. Corte appello sez. lav. - Milano, 12/04/2021, n. 106 )… L'art. 3 comma 4 del DPCM 24 maggio 2001 - che stabilisce le linee guida concernenti i protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'attività assistenziale delle Università ex l'art.1 comma 2 del D.lgs. 517/99 - viene fatto espresso riferimento, ai fini del trattamento economico degli universitari che svolgono attività di assistenza sanitaria, ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art.15 comma 1 del D.lgs. 502/92 che prevede anche l'adeguamento in base agli incrementi previsti dai
“contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale”. …L'art. 40 del CCNL 08.06.2000 e successivi (cfr. all.ti al fascicolo del presente
Pag. 8 di 18 ricorso nn. 4,5,6) prevedono appunto l'indennità di dirigenza di struttura complessa come reclamata da parte ricorrente. Quest'ultima ha, pertanto, dato piena prova del suo diritto e non si poteva legittimamente, se non in violazione delle norme richiamate in epigrafe, pretendere che la stessa dimostrasse una sperequazione a suo danno o in suo favore rispetto al trattamento retributivo degli omonimi colleghi ospedalieri, non 12 avendo ovviamente egli alcun accesso ai dati retributivi di questi ultimi, né controparte ha mai eccepito che il pagamento dell'indennità reclamata avrebbe realizzato sperequazione in suo favore. Sul punto, pertanto, non può essersi realizzata alcuna acquiescenza. …>>
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E DEI CONTRATTI
[...]
(con riferimento alla indennità di dirigenza di Controparte_12 struttura complessa): - ART. 1.5,6 D.Lgv. N° 517/1999; ART. 6 DPCM 24.05.2001; - ART. 36 CCNL 03.11.2005; ART.40 CCNL 2008-2009; ART.9 CCNL 6.5.2010; ART.90 CCNL 19.12.2019; - ART 115 C.P.C.; ART. 2697 C.C: <<…Il Giudice di prime cure, senza in alcun modo motivare sul punto, ha ritenuto che il nuovo regime retributivo applicabile all'attuale appellante e previsto dal d.lgs. 517/1999 sia entrato in vigore dal 1° Gennaio 2015 con contestale soppressione del regime precedente. Nel far ciò non ha fornito alcuna motivazione e neppure una interpretazione della normativa vigente tale da giustificare detta ritenuta decorrenza, limitandosi a prendere atto di quanto sostenuto dai convenuti e cioè che l' e l hanno liquidato l'indennità per cui è CP_1 CP_2 causa a partire da gennaio 2015. In sostanza il Tribunale omettendo qualsiasi analisi ermeneutica della normativa vigente in ordine alla reale decorrenza del nuovo regime che prevede espressamente l'indennità di posizione (corrispondente a quella di dirigenza di struttura complessa), ha semplicemente preso atto di quanto accaduto attribuendo ad un semplice atto amministrativo del dirigente dell'azienda Materdomini l'efficacia giuridica di stabilire la data di entrata in vigore di una legge. Tale assunto non è condivisibile. L'art. 6 co. 2 del D.lgs. 517/99 dispone nell'ultimo periodo che “il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto di entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al co. 1”. Il DPCM del 24.05.2001, all'art. 3 co. 4, nel confermare che il trattamento economico precedente a quello previsto dal decreto legislativo 517/99 “è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli di intesa” dispone altresì che “per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire comunque una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'entrata in vigore del D.lgs. n. 517/99”. L'insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cons. St. sez. VI n. 538/2017) ha precisato che il rinvio alla successiva applicazione del nuovo regime di trattamento economico da parte delle Università e delle amministrazioni delle aziende ospedaliere, che è alternativo ed incompatibile con il precedente regime perequativo di cui alla legge c.d. Per_1 prevista dall'art. 31 del DPR 761/79, non può ritenersi sine die. Una diversa interpretazione violerebbe infatti l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una possibile palese disparità di trattamento e l'art. 51, 54 e 97 Cost. sotto il profilo della possibile violazione della riserva di legge in tema di pubblico impiego e di buon andamento e di imparzialità
Pag. 9 di 18 della P.A….una corretta interpretazione ed applicazione della normativa richiamata, consente la dilazione dell'entrata in vigore del nuovo regime del trattamento retributivo degli universitari che forniscono in convenzione prestazioni sanitarie (trattamento che prevede l'indennità reclamata dall'attuale ricorrente) al più tardi al quinto anno successivo alla approvazione del Protocollo di intesa previsto dal D.lgs. 517/99 e per quanto riguarda la Regione CA dalla L.R. n. 11/2004. Tale protocollo di intesa (cfr. all. 3 al fascicolo del presente ricorso e all. 4 fascicolo di I grado) è stato approvato in data 25.10.2004 con delibera di Giunta regionale n. 779/2004….>>.
§4.1
Costituitesi in giudizio, le amministrazioni convenute hanno formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'8-9 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Orbene, seppure nel presente giudizio non si pone più la questione della giurisdizione, alla luce della decisione del Consiglio di Stato che ha individuato nel giudice ordinario la competenza a conoscere della controversia, appare comunque utile richiamare la pronuncia delle SSUU che, proprio nella materia del rapporto di lavoro dei docenti e ricercatori universitari di medicina presso le aziende sanitarie/ospedaliere, ha indicato le ragioni che fondano la devoluzione al giudice ordinario delle controversie inerenti il suddetto rapporto: <Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5,comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera (anche qualora quest'ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale;
pertanto, qualora la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale>> (Sez. U - , Ordinanza n. 8633 del 07/05/2020).
Se ne evince, invero, che l'esercizio dell'attività assistenziale da parte dei docenti universitari dà origine ad un rapporto lavorativo distinto ed autonomo rispetto a quello
Pag. 10 di 18 dai medesimi instaurato con l'università, costituendo quest'ultimo il mero presupposto del primo. Di conseguenza, la disciplina del rapporto in questione, con particolare riferimento alle reciproche obbligazioni delle parti, non è di competenza dell' CP_1 che, come si è detto, a tale rapporto è estranea.
§5.2
Tanto trova conferma, peraltro, nella normativa che regolamenta la materia: Art.
5. DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1999, n. 517, “Norme in materia di personale:
1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all'articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del dipartimento. I protocolli d'intesa tra università e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6.
2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Ferma restando l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri CP_13
, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, possono stabilire specifiche
[...] modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio dell'attività assistenziale per i professori e per i ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall'attività assistenziale.
3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15- ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Pag. 11 di 18 4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché' al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice. I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni attuative del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle scuole di specializzazione.
5. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari dell'incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento. L'attribuzione è effettuata senza esperimento delle procedure di cui all'articolo 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni può essere sostituito da altro titolo dichiarato equipollente, con decreto dei Ministri della . Fino Controparte_14 alla costituzione dei dipartimenti, si prescinde dal parere del direttore di dipartimento.
6. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è effettuata dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
§5.3
Se ne ricava, in sostanza, che ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, dell'art. 5 del d. l.vo 517/1999, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale, tant'è che dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale.
Pag. 12 di 18 Ciò, tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, non comporta la piena equiparazione del trattamento economico del personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 l.vo 517/1999 ai dirigenti medici del SSN.
Il trattamento economico, infatti, è disciplinato dal successivo art. 6 “Trattamento economico del personale universitario”:
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo. In sostanza, il comma primo prevede un trattamento aggiuntivo avente duplice funzione e finalità (ossia, da un lato, graduato alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
dall'altro che tenga conto dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale); il secondo comma chiarisce che il trattamento aggiuntivo va considerato nella sua globalità e si deve ispirare a criteri di congruità e proporzione rispetto alle risorse previste, per le medesime finalità, dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
§5.4
Pag. 13 di 18 Tanto premesso in via generale, e passando alla disamina della questione residuale, ossia il diritto a percepire l'indennità di direzione di struttura complessa, l'appellante ne lamenta la mancata erogazione fino a dicembre 2014; deduce di averne diritto sempre sulla base del principio di equiparazione tra il trattamento del dirigente del SSN e il docente che presta attività assistenziale.
§5.5
A questo punto, occorre richiamare le argomentazioni che, a parere del Collegio, fondano l'esclusione del diritto del prof. a percepire l'indennità di specificità Pt_1 medica, essendo medesima la ratio che fonda il diniego anche dell'emolumento sub
§5.4.
§5.5.1
Quanto esposto sub §5.3 conduce a ritenere la totale estraneità dell'indennità di specificità medica alla nozione di trattamento accessorio spettante al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 l.vo 517/1999.
L'indennità di specificità medica, infatti, spetta, indistintamente, a tutti i dirigenti medici del SSN ed è lo strumento attraverso cui si riconoscono e si valorizzano le profonde differenze del medico rispetto agli altri dirigenti della Pubblica Amministrazione. Infatti, nel quadro del riordino del Servizio Sanitario nazionale, la dirigenza medica presenta particolari elementi di specificità, ché, a tale area professionale, oltre alle attività organizzativo- gestionali proprie della funzione dirigenziale, sono - infatti - affidati, i compiti assistenziali, di diagnosi e cura e di tutela della salute pubblica, che costituiscono non solo il perno produttivo dell'attività aziendale ma anche il fine istituzionale di essa, diretto al raggiungimento degli obiettivi generali di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dall'art. 1 del d.lgs. 502/1992. Pertanto, nel nuovo assetto organizzativo scaturito dal d. l.vo 502/92, la dirigenza medica rappresenta la componente più rilevante dei dirigenti ed assume una connotazione strategica per l'economia sanitaria aziendale, intesa come allocazione delle risorse ai fini dell'efficacia, efficienza, rendimento e qualità dell'azione sanitaria. Tale peculiarità della funzione medica è compensata con l'attribuzione ai dirigenti medici e veterinari, a decorrere dal 1° dicembre 1995, di una indennità, fissa e ricorrente, corrisposta per tredici mensilità, denominata, appunto, “Indennità di specificità medica”.
Quest'ultima, dunque, spetta solo al dirigente medico del SSN proprio in virtù della peculiarità della funzione da lui rivestita nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi generali di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dall'art. 1 del d.lgs. 502/1992.
Invero, la previsione dello svolgimento di attività assistenziale da parte del personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 l.vo 517/1999, sebbene determini in capo al personale stesso l'obbligo di adempiere ai doveri assistenziali in base alle norme stabilite per il
Pag. 14 di 18 personale del Servizio sanitario nazionale, tant'è che dell'adempimento risponde al direttore generale dell' , tuttavia non ne modifica lo status giuridico, Parte_2 ossia non vale a fargli acquisire la qualifica di dirigente sanitario del SSN, destinatario del trattamento economico previsto dall'apposito contratto collettivo di comparto. Diversamente opinando, infatti, non si comprenderebbe la ratio della previsione del trattamento accessorio che l'art. 6 del d. l.vo 517/99 si è preoccupato di disciplinare in modo autonomo.
Del resto, conformemente alle previsioni del citato art. 6, il protocollo d'Intesa che Regione CA ed hanno stipulato ai sensi del d. l.vo 517/99 (pubblicato in CP_1
BUR CA 1^.12.2004, allegato al fascicolo di parte appellata), all'articolo 9, comma sesto, ha stabilito che “il trattamento economico, quale riconoscimento dovuto ai professori di ruolo ed ai ricercatori universitari per lo svolgimento dell'attività assistenziale, è composto da: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività esistenziale e gestionale, valutati dal direttore generale secondo parametri individuati dell'atto aziendale, dell'efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché di efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;
c) la retribuzione individuale di anzianità maturata la data del 31 dicembre 96; d) l'indennità di esclusività di rapporto determinata nei modi previsti dai contratti di lavoro.
Il successivo comma settimo aggiunge che “l'importo del trattamento economico di cui al comma sesto è attribuito dall'azienda all'università e da questa ai professori di ruolo ed ai ricercatori ed è dovuto a far data dall'entrata in vigore della legge 507 del 99. I trattamenti sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale punto e si sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi stessi…”
Orbene, a parte la previsione dell'erogazione del trattamento economico al docente da parte dell' piuttosto che da parte del soggetto titolare del rapporto (l'azienda CP_1 sanitaria/ospedaliera, appunto) – che avrebbe una sua rilevanza al fine di delibare sulla questione della legittimazione passiva la quale, tuttavia, respinta dal Tribunale, non è stata riproposta dall'appellante in questa sede;
- le disposizioni del protocollo sopra richiamate non fanno altro che riproporre il contenuto dei commi dell'art. 6 cit. sopra analizzati, tranne che per il riferimento agli istituti della RIA e dell'indennità di esclusività, che però esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Anche nel protocollo dunque – e non potrebbe essere diversamente, ché, in caso contrario, si sarebbe posto un problema di validità dello stesso;
- il ccnl del comparto sanità viene richiamato solo come parametro di congruità e proporzione nella determinazione del trattamento aggiuntivo del personale universitario, strutturato secondo le indicazioni delle lettere a) e b) dell'art. 6, comma primo, d. l.vo 517/99.
Pag. 15 di 18 In definitiva, la pretesa dell'appellante di continuare a percepire l'indennità di specificità medica – in quanto poggiante sull'assunto, errato, per quanto finora esposto, della piena equiparazione del trattamento accessorio di cui egli gode per effetto dello svolgimento di attività assistenziale, alla struttura della retribuzione del dirigente medico del SSN;
- è stata condivisibilmente ritenuta priva di fondamento (tant'è che la relativa domanda qui non è stata riproposta).
Per altro verso, come di recente ha rilevato la Corte di Cassazione, <In tema di indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 731 del 1979, spettante al personale universitario docente in servizio presso cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, l'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999 non fa salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento ma assicura, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente che, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, poteva essere attuata tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio, di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12952 del 22/04/2022).
Come si è avuto modo di vedere, il protocollo di intesa tra Università Regione e
[...]
è stato adottato nel 2004; l'art. 9 prevede il trattamento economico del CP_6 professore universitario, senza includervi l'indennità di specificità medica;
vi include, invece, l'indennità correlata al tipo di incarico;
stabilisce che i trattamenti aggiuntivi sono determinati con criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti dal CCNL per la dirigenza sanitaria. In particolare, il comma settimo dell'art. 9 del protocollo stabilisce che il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto di entrata in vigore della legge n.571/99 è conservato fino alla data di erogazione dei trattamenti economici come definiti dal Direttore Generale d'Intesa con il Rettore;
al comma 9 stabilisce che l'indennità cd. “De ” verrà corrisposta fino Per_1 all'espletamento delle procedure previste dall'art. 51 ccnl comparto università.
Con il decreto del direttore generale del 8.1.2015 è stato ridefinito “… il trattamento economico del personale che presta attività assistenziale presso l' medesima, ai CP_2 sensi dell'art. 3, comma 4, del DPCM 24.5.2001 secondo gli stessi criteri concordati per la dirigenza medica e sanitaria in sede di contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali”.
In sostanza, la rivendicazione dell'indennità di specificità medica per il periodo dal 2015 in poi, è infondata perché il legislatore del 99 non l'ha prevista quale trattamento aggiuntivo – del quale ha invero fornito la seguente duplice definizione: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione
Pag. 16 di 18 tra attività assistenziale, didattica e di ricerca; legittimamente, quindi, non si è tenuto conto di essa sia nel protocollo di intesa sia nel decreto del direttore generale, a fini equiparativi.
§5.6
Ciò posto, richiamando le argomentazioni appena svolte in relazione all'indennità di specificità medica, si è già detto che in base all'art. 9 comma 7 del protocollo di intesa, per il periodo fino al decreto del direttore generale dell'8.1.2015, la disciplina applicabile è quella dettata dal combinato disposto degli artt. 31 d.P.R. n. 761/1979 e 102 d.P.R. n. 382/1980, ossia il regime dell'assegno c.d. (sull'ultrattività di tale Per_1 regime per il tempo di attuazione della legge n.517/99, v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 12952 del 22/04/2022 prima richiamata). Ed allora, la rivendicazione dell'indennità di struttura complessa per il periodo richiesto, ossia fino al dicembre 2014, deve avere a fondamento l'insufficienza dell'assegno cd. . Per_1
In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare che senza quell'indennità (che l'assegno perequativo in effetti non prevedeva) il suo trattamento economico è stato inferiore a quello, fondamentale ed accessorio, spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale a parità di incarico e di anzianità.
Il ricorso di primo grado è invece del tutto carente di tale allegazione, ché l'attore si è limitato ad evidenziare che la voce in esame fa parte della struttura della retribuzione del medico dirigente e che, per ciò solo, gli è dovuta – affermazione non condivisibile alla luce dell'evoluzione normativa in materia, sopra esposta.
La ricostruzione che precede, peraltro, ha trovato di recente l'avallo della Corte di cassazione (cfr. ordinanza n- 10758/25 del 23 gennaio/24 aprile 2025), che ha confermato la sentenza con cui questa stessa Corte aveva disatteso l'analoga domanda spiegata da altro lavoratore collega dell'odierno appellante.
§6
Tanto determina il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza gravata.
La complessità e novità delle questioni sottese giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 21 novembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 452/2023, resa in data 23 maggio 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
Pag. 17 di 18 2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, l'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 18 di 18
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1127 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(CF: , rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso di primo grado, dagli avvocati Massimo Gimigliano e Claudio Larussa, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Catanzaro alla via Turco n.18
appellante
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Rettore in carica, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, in Catanzaro, alla Via Gioacchino Da Fiore n. 34, è legalmente domiciliato appellato
E
(P.I. ), istituita a Controparte_2 P.IVA_2 seguito dell'incorporazione per fusione della già Controparte_3 con l' giusta pubblicazione del Controparte_4
Protocollo d'Intesa tra Regione CA ed ” Controparte_1 CP_1
(DCA n. 83 del 15/03/2023 pubblicato sul BURC n. 95 in data 27/04/2023 – e Delibera n. 1 del 28 Aprile 2023), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., Dott.ssa rappresentata e difesa dall' Avv. Stefania Tramonti, CP_5 giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello in virtù di delibera di incarico, presso il cui indirizzo di pec è elettivamente domiciliato appellata Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Indennità di direzione di struttura complessa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : << in riforma della sentenza impugnata: 1.- accogliersi Parte_1
l'impugnazione e condannarsi le parti appellate al pagamento della somma di € 41.658,20, a titolo di indennità di struttura complessa, da gravarsi di svalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo;
2.- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e distrazione>>; per l' : << 1.- in via principale, rigettare la domanda Controparte_1 proposta nei confronti dell'Ateneo, in quanto infondata, nonché prescritta;
2.- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame avversario, ridurre il quantum richiesto poiché eccessivo e, in ogni caso, condannare l'
[...] al pagamento delle somme eventualmente dovute nei Controparte_6 confronti pag. 18 dell'appellante ovvero a tenere indenne l'Ateneo da ogni onere che dovesse essere tenuto a sopportare e pagare in conseguenza del presente giudizio, in quanto ente obbligato a erogare all' , in forza del Controparte_1
d.lgs. n. 517/99, del D.P.C.M. del 24 maggio 2001 e della D.G.R. n. 799/2004, il trattamento economico spettante al personale universitario attivato assistenzialmente. Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio. >>; per l' << -in via principale Controparte_2 rigettare l'appello poiché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto per come meglio argomentato in premessa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza di primo grado. - In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di controparte, accertare e dichiarare la carenza di Cont legittimazione passiva della , nel contestare la quantificazione delle somme pretese, si chiede di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, nonché di disporre la rideterminazione del quantum eventualmente dovuto per le indennità rivendicate. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso (in riassunzione dal Giudice amministrativo) depositato in data 22/06/2020,
– premesso: di essere dipendente del Parte_1 [...] in qualità di Professore Controparte_8
[ Ordinario Universitario a tempo pieno nel Settore Scientifico-Disciplinare MED/27 ; di svolgere anche attività assistenziale e di rivestire il ruolo apicale di CP_9
Pag. 2 di 18 Direttore di U.O.C. (Unità Operativa Complessa) a direzione universitaria, di
, dal 26/07/2007; - ha esposto che nel corso del rapporto lavorativo sono CP_9 emerse differenze retributive legate all'indennità di specificità medica ed all'indennità dovuta per l'incarico di dirigente di struttura complessa.
Richiamata la normativa (anche relativa alla contrattazione collettiva) applicabile, ha dedotto: che il riconoscimento della I.S.M. (indennità di specificità medica) era avvenuto sino al mese di dicembre 2014 (come da buste paga in atti), in quanto dal gennaio 2015 era stata sospesa e/o soppressa ingiustificatamente;
allo stesso non era stata riconosciuta l'indennità di incarico di dirigenza di struttura complessa (I.S.C.) sin dall'assegnazione delle predette funzioni e fino alla retribuzione del mese di dicembre 2014, mentre era stata corrisposta solo dal 1° gennaio 2015.
Ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma di euro 51.987,32 (di CP_1 cui euro 10.329,12 per indennità di specificità medica ed euro 41.658,20 per indennità di direzione di struttura complessa).
Si è costituita l che ha chiesto, Controparte_1 preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa l'
[...]
e, nel merito, il rigetto della domanda del Controparte_10 ricorrente.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita l' Controparte_6
concludendo per il rigetto della domanda.
[...]
§3
Il Tribunale rigetta il ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<
5. Come è noto, il D.Lgs. n. 517/1999 (recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università”), all'art. 6, ha dettato una specifica disciplina del trattamento economico del personale docente universitario che svolge attività assistenziale. In particolare, l'art. 6 cit. stabilisce che: «Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 [ovvero i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le Aziende ospedaliero- universitarie, n.d.e.] si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti R.G. LAV. N. 966/2020 nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca».
5.1. Restano quindi fermi (per espressa previsione del D.Lgs. cit.) i compensi retributivi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti (si pensi, ad esempio, alle
Pag. 3 di 18 indennità di rischio radiologico, di turno e di pronta disponibilità), nonché l'indennità di esclusività atteso che il D.Lgs. n. 517/1999, all'art. 5, comma 3, richiama, tra l'altro, anche l'art. 15-quater del D.Lgs. n. 502/1992 che, al comma 5, attribuisce ai contratti collettivi di lavoro il compito di stabilire «il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo». Tuttavia, come si vedrà, all'infuori di questo specifico rinvio alla contrattazione collettiva (limitatamente all'indennità di esclusività), quest'ultima non può essere invocata tout court dai docenti universitari in relazione all'attività assistenziale svolta.
6. Prima della disciplina introdotta dal legislatore delegato nel 1999 era prevista l'attribuzione ai medici universitari di una indennità avente funzione perequativa rispetto al trattamento riservato al personale delle unità (ora aziende) sanitarie locali di pari funzioni ovvero ai medici ospedalieri (art. 4 della legge n. 213/1971 e art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, c.d. indennità “ ”; quest'ultimo articolo è stato poi richiamato Per_1 dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, di riordino della docenza universitaria).
7. La Corte Costituzionale (sent. n. 136/1997) ha precisato, in ordine alla natura di tale indennità, che essa non ha (aveva) un contenuto corrispettivo dell'attività assistenziale prestata dai predetti docenti, oltre quella didattica (tenuto anche conto che non si può parlare di lavoro supplementare o aggiuntivo alla docenza), ma esprime un semplice carattere perequativo, essendo finalizzata soltanto ad equiparare il trattamento economico del personale sanitario docente a quello del R.G. LAV. N. 966/2020 personale medico ospedaliero di pari funzioni e anzianità, funzione perequativa, anzi, estesa dal d.P.R. n. 761 del 1979 a tutto il restante personale in servizio presso le cliniche universitarie;
pertanto, le norme citate non contrastano con gli artt. 3 e 36 Cost. nella parte in cui precludono la corresponsione dell'indennità ai professori universitari apicali, il cui livello retributivo abbia raggiunto e superato quello dell'omologo profilo ospedaliero.
8. Il Consiglio di Stato (sent. n. 7242/2010), che ha avuto modo di occuparsi della questione, ha quindi chiarito che i due istituti economici sopra menzionati (ossia quello relativo alla equiparazione derivante dalla c.d. legge “ ” e quello relativo alle Per_1 retribuzioni aggiuntive ex art. 6 del D.Lgs. n. 517/1999) non sono affatto cumulabili, in quanto il trattamento ex lege n. 517/1999, una volta determinato, non viene ad incrementare quello derivante dall'applicazione della legge c.d. “ ”, bensì lo Per_1 sostituisce (da ultimo, sulla natura “sostitutiva”, e non aggiuntiva o cumulativa, del nuovo regime di trattamento economico basato sui “trattamenti aggiuntivi graduati”, si veda: Cons. Stato, sent. n. 4131/2018).
9. Non a caso, l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 517/1999 ha previsto espressamente l'abrogazione delle parti dell'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.
10. Il Consiglio di Stato ha quindi precisato ulteriormente, nella medesima pronuncia (sent. n. 7242/2010), che la natura non cumulativa del nuovo sistema retributivo
Pag. 4 di 18 emerge, chiaramente, dall'accennato quadro normativo di riferimento, nell'ambito del quale occorre menzionare in particolare, oltre all'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 - secondo cui il trattamento dei docenti universitari conferiti in convenzione con il sistema sanitario nazionale (S.S.N.) viene incrementato mediante il riconoscimento di un'indennità, volta appunto ad equiparare la posizione di detto personale con quello del ruolo Pagina 5 di 10 sanitario regionale (a parità di funzioni, mansioni e anzianità) - la nuova disciplina dei rapporti tra S.S.N. e introdotta dal legislatore con il D.Lgs. n. 517/1999, che CP_1 ha abolito il precedente impianto giuridico, sopra accennato, facendo venire meno, in particolare (con l'art. 6 cit.), per i docenti e ricercatori universitari medici, l'automatica equiparazione del trattamento stipendiale rispetto al personale sanitario del S.S.N. di pari funzioni, mansioni e anzianità garantita, come accennato dianzi, dalla c.d. indennità
“ , riconoscendo in favore del personale universitario medico, oltre al Per_1 trattamento erogato dalle Università: i) un trattamento giuridico graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (c.d. indennità di posizione); ii) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività svolta (c.d. indennità di risultato). In particolare, dall'art. 6 citato risulta, con chiarezza, che è stato istituito, come già accennato, un nuovo regime economico per i docenti e i ricercatori medici. Tale regime è incentrato: sui trattamenti aggiuntivi di posizione e di risultato;
sull'abrogazione dell'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, nella parte in cui era previsto il trattamento economico integrativo di equiparazione;
sulla conservazione del menzionato trattamento di equiparazione fino a che non entri in vigore il nuovo regime retributivo, indicato nel sopra citato art. 6.
10.1. Il Consiglio di Stato ha, pertanto, ritenuto che i due sistemi retributivi (dati, rispettivamente, dall'indennità “ ” e dai trattamenti aggiuntivi di cui all'art. 6 Per_1 cit.) si pongano in rapporto, tra loro, di “rigida alternatività”, essendo quest'ultimo trattamento, in effetti, sostitutivo di quello relativo alla equiparazione tra medici universitari e medici ospedalieri, dovendosi applicare, in assenza di attuazione della disposizione in esame, il c.d. trattamento economico di equiparazione (di cui è cenno nell'art. 6, comma 2, cit.) in godimento alla entrata in vigore del detto D.Lgs. Considerazione questa che trova peraltro conferma - prosegue il Consiglio di Stato - nell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24/05/2001, R.G. LAV. N. 966/2020 relativo alle
“Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali” (emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 517/1999), laddove si precisa che «il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d'intesa. Per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999».
11. Orbene, ciò premesso ai fini di una comprensibile ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si deve rilevare che i professori e i ricercatori universitari rientrano nel
Pag. 5 di 18 personale in regime di diritto pubblico (art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001). Si tratta del personale “non contrattualizzato” che rimane disciplinato, per ciascuna categoria, dal rispettivo ordinamento di diritto pubblico. Nel caso di specie, il trattamento economico dei docenti universitari è disciplinato dall'art. 8 della legge n. 240/2010 (poi attuato dal d.P.R. n. 232/2011). Per quanto riguarda il personale docente che svolge funzioni assistenziali, si deve aggiungere, da ultimo, il citato D. Lgs. n. 517/1999.
11.1. I principi affermati con riferimento alla c.d. indennità “ ” valgono anche Per_1 con riferimento all'indennità di specificità medica ed all'indennità per incarico di direzione di struttura complessa, pretese da parte ricorrente. Ciò in quanto la contrattazione collettiva che contempla detti istituti retributivi (art. 54 C.C.N.L. 1994- 1995 e art. 36 C.C.N.L. 03/11/2005 in ordine alla indennità di specificità medica;
art. 40 C.C.N.L. 08/06/2000 in ordine all'indennità per incarico di direzione di struttura complessa) non può essere invocata dai professori universitari, trattandosi di personale rimasto in regime di diritto pubblico. Non a caso, la disciplina della retribuzione per l'attività assistenziale svolta dai docenti universitari presso le Aziende ospedaliero universitarie è stata sempre disciplinata con un atto normativo dello Stato (D.Lgs. n. 517/1999), anche dopo la c.d. privatizzazione del 1993. Si ricorda, infatti, che l'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dal D.Lgs. n. 546/1993, prevedeva che: «Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421». La versione vigente della summenzionata disposizione (oggi confluita nell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) si differenzia solo per alcune variazioni meramente formali e stilistiche.
12. La nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 517/1999, tuttavia, non risultava immediatamente applicabile, ma era subordinata - come si è visto - alla stipulazione di protocolli d'intesa tra le Regioni e le Università. Il citato D.P.C.M. del 24/05/2001, come già detto, ha poi stabilito che «il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d'intesa» (art. 3, comma 4).
12.1. Nel caso di specie, il protocollo d'intesa fu stipulato tra la Regione CA e l' in data 05/10/2004. Tale protocollo è stato poi Controparte_1 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 25/10/2004, n. 799 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 22 del 01/12/2004).
12.2. L' ha poi dato effettiva Controparte_6 attuazione all'intesa solo con delibera n. 12 dell'8/01/2015, R.G. LAV. N. 966/2020 emessa dal Direttore Generale f.f. (recante il “Trattamento economico Personale
Pag. 6 di 18 Universitario ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 24 maggio 2001”), allegata al fascicolo di parte resistente.
12.2.1. Quest'ultima delibera ha statuito di procedere, a decorrere dal mese di gennaio 2015, alla erogazione mensile, all , Controparte_1 del trattamento economico spettante al personale universitario attivato assistenzialmente, in attuazione del sistema retributivo introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 517/1999. 13. Ciò spiega la ragion per cui, fino al mese di dicembre 2014, al ricorrente è stata erogata dall'Università l'indennità di specificità medica che, al di là della sua denominazione indicata nei cedolini-paga e del suo stesso importo, in realtà, trovava fondamento solo in ragione della sua funzione prettamente perequativa. Una volta data attuazione al nuovo sistema retributivo, è venuta meno la funzione perequativa ed ai docenti universitari spettano, in relazione all'attività assistenziale, unicamente i trattamenti aggiuntivi contemplati dall'art. 6 del D.Lgs. n. 517/1999.
13.1. In altri termini, l'indennità di specificità medica è stata corrisposta (in via meramente perequativa/compensativa) fino al 31/12/2014 sulla base della moratoria prevista dal medesimo D.Lgs. n. 517/1999, mentre non può più essere corrisposta dal 01/01/2015, una volta attuato il nuovo sistema retributivo dell'attività assistenziale. La sua soppressione, a decorrere dal 01/01/2015, non è dunque avvenuta ingiustificatamente, per come dedotto da parte ricorrente, ma conformemente al nuovo assetto retributivo che ha avuto effettiva attuazione solo dalla predetta data.
14. Anche con riferimento all'indennità di posizione, essa è stata legittimamente riconosciuta solo a decorrere dal 1° gennaio 2015 (data di attuazione del protocollo d'intesa) e non anche per il periodo antecedente.
15. Entrambe le indennità (sia quella di specificità medica così come quella di direzione di struttura complessa) non sono, in conclusione, attribuibili al personale docente universitario, al di fuori di una specifica disposizione di legge che ne preveda espressamente la corresponsione. Il D.Lgs. n. 517/1999 non ha operato, infatti, un rinvio in generale alla contrattazione collettiva (ed agli istituti retributivi ivi previsti), ma ha richiamato, in via tassativa, specifiche disposizioni normative (si pensi, ad esempio, all'indennità di esclusività di cui si è detto sopra), sicché parte ricorrente non può invocare a proprio favore la contrattazione collettiva, ad essa non direttamente applicabile (all'infuori di uno specifico richiamo), in quanto - si ripete - rientrante nel personale in regime di diritto pubblico. Infatti, sebbene l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 517/1999 abbia disposto che ai professori universitari si applichino, «per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale …, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale», ha però precisato che ciò avvenga «fermo restando il loro stato giuridico», il che esclude in radice l'invocabilità dei contratti collettivi del comparto sanità stipulati tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali.
16. Le spese di lite, in ragione della estrema complessità giuridica delle questioni affrontate, devono essere integralmente compensate tra le parti>>.
Pag. 7 di 18 §4
L'appello del prof. concerne soltanto la mancata erogazione dell'indennità di Pt_1 struttura complessa fino al dicembre 2014.
Lamenta:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI
(con riferimento all'area di dirigenza di struttura Controparte_11 complessa). - ART. 31 DPR N° 761/1979, ART. 102 DPR 382/1980; ARTT. 3,15 D.LGS. N° 502/92; 8 - ART. 36 CCNL 03.11.2005; ART.40 CCNL 2008-2009; ART.9 CCNL 6.5.2010; ART.90 CCNL 19.12.2019; - ART 115 C.P.C. - ART. 2697 C.C. perché <<…Ha omesso il Tribunale di ricordare che proprio l'art 3 co.4 del citato D.P.C.M. prevede che i trattamenti da applicare sino all'entrata in vigore del nuovo regime sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15. Co.1 del D.lgs. 30 Dicembre 1992 n°502 e successive modificazioni e sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza sanitaria e del servizio sanitario nazionale. Ebbene, fermo il punto di fatto che, come evidenziato, documentato e mai contestato, all'attuale appellante prima del 1° Gennaio 2015 sono state versate le altre indennità previste a titolo perequativo dai CCNL area sanità (specificità medica, risultato e quant'altro) ma non l'indennità di dirigenza di struttura complessa e considerato che il Tribunale ha ritenuto (come si vedrà al punto che segue anche senza una precisa motivazione) che il nuovo regime di cui al D.lgs. 517/99 è entrato in vigore (….) in data 01/01/2015, lo stesso Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere l'indennità reclamata per il periodo precedente…dalla lettura dell'art. 6 del decreto legislativo n.517/1979 predetto risulta che ai Professori, oltre al trattamento economico erogato dall'Università (per la funzione di docenza e ricerca), spettano voci stipendiali integrative, che però non sono tipizzate, per le quali si rimanda alla contrattazione nazionale collettiva ("i trattamenti sono definiti ... dai contratti collettivi nazionali di lavoro..."); Le parti resistenti sono pacificamente tenute all'osservanza della contrattazione collettiva in forza della stipulata Convenzione nonché dell'art. 45 comma 1 D.Lgs n.165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: comma 1, “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”, che si traduce nell'obbligatorietà della PA di garantire la parità di trattamento contrattuale, cfr. Corte appello sez. lav. - Milano, 12/04/2021, n. 106 )… L'art. 3 comma 4 del DPCM 24 maggio 2001 - che stabilisce le linee guida concernenti i protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'attività assistenziale delle Università ex l'art.1 comma 2 del D.lgs. 517/99 - viene fatto espresso riferimento, ai fini del trattamento economico degli universitari che svolgono attività di assistenza sanitaria, ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art.15 comma 1 del D.lgs. 502/92 che prevede anche l'adeguamento in base agli incrementi previsti dai
“contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale”. …L'art. 40 del CCNL 08.06.2000 e successivi (cfr. all.ti al fascicolo del presente
Pag. 8 di 18 ricorso nn. 4,5,6) prevedono appunto l'indennità di dirigenza di struttura complessa come reclamata da parte ricorrente. Quest'ultima ha, pertanto, dato piena prova del suo diritto e non si poteva legittimamente, se non in violazione delle norme richiamate in epigrafe, pretendere che la stessa dimostrasse una sperequazione a suo danno o in suo favore rispetto al trattamento retributivo degli omonimi colleghi ospedalieri, non 12 avendo ovviamente egli alcun accesso ai dati retributivi di questi ultimi, né controparte ha mai eccepito che il pagamento dell'indennità reclamata avrebbe realizzato sperequazione in suo favore. Sul punto, pertanto, non può essersi realizzata alcuna acquiescenza. …>>
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E DEI CONTRATTI
[...]
(con riferimento alla indennità di dirigenza di Controparte_12 struttura complessa): - ART. 1.5,6 D.Lgv. N° 517/1999; ART. 6 DPCM 24.05.2001; - ART. 36 CCNL 03.11.2005; ART.40 CCNL 2008-2009; ART.9 CCNL 6.5.2010; ART.90 CCNL 19.12.2019; - ART 115 C.P.C.; ART. 2697 C.C: <<…Il Giudice di prime cure, senza in alcun modo motivare sul punto, ha ritenuto che il nuovo regime retributivo applicabile all'attuale appellante e previsto dal d.lgs. 517/1999 sia entrato in vigore dal 1° Gennaio 2015 con contestale soppressione del regime precedente. Nel far ciò non ha fornito alcuna motivazione e neppure una interpretazione della normativa vigente tale da giustificare detta ritenuta decorrenza, limitandosi a prendere atto di quanto sostenuto dai convenuti e cioè che l' e l hanno liquidato l'indennità per cui è CP_1 CP_2 causa a partire da gennaio 2015. In sostanza il Tribunale omettendo qualsiasi analisi ermeneutica della normativa vigente in ordine alla reale decorrenza del nuovo regime che prevede espressamente l'indennità di posizione (corrispondente a quella di dirigenza di struttura complessa), ha semplicemente preso atto di quanto accaduto attribuendo ad un semplice atto amministrativo del dirigente dell'azienda Materdomini l'efficacia giuridica di stabilire la data di entrata in vigore di una legge. Tale assunto non è condivisibile. L'art. 6 co. 2 del D.lgs. 517/99 dispone nell'ultimo periodo che “il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto di entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al co. 1”. Il DPCM del 24.05.2001, all'art. 3 co. 4, nel confermare che il trattamento economico precedente a quello previsto dal decreto legislativo 517/99 “è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli di intesa” dispone altresì che “per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire comunque una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'entrata in vigore del D.lgs. n. 517/99”. L'insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cons. St. sez. VI n. 538/2017) ha precisato che il rinvio alla successiva applicazione del nuovo regime di trattamento economico da parte delle Università e delle amministrazioni delle aziende ospedaliere, che è alternativo ed incompatibile con il precedente regime perequativo di cui alla legge c.d. Per_1 prevista dall'art. 31 del DPR 761/79, non può ritenersi sine die. Una diversa interpretazione violerebbe infatti l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una possibile palese disparità di trattamento e l'art. 51, 54 e 97 Cost. sotto il profilo della possibile violazione della riserva di legge in tema di pubblico impiego e di buon andamento e di imparzialità
Pag. 9 di 18 della P.A….una corretta interpretazione ed applicazione della normativa richiamata, consente la dilazione dell'entrata in vigore del nuovo regime del trattamento retributivo degli universitari che forniscono in convenzione prestazioni sanitarie (trattamento che prevede l'indennità reclamata dall'attuale ricorrente) al più tardi al quinto anno successivo alla approvazione del Protocollo di intesa previsto dal D.lgs. 517/99 e per quanto riguarda la Regione CA dalla L.R. n. 11/2004. Tale protocollo di intesa (cfr. all. 3 al fascicolo del presente ricorso e all. 4 fascicolo di I grado) è stato approvato in data 25.10.2004 con delibera di Giunta regionale n. 779/2004….>>.
§4.1
Costituitesi in giudizio, le amministrazioni convenute hanno formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'8-9 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Orbene, seppure nel presente giudizio non si pone più la questione della giurisdizione, alla luce della decisione del Consiglio di Stato che ha individuato nel giudice ordinario la competenza a conoscere della controversia, appare comunque utile richiamare la pronuncia delle SSUU che, proprio nella materia del rapporto di lavoro dei docenti e ricercatori universitari di medicina presso le aziende sanitarie/ospedaliere, ha indicato le ragioni che fondano la devoluzione al giudice ordinario delle controversie inerenti il suddetto rapporto: <Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5,comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera (anche qualora quest'ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale;
pertanto, qualora la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale>> (Sez. U - , Ordinanza n. 8633 del 07/05/2020).
Se ne evince, invero, che l'esercizio dell'attività assistenziale da parte dei docenti universitari dà origine ad un rapporto lavorativo distinto ed autonomo rispetto a quello
Pag. 10 di 18 dai medesimi instaurato con l'università, costituendo quest'ultimo il mero presupposto del primo. Di conseguenza, la disciplina del rapporto in questione, con particolare riferimento alle reciproche obbligazioni delle parti, non è di competenza dell' CP_1 che, come si è detto, a tale rapporto è estranea.
§5.2
Tanto trova conferma, peraltro, nella normativa che regolamenta la materia: Art.
5. DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1999, n. 517, “Norme in materia di personale:
1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all'articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del dipartimento. I protocolli d'intesa tra università e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6.
2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Ferma restando l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri CP_13
, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, possono stabilire specifiche
[...] modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio dell'attività assistenziale per i professori e per i ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall'attività assistenziale.
3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15- ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Pag. 11 di 18 4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché' al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice. I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni attuative del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle scuole di specializzazione.
5. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari dell'incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento. L'attribuzione è effettuata senza esperimento delle procedure di cui all'articolo 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni può essere sostituito da altro titolo dichiarato equipollente, con decreto dei Ministri della . Fino Controparte_14 alla costituzione dei dipartimenti, si prescinde dal parere del direttore di dipartimento.
6. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è effettuata dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
§5.3
Se ne ricava, in sostanza, che ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, dell'art. 5 del d. l.vo 517/1999, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale, tant'è che dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale.
Pag. 12 di 18 Ciò, tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, non comporta la piena equiparazione del trattamento economico del personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 l.vo 517/1999 ai dirigenti medici del SSN.
Il trattamento economico, infatti, è disciplinato dal successivo art. 6 “Trattamento economico del personale universitario”:
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo. In sostanza, il comma primo prevede un trattamento aggiuntivo avente duplice funzione e finalità (ossia, da un lato, graduato alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
dall'altro che tenga conto dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale); il secondo comma chiarisce che il trattamento aggiuntivo va considerato nella sua globalità e si deve ispirare a criteri di congruità e proporzione rispetto alle risorse previste, per le medesime finalità, dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
§5.4
Pag. 13 di 18 Tanto premesso in via generale, e passando alla disamina della questione residuale, ossia il diritto a percepire l'indennità di direzione di struttura complessa, l'appellante ne lamenta la mancata erogazione fino a dicembre 2014; deduce di averne diritto sempre sulla base del principio di equiparazione tra il trattamento del dirigente del SSN e il docente che presta attività assistenziale.
§5.5
A questo punto, occorre richiamare le argomentazioni che, a parere del Collegio, fondano l'esclusione del diritto del prof. a percepire l'indennità di specificità Pt_1 medica, essendo medesima la ratio che fonda il diniego anche dell'emolumento sub
§5.4.
§5.5.1
Quanto esposto sub §5.3 conduce a ritenere la totale estraneità dell'indennità di specificità medica alla nozione di trattamento accessorio spettante al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 l.vo 517/1999.
L'indennità di specificità medica, infatti, spetta, indistintamente, a tutti i dirigenti medici del SSN ed è lo strumento attraverso cui si riconoscono e si valorizzano le profonde differenze del medico rispetto agli altri dirigenti della Pubblica Amministrazione. Infatti, nel quadro del riordino del Servizio Sanitario nazionale, la dirigenza medica presenta particolari elementi di specificità, ché, a tale area professionale, oltre alle attività organizzativo- gestionali proprie della funzione dirigenziale, sono - infatti - affidati, i compiti assistenziali, di diagnosi e cura e di tutela della salute pubblica, che costituiscono non solo il perno produttivo dell'attività aziendale ma anche il fine istituzionale di essa, diretto al raggiungimento degli obiettivi generali di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dall'art. 1 del d.lgs. 502/1992. Pertanto, nel nuovo assetto organizzativo scaturito dal d. l.vo 502/92, la dirigenza medica rappresenta la componente più rilevante dei dirigenti ed assume una connotazione strategica per l'economia sanitaria aziendale, intesa come allocazione delle risorse ai fini dell'efficacia, efficienza, rendimento e qualità dell'azione sanitaria. Tale peculiarità della funzione medica è compensata con l'attribuzione ai dirigenti medici e veterinari, a decorrere dal 1° dicembre 1995, di una indennità, fissa e ricorrente, corrisposta per tredici mensilità, denominata, appunto, “Indennità di specificità medica”.
Quest'ultima, dunque, spetta solo al dirigente medico del SSN proprio in virtù della peculiarità della funzione da lui rivestita nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi generali di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dall'art. 1 del d.lgs. 502/1992.
Invero, la previsione dello svolgimento di attività assistenziale da parte del personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 l.vo 517/1999, sebbene determini in capo al personale stesso l'obbligo di adempiere ai doveri assistenziali in base alle norme stabilite per il
Pag. 14 di 18 personale del Servizio sanitario nazionale, tant'è che dell'adempimento risponde al direttore generale dell' , tuttavia non ne modifica lo status giuridico, Parte_2 ossia non vale a fargli acquisire la qualifica di dirigente sanitario del SSN, destinatario del trattamento economico previsto dall'apposito contratto collettivo di comparto. Diversamente opinando, infatti, non si comprenderebbe la ratio della previsione del trattamento accessorio che l'art. 6 del d. l.vo 517/99 si è preoccupato di disciplinare in modo autonomo.
Del resto, conformemente alle previsioni del citato art. 6, il protocollo d'Intesa che Regione CA ed hanno stipulato ai sensi del d. l.vo 517/99 (pubblicato in CP_1
BUR CA 1^.12.2004, allegato al fascicolo di parte appellata), all'articolo 9, comma sesto, ha stabilito che “il trattamento economico, quale riconoscimento dovuto ai professori di ruolo ed ai ricercatori universitari per lo svolgimento dell'attività assistenziale, è composto da: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività esistenziale e gestionale, valutati dal direttore generale secondo parametri individuati dell'atto aziendale, dell'efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché di efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;
c) la retribuzione individuale di anzianità maturata la data del 31 dicembre 96; d) l'indennità di esclusività di rapporto determinata nei modi previsti dai contratti di lavoro.
Il successivo comma settimo aggiunge che “l'importo del trattamento economico di cui al comma sesto è attribuito dall'azienda all'università e da questa ai professori di ruolo ed ai ricercatori ed è dovuto a far data dall'entrata in vigore della legge 507 del 99. I trattamenti sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale punto e si sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi stessi…”
Orbene, a parte la previsione dell'erogazione del trattamento economico al docente da parte dell' piuttosto che da parte del soggetto titolare del rapporto (l'azienda CP_1 sanitaria/ospedaliera, appunto) – che avrebbe una sua rilevanza al fine di delibare sulla questione della legittimazione passiva la quale, tuttavia, respinta dal Tribunale, non è stata riproposta dall'appellante in questa sede;
- le disposizioni del protocollo sopra richiamate non fanno altro che riproporre il contenuto dei commi dell'art. 6 cit. sopra analizzati, tranne che per il riferimento agli istituti della RIA e dell'indennità di esclusività, che però esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Anche nel protocollo dunque – e non potrebbe essere diversamente, ché, in caso contrario, si sarebbe posto un problema di validità dello stesso;
- il ccnl del comparto sanità viene richiamato solo come parametro di congruità e proporzione nella determinazione del trattamento aggiuntivo del personale universitario, strutturato secondo le indicazioni delle lettere a) e b) dell'art. 6, comma primo, d. l.vo 517/99.
Pag. 15 di 18 In definitiva, la pretesa dell'appellante di continuare a percepire l'indennità di specificità medica – in quanto poggiante sull'assunto, errato, per quanto finora esposto, della piena equiparazione del trattamento accessorio di cui egli gode per effetto dello svolgimento di attività assistenziale, alla struttura della retribuzione del dirigente medico del SSN;
- è stata condivisibilmente ritenuta priva di fondamento (tant'è che la relativa domanda qui non è stata riproposta).
Per altro verso, come di recente ha rilevato la Corte di Cassazione, <In tema di indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 731 del 1979, spettante al personale universitario docente in servizio presso cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, l'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999 non fa salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento ma assicura, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente che, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, poteva essere attuata tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio, di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12952 del 22/04/2022).
Come si è avuto modo di vedere, il protocollo di intesa tra Università Regione e
[...]
è stato adottato nel 2004; l'art. 9 prevede il trattamento economico del CP_6 professore universitario, senza includervi l'indennità di specificità medica;
vi include, invece, l'indennità correlata al tipo di incarico;
stabilisce che i trattamenti aggiuntivi sono determinati con criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti dal CCNL per la dirigenza sanitaria. In particolare, il comma settimo dell'art. 9 del protocollo stabilisce che il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto di entrata in vigore della legge n.571/99 è conservato fino alla data di erogazione dei trattamenti economici come definiti dal Direttore Generale d'Intesa con il Rettore;
al comma 9 stabilisce che l'indennità cd. “De ” verrà corrisposta fino Per_1 all'espletamento delle procedure previste dall'art. 51 ccnl comparto università.
Con il decreto del direttore generale del 8.1.2015 è stato ridefinito “… il trattamento economico del personale che presta attività assistenziale presso l' medesima, ai CP_2 sensi dell'art. 3, comma 4, del DPCM 24.5.2001 secondo gli stessi criteri concordati per la dirigenza medica e sanitaria in sede di contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali”.
In sostanza, la rivendicazione dell'indennità di specificità medica per il periodo dal 2015 in poi, è infondata perché il legislatore del 99 non l'ha prevista quale trattamento aggiuntivo – del quale ha invero fornito la seguente duplice definizione: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione
Pag. 16 di 18 tra attività assistenziale, didattica e di ricerca; legittimamente, quindi, non si è tenuto conto di essa sia nel protocollo di intesa sia nel decreto del direttore generale, a fini equiparativi.
§5.6
Ciò posto, richiamando le argomentazioni appena svolte in relazione all'indennità di specificità medica, si è già detto che in base all'art. 9 comma 7 del protocollo di intesa, per il periodo fino al decreto del direttore generale dell'8.1.2015, la disciplina applicabile è quella dettata dal combinato disposto degli artt. 31 d.P.R. n. 761/1979 e 102 d.P.R. n. 382/1980, ossia il regime dell'assegno c.d. (sull'ultrattività di tale Per_1 regime per il tempo di attuazione della legge n.517/99, v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 12952 del 22/04/2022 prima richiamata). Ed allora, la rivendicazione dell'indennità di struttura complessa per il periodo richiesto, ossia fino al dicembre 2014, deve avere a fondamento l'insufficienza dell'assegno cd. . Per_1
In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare che senza quell'indennità (che l'assegno perequativo in effetti non prevedeva) il suo trattamento economico è stato inferiore a quello, fondamentale ed accessorio, spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale a parità di incarico e di anzianità.
Il ricorso di primo grado è invece del tutto carente di tale allegazione, ché l'attore si è limitato ad evidenziare che la voce in esame fa parte della struttura della retribuzione del medico dirigente e che, per ciò solo, gli è dovuta – affermazione non condivisibile alla luce dell'evoluzione normativa in materia, sopra esposta.
La ricostruzione che precede, peraltro, ha trovato di recente l'avallo della Corte di cassazione (cfr. ordinanza n- 10758/25 del 23 gennaio/24 aprile 2025), che ha confermato la sentenza con cui questa stessa Corte aveva disatteso l'analoga domanda spiegata da altro lavoratore collega dell'odierno appellante.
§6
Tanto determina il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza gravata.
La complessità e novità delle questioni sottese giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 21 novembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 452/2023, resa in data 23 maggio 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
Pag. 17 di 18 2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, l'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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