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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2030/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.2030/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAMBARDELLA Parte_1 C.F._1 FA e dell'avv. SPINIELLO SIMONA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO Controparte_1 P.IVA_1 AN e dell'avv. CASTELLAN RENATA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositato in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2025
pagina1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire innanzi all'intestato Parte_1 Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 499/2023, Controparte_1 emesso in data 14.03.2023, dal Tribunale di Tivoli, per l'importo di € 6.672,50, relativo a contratto di finanziamento sottoscritto con RCI BANQUE SUCCURSALE ITALIANA e da cui l'opposta ha dedotto di avere acquistato il credito. Ha contestato:
- la mancanza della prova scritta del credito azionato e l'inidoneità della documentazione allegata a comprovare il presunto credito;
- l'erroneità assoluta del quantum – illegittimità degli interessi moratori richiesti;
- la mancata notificazione della lettera di decadenza dal beneficio del termine;
- l'illegittimità dell'ammortamento alla francese;
- la violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.
Ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie, rilevando che in data 03/08/2019 RCI BANQUE inviava ai sig.ri e Parte_1
, coobbligati nel rapporto che qui è in causa, comunicazione di risoluzione Controparte_2 contrattuale e contestuale dichiarazione di decadenza del beneficio del termine, ricevuta dalla stessa sig.ra , attuale opponente, in data 10/09/2019. Parte_1 All'esito dell'udienza in data 27 ottobre 2023, il Giudice, sull'istanza della parte opposta ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Sulla richiesta delle parti sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa è stata istruita in via documentale. All'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice ha riservato la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, l'opposizione proposta da è infondata, meritando conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
La parte opposta ha depositato sin dalla fase monitoria copia del contratto di Controparte_1 finanziamento da cui trae origine il credito per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, sottoscritto con RCI BANQUE SUCCURSALE ITALIANA. La parte opponente non ha contestato la cessione del credito in favore di Controparte_1 L'opposta ha dimostrato di avere notificato al coobbligato la lettera con cui è stata Controparte_2 comunicata la decadenza dal beneficio del termine, ricevuta e sottoscritta dalla stessa . Parte_2 D'altra parte l'iniziativa giudiziale intesa a richiedere in via monitoria il pagamento di tutte le somme rimaste insolute ed oggetto dell'indicato rapporto di finanziamento appare idonea a spiegare gli effetti dell'indicata comunicazione. La parte opponente, su cui grava il relativo onere della prova, non ha dimostrato di avere pagato le somme oggetto del contratto di finanziamento. Le contestazioni avanzate in ordine alla pretesa “illegittimità” degli interessi moratori applicati sono risultate generiche. Né risultano esplicitate le ragioni della supposta mancanza di buona fede e correttezza contrattuale della parte opposta. Quanto alla asserita “illegittimità” dell'ammortamento alla francese si richiama l'indirizzo recentemente espresso dalla Suprema Corte di cassazione, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a pagina2 di 3 tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(così Cass., Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092 - 02)). Per tutte le indicate ragioni l'opposizione deve essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo come da parametri di cui al d.m. 55/2014, seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto. Condanna la parte opponente alla refusione nei riguardi della parte opposta delle spese di lite, liquidate per compensi in euro 2.540,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Tivoli,16 giugno 2025
Il Giudice dott. Michele Cappai
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.2030/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAMBARDELLA Parte_1 C.F._1 FA e dell'avv. SPINIELLO SIMONA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO Controparte_1 P.IVA_1 AN e dell'avv. CASTELLAN RENATA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositato in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2025
pagina1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire innanzi all'intestato Parte_1 Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 499/2023, Controparte_1 emesso in data 14.03.2023, dal Tribunale di Tivoli, per l'importo di € 6.672,50, relativo a contratto di finanziamento sottoscritto con RCI BANQUE SUCCURSALE ITALIANA e da cui l'opposta ha dedotto di avere acquistato il credito. Ha contestato:
- la mancanza della prova scritta del credito azionato e l'inidoneità della documentazione allegata a comprovare il presunto credito;
- l'erroneità assoluta del quantum – illegittimità degli interessi moratori richiesti;
- la mancata notificazione della lettera di decadenza dal beneficio del termine;
- l'illegittimità dell'ammortamento alla francese;
- la violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.
Ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie, rilevando che in data 03/08/2019 RCI BANQUE inviava ai sig.ri e Parte_1
, coobbligati nel rapporto che qui è in causa, comunicazione di risoluzione Controparte_2 contrattuale e contestuale dichiarazione di decadenza del beneficio del termine, ricevuta dalla stessa sig.ra , attuale opponente, in data 10/09/2019. Parte_1 All'esito dell'udienza in data 27 ottobre 2023, il Giudice, sull'istanza della parte opposta ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Sulla richiesta delle parti sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa è stata istruita in via documentale. All'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice ha riservato la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, l'opposizione proposta da è infondata, meritando conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
La parte opposta ha depositato sin dalla fase monitoria copia del contratto di Controparte_1 finanziamento da cui trae origine il credito per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, sottoscritto con RCI BANQUE SUCCURSALE ITALIANA. La parte opponente non ha contestato la cessione del credito in favore di Controparte_1 L'opposta ha dimostrato di avere notificato al coobbligato la lettera con cui è stata Controparte_2 comunicata la decadenza dal beneficio del termine, ricevuta e sottoscritta dalla stessa . Parte_2 D'altra parte l'iniziativa giudiziale intesa a richiedere in via monitoria il pagamento di tutte le somme rimaste insolute ed oggetto dell'indicato rapporto di finanziamento appare idonea a spiegare gli effetti dell'indicata comunicazione. La parte opponente, su cui grava il relativo onere della prova, non ha dimostrato di avere pagato le somme oggetto del contratto di finanziamento. Le contestazioni avanzate in ordine alla pretesa “illegittimità” degli interessi moratori applicati sono risultate generiche. Né risultano esplicitate le ragioni della supposta mancanza di buona fede e correttezza contrattuale della parte opposta. Quanto alla asserita “illegittimità” dell'ammortamento alla francese si richiama l'indirizzo recentemente espresso dalla Suprema Corte di cassazione, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a pagina2 di 3 tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(così Cass., Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092 - 02)). Per tutte le indicate ragioni l'opposizione deve essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo come da parametri di cui al d.m. 55/2014, seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto. Condanna la parte opponente alla refusione nei riguardi della parte opposta delle spese di lite, liquidate per compensi in euro 2.540,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Tivoli,16 giugno 2025
Il Giudice dott. Michele Cappai
pagina3 di 3