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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 14/11/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente est.
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 539/21 R.G., vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Sorrentino e Ciro Pacilio;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Falanga Controparte_1
e GI PO
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (di seguito Parte_3 Parte_3
ha convenuto in giudizio il deducendo:
[...] Controparte_1
- che essa attrice è stata istituita con la legge della regione Campania n. 12/2008, per accorpamento della e della Parte_3 Parte_3
(della quale faceva parte il ed è succeduta alle
[...] Controparte_1 comunità accorpate in tutti i rapporti attivi e passivi e in tutte le competenze pagina 1 di 16 amministrative da queste precedentemente gestite, come previsto dall'art. 20 della citata legge;
- che per effetto di detta norma regionale è succeduta, in forza degli specifici atti a titolo oneroso, anche nella titolarità dei terreni e dei fabbricati di proprietà dell'accorpata comunità , situati nel territorio del Comune di Parte_1 CP_1
il quale, dal 1° gennaio 2009, è stato escluso dalla neoistituita comunità
[...] montana trattandosi di comune costiero;
- che su alcuni dei predetti terreni situati nelle località Hangar e Pozzi, la
[...]
, in conformità alle previsioni di P.R.G. del Comune di Parte_3 CP_1
aveva realizzato a proprie spese opere infrastrutturali e di urbanizzazione per
[...]
l'insediamento di imprese artigiane e piccola industria per un totale di sedici lotti, mentre sui terreni siti alla foce del fiume il suddetto ente aveva installato un Pt_3
impianto di itticoltura;
- che l'art 14 della legge della Regione Campania n. 1/2012 ha aggiunto all'art. 20 della L.R. n.12/08, che regola la successione dei nuovi enti nei rapporti attivi e passivi delle preesistente comunità, le parole “…ad eccezione dei beni immobili ricadenti nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali, che ricadono nella titolarità dei comuni stessi, fatti salvi i diritti acquisiti”;
-che a seguito di tale modifica normativa, il Comune di con CP_1
deliberazione del Consiglio Comunale 28 settembre 2012 n. 23, ha dato mandato al sindaco e al responsabile dell'u.t.c. di provvedere alla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari della citata delibera comunale nella quale si dà atto dell'acquisto dei sopra indicati beni immobili da parte del Comune di CP_1
[...]
Alla luce di tali deduzioni, l'attrice nel giudizio di primo grado ha chiesto:
- di accertare il suo diritto di proprietà esclusivo sui beni immobili dettagliatamente indicati, pronunciando se del caso la nullità e/o inefficacia e/o irrilevanza, anche ai fini del trasferimento del diritto di proprietà, della determinazione e/o atto unilaterale del e del successivo atto ricognitivo, trascritto all'Agenzia delle Controparte_1
pagina 2 di 16 Entrate e di ogni ulteriore atto e/o comportamento comunque idoneo a pregiudicare il diritto di proprietà di parte attrice;
-di condannare il alla restituzione e/o rilascio, con cessazione delle relative CP_1
turbative e molestie, degli immobili di cui alle particelle indicate nell'atto di citazione;
-di accertare in ogni caso l'insussistenza di qualsivoglia diritto sugli immobili per cui è causa in capo al condannando il convenuto alla restituzione e/o al CP_1 CP_1 rilascio dei predetti beni e disponendo altresì la cessazione di turbative e molestie;
-di ordinare al Dirigente p.t. dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Salerno
– Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della sentenza, con spese a carico, disponendone, altresì, l'annotazione alla trascrizione eseguita in data
5/8/2013 ai numeri 29288/24378 e relativamente a tutti gli immobili in premessa dell'atto e nelle conclusioni rassegnate dettagliatamente indicati.
Il costituitosi in giudizio, ha sostenuto di essere il legittimo Controparte_1 proprietario degli immobili per cui è causa in forza della modifica introdotta dall'art. 14 L.R. Campania n. 1/2012 che all'art. 20 co. 1 L.R. della Campania n. 12/2008 ha aggiunto l'inciso “…ad eccezione dei beni immobili ricadenti nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali, che ricadono nella titolarità dei comuni stessi, fatti salvi i diritti acquisiti” e, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda attorea con l'ordine di cancellazione della trascrizione a cura e spese di parte attrice, con vittoria di spese
2. Con sentenza 475/2021 il Tribunale di Lagonegro ha rigettato la domanda della e ha ordinato alla competente Agenzia delle Entrate la Parte_3 cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dalla Parte_3
nei confronti del Comune di (di cui alla nota di trascrizione R.g.
[...] CP_1
n. 22143, R.p. n. 17884, presentazione n. 5 del 29.06.2015); ha revocato il provvedimento di sequestro giudiziario autorizzato con ordinanza depositata il
20.12.2018; ha condannato la attrice alle spese di lite. Parte_3
A sostegno della decisione, il primo giudice ha sostenuto:
- che l'azione proposta dalla è da qualificarsi come azione di Parte_3 rivendica;
pagina 3 di 16 - che secondo l'interpretazione letterale dell'art 20 L R 12/2008, si deve ritenere che la modifica introdotta nel 2012 abbia espressamente sottratto dalla successione delle neoistituite comunità montane nei rapporti facenti capo agli enti accorpati, i beni immobili situati nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali;
- che dal momento che il Comune di ( in passato appartenente alla CP_1
), secondo quanto previsto dalla L.R. Campania n. Parte_4
12/2008, dall'1 gennaio 2009, è stato escluso dalla neoistituita
[...]
, in forza della sopra richiamata norma, deve essere Parte_3
esclusa anche l'appartenenza alla nuova comunità montana dei beni immobili perché tutti situati nel territorio del predetto comune;
- che l'abrogazione dell'ultimo inciso della norma (“fatti salvi i diritti acquisiti”) per effetto dell'art. 181 rel. reg. Campania n. 3/2017, in attuazione della L.R. Campania n.
3/2017, è irrilevante ai fini del giudizio, posto che la disposizione abrogata, riguarda i rapporti con i soggetti terzi rispetto agli enti pubblici interessati dalla successione negli immobili prevista dalla legge;
- che l'interpretazione letterale della nuova norma è in sintonia anche con la ratio legis avendo, infatti, il legislatore inteso improntare il riassetto della Parte_5
come stabilito dalla legge finanziaria 2008, alla valorizzazione dell'elemento territoriale che funge da elemento distintivo e individualizzante dell'ente Parte_3
e rappresenta, al tempo stesso, l'obiettivo finale delle principali funzioni di
[...]
programmazione economica, pianificazione e sviluppo assegnate dalle leggi istitutive agli enti di nuova istituzione;
- che, se la finalità è quella di escludere i comuni costieri dalle “nuove” comunità montane allora l'esclusione dalla successione nei rapporti attivi e passivi delle preesistenti comunità montane dei beni immobili ricadenti nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali appare una previsione logica e coerente con le finalità dettate dalla legge, atteso che nessun senso avrebbe lasciare ad un ente la titolarità di un bene rispetto al quale non è chiamato ad attuare, secondo la stessa legge che lo ha costituito, alcuna funzione;
pagina 4 di 16 - che, in definitiva, con l'art. 14 L.R. Campania n. 1/2012, il legislatore, in modo coerente con le finalità istitutive indicate nella legge di riordino delle comunità montane della regione Campania, ha inteso escludere dalla successione delle comunità montana di nuova istituzione nei diritti degli enti accorpati quei beni immobili che in quanto ricadenti nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali, sono evidentemente privi di collegamento funzionale gli obiettivi assegnati dal legislatore regionale agli enti di nuova istituzione.
Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto infondate, per i motivi riportati nella sentenza impugnata, anche le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dall'attrice.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro ha proposto appello la Parte_3
sostenendo:
[...]
- che il primo giudice ha errato in quanto l'articolo 181 reg. Campania n. 3/2017, in attuazione della n. 3/2017 ha soppresso tutto l'inciso “ad eccezione dei CP_2 beni immobili ricadenti nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali, che ricadono nella titolarità dei comuni stessi, fatti salvi i diritti acquisiti” e non soltanto, come riportato in sentenza, le ultime parole “fatti salvi i diritti acquisiti”;
-che, pur volendo prescindere dall'abrogazione avvenuta nel 2017, comunque non può sostenersi che lo scopo del riordino delle comunità montane si concili con il trasferimento di beni immobili ai comuni costieri esclusi;
è una supposizione errata quella per cui la comunità montana, per realizzare i propri scopi, non può possedere beni ricadenti in zone costiere;
- che la modifica apportata dalla legge regionale n. 1/2012 (“ad eccezione…) non può legittimare l'ente comunale a sottrarre alla beni immobili che ad Parte_3 essa appartengono in base ad un legittimo acquisto a titolo oneroso;
-che “i diritti acquisiti” cui fa riferimento l'inciso della norma dell'art 20 cit non sono i diritti dei terzi bensì quelli (relativi ad appezzamenti di terreni e ai fabbricati) in proprietà di parte appellante, esistenti sì sul territorio del Comune di , ma CP_1
di cui la (subentrata alla )è divenuta Parte_3 Parte_3 proprietaria in forza di appositi titoli di acquisto, rappresentati per la gran parte da contratti di cessione volontaria nell'ambito di procedura espropriativa, tre dei quali pagina 5 di 16 stipulati proprio con il Comune di , e, per una parte residuale, costituiti da CP_1
due decreti di esproprio;
-che non si può ignorare il lasso temporale tra l'istituzione della nuova comunità montana e la devoluzione al comune di beni immobili di un ente comunque da tempo non più esistente;
- che non è fondata l'osservazione del secondo la quale la norma abrogativa CP_1 dell'inciso “ad eccezione…” non avrebbe effetto retroattivo, in quanto l'effetto non potrebbe non essere che quello di ripristinare situazioni pregresse, quanto alla titolarità di diritti reali sui beni immobili;
- che gli altri argomenti utilizzati a corredo dell'impianto motivazionale sono fondati sulla (errata) interpretazione delle norme di diritto;
Sulla base di tali motivi l'attrice ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e/o della statuizione di revoca del sequestro giudiziario, di accertare il suo diritto di proprietà esclusivo sui beni immobili in premessa dettagliatamente indicati;
di condannare il alla restituzione e/o rilascio, con Controparte_1
cessazione delle relative turbative e molestie, degli immobili individuati di cui alle particelle indicate nell'atto di appello;
di accertare in ogni caso l'insussistenza di qualsivoglia diritto sugli immobili per cui è causa, men che meno di proprietà, in capo al Comune di condannando il convenuto alla restituzione e/o al CP_1 CP_1
rilascio dei predetti beni e disponendo, altresì, la cessazione di turbative e molestie subite da parte attrice;
di ordinare al Dirigente p.t. dell'Agenzia delle Entrate la trascrizione della sentenza emessa contro il Comune di disponendone, CP_1
altresì, l'annotazione alla trascrizione eseguita in data 5/8/2013 ai numeri 29288/24378
e, relativamente a tutti gli immobili in premessa, dell'atto e delle conclusioni rassegnate dettagliatamente indicati, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito in giudizio il appellato, eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del gravame.
In particolare, l'ente appellato ha dedotto che il primo giudice ha tenuto conto dell'abrogazione dell'intero inciso e ha stabilito che tale abrogazione sia irrilevante ai pagina 6 di 16 fini del giudizio posto che “i diritti quesiti” riguardano i diritti acquisiti dai terzi sui beni;
che l'abrogazione ha prodotto i suoi effetti solo a partire dal 1° gennaio 2018, giusta Regolamento attuativo della legge R. 3/2017, art. 182, e che comunque non avrebbe potuto esplicare alcuna efficacia per il passato;
che sono infondati anche gli ulteriori motivi di appello così come inammissibile è la reiterata questione di incostituzionalità.
In via gradata, il comune ha riproposto l'eccezione, rimasta assorbita in primo grado, circa la carenza di legittimazione attiva della non avendo Parte_3
quest'ultima provato la titolarità dei beni rivendicati, giacché la comunità di Pt_3
(originaria proprietaria degli immobili) si era estinta e accorpata alla comunità di e . Pt_3 Pt_3
4. Con ordinanza depositata il 23.2.22 la Corte ha rigettato le istanze di sospensione;
all'udienza del 15.4.25 la causa veniva assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc sollevate dal Esse sono infondate e devono CP_1 essere respinte. Quanto alla prima eccezione, la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura dell'ordinanza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
Con riferimento alla inammissibilità ex art 348 bis cpc, per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, occorre evidenziare che essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
pagina 7 di 16 A tale riguardo occorre soltanto precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal comune appellato, non è ravvisabile alcun giudicato esterno nelle decisioni del TAR allegate atteso che l'ordinanza n. 466/2016, resa dal Tar Campania Salerno, è stata emessa nei confronti soggetti parzialmente diversi dalle parti del presente giudizio, mentre con la sentenza n. 01544/2013, intervenuta tra le stesse parti del presente procedimento, il giudice amministrativo non ha statuito nel merito della controversia ma ha emesso una pronuncia in rito avendo declinato la propria giurisdizione.
A tale proposito si rileva che il tribunale di Lagonegro nella sentenza impugnata ha richiamato alcuni passi della motivazione della decisione con cui il Tar ha declinato la propria giurisdizione. Tale riferimento è stato operato dal giudice di prime cure non già per rilevare eventuali effetti preclusivi di un inesistente giudicato bensì soltanto al dichiarato scopo di avvalorare l'interpretazione da lui propugnata della normativa regionale mediante la citazione di una fonte autorevole.
Il Tar Campania Salerno, infatti, nel dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso da parte attrice avverso la delibera di CC 23 del 28.09.2012 ha affermato: “il richiamato art 20 Legge Regionale n. 12 del 2008 è stato modificato dall'art. 14 legge Regionale n. 1 del 2012, nel senso di introdurre una deroga al fenomeno successorio, in particolare sono stati espressamente esclusi dal fenomeno successorio tutti i beni immobili che ricadono nei Comuni esclusi, dai nuovi ambiti territoriali i quali, invece, sono stati trasferiti, direttamente ad opera della legge, nella titolarità dei Comuni, salvi i diritti nel frattempo eventualmente acquisiti. Il Comune di
è tra gli esclusi e in forza dello jus superveniens ha acquisito la titolarità CP_1
giuridica, per legge dei beni comunitari che ricadono nel suo ambito territoriale”
(TAR Campania sez. dist. Salerno Reg provv. Coll. N. 01544/2013).
L'interpretazione fornita dal giudice amministrativo della legislazione regionale in esame coincide, dunque, con quella propugnata dal primo giudice e che, come si dirà, è condivisa anche da questa Corte.
6. Nel merito l'appello non è fondato.
Con il primo motivo la appellante ha sostenuto che il primo Parte_3
giudice, abbia erroneamente ritenuto abrogato solo l'inciso “fatti salvi i diritti
pagina 8 di 16 acquisiti” e non l'intera locuzione “ad eccezione dei beni immobili ricadenti nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali, che ricadono nella titolarità dei comuni stessi, fatti salvi i diritti acquisiti” e che questa circostanza, qualora valutata correttamente, avrebbe portato ad una diversa decisione della vicenda.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto che anche la ratio della legge regionale individuata dal primo giudice nel fatto che una comunità montana per realizzare i suoi scopi non debba avere beni ricadenti in zone costiere, sia errata e ingiustificata poiché tra aree montane e aree costiere esiste una forte commistione territoriale, come dimostra il fatto che le attività di difesa del suolo e di bonifica montana sono sempre state esercitate dalle comunità montane come riordinate, anche per i comuni esclusi.
Con il terzo motivo, l'appellante ha affermato che la modifica apportata dalla L.R. del
2012 (“ad eccezione…) non possa legittimare il comune a sottrarre ad essa appellante i beni immobili acquisiti a titolo oneroso e che la locuzione “fatti salvi i diritti acquisiti” si riferisce agli immobili di sua proprietà e non ai diritti di soggetti terzi, di cui la legge non fa alcuna menzione e che comunque non vi sarebbe motivo per non includere tra i soggetti terzi anche essa comunità montana.
I motivi sono esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Occorre premettere che l'art. 2 comma 17 Legge n. 244del 2007 ha previsto il riordino della disciplina delle comunità montane e ha disposto che “le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro il 30 settembre
2008, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali…”.
Il comma 18 della citata norma ha dettato il criterio regolatore del riordino prevedendo come obiettivo la riduzione del numero delle comunità montane e dei componenti dei relativi organi rappresentativi;
il comma 22 ha disposto che, in caso di soppressione delle comunità montane, “…sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva”.
pagina 9 di 16 In attuazione delle citate previsioni legislative, la Regione Campania ha approvato la legge n. 12/ 2008 con la quale :
- ha disposto all'art 20 comma 1 l'accorpamento della e Parte_6
quella di creando la Parte_3 Parte_3
;
[...]
- ha escluso, in quanto non espressamente menzionato dall'art. 1 co. 1 n. 19, il Comune di in precedenza facente parte dell'ambito territoriale della CP_1 [...]
; Parte_3
- ha previsto all'art 20 comma 2 che “le comunità montane di cui al comma 1, lett. a), succedono alle comunità montane preesistenti in tutti i rapporti attivi e passivi in essere ed in tutte le competenze amministrative precedentemente gestite”..
Successivamente, l'art 14 della L.R. n.1/2012, al suddetto comma 2, dopo la parola
“gestite”, ha aggiunto il seguente inciso: “ad eccezione dei beni immobili ricadenti nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali, che ricadono nella titolarità dei comuni stessi, fatti salvi i diritti acquisiti”.
Appare evidente che con la suddetta locuzione il legislatore abbia inteso disciplinare le modalità della successione nella titolarità dei beni in questione escludendo dal fenomeno successorio tutti i beni immobili situati nei Comuni, come quello di CP_1
non facenti più parte del nuovo ambito territoriale derivante dall'accorpamento
[...] delle comunità montane.
Secondo l'art. 14 della Legge n. 1 del 2012, quindi, nel fenomeno successorio restano esclusi i beni insistenti su territori dei Comuni estromessi dalle comunità montane, che ne acquisiscono la titolarità.
L'interpretazione letterale della norma consente di sostenere che l'attribuzione per legge dei beni immobili ai comuni esclusi è subordinata ad un unico presupposto consistente nel fatto che detti beni ricadano sul territorio comunale.
Né è stata fornita dall'appellante un'interpretazioni alternativa a quella letterale e logica in questa sede propugnata.
D'altra parte l'esclusione dei beni dalla successione tra enti, come condivisibilmente sostenuto dal primo giudice, trova la sua coerenza logica proprio in considerazione pagina 10 di 16 delle finalità che la legge n.12 del 2008 mira a realizzare e che sono espressamente indicate all'art. 1 della medesima legge e cioè la valorizzazione delle comunità montane quali enti di presidio dei territori montani, di esercizio associato delle funzioni e di pianificazione di sviluppo su area di carattere montano, comma 2 lett. a); la partecipazione delle popolazioni montane al processo di sviluppo socio-economico della montagna per favorire le condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica, comma 2 lett. d).
Occorre, inoltre, evidenziare che l'art. 2 della legge citata esclude i comuni costieri (e quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti) dalla classificazione delle comunità montane.
Ebbene, questo è stato l'impianto normativo sino al 2018 allorquando il legislatore, con legge regionale 3/2017 all'art. 181 co. 1, ha disposto l'abrogazione della locuzione aggiunta all'art 20 comma 2 della LR n.12/2008 “…ad eccezione dei beni immobili ricadenti nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali, che ricadono nella titolarità dei comuni stessi, fatti salvi i diritti acquisiti”.
A tale riguardo la parte appellante si è doluta del fatto che il primo giudice abbia affermato in sentenza che sono state abrogate soltanto le parole “fatti salvi i diritti acquisiti” e non l'intero periodo “ad eccezione… fatti salvi i diritti acquisiti”.
Il rilievo dell'appellante corrisponde a quanto effettivamente si legge nella sentenza e, tuttavia, anche se si tiene conto che è stata abrogata l'intera locuzione e non già soltanto una parte della stessa, non si sarebbe pervenuti ad una decisione differente da quella adottata dal tribunale.
L'art. 11 delle preleggi, secondo cui “la legge non dispone che per l'avvenire. Essa non ha effetto retroattivo”.
Secondo i principi generali della successione di leggi nel tempo, quindi, l'abrogazione di una norma non ha effetti che per l'avvenire, salvo che la norma stessa non indichi espressamente la possibilità di essere applicata retroattivamente ai rapporti pregressi.
Nel caso di specie, peraltro, il regolamento attuativo della legge in questione (L.R.
3/2017) all'art. 182 ha previsto la sua entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.
pagina 11 di 16 Il Tribunale, nel rigettare la domanda, ha affermato che l'abrogazione (dell'unico inciso considerato) sia irrilevante ai fini del giudizio, poiché la disposizione abrogata ha riguardo ai rapporti con i soggetti terzi rispetto agli enti pubblici interessati dalla successione negli immobili.
L'appellante, nell'aggredire tale statuizione, ha affermato che tra i “diritti acquisiti” devono rientrarvi anche i beni immobili e i fabbricati di sua proprietà esistenti nel
Comune di e che non vi è nessun aggancio normativo per ritenere che CP_1 soggetto terzo non potesse essere anche essa parte appellante.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Come già rappresentato nella sentenza impugnata, un'interpretazione in tal senso dell'inciso normativo sarebbe illogico poiché priverebbe di effetto l'intera norma che regola il fenomeno successorio.
Non avrebbe infatti senso introdurre un'eccezione (i beni immobili ricadenti nei comuni esclusi “ricadono nella titolarità dei comuni stessi”) per poi negarne l'efficacia subito dopo facendo salvi i diritti acquisiti. Appare evidente che i diritti acquisiti fatti salvi non possano riferirsi ai beni immobili esclusi dal fenomeno successorio perché altrimenti sarebbe stato come non escluderli.
Al più la clausola di salvezza potrebbe essere intesa come riferita ai “diritti nel frattempo eventualmente acquisiti” dai terzi, o dalla medesima Comunità Montana tra il 2008 ed il 2012 e cioè ad eventuali acquisti di beni immobili compiuti in proprio ed ex novo dalla neo costituita Comunità effettuati nel predetto periodo. Pt_3
Nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che la modifica legislativa sia intervenuta a distanza di circa quattro anni dal riordino delle Comunità, imposto con legge finanziaria 2008, in quanto proprio il riordino degli enti è il presupposto del fenomeno successorio, come modificato dall'art. 14.
Né può pertanto sostenersi che tra i soggetti terzi, i cui diritti acquisiti sono fatti salvi, vi rientri anche l'ente pubblico dovendo intendersi quali “terzi” i soggetti estranei alle parti del fenomeno successorio interessato, e quindi “altri” rispetto alla Parte_3
e al Comune.
[...]
Quanto detto è poi coerente con la ratio legis, come verrà spiegato a breve.
pagina 12 di 16 Secondo l'appellante, inoltre, non corrisponde alla realtà quanto sostenuto dal
Tribunale circa la ratio legis, poiché tra aree montane e aree costiere sussiste una forte commistione territoriale, come dimostra il fatto che le attività di difesa del suolo e di bonifica montana sono ancora state esercitate dalle Comunità montane, anche per i comuni esclusi.
La doglianza è infondata.
Se le finalità sottese alla legge che ha previsto l'accorpamento delle Comunità montane sono quelle sopra indicate e cioè a) il riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle comunità montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni e di programmazione economica e pianificazione di sviluppo su area vasta di carattere montano;
b) il graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione dei servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilità; c) lo sviluppo della qualità complessiva delle prestazioni dei livelli di governo;
d) la partecipazione delle popolazioni montane al processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendo, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica”, è evidente che non avrebbe avuto alcun senso lasciare la titolarità di un bene in capo all'ente (comunità montana) che non è chiamato ad attuare alcuna funzione sul bene stesso, in base al disposto della stessa legge che lo ha costituito.
D'altra parte l'acquisto di beni in capo alle comunità montane preesistenti era evidentemente strumentale all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività nell'ambito territoriale di competenza sicchè venuta meno detta possibilità di esercitare le funzioni sul territorio dei comuni esclusi, il legislatore ha ritenuto di dover disporre il trasferimento in capo a questi ultimi, ivi compreso il Comune di CP_1
Nessun rilievo ha la circostanza per cui le attività di difesa del suolo e bonifica montana sono esercitate dalle Comunità montane, anche per i comuni esclusi, poiché si tratta di attività strettamente connesse al territorio “montano” .
pagina 13 di 16 In ogni caso il dettato normativo è inequivoco nel punto in cui afferma di voler tenere distinti i territori montani dai territori costieri.
In definitiva il trasferimento dei beni per cui è causa in capo al comune di CP_1
è avvenuto per legge ai sensi dell'art 922 cc secondo il quale la proprietà si
[...] acquista “…negli altri modi stabiliti dalla legge” con la conseguenza che la deliberazione del Consiglio Comunale 28 settembre 2012 n. 23, ha natura meramente ricognitiva ed esecutiva del trasferimento già avvenuto ope legis.
7. L'appellante ha, infine, riproposto in via subordinata le questioni di legittimità costituzionale già sollevate dinanzi al Tribunale che le ha ritenute non manifestamente fondate, decisione questa che la Corte condivide e che fa propria per i motivi che seguono.
In particolare, è stato rilevato il contrasto dell'art. 14 L.R. n. 1/2012:
a) con l'art. 60 dello Statuto della Regione Campania (in combinato con gli artt. 114 e
123 Cost.) per violazione del divieto di inserimento in una legge finanziaria (quale è appunto la L.R. n.1/2012) di norme di natura non finanziaria. La questione non è fondata. Lo statuto, pur costituendo la norma fondamentale della regione, deve essere in armonia con la Costituzione ed ha innegabile natura di legge ordinaria con la conseguenza che non può valere come parametro del giudizio di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 l. n. 87/1953. Irrilevante appare, inoltre, il richiamo agli artt. 114 e 123 Cost. posto che l'art 123 disciplina il contenuto minimo dello statuto regionale, il procedimento di formazione e quello di modifica, mentre l'art 114 fa riferimento alla composizione della Repubblica e all'autonomia degli enti;
b) con l'art. 117 co. 2 lett. l) Cost. per avere invaso la competenza esclusiva riservata allo Stato in materia di ordinamento civile.
La questione è infondata. Posto che con legge statale ( L n. 244/2007 ) è stato demandato alle Regioni il riordino delle comunità montane, e posto altresì che la materia delle comunità montane rientra nella competenza legislativa residuale delle
Regioni ai sensi dell'art. 117 co. 4 Cost.. ( v. sent. Corte Cost. n. 244 /2005; n. 456
/2005; n. 397/ 2006; n. 237/ 2009) vi è da rilevare che nel caso di specie la legislazione regionale in questione si è limitata a disciplinare il fenomeno successorio pagina 14 di 16 tra enti e i rapporti con i comuni esclusi e a regolamentare la sorte di beni ricadenti sui comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali, beni che sono estranei alle funzioni esercitate dalle nuove comunità montane;
c) con l'art. 42 Cost., anche in combinato con l'art. 44 Cost. poiché finisce per produrre una espropriazione extra ordinem a danno della e senza nemmeno Parte_3 un indennizzo.
La questione è infondata trattandosi nel caso di specie della disciplina e delle sorti di beni appartenenti ad enti pubblici e non già di proprietà dei privati e, in quanto tali, non rientranti tra quelli contemplati dalle citate norme costituzionali che si assumono violate.
d) con l'art. 3 Cost. perché l'art. 14 della L. R. n. 1/2012 è una norma regionale che ha natura di “legge provvedimento” priva dei requisiti minimi prescritti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per l'ammissibilità delle c.d. leggi provvedimento con correlata violazione dei canoni di ragionevolezza e non arbitrarietà sottesi all'art. 3 Cost..
Anche con riferimento a tale questione si ritiene di condividere la soluzione adottata dal tribunale e cioè che la norma regionale che si assume illegittima non possa essere considerata una norma provvedimento perché la stessa si inserisce nell'ambito della riorganizzazione generale delle comunità montane della regione Campania e mira a disciplinare, in via generale, la successione tra enti e a regolamentarne anche i rapporti sotto il profilo patrimoniale senza, tuttavia, che la previsione normativa possa ritenersi rivolta ad una platea determinata e limitata dei destinatari
Alla luce delle precedenti considerazioni l'appello deve essere respinto, con assorbimento di tutte le questioni residue.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile complessità media della causa.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
pagina 15 di 16 - Condanna l' appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata liquidate in € 12.156,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- Dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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