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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/07/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5210 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 02/08/2023 da:
(c.f. , con gli avv. MACCARONE Parte_1 C.F._1
PAOLA e UGGETTI FRANCO, come da procura agli atti RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), con gli avv.ti COPPOLA VINCENZO e Controparte_1 C.F._2
RIVA IPPOLITA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da precisazioni delle conclusioni depositate per l'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 6.5.25, che qui si intendono trascritte;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente, premesso di essere state unita in una relazione more uxorio dalla quale erano nati i minori (2.7.2013) e (11.4.2016), da entrambi Per_1 Per_2 riconosciuti, chiedeva la regolamentazione di affido, collocamento , visita e mantenimento dei minori stessi. Ricordava i rispettivi lavori - lei ha un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato presso Bonduelle Italia S.r.l., presso la sede in San Paolo d'Argon (BG) e percepisce uno stipendio mensile lordo di circa € 1.400,00 ed il resistente lavoratore dipendente presso l'azienda Mail Boxes
ETC Italia di Milano con la qualifica di responsabile IT manager con presumibile stipendio mensile di circa € 4.000,00 – e di come i rapporti tra le parti erano diventati particolarmente difficil tanto da non riuscire a concretizzare la regolamentazione stessa tramite negoziazione assistita, come tentato.
Concludeva chiedendo l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori , la collocazione prevalente presso di sé nella casa parafamiliare di proprietà del resistente, chiedeva un assegno di €
1300,00 per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie ed il percepimento integrale dell'AU, ipotizzava infine il diritto di visita del padre. Si costituiva il resistente che, dopo aver eccepito l'assenza dei termini a difesa ed ottenuto il rinvio della prima udienza, nel merito Si opponeva a tutto quanto rappresentato è domandato dalla ricorrente e stante la mancata rappresentazione a suo dire. La storia familiare precisava che la coppia si era conosciuta sul lavoro ed era andata prima ad abitare a , quindi a Capriate San Gervasio, dove vi era poi Controparte_2 la casa para familiare;
che la nascita dei figli aveva fatto esplodere nella compagna delle problematiche comportamentali quali lo shopping compulsivo, accumulo seriale di beni, sbalzi d'umore con scatti d'ira anche gravi ricordando come , in un'occasione, la stessa avrebbe anche sferrato un calcio in testa al figlio, il divieto assoluto per i figli di poter portare a casa alcun amichetto.
Riferiva che egli aveva fatto più ricorso allo smart working proprio per stimolare i minori e stare attento alle loro esigenze. Contestava la ricostruzione dei redditi operata dalla ricorrente e, dopo aver precisato che entrambe le parti avevano in pari quota sempre contribuito alle spese familiari per quanto riguardava alimenti, spese per pulizie, mensa ragazzi, abbigliamento, spese condominiali, versando ciascuno 600 € mensili su un conto acceso presso Ing Bank, ricordava come la ricorrente, oltre ad avere il reddito da lavoro di € 1.430,00 percepisse anche 550,00 € mensili per la locazione di un immobile di proprietà della stessa. Rappresentava di aver più volte, senza esito, cercato di raggiungere un accordo sulla separazione appunto della coppia, senza esito. Chiedeva che prima di decidere si procedesse alla l'audizione del primogenito, attraverso anche l'ausilio di un esperto psicologico, e concludeva chiedendo l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso di lui ed assegnazione conseguente della casa familiare, ipotizzava il diritto di visita materno, chiedendo un contributo per il mantenimento dei figli di € 220,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e ripartizione al 50% dell'AU, nel caso in cui , invece , il collocamento fosse riconosciuto a favore della madre, con l'assegnazione della casa familiare ipotizzava il proprio diritto di visita e chiedeva di poter versare, a titolo di mantenimento dei figli, un assegno di € 350,00 a figlio oltre al 50% di spese straordinarie e metà AU.
Nell'ambito delle memorie successive, le parti, rispettivamente, le rispettive fragilità All'udienza di comparizione mentre la ricorrente, interrogata liberamente, rappresentava di aver chiesto il collocamento per essere sempre stata lei il punto di riferimento dei figli, il resistente dava conto di una sorta di disagio dei figli nel rientrare a casa o nel rivedere la madre. Il giudice riteneva di dover approfondire la rispettiva idoneità genitoriale in capo a ciascun genitore e, soprattutto, in assenza di elementi in grado di derogare al regime di affido condiviso, disponeva in via provvisoria all'affido in via condivisa dei figli ad entrambi, con il collocamento dei minori presso la madre, cui assegnava la casa parafamiliare, disciplinava le visite tra padre e figli, salvo accordi migliorativi con le seguenti modalità: - nelle giornate del martedì e del giovedì dalla fine della scuola, ovvero dalle h 16:30 fino alla mattina successiva alla ripresa delle lezioni, ovvero alle 08:30 alla fine settimana, alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio h 16:30 fino a lunedì mattino;
- 7 giorni durante le festività natalizie e tre durante quelle pasquali, con alternanza delle maggiori festività tra le parti;
- quattro settimane, anche non consecutive, ripartite per accordo tra genitori in periodi da definirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
quindi poneva a carico del padre l'obbligo di versare l'importo di € 400,00 a figlio a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, incaricando quindi i servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare e ricostruire il profilo di personalità di entrambi i coniugi. Nell'ambito delle memorie successive, le parti, rispettivamente, le rispettive fragilità All'udienza di comparizione mentre la ricorrente, interrogata liberamente, rappresentava di aver chiesto il collocamento per essere sempre stata lei il punto di riferimento dei figli, il resistente dava conto di una sorta di disagio dei figli nel rientrare a casa o nel rivedere la madre. Il giudice riteneva di dover approfondire la rispettiva idoneità genitoriale in capo a ciascun genitore e, soprattutto, in assenza di elementi in grado di derogare al regime di affido condiviso, disponeva in via provvisoria all'affido in via condivisa dei figli ad entrambi, con il collocamento dei minori presso la madre, cui assegnava la casa parafamiliare, disciplinava le visite tra padre e figli, salvo accordi migliorativi con le seguenti modalità: - nelle giornate del martedì e del giovedì dalla fine della scuola, ovvero dalle h 16:30 fino alla mattina successiva alla ripresa delle lezioni, ovvero alle 08:30 alla fine settimana, alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio h 16:30 fino a lunedì mattino;
- 7 giorni durante le festività natalizie e tre durante quelle pasquali, con alternanza delle maggiori festività tra le parti;
- quattro settimane, anche non consecutive, ripartite per accordo tra genitori in periodi da definirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
quindi poneva a carico del padre l'obbligo di versare l'importo di € 400,00 a figlio a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, incaricando quindi i servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare e ricostruire il profilo di personalità di entrambi i coniugi.
La causa si istruiva con il l'interrogatorio formale delle parti, mentre poi vi erano delle istanze differenti, alcune con deposito di chiavette usb relative a discussioni intervenute con i minori, altre riguardanti il rilascio della casa para familiare che il resistente si rifiutava di rilasciare.
La Corte d'Appello di Brescia, avanti a cui proponeva reclamo il resistente, rigettava il reclamo proposto intervenendo soltanto per quanto riguardava la tempistica riconosciuta ai Servizi Sociali in termini di deposito della relazione loro richiesta. Successivamente il resistente formulava istanza di riduzione dell'assegno posto a suo carico, ponendo, a base della richiesta, l' onere del pagamento del canone di locazione di € 570,00 mensili, oltre a 230 € di spese condominiali fisse, instando affinchè
l'assegno fosse diminuito ad € 200,00 a figlio, oltre che chiedendo che le spese straordinarie venissero poste nella misura del 60% a carico della ricorrente. Il giudice, rilevava che il resistente aveva una retribuzione media di 3.500 € per 14 mensilità e un saldo alla all'epoca del 30 settembre 2023 di
178.963,82 € e che , di contro, la retribuzione della ricorrente era di € 1.250,00 al mese per mensilità
e così rigettava l'istanza di modifica.
Si svolgevano più udienze in attesa del deposito della relazione dei Servizi Sociali competenti per il resistente, quindi anche per tentare una conciliazione tra le parti. Alla fine si fissava al 6 maggio 2025
l'udienza ai sensi dell'articolo 473 bis-28 cpc e la causa si rimetteva avanti al Collegio
- Sull'affido, collocamento e visita della prole Non sembra vi siano dubbi, e le stesse parti hanno concluso nel medesimo modo, circa l'affido condiviso dei due minori.
E' importante infatti sottolineare come le rispettive fragilità che i procuratori avevano negli atti soprattutto introduttivi del giudizio appaiano essere quasi del tutto superate. Vale , infatti, a tal uopo ricordare quanto gli operatori sociali intervenuti fin dall'inizio hanno affermato.
La prima relazione dei Servizi Sociali, datata 19 dicembre 2024, rilevava come appunto, il resistente avesse lasciato la casa coniugale e come da tale momento la situazione fosse diventata meno tesa perché appunto la separazione fisica aveva abbassato il livello di conflittualità vissuto anche direttamente dai figli;
che dal racconto dei minori sia rispetto all'estate che alla quotidianità si evinceva un vissuto di benessere in entrambi i contesti familiari e quindi la presenza di entrambi i genitori nelle loro esperienze e attività quotidiane. La ricorrente lamentava una precaria comunicazione, la mancanza di fiducia nel ruolo genitoriale dell'ex compagno, tuttavia dall'incontro con il signor emergeva invece una figura paterna presente e centrata sui figli, per cui gli CP_1 operatori si dicevano propensi a recuperare la comunicazione con l'altro. Così concludevano: “Alla luce di quanto sopra esposto, il servizio non ravvisa una situazione di pregiudizio per i minori in quanto, nonostante le difficoltà relazionali tra i genitori, questi ultimi sono stati capaci di tutelare i figli non esponendoli a situazioni di conflitto …., è stato proposto alla signora un percorso di supporto individualizzato, che la signora ha accettato conoscendone la possibile utilità.”.
Dalla relazione psicologica datata 3 gennaio 2025, relativa a minori e madre si legge rispetto alla ricorrente “.. dall'analisi dei contenuti del test si esclude la presenza di sintomi psicotici”,
“Nell'interazione tra e con la madre si è notato una relazione fluida e affettuosa. Per_1 Per_2
I bambini si rivolgevano alla madre senza alcun timore, certi di essere ascoltati” Conclusioni: “Si chiede a codesto spettabile tribunale di valutare la possibilità di confermare i provvedimenti temporanei e urgenti disposti in data 11 Febbraio 2024, l'affidamento dei due minori in via condivisa da entrambi i genitori con collocamento prevalente con la madre, le vacanze di 7 giorni delle festività natalizie, Festività pasquali, di quattro settimane nelle vacanze estive, in periodo concordato entro il
30 maggio di ogni anno, le visite tra padre e figli, salvo accordi migliorativi a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio a lunedì mattina successivo e nelle giornate di mercoledì e giovedì
Pomeriggio”. Dalla relazione relativa al padre si ha : “ Si è potuto osservare un rapporto di affetto e complicità tra padre e figli, caratterizzato da vicinanza fisica ed emotiva e da un dialogo aperto. I bambini hanno partecipato ad un gioco insieme, hanno raccontato della loro quotidianità con piacere e sono apparsi sereni.” Conclusioni: “alla luce di quanto sopra esposto, il servizio sociale ha osservato delle buone competenze genitoriali che permettono al signor di rispondere adeguatamente ai bisogni dei CP_1 figli e . Alla luce della difficile storia personale, dell'attuale rapporto con la ex Per_1 Per_2 compagna, che si mantiene a tratti conflittuale, il servizio ha consigliato al signor di CP_1 intraprendere un percorso psicologico individuale, a seguito di un confronto avuto con il servizio di
Capriate, si ritiene che le modalità di visita padre e figli, definite autonomamente dai genitori, appaiono oggi consoni al benessere dei minori.”
Da ciò dunque i due minori si affidano in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa parafamiliare, habitat domestico dei minori stessi.
Non si condivide la richiesta del collocamento paritario, da ultimo svolta da parte del resistente, e ciò al fine di tutelare il benessere dei minori stessi che è stato rappresentato allo stato dei fatti.
Relativamente al diritto di visita va premesso che, rispetto alle modalità inizialmente date nell'ambito dei provvedimenti provvisori ed urgenti, le parti avevano ampliato le stesse aggiungendo dei pernotti infrasettimanali a favore del resistente. Tuttavia tali modalità oggi non sembrano essere ancora richieste anche alla luce del nuovo lavoro serale dello stesso.
Questo Collegio allora deve prendere atto della richiesta del padre, che peraltro proprio sul diritto di visita spesso ha contestato la perdita del suo diritto alla genitorialità. Ebbene il padre potrà vedere e stare con i figli nei gg di martedì e giovedì dalle h 16:30 alle h 19:01, quindi a fine settimana alternati , dal sabato mattina fino a lunedì mattina, - per 7 giorni durante le festività natalizie , alternando annualmente i genitori i giorni di Natale e Capodanno;
- per 3 gg durante le festività pasquali, con alternanza annuale dei genitori dei gg di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo ; per quattro settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
- Sull'assegno di mantenimento
La ricorrente ha chiesto il versamento di un assegno di € 1300,00 mensile per i due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie di contro il resistente si è dichiarato disposto a versare € 200,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, peraltro egli instando a poter rientrare nella casa parafamiliare assumendo che la ricorrente potrebbe vivere nella abitazione che invece ha affittato. L'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli posto a carico dei genitori si base sul principio contributivo e in tal senso si applicano i seguenti parametri: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. E' infatti chiaro che a) i figli non devono subire nocumento dalla crisi dei genitori, per questo è importante che mantengano, per quanto possibile, il tenore di vita che conducevano quando la coppia era unita, b) Nel calcolo dell'assegno occorre considerare anche il tempo che il minore trascorre con il genitore non collocatario;
infatti, è possibile una riduzione dell'importo in ragione del periodo in cui il minore si trova con l'altro genitore che, quindi, provvede direttamente a mantenerlo (vale la pena ricordare che l'assegno non può venire sospeso nei periodo di permanenza presso l'altro genitore come da Cass. 12308/2007), c) occorra valutare la complessiva situazione patrimoniale dei genitori, cioè da un lato i redditi lavorativi e ogni altra forma di reddito (e così: a)i redditi da lavoro, b)i conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e così via, c) i cespiti produttivi di reddito tipo immobili in locazione), ma ed anche gli oneri da cui i redditi sono gravati (canone di locazione, mutuo, rate per finanziamento e similia)
Si deve considerare allora in modo comparativo la situazione di ciascuna parte .
La ricorrente è impiegata part-time a tempo indeterminato e proprietaria di un appartamento con due locali sito a San Giuliano Milanese, (MI), che è concesso in locazione da settembre 2018 con un regolare contratto di locazione per un canone annuo di Euro 6600; è anche proprietaria di un'autovettura Volkswagen T Cross.
Vive nella casa familiare che è di proprietà dell'ex compagno, percepisce, in termini di reddituali, € 550,00 mensili che gli derivano appunto dall'affitto dell'immobile di cui è proprietaria e poi ha allegato le seguenti buste paga : - di gennaio 2023 di € 1.469,64, - di Febbraio 2023 di € 1.252,98 e di Marzo 2023 di € 1.321,44
.Vi sono altresì il 730/2020, redditi 2019, che riporta un reddito complessivo di € 17.911 (con un mensile netto di 1.311 € ), il 730/2021, reddito 2020, con un reddito complessivo di € 17.890 (reddito mensile di
1.300,67), il 730/2022, redditi 2021, con un reddito complessivo di € 18.040 (reddito mensile di 1.316,67), e infine il 730/2023, redditi 2022, che riporta un reddito complessivo di € 18.756 (reddito mensile di 1.396,66)
Ella è altresì titolare di due conti correnti: - uno presso ing Direct cointestato con un saldo, al 30 giugno 2023, di 1.098,45 e - altro presso la Banca Unicredit Spa che in data 31 dicembre 2022 aveva una giacenza media pari ad euro 39.269,45 e un saldo di 47.000, 63 (doc 10). Il resistente è impiegato con qualifica responsabile IT manager;
è proprietario esclusivo della casa familiare, gravata da mutuo con una rata di € 353,160, ( Doc 12), ha in noleggio mensile l'Autovettura Nissan per euro
555,69 (doc 13) è ed è anche titolare di un finanziamento Agos del 16 Marzo 2023 che prevede una rata mensile di € 84,90 per 10 mensilità; paga un affitto di € 550,00 al mese. Ha presentato le seguenti buste paga: - di gennaio 2023 per € 4.257,00, - di Febbraio 2023 di € 4112,00, - di. Marzo 2023, di € 11.600. – di
Aprile 2023 di € 3357. – di Maggio 2023 di € 3965, - di giugno 2023 di € 6.423, -.di luglio 23 di Euro 4726, - di agosto 2023 di Euro 3370, - di settembre 2023 di € 3370, - di ottobre 2023 di 4189, - di novembre 2023 per
€ 3482 - e infine di dicembre 2023 per € 3546. Ha altresì allegato i seguenti modelli 730 : 730/2023 (redditi
2022) con un reddito complessivo di 80.968,00 (e quindi un mensile di € 4.314,83); il 732/2022 (redditi 2021), con un reddito complessivo di 65.184 € (e quindi un reddito mensile di 3601,08; - il 730/2021 ( redditi 2020) con un reddito complessivo di € 42.617 €(mensile di 2.555,75). E' infine titolare di due conti correnti, uno presso ing Direct, appunto cointestato con la ricorrente e quindi un conto corrente presso Monte Paschi di Parte Siena che presente a pari ad euro 18.173,78.
Ebbene proprio dalla suddetta comparazione appare equo l'importo di € 400,00 a figlio, anche in considerazione del pagamento del mutuo che grava sulla casa coniugale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo che si riporta per esteso in seno al dispositivo.
Non si rinvengono i presupposti per la condanna ai sensi degli artt. 88, 89, 96 e 473bis- 18 cpc.
Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza vengono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) affida i due figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre;
b) assegna la casa parafamiliare alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con i minori;
c) dispone che il padre potrà vedere e stare con i figli:- nei gg di martedì e giovedì dalle h 16:30 alle h 19:01, - a fine settimana alternati dal sabato mattina fino a lunedì mattina, - per 7 giorni durante le festività natalizie , alternando annualmente i genitori i giorni di Natale e Capodanno;
- per 3 gg durante le festività pasquali, con alternanza annuale dei genitori dei gg di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo ; per quattro settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
d) obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori , l'importo totale di € 800,00, (€ 400,00 a figlio) oltre rivalutazione annuale Istat, dandosi atto che il resistente paga la rata del mutuo della casa parafamiliare di sua esclusiva proprietà; e) obbliga ciascun genitore a concorrere, nella misura del 50% ciascuno , nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema del Nuovo
Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
d. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
e. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
f) rigetta ogni altra domanda g) spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 02/08/2023 da:
(c.f. , con gli avv. MACCARONE Parte_1 C.F._1
PAOLA e UGGETTI FRANCO, come da procura agli atti RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), con gli avv.ti COPPOLA VINCENZO e Controparte_1 C.F._2
RIVA IPPOLITA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da precisazioni delle conclusioni depositate per l'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 6.5.25, che qui si intendono trascritte;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente, premesso di essere state unita in una relazione more uxorio dalla quale erano nati i minori (2.7.2013) e (11.4.2016), da entrambi Per_1 Per_2 riconosciuti, chiedeva la regolamentazione di affido, collocamento , visita e mantenimento dei minori stessi. Ricordava i rispettivi lavori - lei ha un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato presso Bonduelle Italia S.r.l., presso la sede in San Paolo d'Argon (BG) e percepisce uno stipendio mensile lordo di circa € 1.400,00 ed il resistente lavoratore dipendente presso l'azienda Mail Boxes
ETC Italia di Milano con la qualifica di responsabile IT manager con presumibile stipendio mensile di circa € 4.000,00 – e di come i rapporti tra le parti erano diventati particolarmente difficil tanto da non riuscire a concretizzare la regolamentazione stessa tramite negoziazione assistita, come tentato.
Concludeva chiedendo l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori , la collocazione prevalente presso di sé nella casa parafamiliare di proprietà del resistente, chiedeva un assegno di €
1300,00 per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie ed il percepimento integrale dell'AU, ipotizzava infine il diritto di visita del padre. Si costituiva il resistente che, dopo aver eccepito l'assenza dei termini a difesa ed ottenuto il rinvio della prima udienza, nel merito Si opponeva a tutto quanto rappresentato è domandato dalla ricorrente e stante la mancata rappresentazione a suo dire. La storia familiare precisava che la coppia si era conosciuta sul lavoro ed era andata prima ad abitare a , quindi a Capriate San Gervasio, dove vi era poi Controparte_2 la casa para familiare;
che la nascita dei figli aveva fatto esplodere nella compagna delle problematiche comportamentali quali lo shopping compulsivo, accumulo seriale di beni, sbalzi d'umore con scatti d'ira anche gravi ricordando come , in un'occasione, la stessa avrebbe anche sferrato un calcio in testa al figlio, il divieto assoluto per i figli di poter portare a casa alcun amichetto.
Riferiva che egli aveva fatto più ricorso allo smart working proprio per stimolare i minori e stare attento alle loro esigenze. Contestava la ricostruzione dei redditi operata dalla ricorrente e, dopo aver precisato che entrambe le parti avevano in pari quota sempre contribuito alle spese familiari per quanto riguardava alimenti, spese per pulizie, mensa ragazzi, abbigliamento, spese condominiali, versando ciascuno 600 € mensili su un conto acceso presso Ing Bank, ricordava come la ricorrente, oltre ad avere il reddito da lavoro di € 1.430,00 percepisse anche 550,00 € mensili per la locazione di un immobile di proprietà della stessa. Rappresentava di aver più volte, senza esito, cercato di raggiungere un accordo sulla separazione appunto della coppia, senza esito. Chiedeva che prima di decidere si procedesse alla l'audizione del primogenito, attraverso anche l'ausilio di un esperto psicologico, e concludeva chiedendo l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso di lui ed assegnazione conseguente della casa familiare, ipotizzava il diritto di visita materno, chiedendo un contributo per il mantenimento dei figli di € 220,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e ripartizione al 50% dell'AU, nel caso in cui , invece , il collocamento fosse riconosciuto a favore della madre, con l'assegnazione della casa familiare ipotizzava il proprio diritto di visita e chiedeva di poter versare, a titolo di mantenimento dei figli, un assegno di € 350,00 a figlio oltre al 50% di spese straordinarie e metà AU.
Nell'ambito delle memorie successive, le parti, rispettivamente, le rispettive fragilità All'udienza di comparizione mentre la ricorrente, interrogata liberamente, rappresentava di aver chiesto il collocamento per essere sempre stata lei il punto di riferimento dei figli, il resistente dava conto di una sorta di disagio dei figli nel rientrare a casa o nel rivedere la madre. Il giudice riteneva di dover approfondire la rispettiva idoneità genitoriale in capo a ciascun genitore e, soprattutto, in assenza di elementi in grado di derogare al regime di affido condiviso, disponeva in via provvisoria all'affido in via condivisa dei figli ad entrambi, con il collocamento dei minori presso la madre, cui assegnava la casa parafamiliare, disciplinava le visite tra padre e figli, salvo accordi migliorativi con le seguenti modalità: - nelle giornate del martedì e del giovedì dalla fine della scuola, ovvero dalle h 16:30 fino alla mattina successiva alla ripresa delle lezioni, ovvero alle 08:30 alla fine settimana, alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio h 16:30 fino a lunedì mattino;
- 7 giorni durante le festività natalizie e tre durante quelle pasquali, con alternanza delle maggiori festività tra le parti;
- quattro settimane, anche non consecutive, ripartite per accordo tra genitori in periodi da definirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
quindi poneva a carico del padre l'obbligo di versare l'importo di € 400,00 a figlio a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, incaricando quindi i servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare e ricostruire il profilo di personalità di entrambi i coniugi. Nell'ambito delle memorie successive, le parti, rispettivamente, le rispettive fragilità All'udienza di comparizione mentre la ricorrente, interrogata liberamente, rappresentava di aver chiesto il collocamento per essere sempre stata lei il punto di riferimento dei figli, il resistente dava conto di una sorta di disagio dei figli nel rientrare a casa o nel rivedere la madre. Il giudice riteneva di dover approfondire la rispettiva idoneità genitoriale in capo a ciascun genitore e, soprattutto, in assenza di elementi in grado di derogare al regime di affido condiviso, disponeva in via provvisoria all'affido in via condivisa dei figli ad entrambi, con il collocamento dei minori presso la madre, cui assegnava la casa parafamiliare, disciplinava le visite tra padre e figli, salvo accordi migliorativi con le seguenti modalità: - nelle giornate del martedì e del giovedì dalla fine della scuola, ovvero dalle h 16:30 fino alla mattina successiva alla ripresa delle lezioni, ovvero alle 08:30 alla fine settimana, alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio h 16:30 fino a lunedì mattino;
- 7 giorni durante le festività natalizie e tre durante quelle pasquali, con alternanza delle maggiori festività tra le parti;
- quattro settimane, anche non consecutive, ripartite per accordo tra genitori in periodi da definirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
quindi poneva a carico del padre l'obbligo di versare l'importo di € 400,00 a figlio a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, incaricando quindi i servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare e ricostruire il profilo di personalità di entrambi i coniugi.
La causa si istruiva con il l'interrogatorio formale delle parti, mentre poi vi erano delle istanze differenti, alcune con deposito di chiavette usb relative a discussioni intervenute con i minori, altre riguardanti il rilascio della casa para familiare che il resistente si rifiutava di rilasciare.
La Corte d'Appello di Brescia, avanti a cui proponeva reclamo il resistente, rigettava il reclamo proposto intervenendo soltanto per quanto riguardava la tempistica riconosciuta ai Servizi Sociali in termini di deposito della relazione loro richiesta. Successivamente il resistente formulava istanza di riduzione dell'assegno posto a suo carico, ponendo, a base della richiesta, l' onere del pagamento del canone di locazione di € 570,00 mensili, oltre a 230 € di spese condominiali fisse, instando affinchè
l'assegno fosse diminuito ad € 200,00 a figlio, oltre che chiedendo che le spese straordinarie venissero poste nella misura del 60% a carico della ricorrente. Il giudice, rilevava che il resistente aveva una retribuzione media di 3.500 € per 14 mensilità e un saldo alla all'epoca del 30 settembre 2023 di
178.963,82 € e che , di contro, la retribuzione della ricorrente era di € 1.250,00 al mese per mensilità
e così rigettava l'istanza di modifica.
Si svolgevano più udienze in attesa del deposito della relazione dei Servizi Sociali competenti per il resistente, quindi anche per tentare una conciliazione tra le parti. Alla fine si fissava al 6 maggio 2025
l'udienza ai sensi dell'articolo 473 bis-28 cpc e la causa si rimetteva avanti al Collegio
- Sull'affido, collocamento e visita della prole Non sembra vi siano dubbi, e le stesse parti hanno concluso nel medesimo modo, circa l'affido condiviso dei due minori.
E' importante infatti sottolineare come le rispettive fragilità che i procuratori avevano negli atti soprattutto introduttivi del giudizio appaiano essere quasi del tutto superate. Vale , infatti, a tal uopo ricordare quanto gli operatori sociali intervenuti fin dall'inizio hanno affermato.
La prima relazione dei Servizi Sociali, datata 19 dicembre 2024, rilevava come appunto, il resistente avesse lasciato la casa coniugale e come da tale momento la situazione fosse diventata meno tesa perché appunto la separazione fisica aveva abbassato il livello di conflittualità vissuto anche direttamente dai figli;
che dal racconto dei minori sia rispetto all'estate che alla quotidianità si evinceva un vissuto di benessere in entrambi i contesti familiari e quindi la presenza di entrambi i genitori nelle loro esperienze e attività quotidiane. La ricorrente lamentava una precaria comunicazione, la mancanza di fiducia nel ruolo genitoriale dell'ex compagno, tuttavia dall'incontro con il signor emergeva invece una figura paterna presente e centrata sui figli, per cui gli CP_1 operatori si dicevano propensi a recuperare la comunicazione con l'altro. Così concludevano: “Alla luce di quanto sopra esposto, il servizio non ravvisa una situazione di pregiudizio per i minori in quanto, nonostante le difficoltà relazionali tra i genitori, questi ultimi sono stati capaci di tutelare i figli non esponendoli a situazioni di conflitto …., è stato proposto alla signora un percorso di supporto individualizzato, che la signora ha accettato conoscendone la possibile utilità.”.
Dalla relazione psicologica datata 3 gennaio 2025, relativa a minori e madre si legge rispetto alla ricorrente “.. dall'analisi dei contenuti del test si esclude la presenza di sintomi psicotici”,
“Nell'interazione tra e con la madre si è notato una relazione fluida e affettuosa. Per_1 Per_2
I bambini si rivolgevano alla madre senza alcun timore, certi di essere ascoltati” Conclusioni: “Si chiede a codesto spettabile tribunale di valutare la possibilità di confermare i provvedimenti temporanei e urgenti disposti in data 11 Febbraio 2024, l'affidamento dei due minori in via condivisa da entrambi i genitori con collocamento prevalente con la madre, le vacanze di 7 giorni delle festività natalizie, Festività pasquali, di quattro settimane nelle vacanze estive, in periodo concordato entro il
30 maggio di ogni anno, le visite tra padre e figli, salvo accordi migliorativi a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio a lunedì mattina successivo e nelle giornate di mercoledì e giovedì
Pomeriggio”. Dalla relazione relativa al padre si ha : “ Si è potuto osservare un rapporto di affetto e complicità tra padre e figli, caratterizzato da vicinanza fisica ed emotiva e da un dialogo aperto. I bambini hanno partecipato ad un gioco insieme, hanno raccontato della loro quotidianità con piacere e sono apparsi sereni.” Conclusioni: “alla luce di quanto sopra esposto, il servizio sociale ha osservato delle buone competenze genitoriali che permettono al signor di rispondere adeguatamente ai bisogni dei CP_1 figli e . Alla luce della difficile storia personale, dell'attuale rapporto con la ex Per_1 Per_2 compagna, che si mantiene a tratti conflittuale, il servizio ha consigliato al signor di CP_1 intraprendere un percorso psicologico individuale, a seguito di un confronto avuto con il servizio di
Capriate, si ritiene che le modalità di visita padre e figli, definite autonomamente dai genitori, appaiono oggi consoni al benessere dei minori.”
Da ciò dunque i due minori si affidano in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa parafamiliare, habitat domestico dei minori stessi.
Non si condivide la richiesta del collocamento paritario, da ultimo svolta da parte del resistente, e ciò al fine di tutelare il benessere dei minori stessi che è stato rappresentato allo stato dei fatti.
Relativamente al diritto di visita va premesso che, rispetto alle modalità inizialmente date nell'ambito dei provvedimenti provvisori ed urgenti, le parti avevano ampliato le stesse aggiungendo dei pernotti infrasettimanali a favore del resistente. Tuttavia tali modalità oggi non sembrano essere ancora richieste anche alla luce del nuovo lavoro serale dello stesso.
Questo Collegio allora deve prendere atto della richiesta del padre, che peraltro proprio sul diritto di visita spesso ha contestato la perdita del suo diritto alla genitorialità. Ebbene il padre potrà vedere e stare con i figli nei gg di martedì e giovedì dalle h 16:30 alle h 19:01, quindi a fine settimana alternati , dal sabato mattina fino a lunedì mattina, - per 7 giorni durante le festività natalizie , alternando annualmente i genitori i giorni di Natale e Capodanno;
- per 3 gg durante le festività pasquali, con alternanza annuale dei genitori dei gg di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo ; per quattro settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
- Sull'assegno di mantenimento
La ricorrente ha chiesto il versamento di un assegno di € 1300,00 mensile per i due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie di contro il resistente si è dichiarato disposto a versare € 200,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, peraltro egli instando a poter rientrare nella casa parafamiliare assumendo che la ricorrente potrebbe vivere nella abitazione che invece ha affittato. L'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli posto a carico dei genitori si base sul principio contributivo e in tal senso si applicano i seguenti parametri: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. E' infatti chiaro che a) i figli non devono subire nocumento dalla crisi dei genitori, per questo è importante che mantengano, per quanto possibile, il tenore di vita che conducevano quando la coppia era unita, b) Nel calcolo dell'assegno occorre considerare anche il tempo che il minore trascorre con il genitore non collocatario;
infatti, è possibile una riduzione dell'importo in ragione del periodo in cui il minore si trova con l'altro genitore che, quindi, provvede direttamente a mantenerlo (vale la pena ricordare che l'assegno non può venire sospeso nei periodo di permanenza presso l'altro genitore come da Cass. 12308/2007), c) occorra valutare la complessiva situazione patrimoniale dei genitori, cioè da un lato i redditi lavorativi e ogni altra forma di reddito (e così: a)i redditi da lavoro, b)i conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e così via, c) i cespiti produttivi di reddito tipo immobili in locazione), ma ed anche gli oneri da cui i redditi sono gravati (canone di locazione, mutuo, rate per finanziamento e similia)
Si deve considerare allora in modo comparativo la situazione di ciascuna parte .
La ricorrente è impiegata part-time a tempo indeterminato e proprietaria di un appartamento con due locali sito a San Giuliano Milanese, (MI), che è concesso in locazione da settembre 2018 con un regolare contratto di locazione per un canone annuo di Euro 6600; è anche proprietaria di un'autovettura Volkswagen T Cross.
Vive nella casa familiare che è di proprietà dell'ex compagno, percepisce, in termini di reddituali, € 550,00 mensili che gli derivano appunto dall'affitto dell'immobile di cui è proprietaria e poi ha allegato le seguenti buste paga : - di gennaio 2023 di € 1.469,64, - di Febbraio 2023 di € 1.252,98 e di Marzo 2023 di € 1.321,44
.Vi sono altresì il 730/2020, redditi 2019, che riporta un reddito complessivo di € 17.911 (con un mensile netto di 1.311 € ), il 730/2021, reddito 2020, con un reddito complessivo di € 17.890 (reddito mensile di
1.300,67), il 730/2022, redditi 2021, con un reddito complessivo di € 18.040 (reddito mensile di 1.316,67), e infine il 730/2023, redditi 2022, che riporta un reddito complessivo di € 18.756 (reddito mensile di 1.396,66)
Ella è altresì titolare di due conti correnti: - uno presso ing Direct cointestato con un saldo, al 30 giugno 2023, di 1.098,45 e - altro presso la Banca Unicredit Spa che in data 31 dicembre 2022 aveva una giacenza media pari ad euro 39.269,45 e un saldo di 47.000, 63 (doc 10). Il resistente è impiegato con qualifica responsabile IT manager;
è proprietario esclusivo della casa familiare, gravata da mutuo con una rata di € 353,160, ( Doc 12), ha in noleggio mensile l'Autovettura Nissan per euro
555,69 (doc 13) è ed è anche titolare di un finanziamento Agos del 16 Marzo 2023 che prevede una rata mensile di € 84,90 per 10 mensilità; paga un affitto di € 550,00 al mese. Ha presentato le seguenti buste paga: - di gennaio 2023 per € 4.257,00, - di Febbraio 2023 di € 4112,00, - di. Marzo 2023, di € 11.600. – di
Aprile 2023 di € 3357. – di Maggio 2023 di € 3965, - di giugno 2023 di € 6.423, -.di luglio 23 di Euro 4726, - di agosto 2023 di Euro 3370, - di settembre 2023 di € 3370, - di ottobre 2023 di 4189, - di novembre 2023 per
€ 3482 - e infine di dicembre 2023 per € 3546. Ha altresì allegato i seguenti modelli 730 : 730/2023 (redditi
2022) con un reddito complessivo di 80.968,00 (e quindi un mensile di € 4.314,83); il 732/2022 (redditi 2021), con un reddito complessivo di 65.184 € (e quindi un reddito mensile di 3601,08; - il 730/2021 ( redditi 2020) con un reddito complessivo di € 42.617 €(mensile di 2.555,75). E' infine titolare di due conti correnti, uno presso ing Direct, appunto cointestato con la ricorrente e quindi un conto corrente presso Monte Paschi di Parte Siena che presente a pari ad euro 18.173,78.
Ebbene proprio dalla suddetta comparazione appare equo l'importo di € 400,00 a figlio, anche in considerazione del pagamento del mutuo che grava sulla casa coniugale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo che si riporta per esteso in seno al dispositivo.
Non si rinvengono i presupposti per la condanna ai sensi degli artt. 88, 89, 96 e 473bis- 18 cpc.
Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza vengono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) affida i due figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre;
b) assegna la casa parafamiliare alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con i minori;
c) dispone che il padre potrà vedere e stare con i figli:- nei gg di martedì e giovedì dalle h 16:30 alle h 19:01, - a fine settimana alternati dal sabato mattina fino a lunedì mattina, - per 7 giorni durante le festività natalizie , alternando annualmente i genitori i giorni di Natale e Capodanno;
- per 3 gg durante le festività pasquali, con alternanza annuale dei genitori dei gg di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo ; per quattro settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
d) obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori , l'importo totale di € 800,00, (€ 400,00 a figlio) oltre rivalutazione annuale Istat, dandosi atto che il resistente paga la rata del mutuo della casa parafamiliare di sua esclusiva proprietà; e) obbliga ciascun genitore a concorrere, nella misura del 50% ciascuno , nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema del Nuovo
Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
d. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
e. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
f) rigetta ogni altra domanda g) spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino