Articolo 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
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27 febbraio 2011
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1 gennaio 2018
Art. 8. (Revisione del trattamento economico dei professori e

dei ricercatori universitari) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , adotta un regolamento ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36 , 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , secondo le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 .
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilita', per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
((16)) ------------- AGGIORNAMENTO (16)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 629) che "Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 , e' trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2018
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