Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 1640 / 2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro , all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 19/02/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata in [...] il [...], C.F. rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Federica Miccichè, ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta nella via
De Nicola n.17.
- ricorrente
contro con sede in Roma via G. Controparte_1
Grezar n. 14 con c.f. e p. VA , subentrata a titolo universale a P.IVA_1 [...] ai sensi dell'art. 76 DL 73/2021, conv. con modifiche dalla L. 106/2021, CP_2
in persona del Procuratore Speciale, , giusta Procura Speciale, autenticata per CP_3
atto Notaio di Roma del 28 Aprile 2022, Rep. n. 177893 Racc. n. 11776, Persona_1
rilasciata da , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Panepinto elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta Corso Vittorio
Emanuele n. 126, Via B. Croce n. 4.
- resistente
e nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, Controparte_4
rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in via Val d'Aosta 14/d Caltanissetta, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_4
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
1
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23/11/2022 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha proposto opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 29220229002209341, notificata il
14/11/2022, con la quale l' ha intimato il pagamento di un Controparte_1 importo complessivo di €.14.024,54, limitatamente a quella parte inerente ai seguenti avvisi di addebito, contraddistinti, nell'elenco di cui infra, dai medesimi numeri indicati in ricorso e di competenza dell'adito Giudice del Lavoro:
1- Cartella di pagamento n. 29220110003692189, asseritamente notificata il 30/05/2011 relativa a crediti previdenziali dell'importo di €.1.164,91;
2- Avviso di Addebito n. 59220120000182730, asseritamente notificato il 23/04/2012 relativo a crediti previdenziali dell'importo di €.4.659,98;
4- Avviso di Addebito n. 59220120001094332, asseritamente notificato il 10/12/2012 relativo a crediti previdenziali dell'importo di €.2.410,93;
5-Avviso di Addebito n.59220160000416770, asseritamente notificato il 15/06/2016 relativo a crediti previdenziali dell'importo di €.2.447,01;
6- Avviso di Addebito n. 59220160001215661, asseritamente notificato il 24/11/2016 relativo a crediti previdenziali dell'importo di €.2.394,30;
7-Avviso di Addebito n.59220170000678466, asseritamente notificato il 05/10/2017
relativo a crediti previdenziali dell'importo di €.743,67; eccependone la nullità sotto vari profili: a) mancata od irregolare notificazione;
b) inesistenza della pretesa creditoria e intervenuta prescrizione.
Si sono costituiti sia l' che l' CP_4 Controparte_1
che hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Fissata l'udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva in data 21/03/2023, il Giudice, dott. Bongioanni, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, con la seguente motivazione: Ritenuto che, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo;
ritenuto che
la locuzione in esame deve intendersi comprensiva di considerazioni relative alla presumibile caducazione della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero a questioni di puro diritto (cfr. Cass. 9 luglio 2008, n. 18856); ritenuto che l'opponente ha eccepito (tra l'altro) che una parte dei titoli oggetto
2 dell'intimazione opposta è stata caducata dalla sentenza di questo Tribunale n. 179/2022 mentre per la restante parte, la contribuzione richiesta risulta prescritta, in quanto
l'intimazione per cui è causa è stata notificata dopo il decorso del termine di prescrizione quinquennale a partire dalla data di asserita notifica degli atti presupposti;
rilevato che per le somme di cui alla cartella di pagamento n.292 2011 0003692189 e di cui agli ava n.592 2012 0000182730 e n. 592 2012 0001094332 è intervenuta declaratoria di prescrizione da parte di questo Tribunale con la pronuncia sopra indicata;
rilevato che per gli ava n. 592 2016 0000416770 e n. 592 2016 0001215661 dalla data della loro asserita notifica risulta ormai trascorso almeno un quinquennio, anche conteggiando il periodo di sospensione Covid-19 pari a 311 giorni di cui all'art. 37 DL 18/2020 e art. 11, c. 9
DL 183/2020; rilevato, infine, che per l'ava n. 592 2017 0000678466 l' non ha prodotto CP_4 in giudizio alcuna documentazione che ne dimostri l'avvenuta notifica;
La causa è stata, così, rinviata per il merito al 23/01/2024.
In data 05/07/2024 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente avv. Federica Miccichè, a seguito di rinuncia del precedente difensore, la quale si riportava integralmente a quanto depositato dalla precedente difesa.
Istruita alla luce della documentazione esibita dalle parti , la causa è stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 19/02/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note cartolari.
La GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
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Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento indicate ai nn.
1- Cartella di pagamento n. 29220110003692189, 2-
Avviso di Addebito n. 59220120000182730 e Avviso di Addebito n.59220120001094332, in quanto le stesse sono automaticamente caducate dalla sentenza di questo Tribunale n.
179/2022 e comunque annullate, come anche confermato dagli estratti di ruolo aggiornati depositati da unitamente alle note difensive. Controparte_1
Residua, dunque, l'esame dei motivi di ricorso con riferimento agli avvisi di addebito n.
59220160000416770, n. 59220160001215661 e n.59220170000678466.
In via, ulteriormente, preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione, sollevata da parte convenuta.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente della cartella e
3 degli avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 (secondo cui
«contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo o l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, va esaminata la regolarità della notifica e l'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto della cartella e degli avvisi di addebito di cui alla presente controversia.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 – comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”),
Deve rammentarsi che in materia previdenziale la legge 335/95 prevede il principio - di ordine pubblico - della "irrinunciabilità della prescrizione", secondo cui "non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione" (già previsto dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2 cit.).
Sul punto, sembra utile richiamare Cassazione civile sez. un., 17/11/2016, n.23397 che così si
è espressa: Quanto all'impossibilità di effettuare i versamenti dopo il decorso del termine prescrizionale, la nuova norma ha specificato che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e "non possono essere versate" dopo il decorso del relativo termine. Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l'Ente di previdenza non solo non può procedere all'azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d'ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche
4 spontaneamente, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 2940 c.c., secondo cui: "Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto".
Del resto, è jus receptum che, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della n. 335, alla disponibilità delle parti, sicchè una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva - non già preclusiva - in quanto l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi.
Secondo un costante indirizzo ermeneutico di questa Corte il suddetto divieto di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta la prescrizione - originariamente stabilito dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 1, e poi ribadito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, - rispondendo a "ragioni di ordine pubblico", opera di diritto indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi ed è rilevabile d'ufficio”.
Osserva il decidente che in atti non vi è prova della notifica dell'avviso di addebito n.
59220170000678466, asseritamente notificato il 05/10/2017 direttamente dall'ente impositore
. CP_4
Posto che la mancata notifica degli avvisi di pagamento da parte dell' comporta un vizio CP_4
della sequenza procedimentale dettata dalla legge, il soggetto destinatario dell'avviso di pagamento può impugnare quest'ultimo atto contestando la stessa pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
Si tratta di una carenza di elemento che non consente la verifica della corretta esecuzione del procedimento notificatorio, ciò determina la nullità dell'atto.
Con riferimento agli Avviso di addebito 59220160000416770, notificato il 15/06/2016 e l'Avviso di Addebito n. 59220160001215661, notificato il 24/11/2016, anche a voler ritenere che la società di riscossione abbia successivamente notificato l'intimazione di pagamento n.
292 2016 9001117008 000 in data 19/08/2016 mediante deposito alla Casa Comunale ed invio della raccomandata n. 210007031714 per compiuta giacenza, rileva il decidente come i crediti ivi indicati si siano estinti per intervenuta prescrizione.
Considerato che, nel caso di specie, tra le date di notifica delle cartella/avviso di pagamento
(avvenuta il 19.08.2016) e dell'avviso di addebito (14/11/2022) è intervenuto un termine superiore a cinque anni, anche conteggiando il periodo di sospensione Covid-19 pari a 311 giorni di cui all'art. 37 DL 18/2020 e art. 11, c. 9 DL 183/2020, in mancanza di prova di idonei atti interruttivi, è evidente che è maturata la prescrizione e le somme non possono
5 essere più versate, né riscosse.
Conclusivamente, ferma la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento annullate, anche gli avvisi di Addebito. n.
59220170000678466, n. 59220160000416770 e n. 592 2016 0001215661, vanno annullati.
Quanto al regime delle spese, in considerazione delle peculiarità della controversia si reputa opportuno compensarle integralmente.
P.Q.M.
La G.O.P., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento a: - Cartella di pagamento n.29220110003692189 - Avviso di Addebito n. 59220120000182730 e Avviso di Addebito n.
59220120001094332:
- annulla gli Avvisi di Addebito n. 59220160001215661000 e n. 59220160000416770 ed i relativi ruoli per intervenuta prescrizione.
- Annulla l'avviso di addebito n. n. 59220170000678466 per difetto di notifica;
- compensa integralmente le spese di lite.
Caltanissetta 27/02/2025
La G.O.P.
Sabina Giunta
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