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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4881 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1480/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 8363/2019 pubblicata il 24.09.2019 e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli, Via Concezione a Montecalvario, 38, nello studio dell'avv. MARINO ROBERTO ( , che l rappresenta e C.F._2
difende - unitamente all'avv. DI SANTO GIOVANNA (c.f.
) per procura in atti C.F._3
E (c. f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1
in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 726, nello studio dell'avv. APUZZO
PAOLO (c.f. ), che la rappresenta e difende, C.F._4
unitamente all'Avv. TAVORMINA VALERIO (c.f. ), C.F._5
per procura in atti
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Voglia l'adita Corte di Appello, in
accoglimento del presente gravame, così provvedere:
1) Riformare, per i motivi tutti espressi, la sentenza n. 8363/2019 emessa dal
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile RG 35512/2012, Dr. Ragozini, in data
19.09.2019 e depositata in Cancelleria e resa pubblica in data 24.09.2019, non
notificata e in conseguenza:
2) Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle operazioni di investimento
in azioni Finmatica e eseguite dalla così come CP_2 Controparte_3
indicate alla pagina 2 dell'atto di citazione di primo grado, per assenza del
contratto di intermediazione finanziaria, condannando per l'effetto la società
appellata alla restituzione in favore dell'istante della somma di € 68.034,59, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
3) Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle operazioni di investimento
in azioni Finmatica e eseguite dalla così come CP_2 Controparte_3
indicate alla pagina 2 dell'atto di citazione di primo grado, per assenza degli
ordini di acquisto, condannando per l'effetto la società appellata alla restituzione
in favore dell'istante della somma di € 68.034,59, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dall'evento al soddisfo;
4) In linea gradata, la accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle
operazioni di investimento in azioni Finmatica e eseguite dalla CP_2 [...]
Controparte_4 [...]
[...]
così come indicate alla pagina 2 dell'atto di citazione di primo
[...]
grado, per la violazione dell'art. 21 del D.Lgs 58/98 e degli artt. 26-28 I e II
comma – 29 del regolamento 11522798 e quindi l'esclusiva responsabilità CP_5
della appellata nella produzione dell'evento dannoso e per l'effetto CP_6
condannare la società appellata alla restituzione in favore dell'istante della
somma di € 68.034,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al
soddisfo;
5) In linea ancora gradata, accertare e dichiarare l'annullamento, ex art. 1427
c.c., per i motivi esposti in narrativa, delle operazioni di investimento oggetto del
giudizio, condannando per l'effetto la società appellata alla restituzione in favore
dell'istante della somma di € 68.034,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria
dall'evento al soddisfo;
6) In linea ancora più gradata, accertare e dichiarare il grave inadempimento
della banca appellata per tutti i comportamenti posti in essere, così come in
narrativa enucleati, in relazione alle operazioni di investimento in azioni
Finmatica e eseguite dalla cos' come indicate alla CP_2 Controparte_3
pagina 2 dell'atto di citazione di primo grado, condannando per l'effetto la società
appellata alla restituzione in favore dell'istante della somma di € 68.034,59, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
7) Condannare la banca appellata al risarcimento di tutti i danni sofferti in
conseguenza delle violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di
intermediazione mobiliare e quantificati nell'importo di € 68.034,59, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
8) In linea ancora maggiormente gradata, accertare e dichiarare la illegittimità
dell'operato della banca appellata e per l'effetto, stante l'esclusiva responsabilità
3 della stessa, condannarla al risarcimento di tutti i danni cagionati all'istante, per
un importo di € 68.034,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al
soddisfo;
9) In linea ancora subordinata, la responsabilità precontrattuale della banca
convenuta per i comportamenti posti in essere in epoca antecedente alla stipula
del contratto di intermediazione mobiliare e per l'effetto condannare essa
appellata al risarcimento di tutti i danni cagionati all'istante per un importo di €
68.034,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
10) Condannare la in persona del suo legale rapp.te Controparte_7
p.t., al pagamento delle competenze e spese del doppio grado di giudizio, oltre
rimborso delle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti
procuratori anticipatari;
11) Condannare la in persona del suo legale rapp.te Controparte_7
p.t., al pagamento delle spese di CTU del primo grado del giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA: l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia:
I.- in via principale, dichiarare inammissibile l'appello avversario o comunque
rigettarlo integralmente in quanto infondato e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli, II sez. civ., G.I. dott. Ragozzini, n.
8363/2019 pubblicata il 24/09/2019;
II.- comunque rigettare in quanto inammissibili e/o improponibili e/o infondate le
do-mande tutte formulate dall'attore sig. alla luce di tutte le Parte_1
difese ed eccezioni sollevate in atti dall'esponente ivi Controparte_3
comprese quelle di prescrizione, di rinuncia, di convalida e di compensazione con
i contrapposti crediti risarcitori e restitutori dell'esponente Controparte_3
4 nei confronti dello stesso attore derivanti – oltre che dal credito per la condanna
alle spese di lite di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 12378/2010 resa
inter partes, oltre interessi dal dovuto al saldo – dal non avere parte attrice
eseguito il contratto secondo buona fede, in violazione dell'art. 1375 c.c. o
comunque dell'art. 2043 c.c., e dall'essere tenuto l'attore sig. – per la Pt_1
denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza, in tutto o in parte, della
domanda di restituzione formulata dall'attore sig. per difetto di forma Pt_1
del contratto quadro di negoziazione – a restituire ad le Controparte_3
plusvalenze conseguite in relazione agli investimenti specificati in atti (pagg. 14-
15 di cui innanzi), il tutto oltre interessi e maggior danno.
In via istruttoria, solo occorrendo, la rinnovazione della prova per testi.
in ogni caso con rifusione a favore di delle competenze di Controparte_3
causa oltre spese generali, Iva, Cpa ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. instaurò, nel 2008, due giudizi ai sensi dell'art. 2, Parte_1
del d. lgs. n. 5/2003 (cd. rito societario), nei confronti della
[...]
Controparte_8
Col primo, chiese al tribunale di dichiarare la nullità delle operazioni d'investimento in 5.100 azioni eseguite dalla banca convenuta per CP_2
carenza del contratto scritto di intermediazione finanziaria o per assenza degli ordini di acquisto e, per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento di € 50.005,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, di accertare, ai medesimi fini condannatori, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 del d. lgs. 58/1998 e degli artt. 26, 28 e 29 del
REG. Consob n. 11522/1998 o comunque dichiarare l'annullamento delle
5 suddette operazioni previo accertamento del grave inadempimento contrattuale dell'istituto di credito.
Col secondo, l'attore propose le medesime domande, relativamente ad altro investimento, relativo a 2.200 azioni Finmatica, da cui a suo dire aveva subito una perdita di € 19.048,23.
§ 2. In entrambi i giudizi si costituì contestando la fondatezza CP_8
delle avverse pretese, e chiamando in causa , unico Controparte_3
soggetto legittimato. Quest'ultima si costituì a propria volta,
riconoscendo la propria legittimazione passiva, ma contestando nel merito le richieste dello , per le ragioni già prospettate da Pt_1
Entrambe le banche, in particolare, lamentarono l'abusivo CP_8
frazionamento del credito da parte dell'attore, per avere proposto due distinte domande, pur in presenza di un unico rapporto giuridico.
§ 3. Riuniti i due giudizi, con sentenza n. 12378/2010 del 6 – 9 dicembre
2010, il tribunale: a) dichiarò cessata la materia del contendere fra lo e la b) dichiarò Pt_1 Controparte_8
l'improponibilità delle domande proposte dall'attore nei confronti della
; c) compensò le spese di lite fra l'attore e d) Controparte_3 CP_8
condannò l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
. CP_3
§ 3.1. Per quel che rileva ai fini dell'odierna decisione, il tribunale richiamò l'orientamento espresso dalla Corte regolatrice, anche a sezioni unite, concernente l'abuso del processo per indebito frazionamento di pretese creditorie riconducibili ad un rapporto giuridico di carattere unitario;
condivise che siffatto frazionamento, operato dall'interessato per
6 sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia col principio di correttezza e buona fede, sia col principio costituzionale del giusto processo;
riscontrò nelle iniziative processuali dello la ricorrenza dei Pt_1
caratteri propri di siffatta parcellizzazione;
ne trasse la conclusione della necessaria applicazione della sanzione di improponibilità della domanda.
§ 4. Con citazione notificata il 18 dicembre 2012, ha Parte_1
riproposto unitariamente le medesime domande nei confronti di
[...]
, ricordando la conclusione in rito del precedente giudizio, e CP_3
concludendo, dunque, per la declaratoria di nullità o inefficacia delle operazioni aventi ad oggetto gli investimenti in azioni e Finmatica;
CP_2
in subordine per l'annullamento delle stesse per vizio del consenso ex art. 1427 c.c., o per la declaratoria di grave inadempimento, o, in ulteriore subordine, per l'affermazione della responsabilità precontrattuale della banca, con la condanna, in ogni caso, della convenuta a risarcire i danni indicati in € 69.053,76, corrispondenti alla somma investita nelle
00operazioni contestate, con vittoria delle spese di lite.
§ 5. Si è costituita resistendo alle avverse pretese, Controparte_3
con eccezioni di rito e di merito.
§ 6. Il Tribunale, dopo aver ammesso le prove testimoniali richieste e, poi,
una consulenza tecnica, con la sentenza n. 8363/2019 ha rigettato la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
§ 6.1. A fondamento della decisione, il primo giudice ha ritenuto che le pretese dello fossero precluse dal giudicato formatosi in ordine Pt_1
alla sentenza del tribunale n. 12378/2010. Il tribunale ha ravvisato la ratio
7 della decisione del 2010 nell'adesione alla giurisprudenza secondo cui
mancherebbe a monte il diritto a far valere in giudizio una pretesa creditoria nella
parte frazionata successiva a quella già azionata. L'improponibilità deriverebbe
dalla sanzione ordinamentale per la violazione del principio di buona fede, ed
attesterebbe l'assenza della facoltà di agire in giudizio, ovvero la mancanza del
diritto. Dunque, secondo il primo giudice, quella precedentemente assunta dal tribunale sarebbe una pronuncia di merito, come tale idonea a passare in giudicato ed a creare la preclusione per successivi giudizi,
anche per evitare la possibilità di riproporre la medesima domanda nuovamente in un nuovo giudizio, nonostante ne sia già stata dichiarata l'improponibilità.
§ 7. ha impugnato la sentenza n. 8363/2019 e, Parte_1
preliminarmente, ha affidato la critica alla decisione di primo grado a due motivi.
§ 7.1. Col primo, ha dedotto un'erronea interpretazione ed applicazione della legge, laddove il tribunale ha fatto discendere la preclusione del giudicato dalla dichiarazione di improcedibilità ad opera della precedente sentenza n. 12378/2010. A suo dire, costante giurisprudenza reputa che la declaratoria di improcedibilità costituisca una pronuncia soltanto in rito e non di merito, a contenuto processuale, il cui giudicato ha una valenza soltanto formale, non ostativo alla riproposizione della domanda, anche per ragioni di ordine costituzionale che non tollerano la perdita del diritto all'azione come sanzione processuale.
§ 7.2. Col secondo motivo, ha dedotto l'esistenza di contraddittorietà
della motivazione in ordine alla condanna alle spese processuali. A tale
8 riguardo, ha sottolineato come il primo giudice abbia emesso la decisione in questione rivalutando preliminari considerazioni in ordine all'esigenza di
eseguire o meno l'istruttoria, così evidenziando l'inutilità dell'istruttoria eseguita ai fini della decisione finale. Da ciò, a suo dire, l'ingiustizia della condanna alle spese, comprensiva di quelle relative alla fase istruttoria,
ed ancor di più la condanna a sostenere anche le spese di CTU.
§ 7.3. Ha, quindi, riproposto tutte le ragioni di merito poste a sostegno della domanda già svolta, richiamato le prove testimoniali raccolte in primo grado e gli esiti della CTU e formulato le conclusioni richiamate in epigrafe.
§ 8. Si è costituita invocando il rigetto del gravame Controparte_3
e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
§ 9. La causa, originariamente incardinata presso la settima sezione civile di questa Corte, è stata trasmessa a questa sezione per effetto del decreto della presidente della Corte d'Appello di Napoli del 30.12.2024, e trattenuta in decisione all'udienza del 4 giugno 2025, con l'assegnazione degli ordinari termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 10. Va, innanzitutto, esaminato il primo motivo di appello, relativo alla proponibilità della domanda.
Come visto, il primo giudice, aderendo alle eccezioni in tal senso sollevate dalla banca in primo grado, ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza del tribunale n. 12378/2010 che aveva dichiarato improponibili le medesime richieste a causa del frazionamento ritenuto illegittimo delle pretese dell'attore valesse a precluderne la riproposizione;
secondo il tribunale, da quella decisione, e più ancora
9 dalla pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 23726/2007 a cui il tribunale si era rifatto, poteva evincersi l'inesistenza del diritto di far valere in giudizio una pretesa parcellizzata;
con la conseguenza che quella sentenza che ha sanzionato con l'improponibilità la domanda frazionata non potrebbe essere considerata una pronuncia di rito, ma di merito, come tale idonea a precludere, col passaggio in giudicato, la riproposizione della domanda.
§ 11. L'appello al riguardo è fondato.
A prescindere dalla corretta applicazione o meno da parte del tribunale,
con la sentenza n. 12378/2010, dei principi in tema di parcellizzazione del credito, sta di fatto che la giurisprudenza più recente ha ben chiarito che in nessun caso la sanzione dell'improponibilità può precludere la riproposizione unitaria della domanda, esonerando il giudice dal dovere di decidere nel merito. In tal senso, si è espressa di recente la Suprema
Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025, con cui,
nel ribadire che la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, ha al tempo stesso chiaramente affermato che ciò lascia impregiudicato il diritto alla riproposizione unitaria della pretesa (il che vale ad escluderne la preclusione, anche in caso di giudicato sulla declaratoria di improponibilità); ed ha aggiunto che anche qualora non sia (più) possibile l'instaurazione di un giudizio unitario sulla pretesa illegittimamente frazionata, a causa della formazione del giudicato su una parte della pretesa proposta separatamente, il giudice è tenuto a decidere nel
merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, salva la valutazione
10 del contegno processuale del creditore ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata,
non s'è formato un giudicato che copra la declaratoria di improponibilità
della domanda, che ben può essere dunque riproposta ed esaminata in questa sede.
La fondatezza del primo motivo di gravame consente di esaminare nel merito le domande dello . Pt_1
§ 12. Prima, però, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da
. Controparte_3
§ 12.1. L'eccezione in questione è basata dall'appellata sull'intervenuto decorso del termine quinquennale per le domande risarcitorie basate su una ipotesi di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, in quanto riferita alla conclusione di operazioni di investimento intervenute tra il 2002 ed il 2004 e considerato che la citazione avversaria è stata notificata il 18 dicembre 2012.
L'assunto non è condivisibile.
Innanzitutto, l'attore ha, nel corso del giudizio di primo grado,
evidenziato (cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.) che intendeva far valere una responsabilità di carattere contrattuale;
e la stessa difesa della convenuta ha, pertanto, in questo giudizio di appello,
ritenuto di non accettare il contraddittorio su domande di diversa natura,
precontrattuale o extracontrattuale, da considerare abbandonate nel precedente grado, residuando evidentemente solo una responsabilità
11 contrattuale, con applicazione, evidentemente, del termine ordinario decennale.
§ 12.2. Ma, ad ogni modo, non è neanche condivisibile la tesi dell'appellata mirante a negare rilevanza, ai fini dell'interruzione della prescrizione, all'originaria citazione del 2008 (quella che diede poi luogo alla sentenza del tribunale partenopeo n. 12378 del 2010), in quanto indirizzata contro e non contro , in quel CP_8 Controparte_3
giudizio chiamata in causa dalla convenuta.
Deve, infatti, considerarsi che la citata sentenza del tribunale di Napoli
del 2010 dichiarò cessata la materia del contendere tra lo e Pt_1
ritenendo – pacificamente – legittimata passivamente e CP_8
titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio . Controparte_3
Soccorre, allora, quanto spiegato dalla Suprema Corte in un sia pur risalente precedente (Cass. n. 5486 del 08/09/1986), secondo cui la domanda
dell'attore, ove non consti una diversa volontà, può ritenersi implicitamente
estesa nei confronti del terzo responsabile chiamato in giudizio sin dal momento
della sua chiamata e quindi anche prima che venga espressamente formulata
contro lo stesso terzo. Di conseguenza è dal detto momento che si verifica l'effetto
interruttivo della prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, nei confronti
del chiamato in causa. Dunque, dovendo farsi risalire l'effetto interruttivo all'epoca di notifica della prima citazione (2008), nessuna prescrizione può dirsi maturata.
§ 13. Venendo finalmente al merito, l'appellante lamenta la mancanza di forma scritta del contratto quadro e la assenza di ordini scritti.
Si tratta di motivi connessi che possono essere esaminati congiuntamente.
12 § 13.1. È pacifico tra le parti che l'unico contratto scritto venne stipulato in data 22.9.2000; lo stesso attore, pertanto, discorre della nullità, ai sensi dell'art. 23 del d.lvo 58/98, delle operazioni disposte antecedentemente a tale data. Ciò, però, come evidenziato dalla difesa della convenuta,
comporta, come prima obiezione, che, per quanto riguarda l'investimento in azioni Finmatica, può ritenersi la nullità dell'acquisto solo di 200 su
2.200 azioni complessive, in quanto avvenuto prima del contratto scritto;
e, in modo analogo, la nullità riguarderebbe solo 110 azioni sulle CP_2
5.100 complessivamente acquistate. Il danno complessivo si ridurrebbe,
pertanto, ad avviso della appellata soli € 2.810,21 (€ 1.731,66 per le azioni
Finmatica, € 1.078,55 per le si tornerà più avanti sulla più corretta CP_2
determinazione dei danni riconducibili a tali investimenti).
§ 13.2. L'appellante, però, ha lamentato che, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto quadro, mancherebbe la prova dei singoli ordini di investimento.
§ 13.3. La doglianza al riguardo è risultata in gran parte smentita dalla documentazione prodotta dalla banca, che ha depositato in atti gli ordini di acquisto dei titoli Finmatica relativi alle operazioni del 28.03.2000,
13.04.2000, 13.07.2000 e 13.01.2004, e dei titoli relativi agli ordini CP_2
del 21.03.2000, 26.05.2000, 05.12.2000, 21.05.2001, 26.06.2001, 17.08.2001 e
10.09.2001.
L'appellante, tuttavia, ha evidenziato come manchino all'appello gli ordini di acquisto relativi alle azioni Finmatica del 19.08.2003 e del CP_2
10.09.2001: il primo è riferito a 1000 azioni Finmatica e quindi al 50% di quelle contestate e il secondo a circa il 20% delle azioni contestate, CP_2
13 per le quali, pertanto, non sussiste prova della richiesta di investimento avanzata.
§ 13.4. Ora, è vero quanto sostenuto dalla banca, e cioè che un obbligo di documentare per iscritto i singoli ordini non è previsto dalla disciplina di settore, e tanto meno a pena di nullità (l'art. 23 TUF riguardando solo la forma del contratto quadro di negoziazione, e non dei singoli ordini),
come da pacifica giurisprudenza di legittimità; e, tuttavia, la medesima giurisprudenza citata dall'appellata (Cass. 9 agosto 2017, n. 19759),
nell'escludere che l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 si riferisca ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento), fa salvo il caso in cui vi sia una diversa previsione in tal senso nello stesso contratto quadro: in tal caso, infatti, trova applicazione il principio di cui all'art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita "ad substantiam", principio estensibile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti unilaterali che seguono a quella stipulazione, come nell'ipotesi degli ordini suddetti.
§ 13.5. Ebbene, l'art. 1, co. 3, del contratto quadro prevede proprio che gli
ordini sono impartiti alla banca di norma per iscritto … qualora gli ordini
vengano impartiti telefonicamente, il cliente dà atto che tali ordini saranno
registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
Dunque, le parti stabilirono convenzionalmente che i singoli ordini dovessero essere impartiti per iscritto, e si tratta di forma ad substantiam,
non sostituibile da altri atti o fatti successivi – come pure la difesa dell'appellata suggerisce – quali le comunicazioni della banca in ordine all'effettuazione delle operazioni, le note informative o le rendicontazioni
14 periodiche inviate all'attore, non essendo ipotizzabili atti equipollenti o ratifiche successive dell'atto nullo (come affermato, proprio con riferimento all'art. 23 TUF da Cass. sez. I, Ordinanza n. 6794
del 14/03/2024); né, infine, la banca ha prospettato che quelli in oggetto fossero ordini telefonici, anche perché in tale evenienza ne avrebbe prodotta la relativa registrazione.
§ 13.6. Pertanto, a parte le operazioni anteriori al 22.9.2000, vanno dichiarate nulle anche quelle per acquisti di azioni Finmatica del
19.08.2003 e del 10.09.2001. CP_2
§ 14. Lo ha poi lamentato la violazione, da parte della banca, Pt_1
delle regole comportamentali fissate dagli artt. 28, primo e secondo comma, e 29 del reg. Consob 11522/1998.
Si tratta di censure che possono essere esaminate congiuntamente.
§ 14.1. Con riferimento alla prima, è pacifico che il documento sui rischi generali venne consegnato allo in occasione della sottoscrizione Pt_1
del contratto quadro (cfr. doc. 9 di parte in primo grado): Controparte_3
la mancanza di tale documento con riferimento al periodo anteriore è
irrilevante, dal momento che la nullità degli investimenti anteriori discende dalla mancanza dello stesso contratto.
§ 14.2. Con riferimento, poi, alle informazioni sui rischi specifici di cui alle singole operazioni, previste dall'art. 28, secondo comma, e, più in generale, all'obbligo per l'intermediario di astenersi da operazioni che non siano adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, va innanzitutto evidenziato che lo , nello stipulare il contratto Pt_1
quadro di negoziazione, dichiarò di non voler fornire all'intermediario
15 informazioni circa la pregressa esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla propria situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio.
§ 14.3. Ora, come si ricava anche dal secondo comma dell'art. 29 del regolamento, per poter valutare l'adeguatezza di ogni singola operazione,
così come del resto per poter calibrare le informazioni specifiche da offrire all'investitore, relative a ciascuna operazione, l'intermediario deve basarsi su tutte le informazioni disponibili, non essendo esonerato al riguardo dal diniego opposto dall'investitore alla propria “profilatura”,
vista la immanente asimmetria informativa esistente tra le parti (cfr. in tal senso Cass. sez. I, ordinanza n. 35789 del 06/12/2022); e, anzi, copiosa giurisprudenza ritiene che il rifiuto di fornire le informazioni di cui al primo comma dell'art. 28 del regolamento lascia sussistere una presunzione di profilo basso, a cui parametrare i successivi investimenti.
14.4. E, tuttavia, il riferimento contenuto nel secondo comma dell'art. 29 a
“ogni altra informazione disponibile” consente, ad avviso di questa
Corte, di valorizzare anche eventuali ulteriori elementi, tenuto conto anche di altro principio, pure espresso dai giudici di legittimità, secondo cui non è ravvisabile in capo all'intermediario professionale la sussistenza di un
obbligo di "diffidenza" nei confronti del cliente (cfr. Cass. sez. I, ordinanza n.
18119 del 31/08/2020).
§ 14.5. Ebbene, ad avviso di questa Corte gli elementi offerti dalla banca sono tali da consentire di sovvertire la presunzione di profilo basso
relativamente all'operatività posta in essere da . Parte_1
Innanzitutto, pur gravando in materia l'onere della prova in capo
16 all'intermediario e non certo in capo all'investitore (art. 23, u.c., d. lgs. n.
58/1998), è pur vero che l'attore non ha neanche lontanamente ipotizzato quali informazioni non gli sarebbero state fornite che gli avrebbero consentito di determinarsi diversamente in relazione agli acquisti delle azioni Finmatica e allegazione che sarebbe occorsa sia per CP_2
consentire, eventualmente, la prova da parte della banca delle informazioni fornite, sia per valutare il nesso causale rispetto ai danni lamentati. Risulta, poi, dalla documentazione prodotta dalla banca, una
“storia” dello (confermata anche dalle prove testimoniali Pt_1
raccolte) che induce a definirlo come investitore esperto e non alieno da investimenti anche rischiosi, concentrato sul mercato non solo obbligazionario ma anche azionario, notoriamente a rischio di elevata volatilità. Di più: proprio con riferimento ai titoli di cui qui si discute non
è senza rilievo la circostanza che lo ripeté più volte gli acquisti, Pt_1
cercando di cogliere i momenti di maggior ribasso, per poi lucrare su quotazioni maggiori al momento della rivendita.
E, contrariamente a quanto pare desumerne l'odierno appellante, il fatto che in due occasioni la banca abbia segnalato l'inadeguatezza delle operazioni per dimensioni e tipologia (ordine di acquisto di azioni CP_2
del 15/12/2003 doc. 5 appellata; ed ordine Finmatica del 13/1/2004 doc. 6
appellata) e ciò nonostante lo abbia disposto per iscritto che vi Pt_1
si desse corso dimostra proprio l'attitudine autonoma dell'investitore e la sua volontà e capacità di orientarsi nel mercato finanziario anche senza l'ausilio dell'intermediario.
17 Infine, come evidenziato dalla banca, sia pure ex post conferisce una chiave di lettura significativa agli intenti dello la profilatura alla Pt_1
fine (nel 2005) fornita, allorché dovette aggiornare le informazioni sul suo profilo finanziario, dichiarando di avere una “propensione al rischio alta”
ed un “obiettivo di investimento speculativo”.
Su tutto, poi, vale l'ulteriore considerazione circa il modo di azionare la nullità “selettiva” delle singole operazioni, su cui si tornerà oltre.
§ 15. Così ricostruiti i fatti di causa, e verificata la fondatezza/infondatezza delle singole doglianze, ritiene la Corte,
esaminate le tabelle predisposte dal CTU nel giudizio di primo grado, che complessivamente la nullità contrattuale invocata dall'appellante colpisca gli acquisti anteriori al settembre 2000, pari ad € 16.669,14 in azioni
Finmatica e ad € 4.075,00 in azioni (così corretto il dato riportato CP_2
dal CTU, che omette di considerare che le azioni con codice CP_2
138209-40 vennero acquistate e rivendute senza alcun saldo positivo o negativo), nonché gli ordini per 1000 azioni Finmatica del 19.08.2003 per €
8.790,41, e per 1000 azioni del 10.09.2001 per € 5.920,00, per i quali CP_2
non sussiste prova della richiesta dell'investimento. Il totale di tali operazioni ammonta ad € 35.454,55.
§ 15.1. Tuttavia, quei medesimi titoli non hanno visto del tutto azzerato il loro valore.
Per quanto riguarda le 200 azioni Finmatica acquistate prima del contratto quadro per un controvalore complessivo di € 16.669,14, vennero rivendute a 41,5, con una perdita di € 8.369,14; le ulteriori 1000 azioni
18 Finmatica vennero acquistate il 19.8.2003 al valore unitario di 8,786, per essere rivendute al prezzo di 5,8, con una perdita di € 2.990,41.
Complessivamente, dunque, sui titoli Finmatica la perdita patita dallo
, rilevante ai fini di causa, ammonterebbe ad € 11.359,55 (e, si Pt_1
noti, la parte appellata non ha allegato che una diversa tempistica nella rivendita dei titoli avrebbe potuto sortire un migliore esito).
Quanto, invece, ai titoli i 100 acquistati prima del contratto CP_2
quadro al prezzo unitario di 40,75 vennero rivenduti al prezzo di 21,88,
facendo registrare una perdita di € 1.887,00; mentre risultavano ancora nel portafogli titoli dell'appellante al momento della CTU le ulteriori 1000
azioni, acquistate il 10.09.2001 per € 5.920,00, con un valore residuo di circa € 2.000,00 ed una perdita di circa € 3.920,00.
Complessivamente, quindi, sui titoli la perdita subita dallo CP_2
, rilevante ai fini di causa, ammonterebbe ad € 5.807,00 (e, si noti, Pt_1
la parte appellata anche in tal caso non ha allegato che una diversa tempistica nella rivendita dei titoli avrebbe potuto sortire un migliore esito), portando le perdite complessive sui due titoli ad € 17.166,55.
§ 16. Va, a questo punto, considerato che – come eccepito dalla banca convenuta – le nullità invocate dall'appellante e riconosciute da questa
Corte per la violazione delle prescritte forme ad substantiam dei contratti rientrano nella categoria delle cd. nullità protettive, in ordine alle quali legittimamente l'investitore può decidere di farle valere in relazione a quegli investimenti che si siano rivelati per lui pregiudizievoli.
§ 16.1. E, tuttavia, la giurisprudenza è intervenuta per evitare gli effetti distorsivi che potrebbero derivare da un uso “selettivo” dell'azione di
19 nullità così congegnata, stabilendo che l'intermediario, tuttavia, ove la
domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre
l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato
sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli
ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro (Cass. sez. un. n. 28314
del 04/11/2019; e, ancora, Cass. sez. I, Ordinanza n. 10505 del 03/06/2020).
Non si tratta, come parrebbe intendere l'appellata, di una sorta di compensazione – che non potrebbe configurarsi neppure astrattamente,
dal momento che la banca non è creditrice dell'investitore – ma di un'eccezione fondata sul principio di buona fede che deve fondare l'agire anche processuale delle parti;
e, venendo al caso di specie, poiché è
provato (cfr. risultati della CTU) che nello stesso periodo di tempo a cui si riferiscono le operazioni dichiarate nulle lo con acquisti di altri Pt_2
titoli, riportò un utile di € 14.931,82, tale importo “rileva … come limite quantitativo all'efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall'investitore” (così Cass. da ultimo citata).
§ 17. In conclusione, per effetto delle riscontrate nullità, le somme ripetibili dallo , tenuto conto della eccezione di buona fede Pt_1
sollevata dalla banca intermediaria, ammontano ad € 2.234,73; ed in tal misura, maggiorata degli interessi dalla domanda, va pronunciata condanna di . Controparte_3
§ 18. L'esito del giudizio, implicando una complessiva rivisitazione della regolamentazione delle spese anche del primo grado, rende superfluo un esame specifico del secondo motivo di gravame, con cui lo si Pt_1
doleva della regolamentazione delle spese compiuta in primo grado.
20 Dunque, l'accoglimento sia pur parziale della domanda dell'appellante,
implica la condanna della convenuta appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo il d.m.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia secondo il decisum e facendo applicazione dei valori medi per tutte le fasi, con attribuzione ai procuratori che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli, n. 8363/2019 del 24.09.2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) in accoglimento dell'appello, condanna al Controparte_3
pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
2.234,73, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- b) condanna al pagamento delle spese del doppio Controparte_3
grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi €
2.552,00 per compensi professionali, oltre spese se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado in complessivi € 3.719,00, di cui € 804,00 per spese ed €
2.915,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15
%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi, agli avv.ti Roberto Marino e Giovanna Di Santo che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
-c) pone le spese di CTU come liquidate nel primo grado di giudizio definitivamente a carico della convenuta appellata.
21 Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli, l'1.10.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1480/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 8363/2019 pubblicata il 24.09.2019 e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli, Via Concezione a Montecalvario, 38, nello studio dell'avv. MARINO ROBERTO ( , che l rappresenta e C.F._2
difende - unitamente all'avv. DI SANTO GIOVANNA (c.f.
) per procura in atti C.F._3
E (c. f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1
in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 726, nello studio dell'avv. APUZZO
PAOLO (c.f. ), che la rappresenta e difende, C.F._4
unitamente all'Avv. TAVORMINA VALERIO (c.f. ), C.F._5
per procura in atti
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Voglia l'adita Corte di Appello, in
accoglimento del presente gravame, così provvedere:
1) Riformare, per i motivi tutti espressi, la sentenza n. 8363/2019 emessa dal
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile RG 35512/2012, Dr. Ragozini, in data
19.09.2019 e depositata in Cancelleria e resa pubblica in data 24.09.2019, non
notificata e in conseguenza:
2) Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle operazioni di investimento
in azioni Finmatica e eseguite dalla così come CP_2 Controparte_3
indicate alla pagina 2 dell'atto di citazione di primo grado, per assenza del
contratto di intermediazione finanziaria, condannando per l'effetto la società
appellata alla restituzione in favore dell'istante della somma di € 68.034,59, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
3) Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle operazioni di investimento
in azioni Finmatica e eseguite dalla così come CP_2 Controparte_3
indicate alla pagina 2 dell'atto di citazione di primo grado, per assenza degli
ordini di acquisto, condannando per l'effetto la società appellata alla restituzione
in favore dell'istante della somma di € 68.034,59, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dall'evento al soddisfo;
4) In linea gradata, la accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle
operazioni di investimento in azioni Finmatica e eseguite dalla CP_2 [...]
Controparte_4 [...]
[...]
così come indicate alla pagina 2 dell'atto di citazione di primo
[...]
grado, per la violazione dell'art. 21 del D.Lgs 58/98 e degli artt. 26-28 I e II
comma – 29 del regolamento 11522798 e quindi l'esclusiva responsabilità CP_5
della appellata nella produzione dell'evento dannoso e per l'effetto CP_6
condannare la società appellata alla restituzione in favore dell'istante della
somma di € 68.034,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al
soddisfo;
5) In linea ancora gradata, accertare e dichiarare l'annullamento, ex art. 1427
c.c., per i motivi esposti in narrativa, delle operazioni di investimento oggetto del
giudizio, condannando per l'effetto la società appellata alla restituzione in favore
dell'istante della somma di € 68.034,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria
dall'evento al soddisfo;
6) In linea ancora più gradata, accertare e dichiarare il grave inadempimento
della banca appellata per tutti i comportamenti posti in essere, così come in
narrativa enucleati, in relazione alle operazioni di investimento in azioni
Finmatica e eseguite dalla cos' come indicate alla CP_2 Controparte_3
pagina 2 dell'atto di citazione di primo grado, condannando per l'effetto la società
appellata alla restituzione in favore dell'istante della somma di € 68.034,59, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
7) Condannare la banca appellata al risarcimento di tutti i danni sofferti in
conseguenza delle violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di
intermediazione mobiliare e quantificati nell'importo di € 68.034,59, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
8) In linea ancora maggiormente gradata, accertare e dichiarare la illegittimità
dell'operato della banca appellata e per l'effetto, stante l'esclusiva responsabilità
3 della stessa, condannarla al risarcimento di tutti i danni cagionati all'istante, per
un importo di € 68.034,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al
soddisfo;
9) In linea ancora subordinata, la responsabilità precontrattuale della banca
convenuta per i comportamenti posti in essere in epoca antecedente alla stipula
del contratto di intermediazione mobiliare e per l'effetto condannare essa
appellata al risarcimento di tutti i danni cagionati all'istante per un importo di €
68.034,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
10) Condannare la in persona del suo legale rapp.te Controparte_7
p.t., al pagamento delle competenze e spese del doppio grado di giudizio, oltre
rimborso delle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti
procuratori anticipatari;
11) Condannare la in persona del suo legale rapp.te Controparte_7
p.t., al pagamento delle spese di CTU del primo grado del giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA: l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia:
I.- in via principale, dichiarare inammissibile l'appello avversario o comunque
rigettarlo integralmente in quanto infondato e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli, II sez. civ., G.I. dott. Ragozzini, n.
8363/2019 pubblicata il 24/09/2019;
II.- comunque rigettare in quanto inammissibili e/o improponibili e/o infondate le
do-mande tutte formulate dall'attore sig. alla luce di tutte le Parte_1
difese ed eccezioni sollevate in atti dall'esponente ivi Controparte_3
comprese quelle di prescrizione, di rinuncia, di convalida e di compensazione con
i contrapposti crediti risarcitori e restitutori dell'esponente Controparte_3
4 nei confronti dello stesso attore derivanti – oltre che dal credito per la condanna
alle spese di lite di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 12378/2010 resa
inter partes, oltre interessi dal dovuto al saldo – dal non avere parte attrice
eseguito il contratto secondo buona fede, in violazione dell'art. 1375 c.c. o
comunque dell'art. 2043 c.c., e dall'essere tenuto l'attore sig. – per la Pt_1
denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza, in tutto o in parte, della
domanda di restituzione formulata dall'attore sig. per difetto di forma Pt_1
del contratto quadro di negoziazione – a restituire ad le Controparte_3
plusvalenze conseguite in relazione agli investimenti specificati in atti (pagg. 14-
15 di cui innanzi), il tutto oltre interessi e maggior danno.
In via istruttoria, solo occorrendo, la rinnovazione della prova per testi.
in ogni caso con rifusione a favore di delle competenze di Controparte_3
causa oltre spese generali, Iva, Cpa ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. instaurò, nel 2008, due giudizi ai sensi dell'art. 2, Parte_1
del d. lgs. n. 5/2003 (cd. rito societario), nei confronti della
[...]
Controparte_8
Col primo, chiese al tribunale di dichiarare la nullità delle operazioni d'investimento in 5.100 azioni eseguite dalla banca convenuta per CP_2
carenza del contratto scritto di intermediazione finanziaria o per assenza degli ordini di acquisto e, per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento di € 50.005,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, di accertare, ai medesimi fini condannatori, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 del d. lgs. 58/1998 e degli artt. 26, 28 e 29 del
REG. Consob n. 11522/1998 o comunque dichiarare l'annullamento delle
5 suddette operazioni previo accertamento del grave inadempimento contrattuale dell'istituto di credito.
Col secondo, l'attore propose le medesime domande, relativamente ad altro investimento, relativo a 2.200 azioni Finmatica, da cui a suo dire aveva subito una perdita di € 19.048,23.
§ 2. In entrambi i giudizi si costituì contestando la fondatezza CP_8
delle avverse pretese, e chiamando in causa , unico Controparte_3
soggetto legittimato. Quest'ultima si costituì a propria volta,
riconoscendo la propria legittimazione passiva, ma contestando nel merito le richieste dello , per le ragioni già prospettate da Pt_1
Entrambe le banche, in particolare, lamentarono l'abusivo CP_8
frazionamento del credito da parte dell'attore, per avere proposto due distinte domande, pur in presenza di un unico rapporto giuridico.
§ 3. Riuniti i due giudizi, con sentenza n. 12378/2010 del 6 – 9 dicembre
2010, il tribunale: a) dichiarò cessata la materia del contendere fra lo e la b) dichiarò Pt_1 Controparte_8
l'improponibilità delle domande proposte dall'attore nei confronti della
; c) compensò le spese di lite fra l'attore e d) Controparte_3 CP_8
condannò l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
. CP_3
§ 3.1. Per quel che rileva ai fini dell'odierna decisione, il tribunale richiamò l'orientamento espresso dalla Corte regolatrice, anche a sezioni unite, concernente l'abuso del processo per indebito frazionamento di pretese creditorie riconducibili ad un rapporto giuridico di carattere unitario;
condivise che siffatto frazionamento, operato dall'interessato per
6 sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia col principio di correttezza e buona fede, sia col principio costituzionale del giusto processo;
riscontrò nelle iniziative processuali dello la ricorrenza dei Pt_1
caratteri propri di siffatta parcellizzazione;
ne trasse la conclusione della necessaria applicazione della sanzione di improponibilità della domanda.
§ 4. Con citazione notificata il 18 dicembre 2012, ha Parte_1
riproposto unitariamente le medesime domande nei confronti di
[...]
, ricordando la conclusione in rito del precedente giudizio, e CP_3
concludendo, dunque, per la declaratoria di nullità o inefficacia delle operazioni aventi ad oggetto gli investimenti in azioni e Finmatica;
CP_2
in subordine per l'annullamento delle stesse per vizio del consenso ex art. 1427 c.c., o per la declaratoria di grave inadempimento, o, in ulteriore subordine, per l'affermazione della responsabilità precontrattuale della banca, con la condanna, in ogni caso, della convenuta a risarcire i danni indicati in € 69.053,76, corrispondenti alla somma investita nelle
00operazioni contestate, con vittoria delle spese di lite.
§ 5. Si è costituita resistendo alle avverse pretese, Controparte_3
con eccezioni di rito e di merito.
§ 6. Il Tribunale, dopo aver ammesso le prove testimoniali richieste e, poi,
una consulenza tecnica, con la sentenza n. 8363/2019 ha rigettato la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
§ 6.1. A fondamento della decisione, il primo giudice ha ritenuto che le pretese dello fossero precluse dal giudicato formatosi in ordine Pt_1
alla sentenza del tribunale n. 12378/2010. Il tribunale ha ravvisato la ratio
7 della decisione del 2010 nell'adesione alla giurisprudenza secondo cui
mancherebbe a monte il diritto a far valere in giudizio una pretesa creditoria nella
parte frazionata successiva a quella già azionata. L'improponibilità deriverebbe
dalla sanzione ordinamentale per la violazione del principio di buona fede, ed
attesterebbe l'assenza della facoltà di agire in giudizio, ovvero la mancanza del
diritto. Dunque, secondo il primo giudice, quella precedentemente assunta dal tribunale sarebbe una pronuncia di merito, come tale idonea a passare in giudicato ed a creare la preclusione per successivi giudizi,
anche per evitare la possibilità di riproporre la medesima domanda nuovamente in un nuovo giudizio, nonostante ne sia già stata dichiarata l'improponibilità.
§ 7. ha impugnato la sentenza n. 8363/2019 e, Parte_1
preliminarmente, ha affidato la critica alla decisione di primo grado a due motivi.
§ 7.1. Col primo, ha dedotto un'erronea interpretazione ed applicazione della legge, laddove il tribunale ha fatto discendere la preclusione del giudicato dalla dichiarazione di improcedibilità ad opera della precedente sentenza n. 12378/2010. A suo dire, costante giurisprudenza reputa che la declaratoria di improcedibilità costituisca una pronuncia soltanto in rito e non di merito, a contenuto processuale, il cui giudicato ha una valenza soltanto formale, non ostativo alla riproposizione della domanda, anche per ragioni di ordine costituzionale che non tollerano la perdita del diritto all'azione come sanzione processuale.
§ 7.2. Col secondo motivo, ha dedotto l'esistenza di contraddittorietà
della motivazione in ordine alla condanna alle spese processuali. A tale
8 riguardo, ha sottolineato come il primo giudice abbia emesso la decisione in questione rivalutando preliminari considerazioni in ordine all'esigenza di
eseguire o meno l'istruttoria, così evidenziando l'inutilità dell'istruttoria eseguita ai fini della decisione finale. Da ciò, a suo dire, l'ingiustizia della condanna alle spese, comprensiva di quelle relative alla fase istruttoria,
ed ancor di più la condanna a sostenere anche le spese di CTU.
§ 7.3. Ha, quindi, riproposto tutte le ragioni di merito poste a sostegno della domanda già svolta, richiamato le prove testimoniali raccolte in primo grado e gli esiti della CTU e formulato le conclusioni richiamate in epigrafe.
§ 8. Si è costituita invocando il rigetto del gravame Controparte_3
e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
§ 9. La causa, originariamente incardinata presso la settima sezione civile di questa Corte, è stata trasmessa a questa sezione per effetto del decreto della presidente della Corte d'Appello di Napoli del 30.12.2024, e trattenuta in decisione all'udienza del 4 giugno 2025, con l'assegnazione degli ordinari termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 10. Va, innanzitutto, esaminato il primo motivo di appello, relativo alla proponibilità della domanda.
Come visto, il primo giudice, aderendo alle eccezioni in tal senso sollevate dalla banca in primo grado, ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza del tribunale n. 12378/2010 che aveva dichiarato improponibili le medesime richieste a causa del frazionamento ritenuto illegittimo delle pretese dell'attore valesse a precluderne la riproposizione;
secondo il tribunale, da quella decisione, e più ancora
9 dalla pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 23726/2007 a cui il tribunale si era rifatto, poteva evincersi l'inesistenza del diritto di far valere in giudizio una pretesa parcellizzata;
con la conseguenza che quella sentenza che ha sanzionato con l'improponibilità la domanda frazionata non potrebbe essere considerata una pronuncia di rito, ma di merito, come tale idonea a precludere, col passaggio in giudicato, la riproposizione della domanda.
§ 11. L'appello al riguardo è fondato.
A prescindere dalla corretta applicazione o meno da parte del tribunale,
con la sentenza n. 12378/2010, dei principi in tema di parcellizzazione del credito, sta di fatto che la giurisprudenza più recente ha ben chiarito che in nessun caso la sanzione dell'improponibilità può precludere la riproposizione unitaria della domanda, esonerando il giudice dal dovere di decidere nel merito. In tal senso, si è espressa di recente la Suprema
Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025, con cui,
nel ribadire che la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, ha al tempo stesso chiaramente affermato che ciò lascia impregiudicato il diritto alla riproposizione unitaria della pretesa (il che vale ad escluderne la preclusione, anche in caso di giudicato sulla declaratoria di improponibilità); ed ha aggiunto che anche qualora non sia (più) possibile l'instaurazione di un giudizio unitario sulla pretesa illegittimamente frazionata, a causa della formazione del giudicato su una parte della pretesa proposta separatamente, il giudice è tenuto a decidere nel
merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, salva la valutazione
10 del contegno processuale del creditore ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata,
non s'è formato un giudicato che copra la declaratoria di improponibilità
della domanda, che ben può essere dunque riproposta ed esaminata in questa sede.
La fondatezza del primo motivo di gravame consente di esaminare nel merito le domande dello . Pt_1
§ 12. Prima, però, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da
. Controparte_3
§ 12.1. L'eccezione in questione è basata dall'appellata sull'intervenuto decorso del termine quinquennale per le domande risarcitorie basate su una ipotesi di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, in quanto riferita alla conclusione di operazioni di investimento intervenute tra il 2002 ed il 2004 e considerato che la citazione avversaria è stata notificata il 18 dicembre 2012.
L'assunto non è condivisibile.
Innanzitutto, l'attore ha, nel corso del giudizio di primo grado,
evidenziato (cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.) che intendeva far valere una responsabilità di carattere contrattuale;
e la stessa difesa della convenuta ha, pertanto, in questo giudizio di appello,
ritenuto di non accettare il contraddittorio su domande di diversa natura,
precontrattuale o extracontrattuale, da considerare abbandonate nel precedente grado, residuando evidentemente solo una responsabilità
11 contrattuale, con applicazione, evidentemente, del termine ordinario decennale.
§ 12.2. Ma, ad ogni modo, non è neanche condivisibile la tesi dell'appellata mirante a negare rilevanza, ai fini dell'interruzione della prescrizione, all'originaria citazione del 2008 (quella che diede poi luogo alla sentenza del tribunale partenopeo n. 12378 del 2010), in quanto indirizzata contro e non contro , in quel CP_8 Controparte_3
giudizio chiamata in causa dalla convenuta.
Deve, infatti, considerarsi che la citata sentenza del tribunale di Napoli
del 2010 dichiarò cessata la materia del contendere tra lo e Pt_1
ritenendo – pacificamente – legittimata passivamente e CP_8
titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio . Controparte_3
Soccorre, allora, quanto spiegato dalla Suprema Corte in un sia pur risalente precedente (Cass. n. 5486 del 08/09/1986), secondo cui la domanda
dell'attore, ove non consti una diversa volontà, può ritenersi implicitamente
estesa nei confronti del terzo responsabile chiamato in giudizio sin dal momento
della sua chiamata e quindi anche prima che venga espressamente formulata
contro lo stesso terzo. Di conseguenza è dal detto momento che si verifica l'effetto
interruttivo della prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, nei confronti
del chiamato in causa. Dunque, dovendo farsi risalire l'effetto interruttivo all'epoca di notifica della prima citazione (2008), nessuna prescrizione può dirsi maturata.
§ 13. Venendo finalmente al merito, l'appellante lamenta la mancanza di forma scritta del contratto quadro e la assenza di ordini scritti.
Si tratta di motivi connessi che possono essere esaminati congiuntamente.
12 § 13.1. È pacifico tra le parti che l'unico contratto scritto venne stipulato in data 22.9.2000; lo stesso attore, pertanto, discorre della nullità, ai sensi dell'art. 23 del d.lvo 58/98, delle operazioni disposte antecedentemente a tale data. Ciò, però, come evidenziato dalla difesa della convenuta,
comporta, come prima obiezione, che, per quanto riguarda l'investimento in azioni Finmatica, può ritenersi la nullità dell'acquisto solo di 200 su
2.200 azioni complessive, in quanto avvenuto prima del contratto scritto;
e, in modo analogo, la nullità riguarderebbe solo 110 azioni sulle CP_2
5.100 complessivamente acquistate. Il danno complessivo si ridurrebbe,
pertanto, ad avviso della appellata soli € 2.810,21 (€ 1.731,66 per le azioni
Finmatica, € 1.078,55 per le si tornerà più avanti sulla più corretta CP_2
determinazione dei danni riconducibili a tali investimenti).
§ 13.2. L'appellante, però, ha lamentato che, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto quadro, mancherebbe la prova dei singoli ordini di investimento.
§ 13.3. La doglianza al riguardo è risultata in gran parte smentita dalla documentazione prodotta dalla banca, che ha depositato in atti gli ordini di acquisto dei titoli Finmatica relativi alle operazioni del 28.03.2000,
13.04.2000, 13.07.2000 e 13.01.2004, e dei titoli relativi agli ordini CP_2
del 21.03.2000, 26.05.2000, 05.12.2000, 21.05.2001, 26.06.2001, 17.08.2001 e
10.09.2001.
L'appellante, tuttavia, ha evidenziato come manchino all'appello gli ordini di acquisto relativi alle azioni Finmatica del 19.08.2003 e del CP_2
10.09.2001: il primo è riferito a 1000 azioni Finmatica e quindi al 50% di quelle contestate e il secondo a circa il 20% delle azioni contestate, CP_2
13 per le quali, pertanto, non sussiste prova della richiesta di investimento avanzata.
§ 13.4. Ora, è vero quanto sostenuto dalla banca, e cioè che un obbligo di documentare per iscritto i singoli ordini non è previsto dalla disciplina di settore, e tanto meno a pena di nullità (l'art. 23 TUF riguardando solo la forma del contratto quadro di negoziazione, e non dei singoli ordini),
come da pacifica giurisprudenza di legittimità; e, tuttavia, la medesima giurisprudenza citata dall'appellata (Cass. 9 agosto 2017, n. 19759),
nell'escludere che l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 si riferisca ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento), fa salvo il caso in cui vi sia una diversa previsione in tal senso nello stesso contratto quadro: in tal caso, infatti, trova applicazione il principio di cui all'art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita "ad substantiam", principio estensibile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti unilaterali che seguono a quella stipulazione, come nell'ipotesi degli ordini suddetti.
§ 13.5. Ebbene, l'art. 1, co. 3, del contratto quadro prevede proprio che gli
ordini sono impartiti alla banca di norma per iscritto … qualora gli ordini
vengano impartiti telefonicamente, il cliente dà atto che tali ordini saranno
registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
Dunque, le parti stabilirono convenzionalmente che i singoli ordini dovessero essere impartiti per iscritto, e si tratta di forma ad substantiam,
non sostituibile da altri atti o fatti successivi – come pure la difesa dell'appellata suggerisce – quali le comunicazioni della banca in ordine all'effettuazione delle operazioni, le note informative o le rendicontazioni
14 periodiche inviate all'attore, non essendo ipotizzabili atti equipollenti o ratifiche successive dell'atto nullo (come affermato, proprio con riferimento all'art. 23 TUF da Cass. sez. I, Ordinanza n. 6794
del 14/03/2024); né, infine, la banca ha prospettato che quelli in oggetto fossero ordini telefonici, anche perché in tale evenienza ne avrebbe prodotta la relativa registrazione.
§ 13.6. Pertanto, a parte le operazioni anteriori al 22.9.2000, vanno dichiarate nulle anche quelle per acquisti di azioni Finmatica del
19.08.2003 e del 10.09.2001. CP_2
§ 14. Lo ha poi lamentato la violazione, da parte della banca, Pt_1
delle regole comportamentali fissate dagli artt. 28, primo e secondo comma, e 29 del reg. Consob 11522/1998.
Si tratta di censure che possono essere esaminate congiuntamente.
§ 14.1. Con riferimento alla prima, è pacifico che il documento sui rischi generali venne consegnato allo in occasione della sottoscrizione Pt_1
del contratto quadro (cfr. doc. 9 di parte in primo grado): Controparte_3
la mancanza di tale documento con riferimento al periodo anteriore è
irrilevante, dal momento che la nullità degli investimenti anteriori discende dalla mancanza dello stesso contratto.
§ 14.2. Con riferimento, poi, alle informazioni sui rischi specifici di cui alle singole operazioni, previste dall'art. 28, secondo comma, e, più in generale, all'obbligo per l'intermediario di astenersi da operazioni che non siano adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, va innanzitutto evidenziato che lo , nello stipulare il contratto Pt_1
quadro di negoziazione, dichiarò di non voler fornire all'intermediario
15 informazioni circa la pregressa esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla propria situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio.
§ 14.3. Ora, come si ricava anche dal secondo comma dell'art. 29 del regolamento, per poter valutare l'adeguatezza di ogni singola operazione,
così come del resto per poter calibrare le informazioni specifiche da offrire all'investitore, relative a ciascuna operazione, l'intermediario deve basarsi su tutte le informazioni disponibili, non essendo esonerato al riguardo dal diniego opposto dall'investitore alla propria “profilatura”,
vista la immanente asimmetria informativa esistente tra le parti (cfr. in tal senso Cass. sez. I, ordinanza n. 35789 del 06/12/2022); e, anzi, copiosa giurisprudenza ritiene che il rifiuto di fornire le informazioni di cui al primo comma dell'art. 28 del regolamento lascia sussistere una presunzione di profilo basso, a cui parametrare i successivi investimenti.
14.4. E, tuttavia, il riferimento contenuto nel secondo comma dell'art. 29 a
“ogni altra informazione disponibile” consente, ad avviso di questa
Corte, di valorizzare anche eventuali ulteriori elementi, tenuto conto anche di altro principio, pure espresso dai giudici di legittimità, secondo cui non è ravvisabile in capo all'intermediario professionale la sussistenza di un
obbligo di "diffidenza" nei confronti del cliente (cfr. Cass. sez. I, ordinanza n.
18119 del 31/08/2020).
§ 14.5. Ebbene, ad avviso di questa Corte gli elementi offerti dalla banca sono tali da consentire di sovvertire la presunzione di profilo basso
relativamente all'operatività posta in essere da . Parte_1
Innanzitutto, pur gravando in materia l'onere della prova in capo
16 all'intermediario e non certo in capo all'investitore (art. 23, u.c., d. lgs. n.
58/1998), è pur vero che l'attore non ha neanche lontanamente ipotizzato quali informazioni non gli sarebbero state fornite che gli avrebbero consentito di determinarsi diversamente in relazione agli acquisti delle azioni Finmatica e allegazione che sarebbe occorsa sia per CP_2
consentire, eventualmente, la prova da parte della banca delle informazioni fornite, sia per valutare il nesso causale rispetto ai danni lamentati. Risulta, poi, dalla documentazione prodotta dalla banca, una
“storia” dello (confermata anche dalle prove testimoniali Pt_1
raccolte) che induce a definirlo come investitore esperto e non alieno da investimenti anche rischiosi, concentrato sul mercato non solo obbligazionario ma anche azionario, notoriamente a rischio di elevata volatilità. Di più: proprio con riferimento ai titoli di cui qui si discute non
è senza rilievo la circostanza che lo ripeté più volte gli acquisti, Pt_1
cercando di cogliere i momenti di maggior ribasso, per poi lucrare su quotazioni maggiori al momento della rivendita.
E, contrariamente a quanto pare desumerne l'odierno appellante, il fatto che in due occasioni la banca abbia segnalato l'inadeguatezza delle operazioni per dimensioni e tipologia (ordine di acquisto di azioni CP_2
del 15/12/2003 doc. 5 appellata; ed ordine Finmatica del 13/1/2004 doc. 6
appellata) e ciò nonostante lo abbia disposto per iscritto che vi Pt_1
si desse corso dimostra proprio l'attitudine autonoma dell'investitore e la sua volontà e capacità di orientarsi nel mercato finanziario anche senza l'ausilio dell'intermediario.
17 Infine, come evidenziato dalla banca, sia pure ex post conferisce una chiave di lettura significativa agli intenti dello la profilatura alla Pt_1
fine (nel 2005) fornita, allorché dovette aggiornare le informazioni sul suo profilo finanziario, dichiarando di avere una “propensione al rischio alta”
ed un “obiettivo di investimento speculativo”.
Su tutto, poi, vale l'ulteriore considerazione circa il modo di azionare la nullità “selettiva” delle singole operazioni, su cui si tornerà oltre.
§ 15. Così ricostruiti i fatti di causa, e verificata la fondatezza/infondatezza delle singole doglianze, ritiene la Corte,
esaminate le tabelle predisposte dal CTU nel giudizio di primo grado, che complessivamente la nullità contrattuale invocata dall'appellante colpisca gli acquisti anteriori al settembre 2000, pari ad € 16.669,14 in azioni
Finmatica e ad € 4.075,00 in azioni (così corretto il dato riportato CP_2
dal CTU, che omette di considerare che le azioni con codice CP_2
138209-40 vennero acquistate e rivendute senza alcun saldo positivo o negativo), nonché gli ordini per 1000 azioni Finmatica del 19.08.2003 per €
8.790,41, e per 1000 azioni del 10.09.2001 per € 5.920,00, per i quali CP_2
non sussiste prova della richiesta dell'investimento. Il totale di tali operazioni ammonta ad € 35.454,55.
§ 15.1. Tuttavia, quei medesimi titoli non hanno visto del tutto azzerato il loro valore.
Per quanto riguarda le 200 azioni Finmatica acquistate prima del contratto quadro per un controvalore complessivo di € 16.669,14, vennero rivendute a 41,5, con una perdita di € 8.369,14; le ulteriori 1000 azioni
18 Finmatica vennero acquistate il 19.8.2003 al valore unitario di 8,786, per essere rivendute al prezzo di 5,8, con una perdita di € 2.990,41.
Complessivamente, dunque, sui titoli Finmatica la perdita patita dallo
, rilevante ai fini di causa, ammonterebbe ad € 11.359,55 (e, si Pt_1
noti, la parte appellata non ha allegato che una diversa tempistica nella rivendita dei titoli avrebbe potuto sortire un migliore esito).
Quanto, invece, ai titoli i 100 acquistati prima del contratto CP_2
quadro al prezzo unitario di 40,75 vennero rivenduti al prezzo di 21,88,
facendo registrare una perdita di € 1.887,00; mentre risultavano ancora nel portafogli titoli dell'appellante al momento della CTU le ulteriori 1000
azioni, acquistate il 10.09.2001 per € 5.920,00, con un valore residuo di circa € 2.000,00 ed una perdita di circa € 3.920,00.
Complessivamente, quindi, sui titoli la perdita subita dallo CP_2
, rilevante ai fini di causa, ammonterebbe ad € 5.807,00 (e, si noti, Pt_1
la parte appellata anche in tal caso non ha allegato che una diversa tempistica nella rivendita dei titoli avrebbe potuto sortire un migliore esito), portando le perdite complessive sui due titoli ad € 17.166,55.
§ 16. Va, a questo punto, considerato che – come eccepito dalla banca convenuta – le nullità invocate dall'appellante e riconosciute da questa
Corte per la violazione delle prescritte forme ad substantiam dei contratti rientrano nella categoria delle cd. nullità protettive, in ordine alle quali legittimamente l'investitore può decidere di farle valere in relazione a quegli investimenti che si siano rivelati per lui pregiudizievoli.
§ 16.1. E, tuttavia, la giurisprudenza è intervenuta per evitare gli effetti distorsivi che potrebbero derivare da un uso “selettivo” dell'azione di
19 nullità così congegnata, stabilendo che l'intermediario, tuttavia, ove la
domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre
l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato
sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli
ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro (Cass. sez. un. n. 28314
del 04/11/2019; e, ancora, Cass. sez. I, Ordinanza n. 10505 del 03/06/2020).
Non si tratta, come parrebbe intendere l'appellata, di una sorta di compensazione – che non potrebbe configurarsi neppure astrattamente,
dal momento che la banca non è creditrice dell'investitore – ma di un'eccezione fondata sul principio di buona fede che deve fondare l'agire anche processuale delle parti;
e, venendo al caso di specie, poiché è
provato (cfr. risultati della CTU) che nello stesso periodo di tempo a cui si riferiscono le operazioni dichiarate nulle lo con acquisti di altri Pt_2
titoli, riportò un utile di € 14.931,82, tale importo “rileva … come limite quantitativo all'efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall'investitore” (così Cass. da ultimo citata).
§ 17. In conclusione, per effetto delle riscontrate nullità, le somme ripetibili dallo , tenuto conto della eccezione di buona fede Pt_1
sollevata dalla banca intermediaria, ammontano ad € 2.234,73; ed in tal misura, maggiorata degli interessi dalla domanda, va pronunciata condanna di . Controparte_3
§ 18. L'esito del giudizio, implicando una complessiva rivisitazione della regolamentazione delle spese anche del primo grado, rende superfluo un esame specifico del secondo motivo di gravame, con cui lo si Pt_1
doleva della regolamentazione delle spese compiuta in primo grado.
20 Dunque, l'accoglimento sia pur parziale della domanda dell'appellante,
implica la condanna della convenuta appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo il d.m.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia secondo il decisum e facendo applicazione dei valori medi per tutte le fasi, con attribuzione ai procuratori che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli, n. 8363/2019 del 24.09.2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) in accoglimento dell'appello, condanna al Controparte_3
pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
2.234,73, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- b) condanna al pagamento delle spese del doppio Controparte_3
grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi €
2.552,00 per compensi professionali, oltre spese se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado in complessivi € 3.719,00, di cui € 804,00 per spese ed €
2.915,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15
%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi, agli avv.ti Roberto Marino e Giovanna Di Santo che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
-c) pone le spese di CTU come liquidate nel primo grado di giudizio definitivamente a carico della convenuta appellata.
21 Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli, l'1.10.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
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