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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11816 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 18/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 4844 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Debora Luzi e Rosella Gostoli, giusta Parte_1 delega in calce al ricorso
RICORRENTE – CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Maria Tuccimei Controparte_1
e AR NI, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“In via preliminare:
1) Dichiarare, inaudita altera parte o in fase di prima udienza, la sospensione esecutiva del verbale conclusivo di accertamento ispettivo Reg. Carico AN3833 del 13.01.2023. Nel merito:
2) Accertata la congruità della qualificazione di procacciatore di affari per le figure professionali di cui al verbale di accertamento opposto, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di contributi Fondo Previdenza, di contributi fondo integrativo di previdenza;
di contributi Fondo Indennità Risoluzione Rapporto;
Sanzioni ex art. 34; Sanzione ex art. 35; Sanzione ex art. 40, Interessi mora FIRR;
Sanzioni ex art. 36. Con vittoria di spese e competenze di lite”. Per la parte resistente:
1 “Piaccia al Tribunale Ill.mo
- Atteso che con la presente Comparsa viene proposta domanda riconvenzionale, fissarsi, ex art. 418 C.p.c, altra udienza per la discussione della causa. Previa ammissione delle istanze istruttorie infra dedotte
- Respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dalla Pt_1
Vero
- IN VIA RICONVENZIONALE: dichiarare tenuta e condannare , in persona del Parte_1 suo legale rappresentate pro-tempore, a pagare ad essa concludente, per le causali di cui in narrativa, la somma di Euro 43.045,41 (o veriore determinanda in corso di causa), CP_2 con gli interessi legali maturati e maturandi dal 23/3/2023
- In ogni caso, con il favore delle spese, anche generali nella misura del 15%, IVA e C.p.A.”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 10.2.2023, la società ha proposto opposizione Parte_1 avverso il verbale conclusivo dell'accertamento ispettivo N. Reg. AN3833 del 13.01.2023, con il quale la ha preteso, a seguito della riqualificazione giuridica di Controparte_1
12 rapporti di procacciatore di affari intercorsi nel periodo 1.10.2017-30.9.2022 in rapporti di agenzia, il pagamento della somma complessiva di € 41.200,77, a titolo di contributi Fondo Previdenza per € 23.302,08, contributi fondo integrativo di previdenza per € 818,30, contributi Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) per € 670,91, sanzioni ex art. 34 (Evasione contributiva) per € 8.451,12, sanzione ex art. 35 (Ravvedimento operoso entro 12 mesi) per € 9,63, sanzione ex art. 40 (omessa iscrizione o comunicazione cessazione) per € 2.750,00, interessi mora FIRR per € 8,96 e sanzioni ex art. 36 (omissione contributiva) per € 5.189,77. A sostegno dell'opposizione la società ha dedotto che tutti i rapporti oggetto di ispezione dovevano qualificarsi di procacciamento di affari, in quanto privi dei caratteri di stabilità e continuità, svolgendo, altresì, precise contestazioni in ordine a ciascun rapporto: quanto a , che egli ha lavorato in qualità di procacciatore da marzo Parte_2
2018 a luglio 2020, effettuando complessivamente 15 segnalazioni a fronte di compensi irrisori (€ 3.992,63 nell'anno 2018, € 4.064,00 nell'anno 2019 ed infine € 1.756,49 nell'anno 2020), deducendo anche che la successiva sottoscrizione di un contratto di agenzia non impone di qualificare anche il precedente rapporto come tale;
quanto a , Controparte_3 che ha lavorato come procacciatore soltanto per 6 mesi, effettuando 5 segnalazioni e percependo compensi provvigionali pari a € 3.929,10, deducendo anche in tal caso che la successiva sottoscrizione di un contratto di agenzia, peraltro di breve durata, non impone di qualificare anche il precedente rapporto come tale;
quanto a , che ha Controparte_4 emesso soltanto 2 fatture durante il rapporto come procacciatore, evidenziando anche in tale caso l'irrilevanza della successiva sottoscrizione di un rapporto di agenzia per alcun mesi;
con riferimento alla posizione di la ricorrente ha dedotto l'irrilevanza della CP_5 riqualificazione del rapporto in agenzia operata con un precedente verbale per il periodo
2 2013-2016, in quanto non opposto per mero disguido, evidenziando anche in tal caso l'assenza dei presupposti per l'esiguità delle provvigioni ammontanti nell'anno 2020 ad appena € 460,41; quanto a , la ricorrente ha dedotto la segnalazione Controparte_6 nell'arco di 3 anni di appena 3 clienti, a fronte di un compenso cospicuo dovuto soltanto all'importanza dei clienti segnalati;
con riferimento a ha dedotto la Parte_3 segnalazione di 2 soli clienti nell'anno 2018 per un totale di provvigioni di € 5.512,00; quanto a la società ha addotto la sussistenza tra le parti di un rapporto di Persona_1 collaborazione quale responsabile di filiale, con sporadiche segnalazioni ed esiguo quantitativo di provvigioni;
anche quanto a Smart4 S.r.l., la società ricorrente ha dedotto la sporadicità delle segnalazioni da questa ricevute solo occasionalmente nell'ambito della gestione di un negozio di vendita al dettaglio di telefoni;
infine, con riferimento alla posizione di , e , la ha eccepito CP_7 CP_8 Controparte_9 Parte_1 che gli stessi non hanno mai assunto alcun obbligo di non concorrenza mentre non è incompatibile con il rapporto di procacciamento di affari l'impegno del procacciatore nel segnalare clienti o ordinativi. La parte ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo volersi dichiarare non dovute le somme richieste con il verbale conclusivo dell'accertamento ispettivo impugnato.
Si è costituita la con comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
28.6.2023, impugnando e contestando le avverse allegazioni e spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di al pagamento della somma di Parte_1
Euro 43.045,41 oltre accessori, pretesi con il verbale di accertamento ispettivo del 13.1.2023 con le sanzioni aggiornate, in relazione alla tardiva iscrizione degli agenti e al mancato versamento dei contributi dovuti in CP_3 CP_4 Parte_2 relazione all'agente per il periodo successivo alla iscrizione e, infine, in relazione CP_5 alla omessa iscrizione degli altri otto agenti indicati nel verbale. La convenuta ha, in particolare, dedotto il carattere fidefacente del verbale di accertamento impugnato e la corretta qualificazione in termini di agenzia dei rapporti esaminati, stante la loro durata continuativa e pluriennale e la loro stabilità, desumibile dalla regolarità delle fatture provvigionali emesse, peraltro di carattere non irrisorio, dalla professionalità del collaboratore, dalla previsione di un termine di preavviso di recesso, dall'assegnazione di una zona, dal riconoscimento della provvigione al buon fine dell'affare, dalla previsione di premi ed anticipi provvigionali e, con specifico riferimento alla posizione di dalla sussistenza di confessione stragiudiziale circa la CP_5 natura di agenzia del rapporto intercorso con la ricorrente, rappresentata dalla domanda di rateazione del 4.3.2019. Ha, dunque, concluso, per il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente con condanna della stessa, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di Euro 43.045,41, oltre interessi.
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'escussione di testimoni;
quindi, all'esito della odierna udienza di discussione, è stata decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda promossa da è fondata e merita, pertanto, accoglimento per Parte_1 le ragioni di seguito illustrate;
in relazione alle sanzioni per ritardato pagamento, pure incluse nel verbale impugnato, va invece dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento del dovuto. Specularmente la domanda spiegata in riconvenzionale dalla (nella quale non sono comunque incluse le sanzioni per ritardato CP_1 pagamento già versate) non può trovare accoglimento.
2. Occorre, anzitutto, premettere, da punto di vista generale, che nel giudizio intentato dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, grava sull'Ente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, ossia, nel caso di specie, i fatti costitutivi del rapporto di agenzia cui la legge ricollega l'insorgenza dell'obbligo contributivo. Quanto al rapporto di agenzia, non nuoce ricordare che, secondo gli artt. 1742 e ss. del codice civile, trattasi di rapporto caratterizzato dalla continuità e stabilità del vincolo, dall'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.) con risultato a proprio rischio, dalla sussistenza del diritto di esclusiva (quale divieto per il preponente di valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per l'agente di assumere incarichi nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari da più imprese in concorrenza tra loro - art. 1743 c.c.) nonché dell'obbligo dell'agente
“di adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute” e di “agire con lealtà e buona fede” (1746 del c.c.). Dall'agente si distingue il procacciatore d'affari, ovvero “colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità (a differenza dell'agente) e in via del tutto occasionale anche se, poi, per la disciplina del rapporto può farsi ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia” (Cass. 8 febbraio 1999, n. 1078). In senso conforme la Cass. 10 luglio 2001, n. 9327 nonché Cass. 24 giugno 2005, n. 13629 e la Cass. 28 agosto 2013, n. 19828, secondo cui “Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece, il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione
4 dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa”.
Ai fini della distinzione tra le due figure, non è, dunque, dirimente il requisito della continuità delle prestazioni rese bensì quello della stabilità, potendo anche l'attività del procacciatore di affari svolgersi periodicamente nel tempo e presentare tale connotato, laddove il requisito della stabilità presuppone che la prestazione si ripeta nel tempo non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un preciso impegno contrattuale (Cass. 8 agosto
1998, n. 7799). Il procacciatore di affari si distingue, quindi, dall'agente perché ha il potere – e non l'obbligo – di promuovere affari, viepiù senza dover osservare le istruzioni impartite dal committente.
3. Fatte tali doverose premesse, nel caso di specie la documentazione acquisita agli atti e l'istruttoria espletata non consentono di ricondurre nell'ambito del contratto di agenzia il rapporto intercorso tra la da una parte, e , Parte_1 Parte_2 CP_10
, ,
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_3 Persona_1 CP_11
, , e Controparte_4 CP_12 CP_7 CP_8 CP_9
, dall'altra, nei rispettivi periodi di riferimento.
[...]
3.1. Manca anzitutto la presenza di un contratto contenente un incarico dal quale potersi desumere l'assoggettamento del contraente ad un obbligo di svolgere l'attività di promozione, la quale, quindi, in difetto di più pregnanti elementi, non può che ritenersi affidata all'iniziativa del contraente.
Ed invero, i contratti visionati e posti a base dell'accertamento ispettivo, sottoscritti peraltro soltanto dai sigg.ri , e CP_12 CP_9 CP_7 CP_8 CP_5
(quest'ultimo risalente tuttavia all'anno 2013 e, quindi, antecedente al periodo oggetto di accertamento) prevedono tutti: che la conferisce incarico di “procacciare e Parte_1 promuovere affari in via del tutto occasionale e senza alcun vincolo o diritto di stabilità o esclusiva, relativamente ai prodotti e servizi oggetto della propria attività sociale”; che “il procacciatore è libero di svolgere la suddetta attività secondo i tempi e le modalità che gli aggraderanno e che egli stesso deciderà, a suo insindacabile giudizio, con organizzazione propria ed autonoma e mezzi propri”; che “ che in nessun caso il preponente potrà fissare un volume d'affari da rispettare nonché sollecitare il procacciatore all'adempimento dell'attività sopra descritta, la quale ultima avrà quindi il carattere della mera occasionalità”; che i corrispettivi per l'attività di procacciamento sono parametrati in base a livelli provvigionali progressivi ed alla produzione effettuata in un determinato periodo di riferimento;
che “l'attività del procacciatore non è assistita da esclusiva a favore del procacciatore” e che il procacciatore per tutta la durata del rapporto potrà assumere e svolgere anche altri incarichi.
3.2. Le fatture acquisite agli atti, per ciascuna delle posizioni esaminate, recano importi sempre diversi e comunque con cadenza del tutto variabile.
5 Per alcune posizioni le fatture sono in numero talmente minimo e per un periodo talmente breve da rendere evidente, già per ciò solo, il carattere occasionale della segnalazione: così, segnatamente, per i sigg. 4 fatture in 4 mesi), CP_7 CP_3
(5 fatture in 6 mesi), (2 fatture in 1 anno), (2 fatture in 3 mesi), Pt_3 CP_4
6 fatture in 3 anni), 8 fatture in 2 anni), (4 fatture in 2 CP_9 Per_1 CP_8 anni circa) e (3 fatture in due anni circa). CP_6
Quanto alle posizioni degli altri quattro soggetti interessati dall'accertamento, essi risultano aver emesso un più elevato numero di fatture, ma in un arco temporale ben più ampio e con una periodicità che, anche per tali posizioni, è stata nel corso del tempo estremamente variabile. In particolare, ha emesso 26 fatture in oltre 5 CP_5 anni, la soc. SMART4, 29 fatture in circa 4 anni, 16 fatture in 2 anni e Parte_2 mezzo, e 25 fatture in 4 anni. CP_12
3.3. I suddetti rilievi documentali, che non depongono affatto per la necessaria stabilità dei rapporti come sopra enucleata, non hanno trovato smentita nelle dichiarazioni rese dai numerosi testimoni escussi, , CP_5 Testimone_1 Tes_2
, , , ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
, e CP_4 Testimone_6 Testimone_7
3.3.1. Invero, il teste – per il quale la ha accertato CP_5 CP_1
l'omessa iscrizione e versamento per il periodo dal 2017 al 2022 - ha dichiarato di aver svolto in via saltuaria attività di mera segnalazione di clientela alla soc. , limitandosi Pt_1
a segnalare al front-office clienti interessati con cui aveva occasione di entrare in contatto, essendo egli intermediario assicurativo, senza mai procedere alla conclusione dei contratti e ricevendo importi diversi, di volta in volta stabiliti dall'azienda. Tale versione dei fatti è stata confermata dal teste , agente della che ha riferito di avere Testimone_2 Parte_1 personalmente visitato e sottoscritto i contratti con i clienti segnalati dal oltre che CP_5 dalla soc. Smart 4 S.r.l.
3.3.2. Nello stesso senso il teste , responsabile della filiale di Persona_1
Prato della dall'1.11.2017 sino al 31.10.2018 in forza di incarico professionale Parte_1 prodotto dalla ricorrente, ha dichiarato: "La mia attività è consistita, in quanto direttore di filiale, nel formare gli agenti, seguire il call center e comunque tutta la parte burocratica del back-office”. ADR: Non conosco nessuno dei nominativi di cui al cap. 1 della comparsa di costituzione che mi vengono letti.; Posso però riferire che la per CP_1 Pt_1 stipulare contratti di telefonia si avvaleva di consulenti esterni, procacciatori, agenti, quindi di diverse figure professionali;
Io personalmente mi sono avvalso di segnalatori e procacciatori che peraltro cambiavano spesso;
se il potenziale cliente veniva individuato da un agente o sub-agente, era costui che direttamente, per conto della stipulava il Parte_1 contratto di telefonia;
e invece il potenziale cliente era individuato da un segnalatore o procacciatore, costui girava il nominativo alla direzione o filiale, come per esempio a me, e
6 successivamente veniva individuato l'agente o subagente che di fatto andava ad offrire ed illustrare il servizio e, quindi, a concludere la proposta di contratto”.
Quanto alle fatture prodotte da , ha riferito che esse sono relative alle CP_1 prestazioni rese nell'esecuzione dell'incarico professionale di responsabile della filiale.
3.3.3. Nello stesso senso, il teste , agente per la Testimone_5 [...] dal 2023, ha spiegato che, quando il potenziale cliente viene segnalato da un Pt_1 procacciatore o segnalatore, viene poi visitato dall'agente, che si occupa anche di far sottoscrivere la proposta di contratto, oppure viene contattato direttamente dalla Pt_1 tramite il call-center.
3.3.4. Il teste ha riferito che, come il nel Controparte_4 Per_1
2017 ha ricevuto l'incarico professionale, in regime di partita IVA, avente ad oggetto l'apertura di una zona nuova, all'epoca la Bassa Romagna, reclutando possibili agenti per la e dietro pagamento di un corrispettivo fisso su presentazione di fattura;
ha poi Parte_1 riferito di aver intrapreso con la società un rapporto di agenzia nel 2018, precisando anche lui che, una volta segnalato il cliente dal procacciatore, era l'agente di zona a concludere l'affare.
3.3.5. Tutti i suindicati testimoni, inoltre, interrogati in ordine alla conoscenza dei collaboratori della interessati dalla verifica, hanno dichiarato di non conoscerli Parte_1 affatto, fatta eccezione per il e la comunque indicati come meri CP_5 CP_11 segnalatori.
3.3.6. Sono risultate invece scarsamente rilevanti le dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi , manager della , Testimone_1 Parte_4
, legale rappresentante p.t. della e Testimone_6 Controparte_13 [...]
legale rappresentante p.t. del , in parte perché, Tes_7 Controparte_14 trattandosi di clienti finali, sono chiaramente meno a conoscenza del concreto atteggiarsi dei rapporti lavorativi tra la ed i soggetti interessati e, in parte, perché, a ben vedere, Parte_1 non v'è prova che quanto da essi dichiarato sia riferibile proprio all'attività di segnalazione clienti nei confronti della . Pt_1
Ed invero, il teste ha riferito di conoscere soltanto il Testimone_7 [...]
ma riferendo tale conoscenza all'anno 2022, epoca ben successiva al periodo Parte_2 di accertamento e persino successiva alla iscrizione del come vero e Parte_2 proprio agente della Vero. Il teste ha riferito che la società Testimone_1 Parte_4
ha stipulato i contratti di telefonia direttamente con la
[...] Pt_5 interfacciandosi solo con il , che per loro era un dipendente di non CP_6 Pt_5 avendo all'epoca alcuna contezza finanche della esistenza della soc. . Quanto Pt_1 dichiarato dal teste si spiega agevolmente con la circostanza che il risulta CP_6 iscritto come vero e proprio agente della nell'intero periodo dal 10.9.2016 al Pt_5
7 1.9.2022 (cfr. all.to 31 fasc. ), apparendo quindi del tutto verosimile che nei CP_1 rapporti con tale cliente egli abbia agito per conto della di cui era agente diretto, Pt_5
e non della (per la quale risulta aver emesso solo 3 fatture negli anni 2019- Pt_1
2020). La circostanza è confermata dalla stessa documentazione prodotta dalla CP_1 con le note depositate il 9.10.2024, da cui emerge che la proposta di contratto sottoscritta dal NUTRICATO è stata siglata in qualità di “Agente Vodafone”, come pure dalle interlocuzioni dirette tra l'ufficio della Vero e la società cliente, documentate dalla parte ricorrente con le note depositate il 27.8.2024. Analoghe considerazioni valgono per il teste , il quale ha Testimone_6 sì riferito di aver sottoscritto dei contratti di telefonia direttamente con Parte_2 ma riferendo tale circostanza al “periodo Covid 2019-2020 credo”, apparendo quindi anche in tal caso del tutto verosimile che l'attività descritta sia avvenuta nel periodo in cui il
[...] era già iscritto come agente della (a decorrere, cioè, dal 1.8.2020). Parte_2 Pt_1
Infine, il teste , Ispettore della , si è limitato a Testimone_3 Controparte_1 confermare il verbale ispettivo in atti, scaturito dalla documentazione esibita dalla
[...]
Pt_1
4. Alla luce di siffatte risultanze istruttorie, è rimasta, dunque, dimostrata tanto l'assenza del requisito della stabilità dell'incarico, intesa, come sopra chiarito, quale obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, quanto l'assenza del requisito della non episodicità, atteso che, per quanto emerso, l'attività svolta doveva avvenire sempre e solo su iniziativa dei collaboratori oggetto di ispezione.
Ed invero, il requisito della stabilità del rapporto non può ritenersi integrato in conseguenza della mera presenza di rapporti duraturi nel tempo, e ciò sia in quanto è rimasta accertata una fatturazione a cadenza non periodica e per importi sempre variabili (l'entità degli stessi non è per di sé sola rilevante), sia in quanto difettano gli elementi fondamentali tipici del contratto di agenzia, ovvero l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti e di seguire le istruzioni del preponente. Non è neppure decisiva la circostanza che il compenso fosse riconosciuto al buon fine dell'affare e talora corrisposto con “acconti” e “saldi”.
5. In definitiva, deve ritenersi che, nel complessivo quadro probatorio acquisito, gli elementi valorizzati dall'Ispettore Enasarco, che pure in astratto possono essere espressione di una modalità propria del contratto di agenzia, non sono, in tal caso, da soli idonei a fondare un ragionamento presuntivo in ordine all'esistenza del requisito della stabilità. Ed anzi, l'episodicità delle segnalazioni e la variabilità dell'entità dei compensi costituiscono elemento sintomatico dell'assenza di stabilità e della mancanza della più complessa e variegata obbligazione promozionale che contraddistingue il rapporto di agenzia.
6. La prospettazione offerta dalla parte convenuta non è, allora, condivisibile, considerato, in via ulteriore, che nei contratti acquisiti non è prevista alcuna indennità per
8 patto di non concorrenza e che, con specifico riferimento alla posizione del non CP_5 può attribuirsi alcuna rilevanza all'accertamento, non opposto, intervenuto per il periodo pregresso a quello oggetto del verbale ispettivo per cui è causa, come pure all'istanza di rateizzazione con riconoscimento del debito, in quanto anch'essa relativa ad un periodo pregresso rispetto a quello oggetto dell'accertamento qui impugnato.
7. Non assume, infine, rilevanza la circostanza per cui per taluni procacciatori è stato successivamente stipulato con la ricorrente un contratto di agenzia, non potendo in via presuntiva riconoscersi ai successivi contratti una efficacia retroattiva, in difetto di prova del concreto atteggiarsi in termini di agenzia del rapporto pregresso.
8. Alla luce delle ragioni sopra esposte, il ricorso va, dunque, accolto, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere, quanto alle sanzioni per tardivi versamenti contributivi pari ad €5.590,64 (prospetto pag. 20 del verbale conclusivo di accertamento ispettivo) per l'intervenuto pagamento da parte della ricorrente in data 1.3.2023 (documentato dalla stessa convenuta), e dovendosi ritenere non dovuti, per il resto, gli ulteriori importi di cui al verbale ispettivo impugnato.
Per le medesime ragioni, la domanda riconvenzionale non può ritenersi meritevole di accoglimento. Ogni altra questione resta assorbita dalla presente motivazione.
9. Le spese di lite, visto il tenore della decisione ed il pagamento effettuato da
[...] successivamente al verbale impugnato ed al deposito del ricorso, con conseguente Pt_1 riconoscimento di una parte del debito, possono essere compensate per un terzo e poste per la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da il Parte_1
10.2.2023 e sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle sanzioni per tardivo versamento di pregressa contribuzione per intervenuto pagamento;
2. Dichiara, nel resto, l'insussistenza del credito di cui al verbale di accertamento ispettivo impugnato;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. condanna la alla rifusione, in favore della ricorrente, di 2/3 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida, per detta frazione, in complessivi € 4.028,66, di cui
€4000,00 per compensi professionali ed € 28,66 per esborsi, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice 9