Versione
27 ottobre 1999
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26 novembre 2002
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Art. 4. Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari 1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato ((, e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'univesita' e della ricerca)) . Il fondo e' ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle universita' ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all' articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. A valere sui fondi di ateneo di cui all' articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le universita', con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attivita' intramuraria e che non svolgono attivita' didattica comunque retribuita presso altre universita' o istituzioni pubbliche e private; b) assegnazione dei compensi:
1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera a) i quali, in conformita' alla programmazione didattica finalizzata ad un piu' favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonche' in attivita' universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonche' ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attivita' didattiche con continuita' per tutto l'anno accademico;
2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attivita' formative propedeutiche, integrate e di recupero; c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti; d) pubblicita' delle disposizioni e delle priorita' adottate dagli atenei per l'erogazione dei compensi nonche' degli elenchi dei percettori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, a decorrere dell'anno 2000 le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogate all'ateneo inadempiente solo successivamente alla comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica delle predette disposizioni.
4. Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 2, a condizione che le loro attivita' didattiche siano valutate positivamente nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottati dagli atenei. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'anno 2001, determina le quote da attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.
5. La materia di cui all' articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate.
2. A valere sui fondi di ateneo di cui all' articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le universita', con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attivita' intramuraria e che non svolgono attivita' didattica comunque retribuita presso altre universita' o istituzioni pubbliche e private; b) assegnazione dei compensi:
1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera a) i quali, in conformita' alla programmazione didattica finalizzata ad un piu' favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonche' in attivita' universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonche' ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attivita' didattiche con continuita' per tutto l'anno accademico;
2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attivita' formative propedeutiche, integrate e di recupero; c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti; d) pubblicita' delle disposizioni e delle priorita' adottate dagli atenei per l'erogazione dei compensi nonche' degli elenchi dei percettori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, a decorrere dell'anno 2000 le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogate all'ateneo inadempiente solo successivamente alla comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica delle predette disposizioni.
4. Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 2, a condizione che le loro attivita' didattiche siano valutate positivamente nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottati dagli atenei. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'anno 2001, determina le quote da attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.
5. La materia di cui all' articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate.
Commentari • 4
- 1. Il CGA di Palermo riconosce la piena equiparazione dei medici universitari al personale ospedalieroRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 10 febbraio 2010 · 0.75394833
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Giurisprudenza • 84
- 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 393Provvedimento: […] A sostegno della loro pretesa le ricorrenti hanno richiamato il disposto dell'art. 4 della legge n. 370 del 26 ottobre 1999 e dell'art. 1, comma 11, […] Per incentivare l'adesione dei professori e dei ricercatori allo svolgimento di compiti aggiuntivi, necessari a garantire l'offerta formativa degli atenei, l'art. 4 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, “ Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari ”, tuttavia stabiliva: “ 1. […] - un affidamento a un ricercatore a tempo pieno può essere attribuito, sulla base dell'articolo 4 della legge 370 del 19 novembre 1999, se il ricercatore ha svolto un impegno didattico complessivo di 120 ore, formato da indicativamente 60 ore, […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 1, comma 11, legge n. 230 del 2005·
- delibera del Senato Accademico·
- retribuzione per attività didattiche extra·
- art. 4 legge n. 370 del 1999·
- prova della conoscibilità delle delibere·
- prescrizione del diritto alla retribuzione·
- diritti dei ricercatori universitari·
- art. 2948 cod. civ.·
- incentivazione dell'impegno didattico