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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
sentenza ex art.429 cpc
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Lato Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Vimborsati
- ricorrente -
contro
Controparte_1
-resistente contumace-
OGGETTO: “gps”
Fatto e diritto
Con ricorso del 22.2.24 la parte ricorrente ha dedotto di aver presentato istanza di inserimento nelle Gps avendo una invalidità tale che le consentiva la iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ma non essendovi effettivamente iscritta in quanto avendo stipulato contratti a tempo determinato quale docente di sostegno è stata dalle stesse depennata. Il non la inseriva nelle gps in mancanza del requisito CP_1
formale di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio al momento della domanda. Chiedeva pertanto di dichiarare il diritto ai benefici della riserva di legge
68/99 dall'as 2022/2023 o in subordine dall'as 2023/2024 o in via ulteriormente subordinata il mantenimento della iscrizione nelle liste del collocamento mirato nonostante i contratti a tempo determinato al fine di poter essere assunta a tempo determinato godendo della riserva.
L'amministrazione convenuta restava contumace.
Istruita documentalmente la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Lo scopo della riserva ex lege 68/99 è infatti quello di favorire il collocamento del disabile disoccupato, non di favorire sempre e comunque il disabile, che nonostante la disabilità sia riuscito comunque a trovare una propria collocazione lavorativa.
La ricorrente, pur lavorando, sia pur con contratti a tempo determinato, vuole avvalersi della iscrizione al collocamento obbligatorio per godere della riserva e conseguentemente essere assunta a tempo indeterminato con le assunzioni dirette mediante surroga ex art.59 comma 4. Tuttavia la riserva come detto ha come CP_2
scopo quello di assumere disoccupati in ragione della invalidità da cui sono affetti che rende più difficoltoso l'accesso al mondo del lavoro, non quello di consentire un canale privilegiato a chi comunque, nonostante la disabilità, lavora.
Per tale ragione la ricorrente, ove aspirasse ad un contratto a tempo indeterminato, dovrebbe rinunciare agli incarichi a tempo determinato, iscriversi nelle liste del collocamento mirato e avvalersi del titolo di riserva. In caso contrario può continuare a stipulare contratti a tempo determinato, che le consentono di lavorare, ma deve poi rinunciare ad avvalersi della riserva con riferimento all'inserimento nelle GPS.
Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
La complessità e novità della questione trattata legittima la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso con spese compensate.
Taranto, 5-5-25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Sezione lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
sentenza ex art.429 cpc
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Lato Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Vimborsati
- ricorrente -
contro
Controparte_1
-resistente contumace-
OGGETTO: “gps”
Fatto e diritto
Con ricorso del 22.2.24 la parte ricorrente ha dedotto di aver presentato istanza di inserimento nelle Gps avendo una invalidità tale che le consentiva la iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ma non essendovi effettivamente iscritta in quanto avendo stipulato contratti a tempo determinato quale docente di sostegno è stata dalle stesse depennata. Il non la inseriva nelle gps in mancanza del requisito CP_1
formale di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio al momento della domanda. Chiedeva pertanto di dichiarare il diritto ai benefici della riserva di legge
68/99 dall'as 2022/2023 o in subordine dall'as 2023/2024 o in via ulteriormente subordinata il mantenimento della iscrizione nelle liste del collocamento mirato nonostante i contratti a tempo determinato al fine di poter essere assunta a tempo determinato godendo della riserva.
L'amministrazione convenuta restava contumace.
Istruita documentalmente la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Lo scopo della riserva ex lege 68/99 è infatti quello di favorire il collocamento del disabile disoccupato, non di favorire sempre e comunque il disabile, che nonostante la disabilità sia riuscito comunque a trovare una propria collocazione lavorativa.
La ricorrente, pur lavorando, sia pur con contratti a tempo determinato, vuole avvalersi della iscrizione al collocamento obbligatorio per godere della riserva e conseguentemente essere assunta a tempo indeterminato con le assunzioni dirette mediante surroga ex art.59 comma 4. Tuttavia la riserva come detto ha come CP_2
scopo quello di assumere disoccupati in ragione della invalidità da cui sono affetti che rende più difficoltoso l'accesso al mondo del lavoro, non quello di consentire un canale privilegiato a chi comunque, nonostante la disabilità, lavora.
Per tale ragione la ricorrente, ove aspirasse ad un contratto a tempo indeterminato, dovrebbe rinunciare agli incarichi a tempo determinato, iscriversi nelle liste del collocamento mirato e avvalersi del titolo di riserva. In caso contrario può continuare a stipulare contratti a tempo determinato, che le consentono di lavorare, ma deve poi rinunciare ad avvalersi della riserva con riferimento all'inserimento nelle GPS.
Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
La complessità e novità della questione trattata legittima la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso con spese compensate.
Taranto, 5-5-25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE