Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 517/2024 R.G.L. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, e , tutti elettivamente Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 domiciliati in Marigliano (NA) presso lo studio degli Avv.ti A. D'Albero e F. F. D'Albero che li rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'Avv. U. Canetti che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il domicilio digitale “Reginde” dell'Avv. D. Esposito del foro di Torre
Annunziata (NA) che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA
1
domiciliata in Caivano (NA) presso lo studio degli Avv.ti A. Zampella e R. Di Micco che la rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: obbligo assunzione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 31/10/2024.
Per come da memoria depositata in data 7/03/2025. Controparte_1
Per come da memoria depositata in data 5/03/2025. Controparte_2
Per come da memoria depositata in data 17/03/2025. CP_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, i sopra indicati appellanti impugnavano la sentenza n. 1056/24 in data 18/04-6/05/2024 del Tribunale di
Torino, che aveva rigettato la domanda di accertamento del loro diritto all'assunzione, in forza della c.d. clausola sociale di cui all'art. 6 ccnl (con le connesse pretese CP_4 economiche ai sensi dell'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/03), da parte delle sopra indicate società che si erano progressivamente avvicendate nella filiera delle imprese appaltatrici del servizio di igiene ambientale del ciò in Controparte_5 quanto la sentenza n. 4005/22 della Corte d'Appello di Napoli (passata in giudicato) aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto a essere assunti alle dipendenze della precedente appaltatrice (originaria capofila della sequenza dei Controparte_6
subentri) con decorrenza giuridica ed economica dal 9/09/2015.
Parte appellante lamentava che il primo Giudice aveva respinto la domanda discostandosi irragionevolmente dal precedente di cui alla sentenza n. 176/18 di questa stessa Corte d'Appello (pronunciata in una causa del tutto analoga e favorevole ai ricorrenti), e aveva altresì erroneamente ritenuto (secondo l'elencazione di ricorso, pag.
5):
- impraticabile nella fattispecie il diritto all'assunzione in caso di cambio di appalto, in applicazione dell'art. 111 c.p.c. e del principio di efficacia riflessa del giudicato, quest'ultimo riferibile solo ai casi previsti dall'art. 2112 c.c.;
2 - insussistenti i requisiti previsti dall'art. 6 ccnl in caso di assunzione dei dipendenti a seguito di cambio nella gestione dell'appalto, in quanto non inclusi negli elenchi degli assumendi, redatto dall'azienda cessante;
- infondato il preteso diritto alla riassunzione a fronte della natura della sentenza della
Corte d'Appello di Napoli, che sarebbe solo di mero accertamento del diritto ma non costitutiva.
Si è costituita la evidenziando l'infondatezza dell'impugnazione Controparte_1
avversaria e chiedendone il rigetto, con conferma integrale della prima sentenza.
Si è costituita la eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello, chiedendone il rigetto e replicando, in via subordinata, la domanda di rivalsa risarcitoria nei confronti della e del Controparte_1 Controparte_5
(di quest'ultimo insistendo per la citazione in giudizio).
[...]
Si è costituita l eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_3 dell'appello e la decadenza ex art. 32 l. n. 183/10 della pretesa reintegratoria avversaria e chiedendo nel resto il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 19/03/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla e Controparte_2 dall' non può essere accolta, risultando sufficientemente specificati i CP_3 motivi d'impugnazione relativi alle censure delle valutazioni effettuate dal primo Giudice sul materiale probatorio acquisto agli atti di causa, posto altresì che «Gli artt. 342 e 434
c.p.c. […] vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. n. 13535/18).
3. Anche l'eccezione di decadenza sollevata dall' è infondata. CP_3
3 In effetti, come si apprende dalla sentenza n. 4005/22 della Corte d'Appello napoletana,
l'omesso inserimento dei nominativi dei lavoratori nell'elenco consegnato dal committente alla può qualificarsi alla stregua di licenziamento, se così Controparte_6
va qualificata ogni «modifica sostanziale [unilaterale e a svantaggio del lavoratore] degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro» (Cass., ord.,
n. 15401/20); ne consegue che il termine di 60 giorni ex art. 6, co. 1, l. n. 604/66 è decorso (unicamente, e tanto basta) dal momento del subentro nell'appalto della
[...]
(con la mancata assunzione degli attuali appellanti), non certo da quello del CP_6 subentro dell' che è avvenuto molti anni dopo e che non era all'epoca CP_3
prevedibile.
4. Venendo al merito, il secondo motivo di gravame, da cui ragioni di ordine logico- espositivo consigliano di iniziare, non può essere accolto.
4.1. Ritiene il Collegio di dare continuità all'orientamento più recente assunto in subiecta materia da questa Corte d'Appello con la sentenza n. 130/22, pure richiamata dal primo
Giudice, che vale la pena di trascrivere di seguito, anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
In effetti, l'art. 6, co. 1, primo capoverso, ccnl «prevede che “L'impresa CP_4
subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”.
Dunque, il diritto all'assunzione alle dipendenze dell'impresa subentrante spetta, di regola, al personale che realizza contemporaneamente le seguenti condizioni: a) al momento della cessazione dell'appalto è in forza presso l'azienda cessante, b) presso l'azienda cessante è addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto oggetto del subentro e c) ha un'anzianità nell'appalto di 240 giorni precedenti il subentro.
L'art. 6, comma 2, prosegue, poi, con un secondo capoverso che stabilisce: “Nel personale assunto dall'impresa subentrante a termini del precedente capoverso è ricompreso anche quello in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge n.
4 300/1970, quello di cui all'art. 60, lett. C), del vigente c.c.n.l. quello fruitore del congedo straordinario non retribuito per "gravi motivi familiari" di cui all'art. 4 della legge n.
53/2000 e agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 278/2000, quello fruitore di aspettativa non retribuita per persone affette da dipendenze di cui al D.P.R. n. 309/1990, quello fruitore di congedo straordinario retribuito per assistenza di portatore di handicap grave di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, quello fruitore di congedo parentale per cura dei figli, anche adottati o affidati, di cui agli artt. 2 e 36 del D.Lgs. n. 151/2001”.
Si tratta, evidentemente, di un'eccezione alla regola generale dell'effettiva presenza in servizio nei 240 giorni anteriori all'inizio della nuova gestione, che equipara all'effettiva presenza alcune ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro riferite a soggetti che, pur essendo dipendenti dell'azienda cessante, non hanno prestato servizio in tutto o in parte del periodo di 240 giorni precedenti il subentro (perché in specifiche situazioni di aspettativa o congedo); i lavoratori interessati, però, sono tutti soggetti che, al momento della cessazione dell'appalto, risultano “in forza” presso l'azienda cessante.
Un'altra eccezione alla regola dei 240 giorni di effettivo servizio è prevista dal 4° capoverso dell'art. 6, comma 2, secondo il quale “nell'ipotesi in cui, nell'ultimo giorno della gestione dell'impresa cessante, siano in atto sospensioni dal lavoro del personale, come individuato dal primo capoverso del presente comma, che comportino comunque la conservazione del relativo posto di lavoro, il rapporto di lavoro del personale interessato continuerà provvisoriamente alle dipendenze dell'impresa cessante e lo stesso verrà formalmente assunto dall'impresa subentrante a partire dal giorno in cui sia venuta meno la causa sospensiva”: anche per questi lavoratori (assenti, ad es., per malattia, infortunio, maternità, congedo ordinario), però, vale la regola che deve trattarsi di “personale, come individuato dal primo capoverso del presente comma”, e quindi di
“personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante”.
In tutti i casi – sia quelli contemplati dalla regola generale, sia quelli che rientrano nelle eccezioni – il diritto all'assunzione presso la subentrante spetta, dunque, a coloro che fanno parte dell'organico stabile dell'impresa cessante: proprio per questo, il comma 7 dell'art. 6 prevede l'onere per la subentrante di chiedere formalmente “all'impresa cessante, che è tenuta al conseguente adempimento … l'elenco nominativo dei
5 dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità”, ecc., mentre il comma 8 prevede l'onere dell'azienda cessante di comunicare alla subentrante una serie di informazioni relative al personale addetto all'appalto (assunti obbligatoriamente ex L. 68/1999, variazioni di mansioni determinate da sopraggiunte limitazioni di idoneità fisica, situazioni individuali di malattia e infortunio, ecc.).
Questi oneri di comunicazione si giustificano considerando che, al momento del cambio di gestione, l'impresa subentrante deve avere una chiara ed esauriente conoscenza della consistenza e degli inquadramenti del personale che deve assumere in forza della clausola sociale di cui all'art. 6 CCNL, anche al fine di valutare l'organico esistente, di decidere come organizzare la propria attività ed eventualmente di assumere altro personale.
I lavoratori che la subentrante deve assumere, comunque, sono soltanto quelli, e tutti quelli, che risultino “in forza presso l'azienda cessante” al momento del subentro, siano essi effettivamente addetti all'appalto da almeno 240 giorni, siano essi temporaneamente sospesi dal servizio per le cause indicate dal secondo e dal quarto capoverso dell'art. 6, comma 2, mentre la clausola sociale non può essere invocata da coloro che – come gli appellanti – al momento del subentro non si trovavano alle dipendenze dell'impresa cessante, anche perché di essi la subentrante non potrebbe avere alcuna contezza.
L'interpretazione proposta dagli appellanti – oltre ad equiparare situazioni diverse, perché i lavoratori che hanno impugnato il licenziamento intimato da un precedente appaltatore, e che ottengono ex post l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, sono in situazione profondamente diversa da quella dei lavoratori che, al momento del subentro, hanno un rapporto di lavoro in corso con l'azienda cessante, ancorché i relativi obblighi siano sospesi per aspettativa, congedo, malattia, ecc. – comporta il rischio per l'impresa subentrante di dover farsi carico, anche a distanza di tempo dal cambio d'appalto, di lavoratori della cui esistenza non aveva avuto, né potuto avere, alcuna conoscenza all'atto del subentro, perché non facevano parte dell'organico aziendale addetto all'appalto, non risultando affatto “in forza presso l'azienda cessante”» (sottolineature dell'estensore).
6 4.2. Detto altrimenti, le previsioni della clausola sociale ex art. 6 ccnl sono poste CP_4
a tutela 'equilibrante' e contemperante dell'esigenza sia dei lavoratori impiegati nell'appalto al mantenimento dell'occupazione, sia dell'impresa appaltatrice subentrante di esattamente conoscere ex ante la forza lavoro che dovrà mantenere attiva e occupata alle proprie dipendenze – in modo da poter preventivamente effettuare tutte le proprie valutazioni in termini di convenienza e di sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione di subentro.
Le disposizioni di tale clausola, di conseguenza, non possono essere travolte da eventi sì incidenti sulla forza lavoro ma successivi al subentro (e perciò non previsti e non prevedibili ex ante dall'impresa avvicendataria), che si tradurrebbero in un'irragionevole deroga idonea, ove l'appaltatrice entrante non fosse in grado di sopportare l'imprevisto incremento della manodopera, a vanificare, paradossalmente, quella stessa finalità antiesuberale perseguita dalla norma collettiva.
Inoltre, come ha condivisibilmente precisato in tal senso la sentenza n. 6427/23 della
Corte d'Appello di Roma citata dalla «il requisito dell'adibizione Controparte_1 del “personale in forza a tempo indeterminato – in via ordinaria e prevalente – allo specifico appalto/affidamento”, come espressamente indicato nel su citato art. 6, [deve] essere necessariamente inteso con riferimento al personale regolarmente impiegato, in conformità alle previsioni del capitolato di appalto, dall'impresa cessante. […]
Diversamente ragionando, si avrebbe l'inaccettabile conseguenza di un ampliamento, al di fuori di ogni forma di controllo (vieppiù pregnante in materia di contratti pubblici nei quali governa il principio rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica), del personale addetto a quel servizio, che finirebbe per stravolgere le medesime modalità di svolgimento dell'appalto».
4.3. D'altronde, non è praticabile né configurabile alcun avvicinamento analogico tra le previsioni della clausola di protezione e le garanzie apprestate dall'art. 2112 c.c. per l'ipotesi di trasferimento d'azienda, in quanto:
a) i due ambienti normativi guardano ad altrettante situazioni tra di loro irriducibili, come attesta l'art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/03, per il quale, salva la sussistenza di determinate condizioni (non fatte valere e non dedotte nella vertenza in rassegna),
«L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza […]
7 di contratto collettivo nazionale di lavoro […] non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda» (cfr., da ultimo, Cass. n. 27607/24);
b) l'obbligo di assunzione, a carico del cessionario, dei dipendenti del cedente è posto ope legis in maniera incondizionata (poiché la cessione d'azienda, comportando il mantenimento dell'identità oggettiva dell'impresa, non può determinare falcidie occupazionali), mentre l'analogo obbligo a carico dell'appaltatore subentrante è posto ope contractus in maniera condizionata (nella misura in cui siano rispettati i presupposti di cui all'art. 6, co. 1, primo capoverso, e non sussista CP_7 alcun'identità oggettiva dell'impresa subentrante, ai sensi, come si è visto, dall'art. 29, co. 3, d.lgs. cit.) – sicché eventuali deroghe alla disciplina collettiva non sono ammissibili se non espressamente pattuite dalle parti sociali.
Ritiene questo Collegio, pertanto, di dissentire da quanto statuito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 21632/24 invocata dagli appellanti, che sembra equiparare le disposizioni ex art. 2112 c.c. a quelle della clausola sociale (che, si ripete, vanta ratio e finalità difformi) e sembra omologare il personale sospeso dal lavoro con diritto al mantenimento del posto (comunque in forza presso l'impresa uscente al momento del cambio d'appalto) ai lavoratori licenziati e poi reintegrati, ove non si profila neppure in astratto un'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro.
Va invece ribadito il più convincente orientamento della Suprema Corte per cui «In caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c. [come si è detto, neppure dedotto,
n.d.e.], mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del “know how” o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti, altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003» (Cass. n. 8922/19).
5. Non può essere accolto neppure il primo motivo d'appello.
Secondo gli appellanti – e in ciò si esaurisce la doglianza ai sensi e per gli effetti dell'art. 434 c.p.c. – la ragione d'insistenza sull'efficacia riflessa ex art. 111, co. 4, c.p.c. del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 4005/22 è fondata «sulla scorta di un precedente giurisprudenziale della Corte d'Appello di Torino, emesso in un caso
8 analogo a quello che qui ci impegna e che, peraltro, ha coinvolto anche una delle aziende che oggi sono qui convenute, la in quanto afferiva lo Controparte_1
stesso petitum, causa petendi, medesimo appalto, identico posto di lavoro e lo stesso personale ivi impiegato (in breve colleghi dei ricorrenti), laddove, codesta On.le C.d.A., all'esito del giudizio, con sentenza n. 176/2018 resa il 9 Aprile 2018 ha accolto l'istanza avanzata dai lavoratori e li ha riammessi in servizio, valutando il diritto impositivo, di cui alla clausola di garanzia occupazionale prescritta dall'art. 6 della pattuizione collettiva della categoria in parola, del tutto assimilabile analogicamente a quello garantito dall'art. 2112 c.c., in relazione alle previsioni di cui all'art. 111 c.p.c.» (ricorso, pag. 6);
l'argomento, tuttavia, non può trovare ulteriore seguito in quanto, come si è detto, non è consentita alcun'assimilazione tra l'art. 6 ccnl e l'art. 2112 c.c. CP_4
D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, nell'ambito della procedura del cambio d'appalto non sussiste la continuità del rapporto lavorativo, se è vero che i dipendenti dell'impresa uscente vengono licenziati e riassunti ex novo da quella entrante: «ciò comporta la risoluzione del primo rapporto di lavoro e la ricostituzione di uno nuovo con l'impresa subentrante, così da elidere la continuità del rapporto stabilita dall'art. 2112 c.c. [Di conseguenza, quanto] alla norma collettiva denunciata, essa è inapplicabile in assenza del presupposto di essere stato il lavoratore
“in forza” alla società precedente appaltatrice dello stesso servizio, in quanto licenziato, al momento del subentro della nuova impresa nell'appalto, pertanto non inserito nell'organico della prima. Ed è irrilevante, per la ragione di discontinuità riscontrata [che esclude di per sé l'automatica successione nel processo ai fini dell'art. 111, co. 4,
c.p.c.], la pendenza in allora del giudizio di accertamento della (il)legittimità del licenziamento, non operando l'effetto retroattivo delle pronunce di annullamento per illegittimità e di ordine di reintegrazione, al contrario che nell'ipotesi di cessione d'azienda» (Cass. n. 8922/19).
6. Alla luce di tutte le superiori osservazioni, che superano ogni altra doglianza – compresi il terzo motivo d'appello (assorbito dalla “ragione più liquida”), la domanda riconvenzionale della e l'eccezione di carenza di legittimazione Controparte_2 passiva dell' (che si confonde con il merito delle difese) – CP_3
l'impugnazione va respinta;
la sussistenza di giurisprudenza non univoca di questa
Sezione consiglia l'integrale compensazione delle spese di lite, residuando a carico di
9 parte appellante il versamento (se dovuto) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato per l'impugnazione se dovuto.
Così deciso all'udienza del 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Clotilde Fierro
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