Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2513/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2513/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
c.f. parte elettivamente do- Parte_1 C.F._1
miciliata in San Giuseppe Ves.no (NA) alla via Scopari – Trav. Cicerone, n. 8, presso lo studio dell'Avv. VINCENZO VISONE, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
c.f. , parte elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1
agli indirizzi pec degli Avv.ti Gabriele Bricchi (c.f. ) e C.F._2
Lucia Secchiaroli (c.f. ) dai quali è rappresentata e difesa C.F._3
in virtù di procura in atti
APPELLATA
Oggetto: APPELLO
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti concludevano come da verbali di causa riportandosi ai propri scritti e chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello l'attore chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado con la quale veniva rigettata la domanda ivi avanzata dall' odierno appellante al fi- ne di ottenere la compensazione pecuniaria di €.400,00 oltre che il risarcimen- 1
Con la propria comparsa di costituzione e risposta in appello la società appel- lata chiedeva rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente come in epigrafe riassunte, la causa passava in decisione con la con- cessione dei termini di legge per comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum de- volutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato og- getto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito, non avendo l'assicurazione in- terposto appello incidentale per la riforma della statuizione in ordine alla compensazione delle spese a fronte del rigetto della domanda azionata in pri- mo grado.
Ancora, in via preliminare si osserva come in applicazione del principio pro- cessuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile
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di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU., Sent. n.9936 del 08/05/2014).
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato. Sul punto, devono ritenersi condivisibili le ragioni addotte a proprio fondamento dal giudice di prime cure, sia pure con le specificazioni di seguito indicate.
Ed invero, per quanto rileva in questa sede va precisato che in materia di tra- sporto aereo l'art. 5 del Regolamento (CE) 261/2004 prevede che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati, oltre all'assistenza di cui agli artt. 8 e 9, spetta una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, salvo che il vettore aereo dimostri che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare an- che se fossero state adottate tutte le misure del caso.
L'art. 7, a sua volta, prevede l'indennizzo forfettario e standardizzato pro capi- te quale c.d. “compensazione pecuniaria”, pari, per quanto qui interessa, a 400
EUR per tutte le tratte aeree comprese tra i 1500 e 3500 chilometri.
Innanzitutto, va rilevato come benché una definizione di «circostanze ecce- zionali» non sia prevista in modo puntuale all'articolo 2 del medesimo regola- mento, lo stesso, ai considerando 14 e 15, tramite la formulazione di un elen- co che non ha l'ambizione di essere esaustivo, stabilisce che “Siffatte circo- stanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo”. Da ciò emerge che il legislatore comunitario, lungi dal creare una presunzione assoluta di esclusione di responsabilità in presenza di siffatte circostanze, ha esclusivamente inteso elencare, a titolo esempli- ficativo e in maniera non tassativa, alcuni eventi astrattamente idonei ad esonerare il vettore aereo dall'obbligo risarcitorio.
E' dunque necessario calare tali fattispecie astratte nel contesto del caso con- creto per valutare se tali circostante, per i tempi e i modi in cui si sono verifi-
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cate, non si sarebbero comunque potute evitare con misure idonee alla situa- zione, ossia mediante misure che, nel momento in cui si verificano tali circo- stanze eccezionali, rispondano, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo in questione e valutare, di conseguenza, se le stesse abbiano effettivamente impedito allo stesso di tutela- re i propri passeggeri, predisponendo valide alternative di viaggio.
Con particolare riferimento alla causa che ci occupa, va anzitutto osservato che lo sciopero del personale Parte_2
indetto per il giorno 8.05.2018, proprio perché non interessava dipendenti
[...]
assunti dalla società appellata, costituiva certamente in astratto una circostanza eccezionale tale da escludere una sua responsabilità ai sensi dell'art. 7 Regola- mento (CE) 261/2004. A fronte dell'esercizio di diritti sindacali di tali dipen- denti, infatti, alcun potere contrattuale sarebbe potuto spettare alla società convenuta che, dunque, non poteva che subirne passivamente gli effetti.
Né si può ritenere che in concreto la società appellata avesse un controllo ef- fettivo sulla vicenda.
Risulta, infatti, che l'astensione collettiva dei dipendenti sia stata uffi- Pt_2
cialmente proclamata dall'organizzazione sindacale di appartenenza e detta circostanza è confermata dai molteplici articoli di stampa prodotti nel giudizio dalla stessa compagnia aerea.
Sul punto, la società ha dimostrato il blocco totale del traffico aereo che ha in- teressato anche altre compagnie nelle ore previste per lo sciopero, così dando prova che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte avevano comportato inevitabilmente la cancellazione o un ritardo del volo di durata pari o superio- re a tre ore all'arrivo.
Ne discende il rigetto dell'appello proposto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquida- no come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in re- lazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata
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anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
Dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composi- zione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, assorbita o disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello
2) condanna l'appellante al pagamento al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €.662,00 per compenso profes- sionale, oltre Iva e CPA, se dovute come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15%;
3) dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Così deciso in Nola, data del deposito.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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