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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6006 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lisa Micochero Presidente dott. EA Magaro' Giudice relatore dott. Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17391/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Morena Parte_1 C.F._1
Ennio, con studio in Legnago (VR), via Olmo n. 24, in cui elegge domicilio
RICORRENTE
Contro
rappresentata e difeso dall'Avv. BARZAN Controparte_1 C.F._2
MICHELE, con studio in Treviso Via Cattaneo 9, in cui elegge domicilio
RESISTENTE
Oggetto: Modifica condizioni divorzio
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE:
Voglia il Tribunale cosi disporre:
Per_ 1) La figlia risiederà in via prevalente con il padre nell'abitazione di Maerne Martellago
(VE).
pagina 1 di 7 2) Il signor non sarà più tenuto a versare alla RA l'assegno di Pt_1 CP_1
Per_ mantenimento in favore della figlia , in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso e conseguentemente disporne la revoca.
3) La RA sarà tenuta a versare l'assegno di mantenimento in favore Controparte_1
Per_ della figlia , direttamente sul conto corrente a lei intestato, nella misura di Euro 500,00 mensili, con decorrenza dal 01 maggio 2023 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie
4) In conseguenza delle mutate condizioni come meglio specificate in premessa, dichiararsi la RA tenuta a restituire al signor la somma di Euro 1.400,00 a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento indebitamente percepito per i mesi di maggio e giugno 2023;
5) Entrambi i genitori siano tenuti, in egual misura, al pagamento delle spese straordinarie medico - scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche nel rispetto delle indicazioni dell'art.
16 del protocollo di famiglia del Tribunale di Venezia
PER LA RESISTENTE:
- Porsi a carico della RA a titolo di contributo nel mantenimento di Controparte_1
Per_
un assegno mensile di € 300,00 da versare alla figlia in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato.
L'assegno dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo;
- Respingersi la richiesta di restituzione della somma di € 1.400,00 a titolo di mantenimento indebitamente percepito per le ragioni esposte in narrativa;
- Confermarsi per il resto quanto stabilito con sentenza n. 1752/2022 del 14.10.2022 pronunciata dall'intestato Tribunale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 21.11.23, premesso di aver divorziato dalla Parte_1
moglie , in virtù di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. Controparte_1
1752/2022 del 14/10/2022, emessa dal Tribunale di Venezia, a seguito di ricorso congiunto,
pagina 2 di 7 Per_ che in sede di divorzio le parti concordavano sull'affido condiviso della figlia minore , sul collocamento della stessa presso l'abitazione della madre, sulla disciplina del diritto di visita del padre, nonché sull'importo di € 700,00 posto a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
deduceva che la figlia già dal mese di aprile del 2023 si era trasferita presso l'abitazione del padre, il quale a partire dal mese di maggio stava provvedendo al mantenimento diretto della figlia ed aveva sospeso, dal luglio 2023, il versamento del contributo in favore della madre, tanto premesso sulla scorta del rilievo che ormai la figlia si fosse trasferita presso la sua abitazione, che lo stesso stesse provvedendo al mantenimento di lei, che la madre fosse dunque tenuta a versare un contributo in favore della ragazza, ancora non indipendente economicamente, nonché sul presupposto che gli assegni versati dopo il trasferimento della figlia non fossero dovuti, rassegnava le seguenti conclusioni:
Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, accertate le modifiche sopra indicate, Voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della RA e, modificando Controparte_1
parzialmente la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 14/10/2022, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dal mese di maggio 2023, Voglia così disporre: Per_
1) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente. Per_
2) La figlia risiederà in via prevalente con il padre e vedrà la madre ogniqualvolta lo vorrà compatibilmente con i suoi impegni scolastici e con gli impegni lavorativi della RA
. CP_1
3) Il signor non sarà più tenuto a versare alla RA l'assegno di Pt_1 CP_1
Per_ mantenimento in favore della figlia minore , in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso e conseguentemente disporne la revoca.
4) La RA sarà tenuta a versare l'assegno di mantenimento in favore Controparte_1
Per_ della figlia nella misura di Euro 700,00 mensili, con decorrenza dal 01 maggio 2023 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Al Per_ raggiungimento del diciottesimo anno di età della figlia , la madre verserà direttamente la
pagina 3 di 7 Per_ quota parte di Euro 200,00 dell'assegno mensile su di un conto corrente intestato ad , somma che sarà da questa utilizzata per le spese quotidiane voluttuarie.
5) In conseguenza delle mutate condizioni come meglio specificate in premessa, dichiararsi la RA tenuta a restituire al signor la somma di Euro 1.400,00 a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento indebitamente percepito per i mesi di maggio e giugno 2023;
6) Entrambi i genitori siano tenuti, in egual misura, al pagamento delle spese straordinarie medico - scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche nel rispetto delle indicazioni dell'art.
16 del protocollo di famiglia del Tribunale di Venezia.
In sede di precisazione delle conclusioni, nelle note depositate in data 16.07.25, indicate in epigrafe, il ricorrente modificava la sua richiesta chiedendo che l'importo del contributo al mantenimento a carico della madre fosse rideterminato in € 500,00.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , la quale Controparte_2
contestava le avverse deduzioni, pur confermando che la figlia si era trasferita presso l'abitazione del padre, evidenziava che da quel momento il rapporto madre/figlia si era incrinato, rappresentava che la sua situazione economica fosse di gran lunga meno florida di quella del ricorrente, che la misura del contributo in favore della figlia concordata in sede di divorzio teneva conto del fatto che la stessa aveva rinunciato alla casa familiare, su tali premesse rassegnava la seguenti conclusioni:
- Nulla in punto collocamento/diritto di visita della figlia avendo la stessa Persona_2
raggiunto la maggiore età. - Porsi a carico della RA a titolo di contributo Controparte_1
Per_ nel mantenimento di un assegno mensile di € 300,00 da versare alla figlia in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato. L'assegno dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo;
- Respingersi la richiesta di restituzione della somma di € 1.400,00 a titolo di mantenimento indebitamente percepito per le ragioni esposte in narrativa;
- Confermarsi per il resto quanto stabilito con sentenza n. 1752/2022 del 14.10.2022 pronunciata dall'intestato Tribunale.
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 27.06.24 il Giudice Istruttore emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: - dispone che la madre versi direttamente alla figlia la somma di euro 300,00 mensili, a titolo di concorso nelle spese ordinarie;
la somma è
pagina 4 di 7 rivalutabile secondo gli indici ISTAT-FOI e verrà corrisposta entro il quinto giorno di ogni mese su conto di cui verranno forniti gli estremi.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 20.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
2. Sul merito del giudizio: La domanda di modifica delle condizioni di divorzio
Per_ Va innanzitutto premesso che essendo la figlia ormai divenuta maggiorenne, alcuna statuizione deve essere emessa in ordine all'affido ed al collocamento della stessa.
Tanto premesso occorre partire del dato incontroverso relativo all'intervenuto trasferimento Per_ della figlia presso l'abitazione del padre, circostanza sopravvenuta rispetto alla pronuncia di divorzio che giustifica, senz'altro, una pronuncia di modifica, avendo sensibilmente alterato gli equilibri raggiunti in sede divorzio a seguito, peraltro, di accordo tra le parti (cfr. da ultimo Cass. 7121/25 sulla necessità che la modifica consegua ad un mutamento delle circostanze idoneo a modificare gli equilibri stabiliti tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio).
Va inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n.
25300 del 2013).
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio di confermare la misura del contributo al mantenimento a carico della madre stabilito nell'ordinanza del 28.06.24, stabilita in € 300,00 mensili, importo peraltro corrispondente a quanto dalla medesima indicato in sede di precisazione delle conclusioni.
L'importo poc'anzi determinato appare equo avuto riguardo sia al fatto che la ragazza ormai vive stabilmente con il padre, mantenendo con la madre solo rapporti sporadici per come la stessa lamenta anche nella comparsa conclusionale, sia alla significativa differenza tra le condizioni economiche delle parti.
Ed invero, già nell'ordinanza del 28.06.24 era stata evidenziata, pur a fronte del fatto che entrambi i genitori godono di redditi stabili, la disponibilità da parte del ricorrente di entrante mensili maggiori (triennio 2020-2022 rispettivamente circa: 4.000, 3.900 e 4.800 euro)
pagina 5 di 7 rispetto a quelle della ricorrente (quadriennio 2020-2023 rispettivamente circa: 2.400, 2.400,
2.900 e 2.500). A ciò si aggiunge quanto indicato nei rispettivi CUD sotto la voce redditi da lavoro dipendente: Per il ricorrente: CUD 2022 € 66.708, CUD 2023 € 85.471, CUD 2024 €
66.327,04, mentre per la resistente : CUD 2022 40.583,00, CUD 2023 € 49.496 e CUD
2024 € 41.000 – invece di € 41.825,65).
Gli estratti conto allegati dall'istante afferenti a rapporti sussistenti con Controparte_3
e riportano un saldo, al 30.09.24, rispettivamente di € 10.648,55
[...] Controparte_4
( ) 365,97 ( banca conto 126020171825-38) e 2.599,13 Controparte_3 CP_4
( conto 126020171773). Controparte_4
Il ricorrente, inoltre è proprietario di due immobili siti nel Comune di Martellago e di altro immobile in Rasun di Anterserlva, mentre la resistente sostiene un costo per la locazione dell'immobile in cui vive che tuttavia divide con il compagno.
Sotto tale profilo, non può tuttavia attribuirsi rilievo al fatto che la scelta dell'immobile condotto in locazione dalla resistente sia dipesa dalle esigenze della figlia, essendosi traferita quest'ultima ormai da due anni, presso l'abitazione del padre, ben potendo dunque la madre scegliere altro immobile più consono alle sue esigenze logistiche.
Si evidenzia ancora , in punto di diritto, quanto alla richiesta di accertamenti a mezzo polizia tributaria, che nei giudizi di separazione personale dei coniugi (o divorzio) il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica dell'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo, assenti nel caso in esame, in cui la produzione documentale del ricorrente anche in ordine agli investimenti effettuati deve ritenersi completa ( cfr. ex plurimis Cass. civ. 22616/22).
Va dunque disposto, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, l'obbligo per CP_2
di versare direttamente alla figlia la somma di euro 300,00 mensili, a titolo di
[...]
concorso nelle spese ordinarie;
la somma è rivalutabile secondo gli indici ISTAT-FOI e verrà corrisposta entro il quinto giorno di ogni mese su conto di cui verranno forniti gli estremi.
3.Sulla domanda di restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di mantenimento della figliaper i mesi di maggio e giugno 2023;
pagina 6 di 7 Oppure: La domanda è infondata e non può trovare accoglimento avendo lo stesso istante evidenziato un accordo tra le parti nel senso che lo stesso era tenuto a sospendere il pagamento del contributo dal luglio 2023, (cfr. a seguito di accordi intercorsi con la ex moglie, dal mese di luglio 2023 ha sospeso il versamento del mantenimento di Euro 700,00 in favore della figlia alla RA , come stabilito dalla sentenza di divorzio, cfr. ricorso CP_1
introduttivo) del tutto ragionevolmente, considerato che solo decorso un certo lasso di tempo la decisione della figlia poteva ritenersi stabile e definitiva.
2 Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
- DISPONE In parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.1752/2022 del 14/10/2022, l'obbligo per di versare direttamente alla figlia la somma di Controparte_2
euro 300,00 mensili, a titolo di concorso nelle spese ordinarie;
dalla data della domanda , la somma è rivalutabile secondo gli indici ISTAT-FOI e verrà corrisposta entro il quinto giorno di ogni mese su conto di cui verranno forniti gli estremi.
- RIGETTA la domanda di restituzione di quanto versato a titolo di mantenimento.
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia dell'11.12.25
Il Giudice-Relatore
Dott.ssa EA Magaro'
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lisa Micochero Presidente dott. EA Magaro' Giudice relatore dott. Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17391/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Morena Parte_1 C.F._1
Ennio, con studio in Legnago (VR), via Olmo n. 24, in cui elegge domicilio
RICORRENTE
Contro
rappresentata e difeso dall'Avv. BARZAN Controparte_1 C.F._2
MICHELE, con studio in Treviso Via Cattaneo 9, in cui elegge domicilio
RESISTENTE
Oggetto: Modifica condizioni divorzio
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE:
Voglia il Tribunale cosi disporre:
Per_ 1) La figlia risiederà in via prevalente con il padre nell'abitazione di Maerne Martellago
(VE).
pagina 1 di 7 2) Il signor non sarà più tenuto a versare alla RA l'assegno di Pt_1 CP_1
Per_ mantenimento in favore della figlia , in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso e conseguentemente disporne la revoca.
3) La RA sarà tenuta a versare l'assegno di mantenimento in favore Controparte_1
Per_ della figlia , direttamente sul conto corrente a lei intestato, nella misura di Euro 500,00 mensili, con decorrenza dal 01 maggio 2023 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie
4) In conseguenza delle mutate condizioni come meglio specificate in premessa, dichiararsi la RA tenuta a restituire al signor la somma di Euro 1.400,00 a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento indebitamente percepito per i mesi di maggio e giugno 2023;
5) Entrambi i genitori siano tenuti, in egual misura, al pagamento delle spese straordinarie medico - scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche nel rispetto delle indicazioni dell'art.
16 del protocollo di famiglia del Tribunale di Venezia
PER LA RESISTENTE:
- Porsi a carico della RA a titolo di contributo nel mantenimento di Controparte_1
Per_
un assegno mensile di € 300,00 da versare alla figlia in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato.
L'assegno dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo;
- Respingersi la richiesta di restituzione della somma di € 1.400,00 a titolo di mantenimento indebitamente percepito per le ragioni esposte in narrativa;
- Confermarsi per il resto quanto stabilito con sentenza n. 1752/2022 del 14.10.2022 pronunciata dall'intestato Tribunale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 21.11.23, premesso di aver divorziato dalla Parte_1
moglie , in virtù di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. Controparte_1
1752/2022 del 14/10/2022, emessa dal Tribunale di Venezia, a seguito di ricorso congiunto,
pagina 2 di 7 Per_ che in sede di divorzio le parti concordavano sull'affido condiviso della figlia minore , sul collocamento della stessa presso l'abitazione della madre, sulla disciplina del diritto di visita del padre, nonché sull'importo di € 700,00 posto a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
deduceva che la figlia già dal mese di aprile del 2023 si era trasferita presso l'abitazione del padre, il quale a partire dal mese di maggio stava provvedendo al mantenimento diretto della figlia ed aveva sospeso, dal luglio 2023, il versamento del contributo in favore della madre, tanto premesso sulla scorta del rilievo che ormai la figlia si fosse trasferita presso la sua abitazione, che lo stesso stesse provvedendo al mantenimento di lei, che la madre fosse dunque tenuta a versare un contributo in favore della ragazza, ancora non indipendente economicamente, nonché sul presupposto che gli assegni versati dopo il trasferimento della figlia non fossero dovuti, rassegnava le seguenti conclusioni:
Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, accertate le modifiche sopra indicate, Voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della RA e, modificando Controparte_1
parzialmente la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 14/10/2022, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dal mese di maggio 2023, Voglia così disporre: Per_
1) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente. Per_
2) La figlia risiederà in via prevalente con il padre e vedrà la madre ogniqualvolta lo vorrà compatibilmente con i suoi impegni scolastici e con gli impegni lavorativi della RA
. CP_1
3) Il signor non sarà più tenuto a versare alla RA l'assegno di Pt_1 CP_1
Per_ mantenimento in favore della figlia minore , in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso e conseguentemente disporne la revoca.
4) La RA sarà tenuta a versare l'assegno di mantenimento in favore Controparte_1
Per_ della figlia nella misura di Euro 700,00 mensili, con decorrenza dal 01 maggio 2023 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Al Per_ raggiungimento del diciottesimo anno di età della figlia , la madre verserà direttamente la
pagina 3 di 7 Per_ quota parte di Euro 200,00 dell'assegno mensile su di un conto corrente intestato ad , somma che sarà da questa utilizzata per le spese quotidiane voluttuarie.
5) In conseguenza delle mutate condizioni come meglio specificate in premessa, dichiararsi la RA tenuta a restituire al signor la somma di Euro 1.400,00 a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento indebitamente percepito per i mesi di maggio e giugno 2023;
6) Entrambi i genitori siano tenuti, in egual misura, al pagamento delle spese straordinarie medico - scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche nel rispetto delle indicazioni dell'art.
16 del protocollo di famiglia del Tribunale di Venezia.
In sede di precisazione delle conclusioni, nelle note depositate in data 16.07.25, indicate in epigrafe, il ricorrente modificava la sua richiesta chiedendo che l'importo del contributo al mantenimento a carico della madre fosse rideterminato in € 500,00.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , la quale Controparte_2
contestava le avverse deduzioni, pur confermando che la figlia si era trasferita presso l'abitazione del padre, evidenziava che da quel momento il rapporto madre/figlia si era incrinato, rappresentava che la sua situazione economica fosse di gran lunga meno florida di quella del ricorrente, che la misura del contributo in favore della figlia concordata in sede di divorzio teneva conto del fatto che la stessa aveva rinunciato alla casa familiare, su tali premesse rassegnava la seguenti conclusioni:
- Nulla in punto collocamento/diritto di visita della figlia avendo la stessa Persona_2
raggiunto la maggiore età. - Porsi a carico della RA a titolo di contributo Controparte_1
Per_ nel mantenimento di un assegno mensile di € 300,00 da versare alla figlia in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato. L'assegno dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo;
- Respingersi la richiesta di restituzione della somma di € 1.400,00 a titolo di mantenimento indebitamente percepito per le ragioni esposte in narrativa;
- Confermarsi per il resto quanto stabilito con sentenza n. 1752/2022 del 14.10.2022 pronunciata dall'intestato Tribunale.
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 27.06.24 il Giudice Istruttore emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: - dispone che la madre versi direttamente alla figlia la somma di euro 300,00 mensili, a titolo di concorso nelle spese ordinarie;
la somma è
pagina 4 di 7 rivalutabile secondo gli indici ISTAT-FOI e verrà corrisposta entro il quinto giorno di ogni mese su conto di cui verranno forniti gli estremi.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 20.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
2. Sul merito del giudizio: La domanda di modifica delle condizioni di divorzio
Per_ Va innanzitutto premesso che essendo la figlia ormai divenuta maggiorenne, alcuna statuizione deve essere emessa in ordine all'affido ed al collocamento della stessa.
Tanto premesso occorre partire del dato incontroverso relativo all'intervenuto trasferimento Per_ della figlia presso l'abitazione del padre, circostanza sopravvenuta rispetto alla pronuncia di divorzio che giustifica, senz'altro, una pronuncia di modifica, avendo sensibilmente alterato gli equilibri raggiunti in sede divorzio a seguito, peraltro, di accordo tra le parti (cfr. da ultimo Cass. 7121/25 sulla necessità che la modifica consegua ad un mutamento delle circostanze idoneo a modificare gli equilibri stabiliti tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio).
Va inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n.
25300 del 2013).
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio di confermare la misura del contributo al mantenimento a carico della madre stabilito nell'ordinanza del 28.06.24, stabilita in € 300,00 mensili, importo peraltro corrispondente a quanto dalla medesima indicato in sede di precisazione delle conclusioni.
L'importo poc'anzi determinato appare equo avuto riguardo sia al fatto che la ragazza ormai vive stabilmente con il padre, mantenendo con la madre solo rapporti sporadici per come la stessa lamenta anche nella comparsa conclusionale, sia alla significativa differenza tra le condizioni economiche delle parti.
Ed invero, già nell'ordinanza del 28.06.24 era stata evidenziata, pur a fronte del fatto che entrambi i genitori godono di redditi stabili, la disponibilità da parte del ricorrente di entrante mensili maggiori (triennio 2020-2022 rispettivamente circa: 4.000, 3.900 e 4.800 euro)
pagina 5 di 7 rispetto a quelle della ricorrente (quadriennio 2020-2023 rispettivamente circa: 2.400, 2.400,
2.900 e 2.500). A ciò si aggiunge quanto indicato nei rispettivi CUD sotto la voce redditi da lavoro dipendente: Per il ricorrente: CUD 2022 € 66.708, CUD 2023 € 85.471, CUD 2024 €
66.327,04, mentre per la resistente : CUD 2022 40.583,00, CUD 2023 € 49.496 e CUD
2024 € 41.000 – invece di € 41.825,65).
Gli estratti conto allegati dall'istante afferenti a rapporti sussistenti con Controparte_3
e riportano un saldo, al 30.09.24, rispettivamente di € 10.648,55
[...] Controparte_4
( ) 365,97 ( banca conto 126020171825-38) e 2.599,13 Controparte_3 CP_4
( conto 126020171773). Controparte_4
Il ricorrente, inoltre è proprietario di due immobili siti nel Comune di Martellago e di altro immobile in Rasun di Anterserlva, mentre la resistente sostiene un costo per la locazione dell'immobile in cui vive che tuttavia divide con il compagno.
Sotto tale profilo, non può tuttavia attribuirsi rilievo al fatto che la scelta dell'immobile condotto in locazione dalla resistente sia dipesa dalle esigenze della figlia, essendosi traferita quest'ultima ormai da due anni, presso l'abitazione del padre, ben potendo dunque la madre scegliere altro immobile più consono alle sue esigenze logistiche.
Si evidenzia ancora , in punto di diritto, quanto alla richiesta di accertamenti a mezzo polizia tributaria, che nei giudizi di separazione personale dei coniugi (o divorzio) il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica dell'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo, assenti nel caso in esame, in cui la produzione documentale del ricorrente anche in ordine agli investimenti effettuati deve ritenersi completa ( cfr. ex plurimis Cass. civ. 22616/22).
Va dunque disposto, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, l'obbligo per CP_2
di versare direttamente alla figlia la somma di euro 300,00 mensili, a titolo di
[...]
concorso nelle spese ordinarie;
la somma è rivalutabile secondo gli indici ISTAT-FOI e verrà corrisposta entro il quinto giorno di ogni mese su conto di cui verranno forniti gli estremi.
3.Sulla domanda di restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di mantenimento della figliaper i mesi di maggio e giugno 2023;
pagina 6 di 7 Oppure: La domanda è infondata e non può trovare accoglimento avendo lo stesso istante evidenziato un accordo tra le parti nel senso che lo stesso era tenuto a sospendere il pagamento del contributo dal luglio 2023, (cfr. a seguito di accordi intercorsi con la ex moglie, dal mese di luglio 2023 ha sospeso il versamento del mantenimento di Euro 700,00 in favore della figlia alla RA , come stabilito dalla sentenza di divorzio, cfr. ricorso CP_1
introduttivo) del tutto ragionevolmente, considerato che solo decorso un certo lasso di tempo la decisione della figlia poteva ritenersi stabile e definitiva.
2 Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
- DISPONE In parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.1752/2022 del 14/10/2022, l'obbligo per di versare direttamente alla figlia la somma di Controparte_2
euro 300,00 mensili, a titolo di concorso nelle spese ordinarie;
dalla data della domanda , la somma è rivalutabile secondo gli indici ISTAT-FOI e verrà corrisposta entro il quinto giorno di ogni mese su conto di cui verranno forniti gli estremi.
- RIGETTA la domanda di restituzione di quanto versato a titolo di mantenimento.
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia dell'11.12.25
Il Giudice-Relatore
Dott.ssa EA Magaro'
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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