Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 476/2023 del 09/02/2023 oggetto: accertamento negativo credito da cartella di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore
Dott. Domenico Rosario Monterisi giudice ausiliario ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SANCES MATTEO
Appellante
e
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti SALVO RICCARDO, GRAZIUSO SALVATORE;
Appellato
Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'avv Del Vecchio Elena
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 26.10.2020, chiedeva accertare l'avvenuta prescrizione Parte_1
delle somme contenute nella cartella esattoriale n 059 2009 0004181687 000 oltre che la sua illegittimità con declaratoria di nullità del predetto atto. A fondamento della domanda deduceva che in data 13.7.2020 aveva ottenuto copia degli estratti di ruolo da cui aveva evinto la presenza della detta cartella notificatagli il 24.2.2009; rilevava che da allora non gli era stato notificato nessun
1
rilevava in subordine l'illegittima richiesta di interessi moratori, giacchè non dovuti ex art 27 dlgs 46/99, trattandosi crediti di natura previdenziale.
Chiedeva l'annullamento degli atti opposti con condanna delle parti convenute alla restituzione di quanto eventualmente fosse stato condannato a corrispondere in ipotesi di riscossione coattiva, e al risarcimento del danno.
e si costituivano in giudizio, eccependo la carenza di interesse, la decadenza ex art CP_1 CP_3
24 dlgs 46/99, e contestando, nel merito, il ricorso, di cui chiedevano il rigetto. si costituiva in giudizio eccependo la carenza di interesse e Controparte_2
l'infondatezza nel merito stante la produzione di numerosi atti interruttivi della prescrizione.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, dichiarava l'inammissibilità del ricorso in opposizione, perché proposto oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 d.l.vo n. 46/99 oltre che per carenza di interesse trattandosi di opposizione all'estratto di ruolo inammissibile ex art 3 bis dl 146/21 conv con L 215/21, norma che ha introdotto il comma 4 bis all'art 12 DPR 602/73, applicabile anche ai giudizi pendenti.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola per i seguenti motivi: 1) Parte_1 erronea applicazione dell'art 12 comma 4 bis DPR 602/73 non vertendosi in ipotesi di cartella di pagamento invalidamente notificata, bensì di fatto estintivo successivo alla notifica della cartella;
pertanto 2) erroneamente era stata dichiarata l'inammissibilità dell'azione, in quanto l'opposizione proposta doveva essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ammissibile senza limiti di tempo;
3) insisteva nell'eccezione di prescrizione contestando la validità della notifica degli atti interruttivi prodotti da;
4) in subordine, insisteva per la non debenza CP_4
degli interessi moratori ex art 27 dlgs 46/99. Ha pertanto concluso per la riforma della sentenza impugnata, chiedendo accertarsi l'avvenuta prescrizione delle somme contenute nella cartella esattoriale n 059 2009 0004181687 000 con conseguente annullamento del provvedimento in parola.
Nel presente giudizio si è costituito l' , chiedendo l'estromissione dal giudizio della CP_1 CP_3
erroneamente costituita nel giudizio in primo grado, in quanto le omissioni contributive per cui
[...]
è causa, risultano estranee alla cessione dei crediti alla Società di Cartolarizzazione. Nel merito ha contestato gli avversi assunti, richiamando le difese già svolte, e ha chiesto il rigetto dell'appello
Si è costituita che contestava gli avversi assunti per i motivi già Controparte_2
ampiamente esposti in primo grado.
2 All'udienza del 05.03.2025 la causa è stata decisa con dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, stante l'inammissibilità della domanda proposta con ricorso del 26.10.2020, non sussistendo l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Pacifico infatti che nel caso di specie l'originario ricorrente intende far valere fatti estintivi successivi alla notifica della cartella esattoriale n 059 2009 0004181687 000 che non contesta essere stata notificata in data 24.2.2009, limitandosi a rilevare l'avvenuta prescrizione quinquennale del credito ivi indicato in mancanza di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella.
Orbene, prima ancora di verificare se tale ultimo assunto sia vero, avendo invece prodotto una CP_4
successiva intimazione di pagamento ed un atto di pignoramento che sarebbero stati notificati all'appellante dopo la notifica della cartella di pagamento de qua, con effetto interruttivo della prescrizione (secondo la prospettazione di ), va verificato, stante la natura preliminare, se CP_4 nell'ipotesi in esame, di accertamento negativo del credito, sussista l'interesse ad agire del ricorrente in assenza di azioni esecutive di , pacificamente insussistenti. CP_4
Orbene sul punto giova richiamare i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte, in ipotesi analoghe, laddove ha evidenziato (Cass 36319/23; Cass. 07/03/2022, n. 7353; Cass. civ., 07/03/2022,
n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass.
13/10/2016, n. 20618) che “un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di un'eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta: come questa Corte ha già reiteratamente precisato, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato,
e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione esattoriale”.
Sotto altro profilo la Suprema Corte (ex multis Cass 15604/20) ha ritenuto la carenza di interesse, ex art 100 cpc, dell'azione di accertamento negativo sull'esistenza del credito per intervenuta prescrizione eccepita in via di azione: “la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale risulta che - quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come
l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art.
100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con riferimento alla
3 prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando
l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”.
Tali principi, più volte espressi dalla Suprema Corte nel corso degli anni sono poi stati poi disciplinati a livello normativo dall'art 12, comma 4 bis, DPR 602/73, introdotto con l'art 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n 146 (inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021 n 215), ai sensi del quale:
“
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”.
Secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte a sezioni unite con sentenza n. 26283/2022, “14.- La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente
a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).
14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”.
Altresì, come rilevato dalla citata pronuncia a Sezioni Unite (sentenza n. 26283/2022), la norma richiamata -selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale- ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia
4 della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato […].
Più in dettaglio, nella sentenza citata si legge: “(…)17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n.
619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
18.- E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato:
"Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
(…) 20.- La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto
l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost.
n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera".
20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.
21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri. (…).
Sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema Corte -applicabili anche ai crediti contributivi e previdenziali (cfr. punto 13.1 della sentenza) e ribaditi in successive pronunce della Suprema Corte
(cfr. tra le tante Cass. n. 10595/2023), nonché alla luce dei richiamati principi espressi dalla
Cassazione ben prima della menzionata sopravvenienza normativa - la domanda proposta con ricorso
5 depositato in data 26.10.2020 deve ritenersi inammissibile, non ravvisandosi un interesse ex art 100 cpc a proporre un'opposizione all'esecuzione (ex art 615 cpc) che abbia ad oggetto l'accertamento negativo di un credito (portato da una cartella di pagamento notificata e mai opposta) fondato esclusivamente sull'eccezione di prescrizione proposta dal debitore in via di azione in assenza di una concreta minaccia di esecuzione da parte dell'amministrazione creditrice.
Giova ribadire che a tali conclusione si giunge in virtù dei consolidati principi espressi dalla Suprema
Corte, ben prima della sopravvenuta normativa che ha introdotto il comma 4 bis all'art 12 DPR
602/73, che, nel disporre l'inoppugnabilità dell'estratto di ruolo e nel limitare l'interesse all'azione giudiziaria nei confronti dei crediti portati da cartelle non notificate o invalidamente notificate, ha sancito un principio (già avvertito e ribadito, più in generale, da consolidata giurisprudenza) di limitare l'accesso alla tutela giudiziaria in siffatta materia ai soli casi di effettiva e concreta minaccia alla sfera giuridica del debitore, e tanto al fine di contrastare la diffusa prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo dall'emissione delle cartelle, pur in assenza di qualsivoglia iniziativa esecutiva dell'agente per la riscossione.
***
Le suesposte considerazioni sono sufficienti per il rigetto dell'appello.
Solo per completezza si evidenzia che il ricorso proposto da risulta infondato anche Parte_1
nel merito e tanto alla luce degli atti interruttivi tempestivamente prodotti da , costituiti CP_4 dall'intimazione di pagamento n 059 2012 9052091182/000, ritualmente notificata il 28.11.2012, e dell'atto di pignoramento n 059 84201700002331, ritualmente notificato il 21.11.2017, entrambi provvedimenti che espressamente richiamano la cartella di pagamento n 059 2009 0004181687 000, sicchè alcun dubbio può residuare sulla loro efficacia di atti interruttivi della prescrizione.
Né può fondatamente contestarsi la ritualità della notifica dell'atto di pignoramento notificato il
21.11.2017, in ragione della consegna a persona diversa dal destinatario senza la prova del successivo avviso di consegna, atteso che costituisce un principio consolidato della Suprema Corte (ex multis
Cass 4160/22) che “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto”.
6 Altresì generica, e come tale irrilevante, risulta la contestazione circa la genuinità della copia dell'intimazione di pagamento n 059 2012 9052091182/000 notificata il 28.11.2012 a mani del destinatario, in assenza di qualsivoglia specifica indicazione delle ragioni della asserita difformità della copia dall'originale; tanto a fronte dei consolidati principi della Suprema Corte secondo cui
“la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (ex multis Cass 27633/18).
Anche sotto tale profilo, quindi, la domanda proposta con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado appare infondata con conseguente rigetto dell'appello.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza considerando, nella liquidazione dei compensi, lo scaglione della controversia (valore € 6.900)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 17/02/2023 da nei confronti di + altri avverso la sentenza del n. 476/2023 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1984,00 ex DM n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 05/03/2025
Il consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott.ssa Caterina Mainolfi
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