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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2796/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con l'avv. Lorella MARRONE, Parte_1 C.F._1
e
MA SE (C.F. ), con l'avv. Martino SPIMPOLO, C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalla sig.ra con il sig. MA ON in Campolongo Maggiore (VE) i l 7/10/2006 ad Parte_1 ogni conseguente effetto di legge;
2) i coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Campagna Lupia (VE), via Antonio Gramsci n. 15, al sig.
MA ON, che ne è già proprietario esclusivo;
4) confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con prevalenza abitativa, Per_1 Per_2 collocazione e residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori, secondo le seguenti modalità:
- dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina, con obbligo di accompagnarli a scuola;
- un fine settimana, alternato con la madre, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, con obbligo di accompagnarli a scuola;
- una settimana durante le vacanze natalizie, nel periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternato di anno in anno con la madre;
- tre settimane durante le vacanze estive e precisamente la seconda, terza e quarta settimana del mese di agosto;
- le vacanze di Pasqua, di Carnevale e tutte le altre festività e ricorrenze alternate di anno in anno con la madre;
- ovvero con le diverse modalità previamente concordate fra i genitori;
- i genitori, atteso che i figli giocano entrambi a calcio, si impegnano ad accompagnarli alle partite durante i fine settimana di rispettiva pertinenza;
5) il sig. ON verserà alla sig.ra in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento dei due figli la somma di euro 700,00 mensili (350,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di giugno 2026, e rimborserà inoltre alla moglie il 50% delle spese straordinarie dei figli secondo quanto previsto dal Protocollo in materia di famiglia del 20/9/2019 del Tribunale di Venezia , con assegno unico e universale per i figli integralmente in favore della sig.ra ; Parte_1
6) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno per il proprio personale mantenimento;
7) il sig. MA ON verserà entro il termine di giorni sette dalla data di deposito della sentenza che definirà il presente giudizio alla sig.ra , a mezzo bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, a tacitazione di ogni pretesa Parte_1 economica personale della stessa, la somma di euro 13.000,00 (tredicimila/00);
8) il sig. MA ON rinuncia a qualsiasi pretesa economica nei confronti della sig.ra , ivi compresa la Parte_1 restituzione di quanto ancora dovuto per la quota parte della somma versata per il riscatto universitario della stessa, di cui al punto 10 del verbale di separazione consensuale coniugi 16/9/2020 avanti il Tribunale di Venezia, non avendo più nulla a pretendere nei confronti della moglie;
9) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti equipollenti validi anche per l'espatrio, propri e per i figli;
10) spese legali del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio concordatario a Campolongo Maggiore (VE) in data 7/10/2006, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 16/9/2020 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione datato 24-28/9/2020. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento all'udienza fissata innanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza con termine perentorio fissato per il
24/9/2025, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, appare conforme alla legge e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore e maggiorenne non economicamente autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Le spese vanno compensate integralmente stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto (C.F. Parte_1
e MA SE (C.F. ) in data 7/10/2006, C.F._1 C.F._2 trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 22 anno 2006 del Comune di Campolongo
Maggiore (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalla sig.ra Parte_1 con il sig. MA ON in Campolongo Maggiore (VE) i l 7/10/2006 ad ogni conseguente effetto di legge;
2) i coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Campagna Lupia (VE), via Antonio Gramsci n. 15, al sig.
MA ON, che ne è già proprietario esclusivo;
4) confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con prevalenza abitativa, Per_1 Per_2 collocazione e residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori, secondo le seguenti modalità:
- dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina, con obbligo di accompagnarli a scuola;
- un fine settimana, alternato con la madre, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, con obbligo di accompagnarli a scuola;
- una settimana durante le vacanze natalizie, nel periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternato di anno in anno con la madre;
- tre settimane durante le vacanze estive e precisamente la seconda, terza e quarta settimana del mese di agosto;
- le vacanze di Pasqua, di Carnevale e tutte le altre festività e ricorrenze alternate di anno in anno con la madre;
- ovvero con le diverse modalità previamente concordate fra i genitori;
- i genitori, atteso che i figli giocano entrambi a calcio, si impegnano ad accompagnarli alle partite durante i fine settimana di rispettiva pertinenza;
5) il sig. ON verserà alla sig.ra in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento dei due figli la somma di euro 700,00 mensili (350,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di giugno 2026, e rimborserà inoltre alla moglie il 50% delle spese straordinarie dei figli secondo quanto previsto dal Protocollo in materia di famiglia del 20/9/2019 del Tribunale di Venezia , con assegno unico e universale per i figli integralmente in favore della sig.ra ; Parte_1
6) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno per il proprio personale mantenimento;
7) il sig. MA ON verserà entro il termine di giorni sette dalla data di deposito della sentenza che definirà il presente giudizio alla sig.ra , a mezzo bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, a tacitazione di ogni pretesa Parte_1 economica personale della stessa, la somma di euro 13.000,00 (tredicimila/00);
8) il sig. MA ON rinuncia a qualsiasi pretesa economica nei confronti della sig.ra , ivi compresa la Parte_1 restituzione di quanto ancora dovuto per la quota parte della somma versata per il riscatto universitario della stessa, di cui al punto 10 del verbale di separazione consensuale coniugi 16/9/2020 avanti il Tribunale di Venezia, non avendo più nulla a pretendere nei confronti della moglie;
9) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti equipollenti validi anche per l'espatrio, propri e per i figli”.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con l'avv. Lorella MARRONE, Parte_1 C.F._1
e
MA SE (C.F. ), con l'avv. Martino SPIMPOLO, C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalla sig.ra con il sig. MA ON in Campolongo Maggiore (VE) i l 7/10/2006 ad Parte_1 ogni conseguente effetto di legge;
2) i coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Campagna Lupia (VE), via Antonio Gramsci n. 15, al sig.
MA ON, che ne è già proprietario esclusivo;
4) confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con prevalenza abitativa, Per_1 Per_2 collocazione e residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori, secondo le seguenti modalità:
- dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina, con obbligo di accompagnarli a scuola;
- un fine settimana, alternato con la madre, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, con obbligo di accompagnarli a scuola;
- una settimana durante le vacanze natalizie, nel periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternato di anno in anno con la madre;
- tre settimane durante le vacanze estive e precisamente la seconda, terza e quarta settimana del mese di agosto;
- le vacanze di Pasqua, di Carnevale e tutte le altre festività e ricorrenze alternate di anno in anno con la madre;
- ovvero con le diverse modalità previamente concordate fra i genitori;
- i genitori, atteso che i figli giocano entrambi a calcio, si impegnano ad accompagnarli alle partite durante i fine settimana di rispettiva pertinenza;
5) il sig. ON verserà alla sig.ra in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento dei due figli la somma di euro 700,00 mensili (350,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di giugno 2026, e rimborserà inoltre alla moglie il 50% delle spese straordinarie dei figli secondo quanto previsto dal Protocollo in materia di famiglia del 20/9/2019 del Tribunale di Venezia , con assegno unico e universale per i figli integralmente in favore della sig.ra ; Parte_1
6) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno per il proprio personale mantenimento;
7) il sig. MA ON verserà entro il termine di giorni sette dalla data di deposito della sentenza che definirà il presente giudizio alla sig.ra , a mezzo bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, a tacitazione di ogni pretesa Parte_1 economica personale della stessa, la somma di euro 13.000,00 (tredicimila/00);
8) il sig. MA ON rinuncia a qualsiasi pretesa economica nei confronti della sig.ra , ivi compresa la Parte_1 restituzione di quanto ancora dovuto per la quota parte della somma versata per il riscatto universitario della stessa, di cui al punto 10 del verbale di separazione consensuale coniugi 16/9/2020 avanti il Tribunale di Venezia, non avendo più nulla a pretendere nei confronti della moglie;
9) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti equipollenti validi anche per l'espatrio, propri e per i figli;
10) spese legali del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio concordatario a Campolongo Maggiore (VE) in data 7/10/2006, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 16/9/2020 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione datato 24-28/9/2020. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento all'udienza fissata innanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza con termine perentorio fissato per il
24/9/2025, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, appare conforme alla legge e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore e maggiorenne non economicamente autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Le spese vanno compensate integralmente stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto (C.F. Parte_1
e MA SE (C.F. ) in data 7/10/2006, C.F._1 C.F._2 trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 22 anno 2006 del Comune di Campolongo
Maggiore (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalla sig.ra Parte_1 con il sig. MA ON in Campolongo Maggiore (VE) i l 7/10/2006 ad ogni conseguente effetto di legge;
2) i coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Campagna Lupia (VE), via Antonio Gramsci n. 15, al sig.
MA ON, che ne è già proprietario esclusivo;
4) confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con prevalenza abitativa, Per_1 Per_2 collocazione e residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori, secondo le seguenti modalità:
- dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina, con obbligo di accompagnarli a scuola;
- un fine settimana, alternato con la madre, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, con obbligo di accompagnarli a scuola;
- una settimana durante le vacanze natalizie, nel periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternato di anno in anno con la madre;
- tre settimane durante le vacanze estive e precisamente la seconda, terza e quarta settimana del mese di agosto;
- le vacanze di Pasqua, di Carnevale e tutte le altre festività e ricorrenze alternate di anno in anno con la madre;
- ovvero con le diverse modalità previamente concordate fra i genitori;
- i genitori, atteso che i figli giocano entrambi a calcio, si impegnano ad accompagnarli alle partite durante i fine settimana di rispettiva pertinenza;
5) il sig. ON verserà alla sig.ra in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento dei due figli la somma di euro 700,00 mensili (350,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di giugno 2026, e rimborserà inoltre alla moglie il 50% delle spese straordinarie dei figli secondo quanto previsto dal Protocollo in materia di famiglia del 20/9/2019 del Tribunale di Venezia , con assegno unico e universale per i figli integralmente in favore della sig.ra ; Parte_1
6) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno per il proprio personale mantenimento;
7) il sig. MA ON verserà entro il termine di giorni sette dalla data di deposito della sentenza che definirà il presente giudizio alla sig.ra , a mezzo bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, a tacitazione di ogni pretesa Parte_1 economica personale della stessa, la somma di euro 13.000,00 (tredicimila/00);
8) il sig. MA ON rinuncia a qualsiasi pretesa economica nei confronti della sig.ra , ivi compresa la Parte_1 restituzione di quanto ancora dovuto per la quota parte della somma versata per il riscatto universitario della stessa, di cui al punto 10 del verbale di separazione consensuale coniugi 16/9/2020 avanti il Tribunale di Venezia, non avendo più nulla a pretendere nei confronti della moglie;
9) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti equipollenti validi anche per l'espatrio, propri e per i figli”.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero