Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2944/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Roberto Frassoni,
- attrice in opposizione -
contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Zaccone,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione,
così giudicare: nel merito - accertare e dichiarare i vizi e i difetti causati dalla
imperita e negligente realizzazione dei lavori da parte di Controparte_1 che, come tali, hanno causato danni alla Signora
[...] Pt_1 nella misura di € 28.005,88, oltre IVA di Legge o in quella misura
[...]
maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e che, in ogni caso, le
somme portate dalle fatture azionate col ricorso per decreto ingiuntivo non sono dovute per le causali espresse in narrativa e, per l'effetto, anche in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum sancito dall'art. 1460 c.c., dichiarare non tenuta la Signora al pagamento della somma di € 10.077,60 portata Parte_1
1
e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pavia n. 643/2023 – r.g.
1066/2023, emesso il 10.3.2023 e pubblicato in data 13.3.2023 in favore di
[...]
nel merito in via riconvenzionale - Controparte_1 accertare e dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1
al risarcimento del danno in favore della Signora
[...] Pt_1 nella misura di € 28.005,88 oltre IVA di Legge per la negligente ed
[...] imperita realizzazione dei lavori oggetto di causa, nonché di € 1.073,20 per il costo della perizia dell'Ing. , per un totale quindi di € 29.079,08 oltre Persona_1
IVA di Legge o in quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia,
oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. - in ogni caso,
con vittoria di spese (anche di CTU) e competenze professionali di Avvocato. In via
istruttoria: (…)».
Per l'opposta:
«Contrariis reiectis e nulla ammesso di favorevole per controparte: (…); B) in via principale: rigettarsi l'opposizione proposta da in quanto del tutto Parte_1 infondata e confermare il decreto ingiuntivo n. 643/2023 emesso in data 10/3/2023
dal Tribunale di Pavia e, comunque, condannare in ogni caso la sig.ra Pt_1
al pagamento in favore di della somma
[...] Controparte_1
di euro 10.077,60, o di quella diversa somma accertanda in corso di causa. Con gli
interessi legali come da domanda;
C) sempre in via principale: respingersi - in quanto infondata in fatto e diritto – ogni diversa ed ulteriore domanda proposta da
controparte ivi compresa la domanda riconvenzionale avversaria;
D) in via
subordinata: qualora venisse accertata l'esistenza di un credito di nei Parte_1
confronti di , determinarne in giudizio l'esatto Controparte_1
ammontare con tutte le conseguenti ed ulteriori declaratorie anche in relazione alla
compensazione delle reciproche ragioni debitorie delle parti;
E) in ogni caso con le spese di causa;
F) in via istruttoria (…)».
Motivi in fatto ed in diritto
1. – L'opponente stipulava con la ditta in Parte_1 Controparte_1
data 23.6.2021 un contratto di appalto, l'individuazione del cui oggetto era affidata ad un computo metrico ivi richiamato, intitolato “completamento unità immobiliare a
2 destinazione residenziale sita in comune di Tromello, in via Leonardo da Vinci 9,
27020 Tromello, PV” e contenente l'indicazione di una serie di lavorazioni ed il relativo prezzo unitario. Il contratto prevedeva, quale corrispettivo, un importo
“fisso” di € 145.000,00 I.V.A. esclusa, da corrispondere a “stati di avanzamento lavori” verso “presentazione fattura” (non si prevedevano i criteri per la liquidazione degli acconti) con un “saldo” a fine lavori. Inoltre, si prevedeva che “eventuali lavori extra contratto verranno preventivamente concordati per iscritto tra le parti”.
L'attrice, nel corso dei lavori, corrispondeva acconti per € 154.608,00 oltre I.V.A. al
4% (per un totale di € 160.792,32), a saldo di fatture in acconto emesse in parte anche con causale “extra”, rifiutandosi di pagare due ulteriori fatture, l'una di € 2.932,80 e l'altra di € 7.144,80, la seconda delle quali emessa con dicitura “saldo fine lavori”. Il
2.2.2023, depositava presso l'intestato Tribunale richiesta di Controparte_1
decreto ingiuntivo per il pagamento delle suddette fatture, il quale veniva emesso il
13.3.2023. La committente presentava opposizione, sostenendo, in estrema sintesi,
che i lavori non erano stati ultimati e che parte di quelli eseguiti presentavano difformità e vizi: in ragione di ciò, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ed, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 29.079,09, quantificati sulla base delle risultanze di una perizia di parte. Il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione ed, all'esito dei termini per memorie di trattazione ex art. 183 comma 6° c.p.c., disponeva consulenza tecnica d'ufficio. Raccolto l'elaborato, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c., con ordinanza del 21.11.2024.
2. – La domanda di pagamento di parte convenuta opposta deve essere respinta in quanto infondata sia in punto di diritto sia in punto di fatto.
2.1. - Quanto al primo di detti profili, si deve ribadire quanto già espresso, per sommi capi, da questo giudice nell'ordinanza del 21.11.2023, con la quale si è rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, ovvero che:
a) il diritto al corrispettivo dell'appaltatore di opera (comunque determinato, a corpo od a misura) postula, da un lato, il completamento dell'opera stessa e, dall'altro, la sua accettazione da parte del committente (art. 1665 u.c. c.c.);
3 b) il principio secondo cui il credito dell'appaltatore non è esigibile sino a quando l'opera non è integralmente eseguita (quando ciò è avvenuto, se anche l'opera stessa non sia stata accettata, l'esito del giudizio favorevole all'appaltatore sulla conformità ed assenza di vizi della stessa rende comunque il corrispettivo esigibile, v. più oltre) è
peraltro derogato in alcuni casi, che vanno, a loro volta, tenuti distinti;
v'è, anzitutto,
l'ipotesi, normativamente prevista, di cui al comma 1° dell'art. 1666 c.c. (opera “da eseguire per partite”), nella quale può essere richiesta la verifica per singole partite con diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo per ciascuna di esse (tipico
è il caso del frazionamento dell'appalto in lotti nella realizzazione di strutture complesse composte da parti dotate di autonomia funzionale): tale ipotesi,
evidentemente, non ricorre nel caso di specie;
del tutto differente è la liquidazione delle rate di acconto sulla base di stati di avanzamento dei lavori, per la quale non si pone la possibilità di una consegna frazionata delle opere ma solo l'opportunità di accordare all'appaltatore (quando si tratti di impresa poco strutturata finanziariamente rispetto all'entità delle opere che si impegna a realizzare) un pre-finanziamento delle relative attività: infatti, come dispone testualmente il 2° comma del citato articolo
1666 c.c., il pagamento di rate di acconto non fa presumere l'accettazione della parte di opere già realizzata;
c) riassumendo, la possibilità per l'appaltatore di ottenere dal committente il pagamento di somme a fronte dell'esecuzione di lavori in appalto si verifica nei seguenti casi:
I) quando, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 1666 comma 1° c.c., l'opera non sia stata ultimata, all'imprescindibile condizione che le parti si siano accordate per la concessione all'appaltatore di somme nel corso dei lavori che, essendo mere rate di acconto (quand'anche liquidate sulla base dell'avanzamento effettivo dei lavori), non possono comunque dare luogo alla verifica ex art. 1665 c.c., ossia in funzione dell'accettazione, bensì, eventualmente, ad una verifica “in corso d'opera” ex art. 1662 c.c.; corollario di tale principio – vale ulteriormente precisare - è che, ove vi sia domanda di risoluzione per inadempimento e l'opera non sia completata l'appaltatore è soggetto all'azione da parte del committente di ripetizione degli acconti percepiti, se anche giustificati sulla base di s.a.l. e, dunque, di lavori effettivamente svolti: ciò in quanto, avendo la risoluzione effetto retroattivo (ex
4 multis, Cass. ord. n. 22065/2022), i relativi versamenti, a seguito della risoluzione contrattuale, rimarrebbero comunque privi di causa;
II) quando l'opera sia stata ultimata, occorre distinguere se questa sia stata accettata o meno (in modo espresso, tacito o presunto) dal committente: i) nel primo caso (accettazione dell'opera), fermo restando l'onere dell'appaltatore di allegare ed all'occorrenza provare tale presupposto, sorge il diritto al pagamento del corrispettivo ed il committente conserva peraltro il diritto ad azionare la garanzia ex art. 1667 c.c.
per i (soli) vizi e difformità non conosciuti o riconoscibili (cd. “vizi occulti”); ii) nel secondo caso, ovvero se l'opera non sia stata accettata – ciò che tipicamente avviene allorché il committente rileva, in sede di verifica, l'esistenza di vizi e difformità di qualsiasi natura (e, quindi, anche non occulti) – occorre tenere conto dell'esito, anche giudiziale, dell'accertamento della loro effettiva sussistenza nonché del tipo di domande svolte nel relativo giudizio, potendosi verificare le seguenti ipotesi: ii.1)
anche una sola delle parti chiede la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'altra e la relativa domanda viene accolta: in questo caso, stante il già citato effetto retroattivo della pronuncia risolutoria, l'appaltatore non ha comunque diritto al corrispettivo (neppure se, in ipotesi, la domanda di risoluzione che viene accolta fosse stata da lui stesso presentata), ma può sempre ottenere il valore delle prestazioni svolte in base ai principi della “restitutio in integrum” (diritto, vale precisare, che postula la presentazione di una specifica domanda in tal senso);
ii.2) (al di fuori dell'ipotesi di risoluzione contrattuale, per non esservi alcuna domanda in tale senso o per essere questa rigettata) all'esito del giudizio si accerta l'inesistenza dei vizi: in questo caso, l'appaltatore che abbia proposto domanda di esatto adempimento per il pagamento del corrispettivo la vedrà accolta;
iii.3) (sempre al di fuori dell'ipotesi di risoluzione contrattuale, per non esservi alcuna domanda in tale senso o per essere questa rigettata) all'esito del giudizio si accerta l'esistenza di vizi: in questo caso, si ritiene che l'appaltatore abbia diritto ad ottenere il corrispettivo per l'opera svolta, sebbene, a fronte della rilevata esistenza dei vizi, sia probabile che vi siano domande od eccezioni da parte del committente suscettibili di dare a luogo,
nei fatti, ad una riduzione del relativo credito (come può accadere ove sia formulata domanda di rifusione del costo necessario per l'eliminazione dei vizi stessi).
2.2. - E' quindi alla luce delle suddette coordinate che deve essere valutata la domanda di pagamento formulata dalla convenuta opposta.
5 In proposito, la committente ha, in sede di opposizione, eccepito tra l'altro che i lavori appaltati non sono stati ultimati, e la C.T.U. ha appurato che, effettivamente,
alcune lavorazioni non erano state svolte o non erano state completate. Pertanto,
[...]
non avendo eseguito l'"opus perfectum" (in proposito, è irrilevante Controparte_1 il fatto che sia stata eseguita larga parte dell'opera, dovendo questa essere comunque completata, incluse le rifiniture), deve ritenersi inadempiente rispetto all'obbligazione tipica dell'appaltatore e, vertendosi nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 2.1. lett. c) sub. I, non ha diritto a ricevere il saldo per i lavori svolti, portato nella fattura n. 10/2022.
Il relativo importo, così come quello dell'altra fattura n. 9/2022, non possono peraltro essere pretesi neppure a titolo di acconto.
Oltre al fatto, che si dirà in seguito, che essa appaltatrice risulta avere già incassato acconti per importi superiori a quanto eseguito, v'è da considerare che la clausola contrattuale la quale, nel prevedere la corresponsione di rate di acconto a “stati di avanzamento … presentazione fattura”, non contiene i criteri per la liquidazione delle rate di acconto, non può essere ragionevolmente interpretata nel senso di affidare al totale arbitrio dell'appaltatrice la decisione se, ed in che misura, richiedere acconti, e,
pertanto, deve ritenersi affetta da nullità strutturale, non essendo determinati o determinabili i criteri per la quantificazione degli acconti medesimi (si vedano, in proposito, le considerazioni svolte da questo giudice nell'ordinanza del 21.11.2023).
In sostanza, deve ritenersi che, nella specie, la committente abbia pagato rate di acconto pur non essendo a ciò tenuta: le parti avrebbero dovuto infatti “sanare” tale nullità con la previsione dei criteri per la liquidazione delle rate medesime, ciò che non risulta essere mai stato fatto. Ciò posto, non si pone peraltro il problema di valutare se le somme corrisposte costituiscano indebiti e siano pertanto ripetibili,
tenuto conto che, come si preciserà ulteriormente in seguito, non è stata presentata dall'opponente, in questa sede, alcuna domanda in tale senso.
Al di là dei suddetti aspetti, vi è comunque, in punto di fatto, ulteriormente da considerare – e ciò sarebbe, già di sé, dirimente - che non vi sarebbero neppure lavori eseguiti e non “pagati”, il che esclude in radice la possibilità che siano riconosciuti ulteriori acconti. Infatti, la C.T.U. (pag. 27 relazione) ha concluso nel senso che
“considerando la somma delle opere eseguite e compensate, detratte le opere non eseguite e la percentuale delle opere non portate a termine (vedi tabella C
6 lavorazioni non eseguite pari a 259,98 euro), la consistenza dei lavori legati alla
commessa base è pari a 123.800,16 euro. La consistenza delle lavorazioni extra
ancora da versare è pari a 8.390,00 euro. L'importo relativo alla commessa base per il quale non sussiste conformità pari a 10.352,84 euro, dato dalla differenza tra il valore di quanto versato con dicitura “acconti” pari a 134.153,00 euro (in realtà, parte opponente deduce, e documenta, di avere versato ad il Controparte_1 maggior importo di € 154.608,00 I.V.A. esclusa – n.d.r.), ed il calcolo della somma delle opere eseguite, compensate e in % non portate a termine pari a 123.800,16 euro”.
Tale valutazione della C.T.U., peraltro, mette nel conto di quanto eseguito anche i cd.
“extra” che, secondo la previsione contrattuale, avrebbero dovuto essere
“preventivamente concordati per iscritto”, formalizzazione che, a quanto è dato comprendere, non sarebbe mai avvenuta. La C.T.U. li considera sulla base della valutazione che la committente era consapevole della loro esecuzione e, se anche non li aveva richiesti espressamente, ne aveva comunque accettato l'esecuzione. Invero, considerando l'eventuale applicabilità dell'art. 1352 c.c., la questione potrebbe essere, sul piano strettamente giuridico, più complessa e, peraltro, anche in virtù del principio della "ragione più liquida", deve ritenersi comunque assorbita dal fatto che, come rilevato, risultano essere stati pagati acconti in misura ben superiore a quanto eseguito e non vi sono domande ed eccezioni che richiedano una pronuncia sul punto in discussione.
3. – Venendo alla domanda di “risarcimento danni” formulata dall'opponente,
sono anche qui necessarie alcune premesse in punto di diritto.
3.1. – V'è preliminarmente da considerare che la ripetizione di acconti (sulla base di stati avanzamento lavori) corrisposti in eccesso, ossia a fronte di lavori non svolti, non può essere richiesta come “risarcimento del danno”: infatti, non è configurabile un “danno” in termini di definitiva perdita patrimoniale, essendo tali eccedenze recuperabili attraverso i principi dell'indebito oggettivo, sia in caso di
“conservazione” del contratto, per erroneità del calcolo della misura degli acconti, sia in caso di risoluzione dello stesso, stante l'effetto retroattivo di tale risoluzione. Si deve anche premettere – sempre con riferimento ai lavori non svolti - che, ove vi fosse (anche implicita) una domanda di risoluzione contrattuale, il “danno”
(propriamente inteso) che potrebbe essere oggetto di domanda di risarcimento
7 dovrebbe consistere nell'ipotetico maggior costo per il committente nel portare ad ultimazione i lavori rispetto a quello cui sarebbe andato incontro ove il contratto con l'appaltatore inadempiente fosse stato integralmente eseguito, danno che dovrebbe essere ben allegato e giustificato. Ciò posto, non risulta nella specie essere stata presentata da parte dell'opponente domanda di risoluzione contrattuale e, ad ipotizzare che tale domanda sia stata implicitamente formulata, non risulta comunque essere stata presentata dall'opponente stessa domanda di ripetizione di indebito, a fronte dell'eccedenza nella corresponsione degli acconti oppure, stante l'effetto retroattivo dell'ipotetica pronuncia di risoluzione, in base ai principi della "restitutio in integrum". Tale mancanza impedisce al giudicante (in questa sede) di assumere una decisione su tali aspetti, poiché, così facendo, incorrerebbe nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
3.2. – Alla luce di quanto sin qui esposto, il danno da risarcire deve essere limitato a quello necessario per l'emenda dei vizi e difformità riscontrate (non per il mancato completamento delle opere e/o per la restituzione di somme corrisposte in eccesso rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, per i quali non v'è domanda), ed, in proposito, si fa riferimento alla risposta fornita dal C.T.U. al punto 5 del quesito (tab.
D-E allegate e relazione pagg. 14 e ss.). Il costo per l'emenda dei vizi è stato quantificato in € 4.465,76. Per quanto concerne, in particolare, i danni evidenziati dall'opponente nella 3° memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., non vi sono elementi per ritenere che questi non si fossero manifestati in tempo utile per l'allegazione tempestiva del relativo fatto, sicché, a ritenere implicita un'istanza di rimessione in termini nella proposizione della relativa domanda, questa deve essere respinta (in sostanza, su tali danni non ci si può pronunziare in questa sede).
3.3. - La C.T.U. ha dato esito sostanzialmente favorevole alle rimostranze dell'opponente, sia pure con una quantificazione non in linea con quella effettuata dal consulente di parte attrice, e ciò giustifica la rifusione del compenso di tale consulente, pari ad € 1.073,20 (v. prod. n. 11).
4. – In definitiva, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente mandata assolta dalla domanda di pagamento, Inoltre, Parte_1
l'opposta in accoglimento della domanda riconvenzionale, deve Controparte_1
essere condannata al pagamento in favore della stessa opponente, per i titoli indicati, dell'importo di € 4.465,76, I.V.A. esclusa, a fronte dei vizi e difformità rilevati, e di €
8 1.073,20 quale rifusione del costo per la consulenza resa in sede stragiudiziale. Le
somme di cui trattasi devono essere maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi “compensativi”, al tasso di legge, dalla data della domanda a quella della presente sentenza e, successivamente, degli interessi moratori al medesimo tasso, sulla somma così risultante frutto della liquidazione giudiziale, fino all'effettivo saldo.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici medi di cui al D.M. n. 55/2014.
Inoltre, l'opposta deve essere condannata alla rifusione delle spese di C.T.P., pari a complessivi € 938,00. Le spese di C.T.U. sono poste a carico della stessa parte convenuta opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. revoca l'opposto decreto ingiuntivo, mandando al contempo assolta Co l'opponente dalla domanda di pagamento dell'opposta Parte_1
Controparte_1
II. dichiara tenuta e condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di € 4.465,76, I.V.A. esclusa, a fronte dei vizi e difformità rilevati,
e di € 1.073,20 quale rifusione del compenso per l'attività stragiudiziale del consulente di parte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione;
III. condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite,
che liquida, oltre a c.u. e marca, in complessivi € 5.000,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
IV. condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente del compenso di
C.T.P., per l'importo di € 938,00;
V. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della convenuta opposta.
Così deciso il 20 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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