Decreto cautelare 30 maggio 2025
Sentenza breve 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 26/09/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia GN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2025, proposto da
ID OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Mazzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Ravenna - Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento, datato 11.11.2024, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Ravenna ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato, in data 01.02.2024, in favore dell’odierno ricorrente su istanza presentata dal richiedente Sig. RA GI in data 02/12/2023 e/o di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ravenna e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso depositato in data 30.5.2025 e munito di istanza cautelare, OU ID ha impugnato il provvedimento di data 11.11.2024 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Ravenna ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 01.02.2024 in favore del ricorrente su istanza presentata dal richiedente Sig. RA GI.
Il provvedimento è stato assunto per mancanza dei documenti richiesti per l’attestazione dei requisiti, in particolare per mancanza del documento di asseverazione prescritto per legge.
Il ricorrente, dopo aver precisato di aver ottenuto il visto di ingresso e di essere entrato in Italia, ha chiesto, in via pregiudiziale, la rimessione in termini per la proposizione del ricorso avendo avuto conoscenza del provvedimento impugnato (in via del tutto informale) solo nel mese di marzo 2025; nel merito, il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: I.“ in via preliminare e/ pregiudiziale ”; il provvedimento sarebbe stato sottoscritto dal Dirigente del SUI senza alcuna indicazione del provvedimento che legittimerebbe la sostituzione del Prefetto di Ravenna; II. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità– Eccesso di potere per carenza della motivazione ”; il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da difetto di motivazione; il ricorrente non sarebbe responsabile per i requisiti prescritti a carico del datore di lavoro; l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare un titolo per attesa occupazione ovvero consentire il subentro altro datore di lavoro.
Si è costituito in giudizio il ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente, si rileva che parte ricorrente ha impugnato –nei termini di legge - il provvedimento in questione una volta avuto conoscenza del medesimo; tale circostanza è affermata in ricorso e non è espressamente contestata (anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, del CPA) dall’Amministrazione resistente; pertanto, non si pone una questione di rimessione in termini, atteso che il ricorso è stato proposto negli ordinari termini di decadenza tenuto conto della conoscenza del provvedimento lesivo.
Nel merito il ricorso è infondato.
Destituita di fondamento è la censura relativa alla sottoscrizione del provvedimento impugnato.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione è una struttura operativa della Prefettura, cui compete l’intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 1, del D.Lgs n. 286/1998) ed è retta da un funzionario con qualifica dirigenziale a cui la titolarità della struttura è assegnata per decreto ministeriale. Nel caso in esame, il provvedimento di revoca è stato legittimamente sottoscritto, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 dal Dirigente dello Sportello Unico.
Quanto al merito della vicenda, va premesso che il comma 2 dell’art. 42 –recante “ Semplificazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro ”- del D.L. n. 73/2022, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2022, dispone che “ Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso ”; l’art. 44 del medesimo D.L. n. 73/2022,- recante “ Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ”- ha previsto che i requisiti aziendali siano attestati dai professionisti ivi indicati tramite apposita asseverazione che il datore di lavoro deve produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Ebbene, tanto premesso, si rileva che dagli atti depositati in giudizio dalla difesa erariale emerge che, in sede di verifica dei requisiti, la Prefettura ha accertato che il datore di lavoro/richiedente non aveva presentato il prescritto documento di asseverazione; per tale ragione era, dunque, inviato al medesimo il preavviso di rigetto, assegnando il termine di 10 giorni per la dimostrazione del possesso dei requisiti; scaduto il termine, in assenza di integrazione documentale, è stato legittimamente adottato il provvedimento di revoca, come stabilito dalla normativa sopra richiamata. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, nel provvedimento di revoca risultano adeguatamente esposte le ragioni sottese alla sua adozione e consistenti, appunto, nella mancata allegazione del documento di asseverazione prescritto dalla disciplina di settore.
L’Amministrazione ha, peraltro, precisato (nella relazione depositata agli atti del giudizio) che dopo la scadenza del termine assegnato, il richiedente aveva trasmesso il documento di asseverazione che, nonostante la tardività della presentazione, era comunque esaminato dagli uffici, ma che risultava gravemente inidoneo a comprovare la sussistenza dei requisiti in capo al datore di lavoro; in particolare, le cifre indicate nell’asseverazione, peraltro prive di documentazione a supporto (denuncia IVA, fatturato aziendale), non apparivano tali da supportare la sussistenza della capacità economica prevista. Anche sotto tale profilo, dunque, la revoca del nulla osta appare correttamente assunta.
Le censure relative al provvedimento di revoca vanno, pertanto, respinte.
Infine, non può trovare accoglimento nemmeno la doglianza relativa al mancato rilascio di un titolo per attesa occupazione.
In disparte il rilievo che tale titolo non è stato richiesto all’Amministrazione, si osserva che “L'unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all'interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta.” ( Consiglio di Stato sez. III, 4 giugno 2025, n.4839 ).
Anche sotto tale profilo, pertanto, le doglianze di parte ricorrente vanno disattese.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia GN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO