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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 12365/2018
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12365/2018 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 14.3.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 MARZO 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 12365/2018 R.G.
promossa da
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Catania, via Guido Gozzano n. 47, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Strazzeri che la rappresenta e difende per procura in atti
-attore -
1 CONTRO
(già - c.f. Controparte_1 Controparte_2
con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Maurizio Calabrò, giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Catania, Via Firenze n 8
-convenuta –
E
già con unico socio - Sede legale Controparte_3 Controparte_4
00198 Roma, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. R.E.A. P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante ed amministratore delegato p.t.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c. -- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
d già al fine di: ritenere ed
[...] Controparte_3 Controparte_4 accertare l'inesistenza della presenza dell'allaccio diretto e/o comunque di manomissione del misuratore elettronico lamentata da parte delle società convenute ed arbitrariamente attribuiti al sig.
per i motivi meglio sopra esposti;
in conseguenza, ritenere ed accertare Parte_1
l'inesistenza della supposta irregolarità del prelievo di energia elettrica, asseritamene imputata da parte delle società convenute al sig. ; ritenere e dichiarare non dovute le somme Parte_1 portate della fattura n. 87007013010592A del 11/04/2018 ed importo di € 10.066,46, afferente la ricostruzione dei prelievi irregolari asseritamente attribuiti;
in subordine, limitare la ricostruzione degli asseriti prelievi al solo importo risultante dall'anno solare precedente la verifica effettuata da E
Distribuzione S.p.A. Condannare e in Controparte_3 Controparte_1
solido tra loro, in favore dell'attrice, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio
Precisava, a tal riguardo di avere stipulato con la convenuta oggi Controparte_2
un contrato do fornitura di energia elettrica con codice cliente n. Controparte_1
944 928 367 e codice IT001E944928367, e prelievo in via Parafera 55 Aci Castello, come da fatture in atti. Precisava, quindi, che, in data 12/02/2018, a seguito di controllo effettuato da personale
[...]
veniva redatto verbale di verifica nel quale veniva contestata l'asserita Controparte_4
2 irregolarità nei prelievi del contatore/misuratore posto a servizio della fornitura di energia elettrica a lui intestata, con conseguente errata quantificazione dei consumi addebitati dal gruppo di misura. In particolare, precisava che il misuratore/contatore non risultava in alcun altro modo manomesso o alterato al momento della verifica, per cui, non essendo in grado di ribattere perché privo tanto delle conoscenze tecniche in materia quanto di strumenti idonei per poter controdedurre alla detta verifica, era costretto a sentirsi contestare l'asserito addebito di irregolarità. Precisava, pertanto, di avere contestato a mezzo PEC, sia ad sia al le Controparte_3 Controparte_1
numerose violazioni compiute durante tutta la gestione della pratica della stessa, prima tra tutte la mancanza dell'invio dei documenti afferenti la verifica, nonché l'impossibilità di verificare in contraddittorio le asserite manomissioni e/o l'irregolarità delle lettura dei prelievi, oltre l'assoluta inesistenza degli addebiti mossi alla stessa e la totale indeterminatezza dei criteri applicati per la ricostruzione degli asseriti prelievi, ribadendo la propria estraneità ai fatti descritti in verbale che, anche in questa sede, contestava in toto con particolare riferimento al momento in cui è avvenuta l'asserita caduta dei consumi rilevati da parte del contatore elettronico, poiché non verificato in contraddittorio tra le parti.
Precisava, infatti, che anche ammessa l'esistenza della presenza di un allaccio diretto a monte del misuratore l momento della verifica, il personale dipendente da non ha CP_4 Controparte_3 fornito nessun dato numerico sull'asserito prelievo fraudolento, né tantomeno un riscontro strumentale sul prelievo medesimo, anzi, da quanto riferito nel verbale di verifica è in dubbio se vi fosse addirittura un prelievo di energia elettrica non transitante dal misuratore o alterato con conseguente errore di misura nella quantificazione dei consumi. Precisava, a tal riguardo, che né E-
Distribuzione S.p.A. né ognuno per le rispettive competenze, Controparte_1
aveva dato riscontro alle proprie contestazioni, dandogli la disponibilità di verificare il gruppo di misura con i rispettivi tecnici e consulenti di parte. Aggiungeva, altresì, che nei mesi successivi alla verifica ed alla contestazione dell'asserita irregolarità nel prelievo (allaccio diretto), non veniva fornita nessun'altra documentazione in merito ai fatti oggetto del verbale medesimo, e nello specifico, non venivano messi a sua disposizione i conteggi di ricostruzione, dai quali poter verificare eventuali differenze tra quanto fatturato sull'utenza intestata e quanto riscontrato al momento della verifica, anzi, con fattura n. 87007013010592A del 11/04/2018, pervenutagli a fine mese di maggio 2018, gli veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 10.066,46, afferente la ricostruzione effettuata dalla società elettrica in ordine all'asserito prelievo fraudolento. Precisava, quindi, di avere immediatamente contestato l'importo della superiore fattura ad Controparte_1
tramite il , in quanto egli aveva istaurato il proprio rapporto contrattuale di Parte_2
somministrazione di energia elettrica, subentrando nella fornitura dove già esisteva il gruppo di
3 misura, che la società elettrica ha “volturato” a suo nome. Precisava, a tal riguardo, che sebbene la
Società fornitrice di energia elettrica, in base al Regolamento di servizio per la somministrazione della energia elettrica, sia obbligata a procedere agli ordinari controlli sugli impianti di rilevazione dei consumi al fine di verificare la presenza di eventuali errori nella registrazione degli stessi, se non addirittura la loro manomissione, tale controllo, al momento del perfezionamento del contratto di somministrazione, non vi è stato, dunque, la Società fornitrice del servizio, non solo ha totalmente inadempiuto all'obbligo in questione, dal momento che la verifica dell'impianto di rilevazione non è stata effettuata al momento della “voltura”, ma ha, altresì, fatto ricadere le conseguenze di tale comportamento negligente a suo carico, attribuendogli la responsabilità dell'asserita irregolarità nei prelievi, senza tenere in considerazione che detta irregolarità del gruppo di misura potesse già preesistere prima ancora che si istaurasse l'obbligo di custodia del contatore/misuratore e della relativa presa posta a servizio dell'utenza. Asseriva, quindi, la violazione di una norma fondamentale posta a tutela della trasparenza dei consumi e dei costi relativi alla fornitura del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti sia del mercato regolato che di quello libero, ovvero l'art. 3 della delibera dell'AEEG 200/1999, il quale impone l'obbligo a tutti gli esercenti il mercato dell'energia di effettuare: “almeno una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW”. Richiamava, al riguardo, la delibera VIS 22/09 secondo la quale “l'illecito in questione (mancata lettura del gruppo di misura) è grave in ragione dell'interesse tutelato dalla norma violata” e che “la mancata lettura dei contatori per lunghi periodi può danneggiare il cliente finale, dando luogo ad elevati conguagli”.
Precisava, pertanto, che anche in questo caso, ammessa l'esistenza della manomissione del misuratore la ricostruzione relativa al dato numerico sull'asserito prelievo fraudolento, andrà calcolata solo CP_4
ed esclusivamente nell'arco temporale dell'anno precedente l'avvenuta verifica, ovvero dal
12/02/2017, in quanto l'eventuale ed asserito prelievo irregolare dal contatore non esisteva in precedenza e non è stata contestata durante i precedenti controlli periodici effettuati sulla sua utenza.
Rilevava, quindi, che l'inadempimento di tale obbligo lo ha danneggiato e, cosa ancor più grave, E-
Distribuzione S.p.A., vuol fare ricadere sull'utente finale le conseguenze di una propria omissione.
Contestava, pertanto, il verbale redatto in data 12/02/2018, ribadendo la propria estraneità nella vicenda proprio sul presupposto che non sono stati forniti né da né da Controparte_3 [...]
gli elementi utili per attribuire qualsivoglia responsabilità per gli asseriti Controparte_1
addebiti a lui imputati. Precisava, in conclusione, che l'asserito prelievo abusivo e fraudolento poteva essere stato realizzato precedentemente all'instaurazione del suo rapporto negoziale, o comunque limitato soltanto ad alcuni determinati periodi temporali, non avendo né Controparte_1
né E Distribuzione S.p.A. individuato, attraverso le loro verifiche e ricostruzioni, il momento
[...]
4 di caduta dei consumi di energia elettrica, tanto da provare, essendo loro l'obbligo, il tempo in cui l'asserito prelievo fraudolento fosse cominciato, facendo sfuggire gli effettivi consumi alle fatturazioni già emesse.
Contestava, altresì, la richiesta di pagamento di cinque anni a ritroso dalla data della verifica (febbraio
2013 – febbraio 2018) e non di trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura nonché la mancanza di un tecnico terzo
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Controparte_1
( già la quale concludeva chiedendo: Rigettare la domanda proposta da Controparte_2
parte attrice poiché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale: in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, la condanna del sig. in Parte_1
ordine al pagamento della complessiva somma di euro 10.066,46 oltre interessi, quale residuo per consumi di energia elettrica afferente l'utenza de qua. Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva E Distribuzione la quale concludeva chiedendo:
Rigettare la domanda proposta da parte attrice perchè inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale: la condanna del sig. in ordine al pagamento della Parte_1 complessiva somma di €. 10.066,46 oltre interessi quale residuo per consumi ed energia elettrica afferente l'utenza de qua. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 14 dicembre 2018, davanti ad altro Giudice, venivano concessi i termini ex art. 183
VI co. c.p.c. All'udienza del 22.03.2019 il Giudice, che ha preceduto la sottoscritta, ammetteva la prova richiesta dalle parti. All'udienza del 22.03.2019, del 8.11.2019 e del 17.1.2020 la causa veniva rinviata per assenza dei testi regolarmente citati. All'udienza del 6.03.2020 la causa veniva ulteriormente rinviata perché una parte dichiarava di aderire alla proclamata astensione. Con provvedimento del 24 febbraio 2021 la presente causa veniva assegnata alla sottoscritta e, chiamata la causa, rilevato che solo alcuni dei testi erano presenti, le parti congiuntamente chiedevano rinvio al fine di escutere contestualmente tutti i testi ammessi;
e così per le udienze successive. Svoltasi la prova istruita, all'udienza del 5.05.2022, a scioglimento della riserva, questo Giudice disponeva CTU al fine di : “ Accertare se, nell'arco temporale cui si riferiscono le fatture oggetto di contestazione, tenendo conto dei rilievi delle parti e della documentazione allegata e specificando se nella specie vi sia stata manomissione del contatore e se vi sia stata una alterazione nella registrazione dei consumi portati dalle fatture poste a fondamento del Decreto Ingiuntivo opposto, sono state effettuate correttamente le misurazioni dei consumi oggetto di causa e se siano o meno corretti gli importi indicati nelle fatture, tenuto conto dei consumi effettivi e dei tariffari applicabili secondo le pattuizioni intercorse tra le parti, nonché dei versamenti già effettuati, con eventuale
5 rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le stesse”.
All'udienza del 14 marzo 2025, la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
NEL MERITO la domanda non può trovare accoglimento per quanto di ragione
Non convincono le doglianze manifestate dall'odierno attore in merito alla verifica effettuata dai tecnici di E- Distribuzione il 12.02.2018 presso l'immobile sito in Aci Castello, via Parafera 55 in ordine “ alle numerose violazioni compiute durante tutta la gestione della pratica della stessa, prima tra tutte la mancanza dell'invio dei documenti afferenti la verifica, nonché l'impossibilità di verificare in contraddittorio le asserite manomissioni e/o l'irregolarità delle lettura dei prelievi, oltre l'assoluta inesistenza degli addebiti mossi alla stessa e la totale indeterminatezza dei criteri applicati per la ricostruzione degli asseriti prelievi” in quanto dal predetto verbale di verifica risulta la presenza dell'odierno attore che lo ha sottoscritto personalmente
La società di distribuzione ha, invero, prodotto il predetto verbale di verifica dal quale risulta l'allaccio abusivo alla rete elettrica e il prelievo illecito di energia da parte del . Parte_1
Tale verbale, redatto da dipendente di E- Distribuzione e da questo confermato Testimone_1
in udienza, testualmente riporta “Al momento della verifica si riscontra la presenza di un allaccio diretto abusivo sulla presa di alimentazione BT di avente sez.2x10 m2. Tale allaccio Controparte_3
abusivo composto da 2 coppie di cavi e sez. 2 x6 m2 + 2x6 mm2 …. È stato realizzato intercettando il cavo enel dal lato interno del muro di recinzione esterna, previa rottura del tubo posto a protezione.
Si precisa che al momento dell'arrivo sui luoghi vi è prelievo di energia elettrica sul predetto cavo abusivo. In fase di individuazione si è si è accertato per mezzo di prove visive e strumentali che tale allaccio abusivo alimenta parzialmente e promiscuamente n. 3 immobili inclusi tutti nello stesso lotto di terreno. A tutte le operazioni di verifica tale qualificatosi come intestatario del Parte_1
contratto di fornitura elettrica, nonché utilizzatore di fatto ed identificato a mezzo C:I…….Si è provveduto a ritirare e repertare tratto di cavo abusivo in busta sigillata. Fornitura lasciata attiva in quanto presenza di persone con difficoltà motorie a seguito intervento post- traumatico….
Decisione condivisa con la struttura.”
Dal predetto verbale risulta altresì: che il cliente, inviato ad esporre eventuali osservazioni, ha dichiarato: NULLA DA DICHIARARE
E ancora: “I sottoscritti dipendenti di E- Distribuzione hanno invitato l'interessato a presentarsi per la definizione amministrativa della pratica presso l'Ufficio corrispettivo della Zona E-Distribuzione di Catania V.le Jonio, 80 “ Parte_3
6
Or bene, al predetto atto, va riconosciuta fede privilegiata, poiché proveniente da soggetto che in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore – ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.(cfr. Cass. pen. n. 7566/20).
Per tali ragioni, deve ritenersi provato - fino a querela di falso - l'allaccio abusivo alla rete elettrica, atteso l'esito della suddetta verifica effettuata dai predetti tecnici
Tanto premesso, va poi osservato che le contestazioni dell'odierno attore circa l'incerta collocazione temporale dell'allaccio abusivo e, conseguentemente, dell'eventuale utilizzo abusivo di energia, non possono essere condivise. Invero, una volta provata l'esistenza dell'allaccio irregolare alla rete e dell'effettivo prelievo illecito di energia, è ragionevole ritenere che il momento iniziale del prelievo si collochi almeno nel periodo di attivazione della fornitura, sicchè sotto il profilo della quantificazione dei consumi, la stessa andrà ricalcolata fino al limite di prescrizione quinquennale.
A tal riguardo, invero, il nominato CTU ha rilevato che “ Per quanto concerne l'accuratezza e il buon funzionamento del contatore dismesso in data 12/02/2018, il certificato di taratura del misuratore campione ricevuto conferisce attendibilità alle misure eseguite dal medesimo, comprovando la classe di accuratezza dello strumento e delle misure di energia eseguite nel periodo compreso tra febbraio
2013 e febbraio 2018”
A nulla rilevano le difese spiegate dall'opponente in ordine alla mancata conoscenza delle irregolarità riscontrate, deducendo che egli è subentranto nella fornitura dove già esisteva il gruppo di misura, che la società elettrica ha “volturato” a suo nome, atteso che, in ogni caso, sullo stesso grava l'obbligo di custodia degli impianti e che risulta del tutto inverosimile che il predetto nel periodo in contestazione non abbia avuto cognizione del prelievo irregolare. Infatti, bypassando il contatore forniva elettricità agli immobili all'interno dello stesso immobile. Alla luce di quanto sin qua considerato, deve ritenersi fornita idonea prova dell'illegittimo prelievo di energia elettrica del mediante l'allaccio diretto alla rete. Pt_1
Ciò posto, ritenuto che il contratto di fornitura di energia elettrica è inquadrabile nell'ambito dei contratti di somministrazione, in ordine al criterio della ricostruzione del consumo quantitativo di energia, va innanzitutto chiarito che qualsiasi criterio non può che essere di tipo presuntivo perché manca, appunto, proprio la registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione.
A tal proposito, invero, non possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo fraudolento, i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "In tema di
7 contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (in termini la massima di Cass. n. 19154/2018, conformi Cass. n. 23699/2016 e n.297/2020).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento, come nel caso che ci occupa (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa, disposta la CTU il nominato CTU ha concluso affermando che: “Dall'esame dello storico dei consumi misurati nel periodo successivo al
12/02/2018, invece, si ritengono le richieste di E-Distribuzione eccessive e non rispondenti ai consumi effettivi dell'utenza in oggetto. Pertanto, il consumo medio giornaliero di una siffatta utenza viene determinato in 23,30kWh/giorno, valore risultante dalla media dei consumi misurati dal nuovo contatore installato dopo la rimozione del precedente nel periodo compreso tra Marzo 2018 e Luglio
2018. Da tale stima segue un consumo medio di energia di 8.504,50kWh/anno che ridefinisce opportunamente al ribasso i consumi medi mensili rispetto a quelli calcolati da parte convenuta. In definitiva, al netto di quanto già corrisposto da parte attrice, l'importo complessivo relativo ai consumi di energia ricostruiti, alle spese per i prelievi irregolari di energia, alle imposte, all'IVA e alle spese di risarcimento danni ad apparecchio di misura, è pari ad € 7.955,26 (euro settemilanovecentocinquantacinque/26), così come specificato nella tabella riassuntiva redatta e allegata anch'essa alla presente relazione.
Ritenuto di condividere le conclusioni del CTU perché prive di vizi logici e conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni deve essere condannato deve a corrispondere alla Parte_1
Società opposta la complessiva somma di €.7.955,26
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 12365/2018 proposto da Parte_1
contro e disattesa ogni contraria
[...] Controparte_5 Controparte_1
istanza, eccezione e difesa
Rigetta la domanda introduttiva del presente giudizio e per l'effetto condanna a Parte_1 pagare in favore di la complessiva somma di €.7.955,26 Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese legali in favore di e che Parte_1 Controparte_6 si liquidano nella complessiva somma di €. 1.250,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per ciascuno dei convenuti.
Pone le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di Parte_1
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 14.3.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
9
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12365/2018 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 14.3.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 MARZO 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 12365/2018 R.G.
promossa da
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Catania, via Guido Gozzano n. 47, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Strazzeri che la rappresenta e difende per procura in atti
-attore -
1 CONTRO
(già - c.f. Controparte_1 Controparte_2
con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Maurizio Calabrò, giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Catania, Via Firenze n 8
-convenuta –
E
già con unico socio - Sede legale Controparte_3 Controparte_4
00198 Roma, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. R.E.A. P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante ed amministratore delegato p.t.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c. -- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
d già al fine di: ritenere ed
[...] Controparte_3 Controparte_4 accertare l'inesistenza della presenza dell'allaccio diretto e/o comunque di manomissione del misuratore elettronico lamentata da parte delle società convenute ed arbitrariamente attribuiti al sig.
per i motivi meglio sopra esposti;
in conseguenza, ritenere ed accertare Parte_1
l'inesistenza della supposta irregolarità del prelievo di energia elettrica, asseritamene imputata da parte delle società convenute al sig. ; ritenere e dichiarare non dovute le somme Parte_1 portate della fattura n. 87007013010592A del 11/04/2018 ed importo di € 10.066,46, afferente la ricostruzione dei prelievi irregolari asseritamente attribuiti;
in subordine, limitare la ricostruzione degli asseriti prelievi al solo importo risultante dall'anno solare precedente la verifica effettuata da E
Distribuzione S.p.A. Condannare e in Controparte_3 Controparte_1
solido tra loro, in favore dell'attrice, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio
Precisava, a tal riguardo di avere stipulato con la convenuta oggi Controparte_2
un contrato do fornitura di energia elettrica con codice cliente n. Controparte_1
944 928 367 e codice IT001E944928367, e prelievo in via Parafera 55 Aci Castello, come da fatture in atti. Precisava, quindi, che, in data 12/02/2018, a seguito di controllo effettuato da personale
[...]
veniva redatto verbale di verifica nel quale veniva contestata l'asserita Controparte_4
2 irregolarità nei prelievi del contatore/misuratore posto a servizio della fornitura di energia elettrica a lui intestata, con conseguente errata quantificazione dei consumi addebitati dal gruppo di misura. In particolare, precisava che il misuratore/contatore non risultava in alcun altro modo manomesso o alterato al momento della verifica, per cui, non essendo in grado di ribattere perché privo tanto delle conoscenze tecniche in materia quanto di strumenti idonei per poter controdedurre alla detta verifica, era costretto a sentirsi contestare l'asserito addebito di irregolarità. Precisava, pertanto, di avere contestato a mezzo PEC, sia ad sia al le Controparte_3 Controparte_1
numerose violazioni compiute durante tutta la gestione della pratica della stessa, prima tra tutte la mancanza dell'invio dei documenti afferenti la verifica, nonché l'impossibilità di verificare in contraddittorio le asserite manomissioni e/o l'irregolarità delle lettura dei prelievi, oltre l'assoluta inesistenza degli addebiti mossi alla stessa e la totale indeterminatezza dei criteri applicati per la ricostruzione degli asseriti prelievi, ribadendo la propria estraneità ai fatti descritti in verbale che, anche in questa sede, contestava in toto con particolare riferimento al momento in cui è avvenuta l'asserita caduta dei consumi rilevati da parte del contatore elettronico, poiché non verificato in contraddittorio tra le parti.
Precisava, infatti, che anche ammessa l'esistenza della presenza di un allaccio diretto a monte del misuratore l momento della verifica, il personale dipendente da non ha CP_4 Controparte_3 fornito nessun dato numerico sull'asserito prelievo fraudolento, né tantomeno un riscontro strumentale sul prelievo medesimo, anzi, da quanto riferito nel verbale di verifica è in dubbio se vi fosse addirittura un prelievo di energia elettrica non transitante dal misuratore o alterato con conseguente errore di misura nella quantificazione dei consumi. Precisava, a tal riguardo, che né E-
Distribuzione S.p.A. né ognuno per le rispettive competenze, Controparte_1
aveva dato riscontro alle proprie contestazioni, dandogli la disponibilità di verificare il gruppo di misura con i rispettivi tecnici e consulenti di parte. Aggiungeva, altresì, che nei mesi successivi alla verifica ed alla contestazione dell'asserita irregolarità nel prelievo (allaccio diretto), non veniva fornita nessun'altra documentazione in merito ai fatti oggetto del verbale medesimo, e nello specifico, non venivano messi a sua disposizione i conteggi di ricostruzione, dai quali poter verificare eventuali differenze tra quanto fatturato sull'utenza intestata e quanto riscontrato al momento della verifica, anzi, con fattura n. 87007013010592A del 11/04/2018, pervenutagli a fine mese di maggio 2018, gli veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 10.066,46, afferente la ricostruzione effettuata dalla società elettrica in ordine all'asserito prelievo fraudolento. Precisava, quindi, di avere immediatamente contestato l'importo della superiore fattura ad Controparte_1
tramite il , in quanto egli aveva istaurato il proprio rapporto contrattuale di Parte_2
somministrazione di energia elettrica, subentrando nella fornitura dove già esisteva il gruppo di
3 misura, che la società elettrica ha “volturato” a suo nome. Precisava, a tal riguardo, che sebbene la
Società fornitrice di energia elettrica, in base al Regolamento di servizio per la somministrazione della energia elettrica, sia obbligata a procedere agli ordinari controlli sugli impianti di rilevazione dei consumi al fine di verificare la presenza di eventuali errori nella registrazione degli stessi, se non addirittura la loro manomissione, tale controllo, al momento del perfezionamento del contratto di somministrazione, non vi è stato, dunque, la Società fornitrice del servizio, non solo ha totalmente inadempiuto all'obbligo in questione, dal momento che la verifica dell'impianto di rilevazione non è stata effettuata al momento della “voltura”, ma ha, altresì, fatto ricadere le conseguenze di tale comportamento negligente a suo carico, attribuendogli la responsabilità dell'asserita irregolarità nei prelievi, senza tenere in considerazione che detta irregolarità del gruppo di misura potesse già preesistere prima ancora che si istaurasse l'obbligo di custodia del contatore/misuratore e della relativa presa posta a servizio dell'utenza. Asseriva, quindi, la violazione di una norma fondamentale posta a tutela della trasparenza dei consumi e dei costi relativi alla fornitura del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti sia del mercato regolato che di quello libero, ovvero l'art. 3 della delibera dell'AEEG 200/1999, il quale impone l'obbligo a tutti gli esercenti il mercato dell'energia di effettuare: “almeno una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW”. Richiamava, al riguardo, la delibera VIS 22/09 secondo la quale “l'illecito in questione (mancata lettura del gruppo di misura) è grave in ragione dell'interesse tutelato dalla norma violata” e che “la mancata lettura dei contatori per lunghi periodi può danneggiare il cliente finale, dando luogo ad elevati conguagli”.
Precisava, pertanto, che anche in questo caso, ammessa l'esistenza della manomissione del misuratore la ricostruzione relativa al dato numerico sull'asserito prelievo fraudolento, andrà calcolata solo CP_4
ed esclusivamente nell'arco temporale dell'anno precedente l'avvenuta verifica, ovvero dal
12/02/2017, in quanto l'eventuale ed asserito prelievo irregolare dal contatore non esisteva in precedenza e non è stata contestata durante i precedenti controlli periodici effettuati sulla sua utenza.
Rilevava, quindi, che l'inadempimento di tale obbligo lo ha danneggiato e, cosa ancor più grave, E-
Distribuzione S.p.A., vuol fare ricadere sull'utente finale le conseguenze di una propria omissione.
Contestava, pertanto, il verbale redatto in data 12/02/2018, ribadendo la propria estraneità nella vicenda proprio sul presupposto che non sono stati forniti né da né da Controparte_3 [...]
gli elementi utili per attribuire qualsivoglia responsabilità per gli asseriti Controparte_1
addebiti a lui imputati. Precisava, in conclusione, che l'asserito prelievo abusivo e fraudolento poteva essere stato realizzato precedentemente all'instaurazione del suo rapporto negoziale, o comunque limitato soltanto ad alcuni determinati periodi temporali, non avendo né Controparte_1
né E Distribuzione S.p.A. individuato, attraverso le loro verifiche e ricostruzioni, il momento
[...]
4 di caduta dei consumi di energia elettrica, tanto da provare, essendo loro l'obbligo, il tempo in cui l'asserito prelievo fraudolento fosse cominciato, facendo sfuggire gli effettivi consumi alle fatturazioni già emesse.
Contestava, altresì, la richiesta di pagamento di cinque anni a ritroso dalla data della verifica (febbraio
2013 – febbraio 2018) e non di trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura nonché la mancanza di un tecnico terzo
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Controparte_1
( già la quale concludeva chiedendo: Rigettare la domanda proposta da Controparte_2
parte attrice poiché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale: in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, la condanna del sig. in Parte_1
ordine al pagamento della complessiva somma di euro 10.066,46 oltre interessi, quale residuo per consumi di energia elettrica afferente l'utenza de qua. Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva E Distribuzione la quale concludeva chiedendo:
Rigettare la domanda proposta da parte attrice perchè inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale: la condanna del sig. in ordine al pagamento della Parte_1 complessiva somma di €. 10.066,46 oltre interessi quale residuo per consumi ed energia elettrica afferente l'utenza de qua. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 14 dicembre 2018, davanti ad altro Giudice, venivano concessi i termini ex art. 183
VI co. c.p.c. All'udienza del 22.03.2019 il Giudice, che ha preceduto la sottoscritta, ammetteva la prova richiesta dalle parti. All'udienza del 22.03.2019, del 8.11.2019 e del 17.1.2020 la causa veniva rinviata per assenza dei testi regolarmente citati. All'udienza del 6.03.2020 la causa veniva ulteriormente rinviata perché una parte dichiarava di aderire alla proclamata astensione. Con provvedimento del 24 febbraio 2021 la presente causa veniva assegnata alla sottoscritta e, chiamata la causa, rilevato che solo alcuni dei testi erano presenti, le parti congiuntamente chiedevano rinvio al fine di escutere contestualmente tutti i testi ammessi;
e così per le udienze successive. Svoltasi la prova istruita, all'udienza del 5.05.2022, a scioglimento della riserva, questo Giudice disponeva CTU al fine di : “ Accertare se, nell'arco temporale cui si riferiscono le fatture oggetto di contestazione, tenendo conto dei rilievi delle parti e della documentazione allegata e specificando se nella specie vi sia stata manomissione del contatore e se vi sia stata una alterazione nella registrazione dei consumi portati dalle fatture poste a fondamento del Decreto Ingiuntivo opposto, sono state effettuate correttamente le misurazioni dei consumi oggetto di causa e se siano o meno corretti gli importi indicati nelle fatture, tenuto conto dei consumi effettivi e dei tariffari applicabili secondo le pattuizioni intercorse tra le parti, nonché dei versamenti già effettuati, con eventuale
5 rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le stesse”.
All'udienza del 14 marzo 2025, la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
NEL MERITO la domanda non può trovare accoglimento per quanto di ragione
Non convincono le doglianze manifestate dall'odierno attore in merito alla verifica effettuata dai tecnici di E- Distribuzione il 12.02.2018 presso l'immobile sito in Aci Castello, via Parafera 55 in ordine “ alle numerose violazioni compiute durante tutta la gestione della pratica della stessa, prima tra tutte la mancanza dell'invio dei documenti afferenti la verifica, nonché l'impossibilità di verificare in contraddittorio le asserite manomissioni e/o l'irregolarità delle lettura dei prelievi, oltre l'assoluta inesistenza degli addebiti mossi alla stessa e la totale indeterminatezza dei criteri applicati per la ricostruzione degli asseriti prelievi” in quanto dal predetto verbale di verifica risulta la presenza dell'odierno attore che lo ha sottoscritto personalmente
La società di distribuzione ha, invero, prodotto il predetto verbale di verifica dal quale risulta l'allaccio abusivo alla rete elettrica e il prelievo illecito di energia da parte del . Parte_1
Tale verbale, redatto da dipendente di E- Distribuzione e da questo confermato Testimone_1
in udienza, testualmente riporta “Al momento della verifica si riscontra la presenza di un allaccio diretto abusivo sulla presa di alimentazione BT di avente sez.2x10 m2. Tale allaccio Controparte_3
abusivo composto da 2 coppie di cavi e sez. 2 x6 m2 + 2x6 mm2 …. È stato realizzato intercettando il cavo enel dal lato interno del muro di recinzione esterna, previa rottura del tubo posto a protezione.
Si precisa che al momento dell'arrivo sui luoghi vi è prelievo di energia elettrica sul predetto cavo abusivo. In fase di individuazione si è si è accertato per mezzo di prove visive e strumentali che tale allaccio abusivo alimenta parzialmente e promiscuamente n. 3 immobili inclusi tutti nello stesso lotto di terreno. A tutte le operazioni di verifica tale qualificatosi come intestatario del Parte_1
contratto di fornitura elettrica, nonché utilizzatore di fatto ed identificato a mezzo C:I…….Si è provveduto a ritirare e repertare tratto di cavo abusivo in busta sigillata. Fornitura lasciata attiva in quanto presenza di persone con difficoltà motorie a seguito intervento post- traumatico….
Decisione condivisa con la struttura.”
Dal predetto verbale risulta altresì: che il cliente, inviato ad esporre eventuali osservazioni, ha dichiarato: NULLA DA DICHIARARE
E ancora: “I sottoscritti dipendenti di E- Distribuzione hanno invitato l'interessato a presentarsi per la definizione amministrativa della pratica presso l'Ufficio corrispettivo della Zona E-Distribuzione di Catania V.le Jonio, 80 “ Parte_3
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Or bene, al predetto atto, va riconosciuta fede privilegiata, poiché proveniente da soggetto che in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore – ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.(cfr. Cass. pen. n. 7566/20).
Per tali ragioni, deve ritenersi provato - fino a querela di falso - l'allaccio abusivo alla rete elettrica, atteso l'esito della suddetta verifica effettuata dai predetti tecnici
Tanto premesso, va poi osservato che le contestazioni dell'odierno attore circa l'incerta collocazione temporale dell'allaccio abusivo e, conseguentemente, dell'eventuale utilizzo abusivo di energia, non possono essere condivise. Invero, una volta provata l'esistenza dell'allaccio irregolare alla rete e dell'effettivo prelievo illecito di energia, è ragionevole ritenere che il momento iniziale del prelievo si collochi almeno nel periodo di attivazione della fornitura, sicchè sotto il profilo della quantificazione dei consumi, la stessa andrà ricalcolata fino al limite di prescrizione quinquennale.
A tal riguardo, invero, il nominato CTU ha rilevato che “ Per quanto concerne l'accuratezza e il buon funzionamento del contatore dismesso in data 12/02/2018, il certificato di taratura del misuratore campione ricevuto conferisce attendibilità alle misure eseguite dal medesimo, comprovando la classe di accuratezza dello strumento e delle misure di energia eseguite nel periodo compreso tra febbraio
2013 e febbraio 2018”
A nulla rilevano le difese spiegate dall'opponente in ordine alla mancata conoscenza delle irregolarità riscontrate, deducendo che egli è subentranto nella fornitura dove già esisteva il gruppo di misura, che la società elettrica ha “volturato” a suo nome, atteso che, in ogni caso, sullo stesso grava l'obbligo di custodia degli impianti e che risulta del tutto inverosimile che il predetto nel periodo in contestazione non abbia avuto cognizione del prelievo irregolare. Infatti, bypassando il contatore forniva elettricità agli immobili all'interno dello stesso immobile. Alla luce di quanto sin qua considerato, deve ritenersi fornita idonea prova dell'illegittimo prelievo di energia elettrica del mediante l'allaccio diretto alla rete. Pt_1
Ciò posto, ritenuto che il contratto di fornitura di energia elettrica è inquadrabile nell'ambito dei contratti di somministrazione, in ordine al criterio della ricostruzione del consumo quantitativo di energia, va innanzitutto chiarito che qualsiasi criterio non può che essere di tipo presuntivo perché manca, appunto, proprio la registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione.
A tal proposito, invero, non possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo fraudolento, i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "In tema di
7 contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (in termini la massima di Cass. n. 19154/2018, conformi Cass. n. 23699/2016 e n.297/2020).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento, come nel caso che ci occupa (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa, disposta la CTU il nominato CTU ha concluso affermando che: “Dall'esame dello storico dei consumi misurati nel periodo successivo al
12/02/2018, invece, si ritengono le richieste di E-Distribuzione eccessive e non rispondenti ai consumi effettivi dell'utenza in oggetto. Pertanto, il consumo medio giornaliero di una siffatta utenza viene determinato in 23,30kWh/giorno, valore risultante dalla media dei consumi misurati dal nuovo contatore installato dopo la rimozione del precedente nel periodo compreso tra Marzo 2018 e Luglio
2018. Da tale stima segue un consumo medio di energia di 8.504,50kWh/anno che ridefinisce opportunamente al ribasso i consumi medi mensili rispetto a quelli calcolati da parte convenuta. In definitiva, al netto di quanto già corrisposto da parte attrice, l'importo complessivo relativo ai consumi di energia ricostruiti, alle spese per i prelievi irregolari di energia, alle imposte, all'IVA e alle spese di risarcimento danni ad apparecchio di misura, è pari ad € 7.955,26 (euro settemilanovecentocinquantacinque/26), così come specificato nella tabella riassuntiva redatta e allegata anch'essa alla presente relazione.
Ritenuto di condividere le conclusioni del CTU perché prive di vizi logici e conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni deve essere condannato deve a corrispondere alla Parte_1
Società opposta la complessiva somma di €.7.955,26
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 12365/2018 proposto da Parte_1
contro e disattesa ogni contraria
[...] Controparte_5 Controparte_1
istanza, eccezione e difesa
Rigetta la domanda introduttiva del presente giudizio e per l'effetto condanna a Parte_1 pagare in favore di la complessiva somma di €.7.955,26 Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese legali in favore di e che Parte_1 Controparte_6 si liquidano nella complessiva somma di €. 1.250,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per ciascuno dei convenuti.
Pone le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di Parte_1
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 14.3.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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