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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 30.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6837/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Parte_1 C.F._1
Alessandro Missineo, con domicilio digitale presso il difensore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato in data
12.6.2024 domanda di aggiornamento per essere inserito nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA della provincia di Salerno, come Assistente Amministrativo,
Assistente Tecnico, e Collaboratore Scolastico per il triennio 2024/2027; di aver espletato, dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore nell'anno scolastico 2011/2012, il servizio di leva dal
15.09.2015 al 14.09.2016; che tuttavia , con il Decreto Ministeriale n. 89/2024 che disciplinava la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024- 27, veniva previsto che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” erano considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica A.T.A., dunque valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni , mentre per il servizio di leva prestato precedentemente veniva riconosciuto un punteggio inferiore;
che il decreto ministeriale n. 89/2024-nella parte in cui dispone la valutazione ridotta del servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto - sarebbe stato palesemente in contrasto con i chiari disposti normativi anche di rango costituzionale;
- che la mancata assegnazione del corretto punteggio avrebbe leso fortemente i diritti soggettivi del ricorrente;
che sul punto sarebbe pacifico l'orientamento giurisprudenziale, confermato anche della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 33151/2021, oltre che dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5408/2021 , confermata con sentenza n.266/2023 .
Tutto ciò premesso in fatto, il sig. adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni : “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia di circolo e di istituto e quindi attribuirgli punti 16,95 (11,55+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo e per il profilo di assistente tecnico e punti 16,65 (11,25+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il
e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali Controparte_1 rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2024/2027; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa è stata istruita in via documentale e all' odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
***************************
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che nel caso di specie la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto, - sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo - non essendo, di converso, diretta ad ottenere l'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.
Nel merito , tuttavia , il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione , il ricorrente , inserito nella graduatoria di terza fascia del personale ATA , non avendo ottenuto la piena valutazione del servizio militare di leva prestato dal 15.9.2015 al 14.9.2016, impugna il decreto ministeriale n. 89/2024 e le conseguenti graduatorie, nelle quali la sua posizione non risulterebbe incrementata dal corretto punteggio per il servizio militare svolto. Premesso il quadro normativo di riferimento, lamenta che l'Amministrazione aveva l'obbligo di valutare il servizio militare di leva con lo stesso punteggio attribuito al servizio prestato nel corso del rapporto lavorativo .
A sostegno della sua posizione adduce una serie di pronunce della Cassazione che, a suo dire , si sarebbe espressa favorevolmente a ricorrenti su identica fattispecie.
La domanda , così come proposta , va però rigettata.
Nell'affrontare le motivazioni di tale decisione , va premesso un excursus di norme e disposizioni ministeriali che hanno regolamentato la materia in esame .
1, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico sull'istruzione) art. 485: “
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”.
2. D.M. 25 maggio 2000, n. 201 (Regolamento supplenze): “I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.”
3. D.L. 7 aprile 2004, N. 97, convertito con modificazioni nella L. 143 del 2004; Tabella (prevista dall'articolo 1, comma 1) al punto B.i. prevedeva prima della conversione “i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.”, soppressa dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in sede di conversione;
4. D.D. 31 marzo 2005: “Art. 3, comma 6: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.”.
5. D.M. 13 marzo 2007 (Regolamento supplenze) Tabella 1
Note al punto D) titoli di servizio:
“1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”;
6. Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (Aggiornamento e inserimento nelle graduatorie permanenti del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado), art. 3, comma 5: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.”.
Hanno fatto poi seguito altri decreti ministeriali dello stesso tenore fino a giungere al decreto ministeriale 89/2024 , oggi impugnato dal ricorrente .
Occorre distinguere a tale riguardo la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente il DM 89/2024, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Pertanto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (Cass. 5679/2020, ripresa nelle recenti Cass. 15127/2021 e 15467/2021) richiamate dal ricorrente ed afferenti alla prima problematica, invero non rilevano nel caso di specie, atteso che in ottemperanza ai principi in esse affermati l'amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare).
Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del DM
42/2009 oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4343/2015, e del DM 374/2017 oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato n. 8213/2019 e 8234/2019, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, a differenza del DM 50/2021, che, al pari del DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, al contrario assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n. 6369/2021, che, sia pure con una motivazione che va precisata nei termini che verranno esposti nel prosieguo, ha rigettato la richiesta del ricorrente afferente a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per la quale si procede).
La distinzione effettuata dal DM 89/2024 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.
Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 sopra richiamata, “con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.”
Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.
Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo. Tale decreto si giustifica con la circostanza che il servizio militare può incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro;
in tal caso, la necessità di lasciare seppure temporaneamente il lavoro inciderebbe sì negativamente sul curriculum professionale del lavoratore, se non si considerasse quel periodo utile al fine dell'anzianità lavorativa.
In caso contrario, non si comprende come possa incidere negativamente : qualora sia stato svolto in un periodo in cui il chiamato al servizio di leva non prestasse attività lavorativa non vi è alcuna possibilità di provare concretamente (nè il ricorrente nel caso di specie lo deduce) che nel periodo in cui egli sia stato impegnato il lavoro l'avrebbe trovato.
Sicchè non possono condividersi nemmeno i rilievi di discriminazione paventati dal ricorrente: affermare che si discriminerebbe tra colui che il servizio lo svolge prima e chi in costanza di rapporto lavoro è errato in quanto si pongono a confronto due situazioni non omogenee perchè è diverso il fatto di essere già impegnato, o invece no, in un'attività lavorativa.
In punto di diritto deve, infatti, essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme:
- l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita:
"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";
- l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello
Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'attività lavorativa da svolgere, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un'attività con la quale esso non ha nessuna attinenza (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro"
(art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero servizio civile) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie in oggetto.
Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:
a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina, al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro, che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare (servizio civile) non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
In tal modo il servizio militare (o servizio civile) svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Aderire alla tesi della parte ricorrente significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.
Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
In tale prospettiva il servizio militare (o servizio civile) è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata, perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio.
Tale orientamento è stato, peraltro, adottato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 11602 del
29.12.2022.
Ne consegue che è del tutto legittima la previsione contenuta nel DM 89/2024 laddove si afferma che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”
Le suddette considerazioni sono sufficienti per il rigetto del ricorso.
Nulla per la spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta .
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese di lite .
Salerno il 30 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 30.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6837/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Parte_1 C.F._1
Alessandro Missineo, con domicilio digitale presso il difensore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato in data
12.6.2024 domanda di aggiornamento per essere inserito nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA della provincia di Salerno, come Assistente Amministrativo,
Assistente Tecnico, e Collaboratore Scolastico per il triennio 2024/2027; di aver espletato, dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore nell'anno scolastico 2011/2012, il servizio di leva dal
15.09.2015 al 14.09.2016; che tuttavia , con il Decreto Ministeriale n. 89/2024 che disciplinava la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024- 27, veniva previsto che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” erano considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica A.T.A., dunque valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni , mentre per il servizio di leva prestato precedentemente veniva riconosciuto un punteggio inferiore;
che il decreto ministeriale n. 89/2024-nella parte in cui dispone la valutazione ridotta del servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto - sarebbe stato palesemente in contrasto con i chiari disposti normativi anche di rango costituzionale;
- che la mancata assegnazione del corretto punteggio avrebbe leso fortemente i diritti soggettivi del ricorrente;
che sul punto sarebbe pacifico l'orientamento giurisprudenziale, confermato anche della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 33151/2021, oltre che dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5408/2021 , confermata con sentenza n.266/2023 .
Tutto ciò premesso in fatto, il sig. adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni : “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia di circolo e di istituto e quindi attribuirgli punti 16,95 (11,55+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo e per il profilo di assistente tecnico e punti 16,65 (11,25+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il
e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali Controparte_1 rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2024/2027; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa è stata istruita in via documentale e all' odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
***************************
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che nel caso di specie la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto, - sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo - non essendo, di converso, diretta ad ottenere l'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.
Nel merito , tuttavia , il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione , il ricorrente , inserito nella graduatoria di terza fascia del personale ATA , non avendo ottenuto la piena valutazione del servizio militare di leva prestato dal 15.9.2015 al 14.9.2016, impugna il decreto ministeriale n. 89/2024 e le conseguenti graduatorie, nelle quali la sua posizione non risulterebbe incrementata dal corretto punteggio per il servizio militare svolto. Premesso il quadro normativo di riferimento, lamenta che l'Amministrazione aveva l'obbligo di valutare il servizio militare di leva con lo stesso punteggio attribuito al servizio prestato nel corso del rapporto lavorativo .
A sostegno della sua posizione adduce una serie di pronunce della Cassazione che, a suo dire , si sarebbe espressa favorevolmente a ricorrenti su identica fattispecie.
La domanda , così come proposta , va però rigettata.
Nell'affrontare le motivazioni di tale decisione , va premesso un excursus di norme e disposizioni ministeriali che hanno regolamentato la materia in esame .
1, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico sull'istruzione) art. 485: “
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”.
2. D.M. 25 maggio 2000, n. 201 (Regolamento supplenze): “I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.”
3. D.L. 7 aprile 2004, N. 97, convertito con modificazioni nella L. 143 del 2004; Tabella (prevista dall'articolo 1, comma 1) al punto B.i. prevedeva prima della conversione “i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.”, soppressa dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in sede di conversione;
4. D.D. 31 marzo 2005: “Art. 3, comma 6: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.”.
5. D.M. 13 marzo 2007 (Regolamento supplenze) Tabella 1
Note al punto D) titoli di servizio:
“1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”;
6. Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (Aggiornamento e inserimento nelle graduatorie permanenti del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado), art. 3, comma 5: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.”.
Hanno fatto poi seguito altri decreti ministeriali dello stesso tenore fino a giungere al decreto ministeriale 89/2024 , oggi impugnato dal ricorrente .
Occorre distinguere a tale riguardo la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente il DM 89/2024, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Pertanto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (Cass. 5679/2020, ripresa nelle recenti Cass. 15127/2021 e 15467/2021) richiamate dal ricorrente ed afferenti alla prima problematica, invero non rilevano nel caso di specie, atteso che in ottemperanza ai principi in esse affermati l'amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare).
Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del DM
42/2009 oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4343/2015, e del DM 374/2017 oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato n. 8213/2019 e 8234/2019, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, a differenza del DM 50/2021, che, al pari del DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, al contrario assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n. 6369/2021, che, sia pure con una motivazione che va precisata nei termini che verranno esposti nel prosieguo, ha rigettato la richiesta del ricorrente afferente a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per la quale si procede).
La distinzione effettuata dal DM 89/2024 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.
Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 sopra richiamata, “con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.”
Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.
Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo. Tale decreto si giustifica con la circostanza che il servizio militare può incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro;
in tal caso, la necessità di lasciare seppure temporaneamente il lavoro inciderebbe sì negativamente sul curriculum professionale del lavoratore, se non si considerasse quel periodo utile al fine dell'anzianità lavorativa.
In caso contrario, non si comprende come possa incidere negativamente : qualora sia stato svolto in un periodo in cui il chiamato al servizio di leva non prestasse attività lavorativa non vi è alcuna possibilità di provare concretamente (nè il ricorrente nel caso di specie lo deduce) che nel periodo in cui egli sia stato impegnato il lavoro l'avrebbe trovato.
Sicchè non possono condividersi nemmeno i rilievi di discriminazione paventati dal ricorrente: affermare che si discriminerebbe tra colui che il servizio lo svolge prima e chi in costanza di rapporto lavoro è errato in quanto si pongono a confronto due situazioni non omogenee perchè è diverso il fatto di essere già impegnato, o invece no, in un'attività lavorativa.
In punto di diritto deve, infatti, essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme:
- l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita:
"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";
- l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello
Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'attività lavorativa da svolgere, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un'attività con la quale esso non ha nessuna attinenza (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro"
(art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero servizio civile) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie in oggetto.
Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:
a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina, al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro, che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare (servizio civile) non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
In tal modo il servizio militare (o servizio civile) svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Aderire alla tesi della parte ricorrente significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.
Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
In tale prospettiva il servizio militare (o servizio civile) è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata, perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio.
Tale orientamento è stato, peraltro, adottato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 11602 del
29.12.2022.
Ne consegue che è del tutto legittima la previsione contenuta nel DM 89/2024 laddove si afferma che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”
Le suddette considerazioni sono sufficienti per il rigetto del ricorso.
Nulla per la spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta .
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese di lite .
Salerno il 30 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio