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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1301/2019 discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con note di trattazione scritta vertente
TRA
IN P. DEL SINDACO P.T. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DE PAOLA PIERNICOLA
Attore
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. tutti sia in proprio e quali eredi del sig. C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. LEONARDO MARIA IDA
E
ANNA MALVAROSA, E , contumaci Controparte_3 Controparte_4
Convenuti
E
, con l'avvocatura distrettuale di Stato di Catanzaro Controparte_5
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_6 C.F._3
Principato terzi chiamati
CONCLUSIONI: come da note di trattazione versate in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale i sigg. MALVAROSA Anna, Controparte_1 Controparte_2
e tutti sia in proprio e quali eredi del sig. Controparte_3 Controparte_4
nato a Praia a [...] il [...], deceduto, già residente in [...]a Mare Persona_1
(CS) alla Via Marzabotto n. 7, per ivi sentire in via principale accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1327,1328,1329 e 2932 c.c., 2932
c.c. ed emettere pronuncia di trasferimento di proprietà in favore della sig.ra CP_1
del lotto di terreno della superfice di circa mq 403 sito in Praia a Mare (CS) e riportato
[...]
in Catasto al foglio n. 52, particella 719, con condanna della stessa sig.ra Controparte_1
al pagamento del residuo del prezzo comprensivo delle spese sostenute dal Parte_1 in adempimento dell'art. 3, co. 2, L. 113/83 nella misura di € 4.030,00, oltre risarcimento del danno per il ritardato adempimento, interessi, rivalutazione ed ogni altro accessorio dovuto per legge dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
in via gradata dichiarare risolto per grave inadempimento della sig.ra ogni rapporto di cui alla scrittura dallo stesso Controparte_1 sottoscritta in data 28.02.2012 per cui è causa, dichiarando, conseguentemente, l'occupazione senza alcun titolo da parte degli odierni convenuti, con condanna dei predetti convenuti all'immediato rilascio dell' immobile de quo ed al pagamento di ogni somma dovuta dagli stessi a titolo di indennità di occupazione sine titulo dell'immobile a partire dalla data della predetta occupazione sino a quella di effettivo rilascio dello stesso immobile nonché, in ogni caso, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Comune di in conseguenza dell'illegittima Parte_1
occupazione, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Con distinte comparse si costituivano i predetti convenuti che instavano per il rigetto della domanda attorea, siccome infondata in fatto e diritto;
chiedevano, in particolare, che fosse accertato l'inadempimento del agli obblighi nascenti dalla legge n.113 del 1983, con Parte_1
conseguente dichiarazione del diritto di essi esponenti di acquistare il cespite per cui è causa, e conseguentemente condannare il a regolarizzare secondo legge l'atto di Parte_1
provenienza, ovvero la vendita Agenzia del Demanio/Comune di Praia a Mare per notaio CP_6
da rep. 321.670 del 22.4.2016, con condanna del a
[...] Per_2 Parte_1
stipulare un valido atto di trasferimento in favore di essi esponenti del cespite per cui è causa, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli esponenti per il mancato/ritardato trasferimento della proprietà del bene con atto pubblico, stante la sua incommerciabilità, da liquidarsi in via equitativa, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva l' , a seguito della chiamata esplicata dalla parte attrice, che Controparte_5 eccepiva l'inammissibilità della domanda ritenendo sussistenti gli estremi per il riconoscimento del danno in favore dell' ex art. 96 c.p.c., in via subordinata perché fosse rigettata Controparte_5
nel merito la domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese.
Esplicava intervento ad adiuvandum della parte attrice il notaio che instava per CP_6
l'inammissibilità della domanda e per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto;
eccepiva l'infondatezza della eccezione di nullità dell'atto di compravendita del 22 aprile 2016 stipulato a proprio rogito (rep. 321670, racc. 56540), il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa, all'esito della trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, sulle conclusioni precisate come da note di trattazione veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Riguardo alla domanda principale di trasferimento ex art. 2932 c.c. occorre osservare quanto segue.
Come è noto, la legge n. 113/1983 ha statuito all'art. 1 che “In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio Parte_1
dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge”. L'art. 3 della citata legge ha, poi, previsto che “La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di a: 1) vendere a trattativa privata i lotti di Parte_1
terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
”; “È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto” (art. 5 della richiamata legge).
Con atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, per notar Rep. n. 321670, CP_6
Racc. n. 56540 l' , in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Controparte_5
Finanze, ha venduto in favore del che ha acquistato, “la piena proprietà Parte_1 Pt_1 dell'area estesa catastalmente Ha 18.60.68 (ettari diciotto, are sessanta e centiare sessantotto) delimitata: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, ad est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a Controparte_7 ovest dalla rimanente parte del ”. Controparte_7 Orbene, in base alla legge n. 113/1983 il trasferimento della proprietà delle aree in favore dei singoli occupanti avviene in una duplice fase, essendo previsto che in un primo luogo il CP_5 trasferisca il compendio al Comune di e in un secondo luogo che quest'ultimo Parte_1
Comune venda i lotti di terreno ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre
1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, purché tali opere siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico.
Ciò posto, ritiene il Giudicante, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale alla quale si ritiene di aderire, che in mancanza di una previsione espressa in senso contrario, in occasione del trasferimento del compendio dal al Comune di si sia verificato il CP_5 Parte_1
trasferimento in favore del secondo anche delle costruzioni realizzate dai singoli occupanti. Invero, tali costruzioni, insistendo su aree demaniali, erano riconducibili al patrimonio del CP_5 siccome dallo stesso acquisite in forza di accessione ai sensi dell'art. 934 c.c. (principio applicabile anche rispetto ai beni edificati su area demaniale, così Cass. 24.06.2009 n. 14791).
L'atto di trasferimento del compendio dal Demanio al Comune di del 22.04.2016 – Parte_1
sempre richiamato in premessa - non contempla anche il trasferimento delle costruzioni;
invero fa riferimento ad un'area estesa catastalmente Ha 18.60.68, e ai “terreni”. Tuttavia, è noto che, ove venga trasferito un terreno, in mancanza di diversa pattuizione scritta, il trasferimento del terreno include anche quello del fabbricato eventualmente sovrastante. E il trasferimento di un fabbricato, sebbene nell'atto non se ne faccia riferimento, implica il rispetto della normativa urbanistica (legge n. 47/1985 e/o D.P.R. n. 380/2001), compreso l'obbligo delle menzioni di cui all'art. 40 legge n.
47/1985 e/o all'art. 46 D.P.R. n. 380/2001, in mancanza delle quali l'atto di trasferimento è da ritenersi nullo. E' chiaro che se la mancanza delle indicazioni non sia dipesa dall'insussistenza del provvedimento concessorio, del permesso di costruire o della domanda di sanatoria al tempo in cui gli atti sono stati stipulati (ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al
01.09.1967), l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della relativa domanda, ai sensi del comma 3 dell'art. 40 ovvero del comma 4 dell'art. 46 sopra menzionati.
Pertanto, nel caso in esame l'atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, ha provveduto al trasferimento in favore del Comune di insieme ai terreni, anche dei fabbricati ivi Parte_1 insistenti (cui fa riferimento lo stesso atto all'art. 2: “sopra alcuni dei singoli lotti in cui è di fatto scomposto l'appezzamento di terreno sorgono i fabbricati e i manufatti edilizi realizzati, a propria cura ed a proprie spese, dagli occupanti i lotti medesimi”), in mancanza di diversa pattuizione in forma scritta. Non risulta, tuttavia, rispettato l'obbligo delle menzioni di cui all'art. 40 legge n. 47/1985 e/o all'art. 46 D.P.R. n. 380/2001. Ne consegue la nullità del citato atto di trasferimento, salva la possibilità di procedere alla conferma ai sensi del comma 3 dell'art. 40 legge n. 47/1985 ovvero del comma 4 dell'art. 46 D.P.R. n. 380/2001, sempre che sussista la regolarità urbanistica dei fabbricati.
Né può ritenersi applicabile la normativa di cui all'art. 3 (Modalità di cessione degli immobili) del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (v. anche 6 comma dell'art. 11-quinquies (Dismissione di immobili) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito in sede di conversione dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), o del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge (c.d.
Sblocca Italia) 11 novembre 2014, n. 164, che ha modificato i commi 18 e 19 del suddetto art. 3 del decreto legge n. 351 del 2001, aggiungendo il comma 19-bis, con conseguente esonero dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti, posto che trattasi di normativa applicabile ad ipotesi di dismissioni di immobili pubblici, tra cui non rientra il trasferimento degli immobili dal Demanio al Comune di di cui alla legge n. 113/1983. Parte_1
Infine, non può dirsi sorto ex lege un diritto di superficie in capo agli occupanti i singoli lotti.
Invero, non può ritenersi che la legge n. 113/1983 si ponga quale eccezione al principio generale di accessione, e che quindi a questo principio si sia derogato legittimando (tra l'altro, retroattivamente) la nascita di un diritto di superficie ex lege in capo agli occupanti-costruttori, e che conseguentemente l'atto di trasferimento dal al abbia ad oggetto esclusivamente CP_5 Pt_1
le aree ma non anche le costruzioni. Invero, la citata legge n. 113/1983 non prevede espressamente la nascita di un diritto di superficie in capo agli occupanti, diritto tra che tra l'altro andrebbe loro riconosciuto retroattivamente. Né può desumersi la stessa dal riferimento contenuto nell'art. 5 al
“diritto di superficie”. Invero, tale disposizione impone il divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto. Orbene, è chiaro che il riferimento al “diritto di superficie” è da intendersi alla costruzione: in altre parole, il divieto di alienazione ivi indicato riguarda sia il terreno che la costruzione realizzata. Infine, si evidenzia che l'atto di trasferimento dal al CP_5 Pt_1 non sarebbe comunque esente dalla citata nullità, posto che per evitare la stessa dall'atto dovrebbe risultare espressamente il mancato trasferimento delle costruzioni, e ciò non è desumibile dal citato atto.
Alla luce di quanto esposto, essendo nullo l'atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, vale a dire il titolo di proprietà in capo al Comune di va rigettata la domanda avanzata Parte_1 dallo stesso ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ne deriva, altresì, che la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di condanna dei convenuti al pagamento del residuo del prezzo comprensivo delle spese sostenute oltre interessi, e le ulteriori domande subordinate di risoluzione e di declaratoria occupazione senza alcun titolo da parte del predetto con condanna all'immediato rilascio dello stesso immobile, non possono trovare accoglimento in virtù della declaratoria di nullità dell'atto del 22.4.2016.
Passando alle domande riconvenzionali, così qualificate, in ragione dell'accertata nullità non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell'attore alla conferma dell'atto nullo, ex art. 40, co. 3, l. 28 febbraio 1985 n. 47 e alla conseguente stipulazione di un atto valido, atteso che sebbene ciascuna delle parti possa compiere l'atto di conferma previsto dal 3° comma dell'art. 40 legge n.
47/1985 o del 4° comma dell'art. 46 dpr 380/2001 per integrare le menzioni mancanti con effetti sostanzialmente sananti, ma l'esercizio di tale potere – che non è avvenuto neppure nelle more del presente giudizio – non è coartabile attraverso una imposizione giudiziale né superabile mediante una pronuncia giudiziale sostitutiva.
Parimenti per le medesime ragioni la domanda di risarcimento danni da mancato trasferimento dell'immobile non può trovare accoglimento in ragione della declaratoria di nullità e della conseguente intrasferibilità dello stesso.
Riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c., occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982); orbene nella fattispecie per cui è causa detti presupposti non risultano provati, con la derivante conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, in ragione della peculiarità delle questioni trattate in fatto ed in diritto, sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in persona del Giudice Dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede;
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) RIGETTA ogni ulteriore domanda;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite. Paola, 29.5.2025
IL GIUDICE
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1301/2019 discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con note di trattazione scritta vertente
TRA
IN P. DEL SINDACO P.T. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DE PAOLA PIERNICOLA
Attore
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. tutti sia in proprio e quali eredi del sig. C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. LEONARDO MARIA IDA
E
ANNA MALVAROSA, E , contumaci Controparte_3 Controparte_4
Convenuti
E
, con l'avvocatura distrettuale di Stato di Catanzaro Controparte_5
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_6 C.F._3
Principato terzi chiamati
CONCLUSIONI: come da note di trattazione versate in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale i sigg. MALVAROSA Anna, Controparte_1 Controparte_2
e tutti sia in proprio e quali eredi del sig. Controparte_3 Controparte_4
nato a Praia a [...] il [...], deceduto, già residente in [...]a Mare Persona_1
(CS) alla Via Marzabotto n. 7, per ivi sentire in via principale accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1327,1328,1329 e 2932 c.c., 2932
c.c. ed emettere pronuncia di trasferimento di proprietà in favore della sig.ra CP_1
del lotto di terreno della superfice di circa mq 403 sito in Praia a Mare (CS) e riportato
[...]
in Catasto al foglio n. 52, particella 719, con condanna della stessa sig.ra Controparte_1
al pagamento del residuo del prezzo comprensivo delle spese sostenute dal Parte_1 in adempimento dell'art. 3, co. 2, L. 113/83 nella misura di € 4.030,00, oltre risarcimento del danno per il ritardato adempimento, interessi, rivalutazione ed ogni altro accessorio dovuto per legge dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
in via gradata dichiarare risolto per grave inadempimento della sig.ra ogni rapporto di cui alla scrittura dallo stesso Controparte_1 sottoscritta in data 28.02.2012 per cui è causa, dichiarando, conseguentemente, l'occupazione senza alcun titolo da parte degli odierni convenuti, con condanna dei predetti convenuti all'immediato rilascio dell' immobile de quo ed al pagamento di ogni somma dovuta dagli stessi a titolo di indennità di occupazione sine titulo dell'immobile a partire dalla data della predetta occupazione sino a quella di effettivo rilascio dello stesso immobile nonché, in ogni caso, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Comune di in conseguenza dell'illegittima Parte_1
occupazione, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Con distinte comparse si costituivano i predetti convenuti che instavano per il rigetto della domanda attorea, siccome infondata in fatto e diritto;
chiedevano, in particolare, che fosse accertato l'inadempimento del agli obblighi nascenti dalla legge n.113 del 1983, con Parte_1
conseguente dichiarazione del diritto di essi esponenti di acquistare il cespite per cui è causa, e conseguentemente condannare il a regolarizzare secondo legge l'atto di Parte_1
provenienza, ovvero la vendita Agenzia del Demanio/Comune di Praia a Mare per notaio CP_6
da rep. 321.670 del 22.4.2016, con condanna del a
[...] Per_2 Parte_1
stipulare un valido atto di trasferimento in favore di essi esponenti del cespite per cui è causa, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli esponenti per il mancato/ritardato trasferimento della proprietà del bene con atto pubblico, stante la sua incommerciabilità, da liquidarsi in via equitativa, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva l' , a seguito della chiamata esplicata dalla parte attrice, che Controparte_5 eccepiva l'inammissibilità della domanda ritenendo sussistenti gli estremi per il riconoscimento del danno in favore dell' ex art. 96 c.p.c., in via subordinata perché fosse rigettata Controparte_5
nel merito la domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese.
Esplicava intervento ad adiuvandum della parte attrice il notaio che instava per CP_6
l'inammissibilità della domanda e per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto;
eccepiva l'infondatezza della eccezione di nullità dell'atto di compravendita del 22 aprile 2016 stipulato a proprio rogito (rep. 321670, racc. 56540), il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa, all'esito della trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, sulle conclusioni precisate come da note di trattazione veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Riguardo alla domanda principale di trasferimento ex art. 2932 c.c. occorre osservare quanto segue.
Come è noto, la legge n. 113/1983 ha statuito all'art. 1 che “In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio Parte_1
dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge”. L'art. 3 della citata legge ha, poi, previsto che “La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di a: 1) vendere a trattativa privata i lotti di Parte_1
terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
”; “È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto” (art. 5 della richiamata legge).
Con atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, per notar Rep. n. 321670, CP_6
Racc. n. 56540 l' , in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Controparte_5
Finanze, ha venduto in favore del che ha acquistato, “la piena proprietà Parte_1 Pt_1 dell'area estesa catastalmente Ha 18.60.68 (ettari diciotto, are sessanta e centiare sessantotto) delimitata: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, ad est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a Controparte_7 ovest dalla rimanente parte del ”. Controparte_7 Orbene, in base alla legge n. 113/1983 il trasferimento della proprietà delle aree in favore dei singoli occupanti avviene in una duplice fase, essendo previsto che in un primo luogo il CP_5 trasferisca il compendio al Comune di e in un secondo luogo che quest'ultimo Parte_1
Comune venda i lotti di terreno ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre
1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, purché tali opere siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico.
Ciò posto, ritiene il Giudicante, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale alla quale si ritiene di aderire, che in mancanza di una previsione espressa in senso contrario, in occasione del trasferimento del compendio dal al Comune di si sia verificato il CP_5 Parte_1
trasferimento in favore del secondo anche delle costruzioni realizzate dai singoli occupanti. Invero, tali costruzioni, insistendo su aree demaniali, erano riconducibili al patrimonio del CP_5 siccome dallo stesso acquisite in forza di accessione ai sensi dell'art. 934 c.c. (principio applicabile anche rispetto ai beni edificati su area demaniale, così Cass. 24.06.2009 n. 14791).
L'atto di trasferimento del compendio dal Demanio al Comune di del 22.04.2016 – Parte_1
sempre richiamato in premessa - non contempla anche il trasferimento delle costruzioni;
invero fa riferimento ad un'area estesa catastalmente Ha 18.60.68, e ai “terreni”. Tuttavia, è noto che, ove venga trasferito un terreno, in mancanza di diversa pattuizione scritta, il trasferimento del terreno include anche quello del fabbricato eventualmente sovrastante. E il trasferimento di un fabbricato, sebbene nell'atto non se ne faccia riferimento, implica il rispetto della normativa urbanistica (legge n. 47/1985 e/o D.P.R. n. 380/2001), compreso l'obbligo delle menzioni di cui all'art. 40 legge n.
47/1985 e/o all'art. 46 D.P.R. n. 380/2001, in mancanza delle quali l'atto di trasferimento è da ritenersi nullo. E' chiaro che se la mancanza delle indicazioni non sia dipesa dall'insussistenza del provvedimento concessorio, del permesso di costruire o della domanda di sanatoria al tempo in cui gli atti sono stati stipulati (ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al
01.09.1967), l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della relativa domanda, ai sensi del comma 3 dell'art. 40 ovvero del comma 4 dell'art. 46 sopra menzionati.
Pertanto, nel caso in esame l'atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, ha provveduto al trasferimento in favore del Comune di insieme ai terreni, anche dei fabbricati ivi Parte_1 insistenti (cui fa riferimento lo stesso atto all'art. 2: “sopra alcuni dei singoli lotti in cui è di fatto scomposto l'appezzamento di terreno sorgono i fabbricati e i manufatti edilizi realizzati, a propria cura ed a proprie spese, dagli occupanti i lotti medesimi”), in mancanza di diversa pattuizione in forma scritta. Non risulta, tuttavia, rispettato l'obbligo delle menzioni di cui all'art. 40 legge n. 47/1985 e/o all'art. 46 D.P.R. n. 380/2001. Ne consegue la nullità del citato atto di trasferimento, salva la possibilità di procedere alla conferma ai sensi del comma 3 dell'art. 40 legge n. 47/1985 ovvero del comma 4 dell'art. 46 D.P.R. n. 380/2001, sempre che sussista la regolarità urbanistica dei fabbricati.
Né può ritenersi applicabile la normativa di cui all'art. 3 (Modalità di cessione degli immobili) del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (v. anche 6 comma dell'art. 11-quinquies (Dismissione di immobili) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito in sede di conversione dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), o del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge (c.d.
Sblocca Italia) 11 novembre 2014, n. 164, che ha modificato i commi 18 e 19 del suddetto art. 3 del decreto legge n. 351 del 2001, aggiungendo il comma 19-bis, con conseguente esonero dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti, posto che trattasi di normativa applicabile ad ipotesi di dismissioni di immobili pubblici, tra cui non rientra il trasferimento degli immobili dal Demanio al Comune di di cui alla legge n. 113/1983. Parte_1
Infine, non può dirsi sorto ex lege un diritto di superficie in capo agli occupanti i singoli lotti.
Invero, non può ritenersi che la legge n. 113/1983 si ponga quale eccezione al principio generale di accessione, e che quindi a questo principio si sia derogato legittimando (tra l'altro, retroattivamente) la nascita di un diritto di superficie ex lege in capo agli occupanti-costruttori, e che conseguentemente l'atto di trasferimento dal al abbia ad oggetto esclusivamente CP_5 Pt_1
le aree ma non anche le costruzioni. Invero, la citata legge n. 113/1983 non prevede espressamente la nascita di un diritto di superficie in capo agli occupanti, diritto tra che tra l'altro andrebbe loro riconosciuto retroattivamente. Né può desumersi la stessa dal riferimento contenuto nell'art. 5 al
“diritto di superficie”. Invero, tale disposizione impone il divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto. Orbene, è chiaro che il riferimento al “diritto di superficie” è da intendersi alla costruzione: in altre parole, il divieto di alienazione ivi indicato riguarda sia il terreno che la costruzione realizzata. Infine, si evidenzia che l'atto di trasferimento dal al CP_5 Pt_1 non sarebbe comunque esente dalla citata nullità, posto che per evitare la stessa dall'atto dovrebbe risultare espressamente il mancato trasferimento delle costruzioni, e ciò non è desumibile dal citato atto.
Alla luce di quanto esposto, essendo nullo l'atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, vale a dire il titolo di proprietà in capo al Comune di va rigettata la domanda avanzata Parte_1 dallo stesso ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ne deriva, altresì, che la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di condanna dei convenuti al pagamento del residuo del prezzo comprensivo delle spese sostenute oltre interessi, e le ulteriori domande subordinate di risoluzione e di declaratoria occupazione senza alcun titolo da parte del predetto con condanna all'immediato rilascio dello stesso immobile, non possono trovare accoglimento in virtù della declaratoria di nullità dell'atto del 22.4.2016.
Passando alle domande riconvenzionali, così qualificate, in ragione dell'accertata nullità non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell'attore alla conferma dell'atto nullo, ex art. 40, co. 3, l. 28 febbraio 1985 n. 47 e alla conseguente stipulazione di un atto valido, atteso che sebbene ciascuna delle parti possa compiere l'atto di conferma previsto dal 3° comma dell'art. 40 legge n.
47/1985 o del 4° comma dell'art. 46 dpr 380/2001 per integrare le menzioni mancanti con effetti sostanzialmente sananti, ma l'esercizio di tale potere – che non è avvenuto neppure nelle more del presente giudizio – non è coartabile attraverso una imposizione giudiziale né superabile mediante una pronuncia giudiziale sostitutiva.
Parimenti per le medesime ragioni la domanda di risarcimento danni da mancato trasferimento dell'immobile non può trovare accoglimento in ragione della declaratoria di nullità e della conseguente intrasferibilità dello stesso.
Riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c., occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982); orbene nella fattispecie per cui è causa detti presupposti non risultano provati, con la derivante conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, in ragione della peculiarità delle questioni trattate in fatto ed in diritto, sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in persona del Giudice Dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede;
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) RIGETTA ogni ulteriore domanda;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite. Paola, 29.5.2025
IL GIUDICE
Dr. Alberto Caprioli