Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 335/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 24.02.2022 al n. 335 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1371/2021 del 22.10.2021
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Pontedera Via Roma n.3/A, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Stefano Pericoli e Massimiliano Calderani, come da mandato allegato
- appellante-
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv. Francesco
Prestifilippo, che la rappresenta e Email_1 difende, come da mandato allegato;
- appellata-
avente ad oggetto: appalto di servizi.
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per i motivi esposti Parte_1
ed indicati in atto di appello, in totale riforma della sentenza n.1371/2021 del
Tribunale di Pisa in data 22/10/21, resa in seno al procedimento civile rubricato al n.4303/19 RG, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1332/2019 RDI
Tribunale di Pisa e, per l'effetto, confermare integralmente il citato decreto ingiuntivo e, comunque, condannare l al pagamento della Controparte_1
somma di € 6.083,14= oltre interessi ex art. 5 Dlgs n.231/02 e successive modifiche a titolo di corrispettivo dei servizi informatici forniti o la diversa somma ritenuta di giustizia ed accertata all'esito del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata Controparte_1
“1) Preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello per
[...]
aspecificità della motivazione, ai sensi dell'art. 342 cpc., o in subordine per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi degli artt. 348 bis e ter cpc.; 2)
Nel merito, rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza di primo grado n.1371/2021 del Tribunale di
Pisa pubblicata in data 22/10/2021; 3) Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio di primo grado. La Controparte_1
Co (d'ora in poi solo ”) proponeva, dinanzi al Tribunale di Pisa, opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1332/2019 emesso su ricorso di
[...]
(d'ora in poi solo “ ) per il pagamento in favore di Parte_1 Pt_1
quest'ultima della somma di € 6.083,14=, di cui alle fatture nn. 79/2019, 95/2019 e
113/2019, a titolo di corrispettivo dei servizi informatici come da contratto stipulato tra le Parti, oltre interessi e spese.
I.
1. Parte opponente, quale convenuto sostanziale, eccepiva in via principale la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che SIA in data 10.05.2002 aveva stipulato con un contratto di affitto d'azienda comprendente l'albergo Controparte_3
2 “Grand Hotel Golf”, sito in Pisa, fraz. Tirrenia, via dell'Edera n. 29; all'art. 11 del contratto le parti avevano previsto che: “…nella gestione dell'azienda concessa in affitto, la società affittuaria agirà esclusivamente in nome e per conto proprio ed assumerà in proprio tutte le obbligazioni esclusa ogni responsabilità della società affittante…”. La scrittura era autenticata in sede notarile, nonché iscritta presso il registro delle imprese in data 15.05.2002, così acquisendo l'efficacia dichiarativa di cui all'art. 2193 c.c. e rendendo il contratto opponibile a terzi. In data 18.04.2008,
Contr cedeva a (d'ora in poi solo ) il Controparte_3 Parte_2
ramo d'azienda comprendente la suddetta azienda alberghiera, con contratto
Contr anch'esso autenticato e iscritto al registro delle imprese, pertanto, subentrava nella gestione aziendale e nel contratto di affitto stipulato con SIA, come espressamente previsto nelle premesse del contratto di cessione: “…in conseguenza della disposta cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2558 c.c. co.1 GHG subentra automaticamente anche nel contratto d'affitto di ramo d'azienda a suo tempo stipulato Co dall con Società immobiliare alberghi…”. Conseguentemente, negava CP_3
l'esistenza di un qualsiasi contratto di fornitura di servizi informatici con parte opposta la quale faceva riferimento nel giudizio monitorio al contratto che in data Pt_1
Contr 25.09.2009 era stato stipulato con l'allora affittuaria unico soggetto tenuto a
Co rispondere delle obbligazioni derivanti dal medesimo accordo. In subordine,
eccepiva la nullità del contratto di fornitura dei servizi informatici, trattandosi di accordo concluso mediante moduli e formulari contenenti clausole vessatorie riguardanti le modalità di recesso, la ripetizione di indebito, il rinnovo automatico e la cessione del contratto a terzi, tutte clausole che indicavano un evidente squilibrio contrattuale tra le Parti. In ulteriore subordine, eccepiva l'inadempimento di ai sensi dell'art. 1460 c.c e contestava la responsabilità contrattuale del Pt_1
medesimo ex art. 1218 c.c., con conseguente richiesta di risoluzione del contratto e condanna di controparte al risarcimento dei danni. Infine, SIA evidenziava che controparte aveva solo prodotto fatture in assenza di un qualsiasi altro documento
3 idoneo a supportare la pretesa creditoria, in particolare gli estratti di contabilità
obbligatori.
I.
2. Si costituiva contestando tutto quanto dedotto da controparte in Pt_1
quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, l'opposta sosteneva che
Co l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da contrastava sia con le
Contr Co comunicazioni allegate circa il cambio di gestione da a da marzo 2013, sia con la circostanza che dal 2013 al 2019 SIA aveva usufruito ininterrottamente del servizio pagando regolarmente le fatture emesse da fino alla morosità, Pt_1
oggetto di decreto ingiuntivo. Quanto alla nullità del contratto per la presenza di clausole vessatorie, Parte opposta replicava che al massimo la presenza delle stesse avrebbe comportato ai sensi dell'art. 1141 c.c. la loro inefficacia e non la totale nullità
del contratto. In ogni caso, premessa l'irrilevanza della disciplina consumeristica non applicabile al caso di specie, sottolineava che la sottoscrizione del cliente Pt_1
apposta su ogni pagina del contratto doveva intendersi come specifica approvazione per iscritto di tutte le clausole. Risultava altresì sfornito di prova il dedotto inadempimento di del tutto generico in assenza di una concreta Pt_1
contestazione dell'operato di Parte opposta, la quale allegava ulteriori scambi di mail a dimostrazione dei servizi informatici resi a favore di controparte.
I.
3. Respinta l'istanza di di concessione della provvisoria esecuzione Pt_1
del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita solo documentalmente e quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pisa così statuiva: “…ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1332/2019 emesso dal Tribunale di Pisa;
COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio…”. Osservava il Tribunale in motivazione quanto segue:
“…L'opposizione proposta è fondata. …Nel caso in esame parte opponente, convenuto sostanziale, contesta che sia dovuta la somma ingiunta poiché la richiesta di pagamento, avanzata in sede monitoria, riguardava il rapporto intercorso tr CP_3
e in virtù della cessione di ramo d'azienda alberghiera.
[...] Parte_2
4 Invero la societ subentrava all nella gestione del Parte_2 Controparte_3
complesso aziendale, nonché nei diritti ed obblighi derivanti dall'originario contratto d'affitto d'azienda stipulato da compreso l'obbligo di cui all'art. 11 CP_3
dell'originario contratto. In punto di diritto occorre evidenziare come con l'affitto di ramo di azienda l'affittuario, di norma, non risponde dei debiti relativi all'azienda affittata poiché risponde dei debiti suddetti solo se risultano dai libri contabili obbligatori ex art 2560 c.c.- Quanto alla sorte dei contratti, invece, l'art 2558 c.c. dispone che, salvo patto contrario, l'acquirente/affittuario, dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non hanno carattere personale. Nel caso in esame l'opposto, attore sostanziale, agisce per l'adempimento di un contratto stipulato dal dante causa dell'opponente, per prestazioni pregresse e successive alla conclusione del contratto di affitto. Inoltre dalla mancata produzione in atti di tutte quelle fatture di pagamento (circostanza non contestata), che dovrebbero caratterizzare il rapporto (comunque denegato) tra le parti, a far data dall'anno 2013, le fatture non sono mai state prodotte semplicemente per il fatto che non esiste tra le parti un rapporto sottostante. “In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite (nella specie, ad un contratto ad esecuzione continuata e periodica quale quello di somministrazione di gas), in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, infatti, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda.” (cfr Cass. n.8055/2018). Sostiene il convenuto che con il ricorso monitorio ha agito per l'adempimento del contratto senza domandare la risoluzione dello stesso ma avvalendosi della decadenza del debitore dal beneficio del termine con richiesta di immediato pagamento di tutte le annualità. Il contratto dedotto in
5 giudizio, quindi, non aveva del tutto esaurito i propri effetti al momento della conclusione dell'affitto di ramo di azienda del 28.1.2013 con conseguente successione nel contratto da parte dell'affittuario ex art 2558 c.c. come effetto naturale della cessione dell'azienda, salvo patto contrario: “Se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”. Sul punto l'opponente richiama l'art 11 del contratto di affitto che rubricato “oggetto” stabilisce che dell'art. 11 del contratto d'affitto d'azienda (cfr. doc.2) che esclude categoricamente ogni responsabilità della società affittante per quelle obbligazioni derivanti da contratti stipulati dalla società affittuaria, “assumerà in proprio tutte le obbligazioni, esclusa ogni responsabilità della società affittante e dei suoi organi”. Ritiene questo giudice onorario che la clausola del contratto di affitto del ramo di azienda invocata dall'opponente escluda la successione a titolo particolare. Infatti, con la predetta disposizione, le parti hanno voluto limitare la successione nei contratti aziendali a quelli soggetti alla disciplina vincolistica.
Inoltre, la lettera dell'art 11 del contratto fa riferimento ai debiti e crediti sorti successivamente se riferibili ad atti e fatti precedenti. L'opposizione formulata è pertanto fondata ed il decreto ingiuntivo va revocato. Stante la particolarità della presente causa le spese del giudizio si intendono interamente compensate…”.
III. L'appello. In questa sede, impugnava la suddetta sentenza con due Pt_1
specifici motivi e SIA si costituiva resistendo.
III.
1. In particolare, l'appellante lamentava: 1) erronea interpretazione dell'art. 11 del contratto di affitto d'azienda ceduto. Errava il Giudice di primo grado nel
Co ritenere che non fosse obbligata al pagamento dei servizi dalla stessa richiesti ed usufruiti dal 2013, considerate anche le comunicazioni allegate, tra cui quella dove
Contr aveva comunicato ad il subentro di SIA nel contratto stipulato tra le Pt_1
prime due società (doc. 2, fascicolo monitorio . Inoltre, in data 11.4.19 Pt_1
Co legale rappresentante di , aveva anticipato ad di voler Parte_3 Pt_1
cambiare gestore “…nel rispetto dei termini contrattuali…”, con ciò dimostrando la propria consapevolezza di essere vincolato contrattualmente con L'art. 11 Pt_1
6 del contratto di affitto d'azienda del 2002 neppure escludeva la successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c., riguardando la clausola la diversa ipotesi di
“Responsabilità per la gestione dell'azienda”. In ogni caso, anche qualora dovesse considerarsi come pattuita l'esclusione nella successione dei contratti di cui all'art. 2558 c.c., l'esplicita richiesta e la successiva regolare esecuzione del contratto
Co avrebbero comunque determinato la successione di nel contratto di fornitura dei servizi informatici;
2) erronea valutazione della prova dell'inesistenza del rapporto contrattuale: in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo era stata prodotta la scheda
Co contabile di relativa al periodo 2013/2018, attestante l'elenco delle fatture emesse
Co da e pagate da e anche quella dell'anno 2019, nonché la copia delle Pt_1
Co fatture rimaste insolute. mai aveva negato nel corso del giudizio di aver pagato tutte le fatture per il periodo 2013/2018, solo tardivamente in comparsa conclusionale sottolineava che parte opposta aveva prodotto solo le schede contabili 2013/2018 e non anche le fatture in esse menzionate.
Co III.
2. Si costituiva che, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.- Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame, limitandosi a reiterare – nella sostanza – le difese, già svolte in primo grado,
anche relative all'eccezione di carenza di legittimazione passiva e comunque riportandosi alle motivazioni della sentenza appellata.
III.
3. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. Questioni pregiudiziali. Sono da respingersi. Innanzitutto, Parte appellante, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha argomentato in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, per cui risulta sufficientemente apprezzabile la specificità
delle censure articolate (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199, 16/11/2017). In secondo luogo, la circostanza che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di
7 inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n. 10422).
V. Il merito. L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
V.
1. Effettivamente, da un lato, a norma dell'art. 2558 c.c., se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale;
dall'altro lato la Suprema
Corte ha più volte ribadito che l'applicazione della disciplina generale in tema di cessione d'azienda si applica di diritto, con riguardo in blocco a tutti i rapporti contrattuali inerenti l'azienda ceduta, come effetto naturale della fattispecie traslativa d'azienda (fra le altre, Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza n. 15 del 03/01/2020); detta successione automatica di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive,
non aventi carattere personale, si applica sia ai contratti d'azienda (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale), sia ai contratti di impresa, riguardanti i rapporti attinenti all'organizzazione dell'impresa stessa, come ad esempio i contratti di fornitura di servizi nei quali rientra il rapporto oggetto di causa.
Co V.
2. Ciò premesso, nel caso di specie Parte appellata ha contestato la propria automatica successione nel contratto di fornitura di servizi informatici, non anche –
in modo specifico – la propria ed effettiva intervenuta retrocessione nella gestione dell'azienda alberghiera rispetto al precedente contratto di affitto d'azienda, stipulato
Contr nel 2002 con ed in cui era subentrata nel 2008, anche in CP_3
considerazione della documentazione in atti (cfr. doc. 2, fasc. monitorio, Pt_1
oltre meglio indicato, sulla comunicazione della retrocessione a far data dal
01.03.2013). Ebbene, la disciplina di cui all'art. 2558 c.c. sopra richiamata è da applicarsi anche nel caso di retrocessione dell'azienda al proprietario affittante,
circostanza che si ritiene presumibilmente ricollegabile alla volontà contrattuale delle parti del contratto di affitto, non avendo SIA nulla contestato rispetto all'effettivo
Contr subentro nella gestione complessiva dell'azienda, così come comunicato da (cfr.,
sul rapporto tra retrocessione di azienda e successione nei contratti, con costante
8 orientamento, Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza 17/02/2025 n. 4036; Sentenza
16/06/2004 n. 11318).
V.
3. Accertata l'applicabilità del contratto di affitto del 2002 alla retrocessione
Co che ha riportato la gestione dell'azienda nelle mani di , residua la verifica del contenuto dell'art. 11 del contratto di affitto d'azienda, che Parte appellata sostiene integrare il “patto contrario” previsto dall'art. 2558 c.c.- La clausola, rubricata come
“Responsabilità per la gestione dell'azienda”, espressamente prevede che: “…Nella gestione dell'azienda concessa in affitto, la agirà Parte_4
esclusivamente in nome e per conto proprio ed assumerà in proprio tutte le obbligazioni, esclusa ogni responsabilità della e dei suoi Controparte_5
organi…”. Orbene, il dato testuale della clausola – sufficientemente generico – non appare chiaro, preciso ed univoco rispetto alle intenzioni delle Parti di escludere una qualsiasi successione particolare nei contratti, operando il patto più che come specifica deroga all'art. 2558 c.c., come generica clausola di esclusione di garanzia da parte dell'affittante, nonché di esenzione da un'eventuale responsabilità solidale della medesima parte rispetto alle obbligazioni contratte durante la vigenza dell'affitto.
D'altro lato, come chiarisce la giurisprudenza di legittimità in punto di interpretazione contrattuale, addirittura, il dato testuale, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
“…ne consegue – prosegue la Suprema Corte – che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del
9 contratto e con la condotta delle parti medesime…” (Cassazione civile, Sez. 6-3,
Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022). Dunque – e conclusivamente – non esprimendo la suddetta clausola una chiara volontà derogatoria rispetto alla disciplina codicistica comportante l'automatica successione nei contratti d'impresa, la stessa deve necessariamente essere interpretata anche alla luce dei rilevanti comportamenti
Co assunti da a seguito della retrocessione dell'azienda alberghiera. In primo luogo, vale ancora sottolineare che a seguito della comunicazione ad da parte della Pt_1
Contr precedente gestione (“…con l'occasione, vi comunichiamo che con decorrenza
01/03/2013 la gestione del è ritornata in capo alla: Parte_2 [...]
”, come da doc. n. 2, fasc. monitorio Parte_5 Pt_1
già sopra citato), seguivano quasi sei anni di ininterrotta collaborazione tra Pt_1
e Innanzitutto, ciò è dimostrato dalle schede contabili in atti (parti integranti CP_2
delle scritture contabili obbligatorie), relative al pagamento da parte di SIA dei ratei mensili previsti nel contratto di servizi per il periodo 2013-2019 (doc. nn. 4, 5 fasc.
monitorio , nonché dalle comunicazioni intercorse tra le Parti aventi ad Pt_1
oggetto i pagamenti e l'assistenza nei servizi informatici dell'albergo, come l'email
Co aziendale. Considerato altresì che mai ha contestato di aver effettivamente pagato quei ratei mensili per la fornitura di servizi informatici dal 2013, bensì ha sostenuto di aver solo in seguito effettuato un approfondito controllo rispetto agli accordi presi dalla precedente affittuaria, deducendo da giugno 2019 l'inesistenza di un proprio subentro nel contratto con in forza del suddetto patto contrario. Quanto Pt_1
alla natura personale del contratto di fornitura di servizi informatici, circostanza eccepita da SIA come ulteriore condizione di deroga rispetto all'automatico subentro nel rapporto previsto dall'art. 2558 c.c., invero, al medesimo accordo si applica la disciplina relativa al contratto di appalto di servizi di cui all'art. 1677 c.c., che di per sé non assume sempre carattere personale, come anche facilmente intuibile dalla disposizione relativa alla morte dell'appaltatore di cui all'art. 1674 c.c.: “…Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto…”. Nel caso di specie,
10 trattandosi – per di più – di attività di fornitura di servizi informatici svolta da un'impresa, il contratto in oggetto non può ritenersi stipulato intuitu personae, in assenza di qualsivoglia più specifica allegazione sul punto da parte dell'opponente.
V.
4. In conclusione, tenuto conto che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché
l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina riviviscenza del decreto monitorio revocato (cfr., fra altre, Cassazione
civile, Sezione 6-3, Ordinanza 06/09/2017 n. 20868), ne consegue che in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accolta la domanda di adempimento
Co dell'originaria ingiungente e deve essere condannata al pagamento, quale corrispettivo dei servizi prestati, delle somme di cui alle fatture allegate nn. 79/2019,
95/2019 e 113/2019 – mai oggetto di contestazione in punto di quantum – oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002.
VI. Le spese di lite. Quanto alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per questa Corte d'Appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite (cfr.,
fra le altre, Cassazione civile, Sezione I, 16.05.2006 n. 11491). Dunque, le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 13.08.2022 n. 147, secondo il valore indicato con parametro tra minimo e medio, al netto per il giudizio di appello della fase istruttoria, sostanzialmente non ulteriormente tenutasi.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
11 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1371/2021 del 22.10.2021 ed in sua riforma, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna
[...]
al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 6.083,14=, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. Parte_1
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, come in parte motiva;
2) condanna l'appellata al pagamento dei compensi di causa del doppio grado che sono liquidati, in favore dell'appellante, in € 3.200,00=, oltre accessori dovuti per legge, per il primo grado, e in € 2.200,00=, oltre accessori dovuti per legge per il secondo grado,
il tutto come in parte motiva;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
12