Sentenza 3 novembre 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., una volta emesso già il decreto penale, disponga con autonomo provvedimento, al di fuori della procedura di correzione degli errori materiali, la confisca del veicolo con il quale era stato commesso il reato di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c), Cod. strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2010, n. 41105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41105 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 03/11/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1354
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 12797/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES RA N. IL *30/04/1974*;
avverso l'ordinanza n. 3687/2009 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del 29/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro il quale ha chiesto annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti del GIP, previa qualificazione come ricorso per cassazione dell'opposizione ovvero la statuizione di confisca. OSSERVA
Nei confronti di TO O\ veniva emesso decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c). Il GIP fissava poi udienza per correzione di errore materiale, ai fini dell'integrazione del decreto penale nella parte in cui era stata omessa la statuizione della confisca del veicolo con il quale era stato commesso il reato contestato al TO\ stesso. In udienza il difensore di quest'ultimo si opponeva alla procedura quale avviata dal GIP sul rilievo della non configurabilità di un'ipotesi di errore materiale. Il GIP non si pronunciava nel senso della integrazione del decreto penale, e con autonomo provvedimento disponeva la confisca dell'auto. Avverso tale ordinanza il TO\ proponeva quindi opposizione dinanzi allo stesso GIP, con richiesta di revoca della statuizione di confisca disposta al di fuori del decreto penale. Il GIP dichiarava inammissibile l'opposizione, sostenendo che: a) non si trattava di provvedimento emesso ex art.667 c.p.p., comma 4, in quanto il provvedimento di confisca non era stato adottato dal GIP quale giudice dell'esecuzione posto che il decreto penale non era ancora esecutivo e quindi era suscettibile di opposizione;
b) la statuizione della confisca poteva considerarsi al più atto abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, o comunque poteva essere oggetto di "autonoma istanza di revoca, presentabile al medesimo G.i.p. ovvero, in caso di opposizione, al giudice competente a decidere a seguito di questa;
e gli eventuali provvedimenti di rigetto di tali giudici, trattandosi di sequestro preventivo, sono pure suscettibili di appello, ex art. 322-bis c.p.p." (così letteralmente).
Ricorre per cassazione il TO\, a mezzo del difensore deducendo che: a) l'opposizione avverso il provvedimento di confisca dell'auto non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché con la stessa era stata espressamente chiesta la revoca della confisca;
b) il provvedimento di confisca dovrebbe considerarsi comunque un atto abnorme in quanto emesso al di fuori del decreto penale. Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati. Non vi è alcun dubbio innanzi tutto quanto all'abnormità della statuizione di confisca pronunciata dal GIP al di fuori del decreto penale ormai formalmente emesso (a nulla rilevando che non fosse ancora esecutivo): a quel punto, una volta notificato, il decreto penale avrebbe potuto formare oggetto di opposizione dell'imputato nel termine previsto dalla legge (con conseguente revoca del provvedimento onde procedere al giudizio) ovvero divenire esecutivo nel caso di mancata opposizione. Dunque, il GIP ha pronunciato un provvedimento abnorme perché emesso al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (cfr. Sez. Un., Di Battista), peraltro come poi prospettato dallo stesso GIP nell'impugnato provvedimento. Conclusivamente: il GIP non avrebbe dovuto pronunciare declaratoria di inammissibilità dell'opposizione del TO\ al provvedimento di confisca, bensì qualificare detta opposizione come ricorso per cassazione avverso atto abnorme e trasmettere quindi gli atti a questa Corte.
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni deve quindi essere annullato senza rinvio l'impugnato provvedimento;
e, qualificata come ricorso per cassazione l'opposizione avverso la statuizione di confisca, deve altresì essere annullata senza rinvio detta statuizione in quanto atto abnorme.
P.Q.M.
Qualificata come ricorso per cassazione l'opposizione avverso la statuizione di confisca, annulla senza rinvio detta statuizione nonché il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010