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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 18-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.893-24 RGAC, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pt (avv.ti Parte_1
Oreste Cardillo e Maria Grazia Vasaturo)
parte appellante
E
1 , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(avv. Giampiero Michielan) Controparte_4
parte appellata dando lettura del seguente dispositivo
in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere tra la
[...]
e ; Parte_1 Controparte_4 dichiara compensate le spese del presente grado tra la
[...]
e ; Parte_1 Controparte_4 rigetta l'appello proposto nei confronti di Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 condanna la parte appellante a rimborsare ad Controparte_1
e le spese del Controparte_2 Controparte_3 presente grado, che si liquidano complessivamente in euro 1.800, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 10-4-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 4-3-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Gli odierni appellati hanno adito il giudice del lavoro esponendo: di essere dipendenti della;
di avere percepito Parte_2
- fronte delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro effettivamente osservato - compensi inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL applicato, unitamente alla contrattazione territoriale integrativa e, comunque applicabile alla fattispecie, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost.
e 2099 c.c.; che l'azienda resistente non aveva erogato nella misura corretta le competenze dovute ai lavoratori, principalmente, a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario 30%, lavoro straordinario 35%, lavoro straordinario 40%, lavoro straordinario festivo 40%, lavoro festivo, 35%, permessi residui, festività, 13a
e 14a mensilità, riposo recuperato 30%, riposo lavorato 50%, maggiorazione riposo spostato 30% turno di riposo lavorato, ferie residue, permessi portatori di handicap, gg permesso Legge 104/1992, copertura economica ex art. 109 CCNL, nonché tutte le altre voci specificamente indicate nel conteggio analitico allegato al ricorso introduttivo;
di non avere, in particolare, percepito, oltre agli altri istituti contrattuali esattamente indicati nei conteggi, le somme dovutegli a titolo di Acconto Futuri Aumenti Contrattuali (c.d.
AC), previsto dall'art. 109 della contrattazione collettiva applicata;
che, infatti, la società convenuta, aveva sempre erogato il suddetto emolumento, quale indennità separata e assoluta anziché quale elemento della paga base conglobata (i.e. retribuzione normale
- salario unico) e, come tale, incidente anche su tutti gli ulteriori
3 istituti contrattuali accessori e differiti;
che, stante la richiamata natura di retribuzione normale dell'AC, la stessa doveva così ricomprendersi nel calcolo del montante retributivo ai fini della determinazione di tutti gli istituti contrattuali di natura retributiva quali, a titolo esemplificativo, festività (art. 89 CCNL), straordinario, festivo e domenicale e relative maggiorazioni (art. 116), indennità di malattia (art. 124), mensilità aggiuntive (art. 117), banca ore (artt. 81 e 82), ferie
(artt. 86 e 87), permessi e TFR (art. 141) etc.
Hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, contrariis rejectis, a seguito di ogni opportuna istruttoria, previa fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso ex art. 415 C.p.c., accertare e dichiarare:
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze della Controparte_1 società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dal
16.3.2000 al 31.3.2021, con inquadramento al IV livello del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari, di fatto applicato dall'azienda, unitamente alla contrattazione integrativa di categoria, e comunque applicabile alla fattispecie, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione;
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze Controparte_2 della società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dal
3.5.2000 al 28.2.2021, con inquadramento al IV livello del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari, di fatto applicato dall'azienda, unitamente alla contrattazione integrativa di categoria, e comunque applicabile alla fattispecie, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione;
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze Controparte_3 della società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dall'8.8.2018 al 28.2.2021, con inquadramento al VI livello (da giugno 2018 a giugno 2020) e al V livello (da luglio 2020) del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari, di fatto applicato dall'azienda, unitamente alla
4 contrattazione integrativa di categoria, e comunque applicabile alla fattispecie, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione;
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze della Controparte_4 società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dal
22.3.1993 al 28.2.2021, con inquadramento al IV livello (ex IV
Livello Super) del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, di fatto applicato dall'azienda, unitamente alla contrattazione integrativa di categoria, e comunque applicabile alla fattispecie, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione;
- che i ricorrenti hanno prestato la loro attività nei tempi e nei modi indicati nel presente ricorso, ricevendo i compensi ivi specificati, da ritenersi non corrispondenti alle norme contrattuali applicate e applicabili e comunque insufficienti rispetto alla quantità ed alla qualità delle mansioni svolte, per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto: condannare La in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ut supra, anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 c.p.c.,
- a corrispondere ai ricorrenti:
a) quanto al sig. la complessiva somma di € 887,90 Controparte_1
(s.e.&o.), di cui: € 1.215,54 a titolo di retribuzione ordinaria, €
291,26 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 9,80 a titolo di straordinario festivo 40%, € 28,18 a titolo di lavoro festivo 35%,
€ 80,98 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 181,48 a titolo di maggiorazione riposo spostato 30%, € 114,62 a titolo di 14a mensilità, € 104,62 a titolo di 13a mensilità, € 16,95 a titolo di riposo lavorato 50%, € 10,78, a titolo di festività, € 53,69 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica, così come meglio specificato nel relativo conteggio allegato al presente atto, di cui costituisce a tutti gli effetti parte integrante e che deve qui intendersi trascritto integralmente, ovvero le somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
5 b) quanto al sig. , la complessiva somma di € Controparte_2
443,52 (s.e.&o.), di cui: € 1.090,33 a titolo di retribuzione ordinaria, € 140,56 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 90,47 a titolo di permessi giorni portatori di handicap, € 5,42 a titolo di straordinario festivo 40%, € 20,71 a titolo di lavoro festivo 35%,
€ 65,31 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 108,59 a titolo di 14a mensilità, € 93,15 a titolo di 13a mensilità, € 3,85 a titolo di festività, € 25,13 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica, così come meglio specificato nel relativo conteggio allegato al presente atto, di cui costituisce a tutti gli effetti parte integrante e che deve qui intendersi trascritto integralmente, ovvero le somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
c) quanto al sig. la complessiva somma Controparte_3 di € 347,84 (s. e. o o.), di cui: € 478,68 a titolo di retribuzione ordinaria, € 145,09 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 9,89 a titolo di lavoro straordinario 40%, € 13,04 a titolo di riposo lavorato 50%, € 17,13 a titolo di lavoro festivo 35%, € 9,28 a titolo di maggiorazione riposo spostato 30%, € 39,96 a titolo di 14a mensilità, € 42,03 a titolo di 13a mensilità, € 35,45 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 27,30 a titolo di giorni permesso
L. 104/1992, € 4,56 a titolo di festività, € 33,56 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica, così come meglio specificato nel relativo conteggio allegato al presente atto, di cui costituisce a tutti gli effetti parte integrante e che deve qui intendersi trascritto integralmente, ovvero le somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
d) quanto al sig. la complessiva somma di € Controparte_4
1.214,54 (s. e. o o.), di cui: € 1.466,67 a titolo di retribuzione ordinaria, € 373,16 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 21,41 a titolo di straordinario festivo, € 60,32 a titolo di lavoro festivo
35%, € 63,82 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 137,53 a titolo di 14a mensilità, € 124,75 a titolo di 13a mensilità, € 8,83
a titolo di festività, € 92,84 a titolo di permessi giorni portatori
6 di handicap, € 65,21 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica, così come meglio specificato nel relativo conteggio allegato al presente atto, di cui costituisce a tutti gli effetti parte integrante e che deve qui intendersi trascritto integralmente, ovvero le somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
- al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti dal giorno della maturazione del diritto, ai sensi della sentenza 459/2000 della Corte costituzionale, nonché degli interessi sugli interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. l283 c.c..
Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari, spese generali,
Iva e C.p.a., oltre al rimborso del contributo unificato eventualmente versato, da distrarsi in favore dell'Avv. Giampiero
Michielan, antistatario. Salvis juribus.”
Si costituiva in giudizio la parte resistente, esplicando le proprie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: accerta e dichiara:
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze della Controparte_1 società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dal
16.3.2000 al 31.3.2021, con inquadramento al IV livello del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari;
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze Controparte_2 della società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dal
3.5.2000 al 28.2.2021, con inquadramento al IV livello del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari;
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze Controparte_3 della società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dall'8.8.2018 al 28.2.2021, con inquadramento al VI livello (da giugno 2018 a giugno 2020) e al V livello (da luglio 2020) del CCNL
7 per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari;
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze della Controparte_4 società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dal
22.3.1993 al 28.2.2021, con inquadramento al IV livello (ex IV
Livello Super) del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
- Condanna la a corrispondere ai ricorrenti: Parte_1
a) quanto al sig. , la complessiva somma di € 887,90 Controparte_1 di cui: € 1.215,54 a titolo di retribuzione ordinaria, € 291,26 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 9,80 a titolo di straordinario festivo 40%, € 28,18 a titolo di lavoro festivo 35%, € 80,98 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 181,48 a titolo di maggiorazione riposo spostato 30%, € 114,62 a titolo di 14° mensilità, € 104,62 a titolo di 13a mensilità, € 16,95 a titolo di riposo lavorato 50%, €
10,78, a titolo di festività, € 53,69 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica;
b) quanto al sig. , la complessiva somma di € Controparte_2
443,52 di cui: € 1.090,33 a titolo di retribuzione ordinaria, €
140,56 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 90,47 a titolo di permessi giorni portatori di handicap, € 5,42 a titolo di straordinario festivo 40%, € 20,71 a titolo di lavoro festivo 35%,
€ 65,31 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 108,59 a titolo di 14a mensilità, € 93,15 a titolo di 13a mensilità, € 3,85 a titolo di festività, € 25,13 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica;
c) quanto al sig. la complessiva somma Controparte_3 di € 347,84 di cui: € 478,68 a titolo di retribuzione ordinaria, €
145,09 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 9,89 a titolo di lavoro straordinario 40%, € 13,04 a titolo di riposo lavorato 50%,
€ 17,13 a titolo di lavoro festivo 35%, € 9,28 a titolo di maggiorazione riposo spostato 30%, € 39,96 a titolo di 14a mensilità,
€ 42,03 a titolo di 13a mensilità, € 35,45 a titolo di permessi
8 liquidati non goduti, € 27,30 a titolo di giorni permesso L.
104/1992, € 4,56 a titolo di festività, € 33,56 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica;
d) quanto al sig. la complessiva somma di € Controparte_4
1.214,54 di cui: € 1.466,67 a titolo di retribuzione ordinaria, €
373,16 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 21,41 a titolo di straordinario festivo, € 60,32 a titolo di lavoro festivo 35%, €
63,82 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 137,53 a titolo di 14a mensilità, € 124,75 a titolo di 13a mensilità, € 8,83 a titolo di festività, € 92,84 a titolo di permessi giorni portatori di handicap, € 65,21 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica;
- al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti dal giorno della maturazione del diritto, nonché degli interessi sugli interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. l283 c.c; condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1280,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello il datore di lavoro.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha statuito l'inclusione della copertura economica nella retribuzione normale ex art.105 del CCNL - che è utile per determinare tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti“, laddove: a) in tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia ed infortunio, ecc.) non esiste nel nostro ordinamento un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, ben potendo le parti collettive sottrarre – come avvenuto per la copertura economica – emolumenti squisitamente retributivi dalla retribuzione normale, come reso evidente dagli
9 artt.105, 1065, 109 e 144 CCNL 2013; b) la funzione indennitaria e di superminimo della copertura economica ne comporta l'inserimento nella retribuzione di fatto di cui all'art.112 del CCNL Vigilanza
2013, non utile per determinare tutti gli istituti contrattuali;
-2 ha fatto coincidere la copertura economica con l'indennità di vacanza contrattuale, che l'art.106 del CCNL indica come inclusa nel salario determinato per il triennio 2013/15, laddove: a) il contenuto letterale dell'art. 106 del CCNL Vigilanza 2013 inequivocabilmente indica l'inclusione nel salario/paga base tabellare determinato per il triennio 2013/15 della sola indennità di vacanza contrattuale;
b) gli art.142 del CCNL Vigilanza 2013 e 145 del CCNL 2006, come interpretati dalla S.C. con sentenze n. 14595/14 e 14356/14, nel rendere legittima la modifica del trattamento economico per indennità di vacanza contrattuale già previsto dall'art.145 del CCNL
2006 ed introdotta dall'art.142 del CCNL 2013, depongono nel senso che il nuovo trattamento economico per indennità di vacanza contrattuale di cui all'art.142 prevedeva “l'attribuzione di somme una tantum unitamente ad una nuova disciplina del trattamento retributivo”, riconducendo, quindi, la previgente indennità di vacanza contrattuale anche al salario ex art.106 del CCNL 2013;
-3 non ha considerato che l' Accordo di Rinnovo del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari del 30.05.23 e le nuove tabelle salariali con esso introdotte confermano in pieno che la copertura economica è stata erogata per tale autonomo titolo (con le correlate funzioni indennitaria e di superminimo) fino al 30.05.23, divenendo componente del salario solo da tale data a seguito del suo assorbimento nelle nuove tabelle retributive, che indicano l'inclusione della copertura economica solo nella nuova paga tabellare conglobata del 31.05.23. retributivi.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame.
-6 All' odierna udienza le parti hanno rassegnato conclusioni conformi quanto alla posizione del lavoratore chiedendo CP_4
10 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del presente grado.
Tale situazione comporta un mutamento della situazione evocata in controversia tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto il contrasto tra le parti sul merito e da fare venire meno del tutto la necessità di una decisione al riguardo. Si verifica un sopravvenuto difetto di interesse ad agire (art.100 cpc); interesse che deve esistere non solo nel momento in cui è proposta l' azione, ma anche nel momento della decisione.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone, infatti, da una parte, che sia pacifico tra le parti o acquisito agli atti detto sopravvenuto mutamento, e, dall' altra, che siano sottoposte al giudice conclusioni conformi.
Consegue la cessazione della materia del contendere, dovendosi in tal senso riformare l' impugnata sentenza.
-7 Le spese del presente grado vanno dichiarate compensate tra le parti suddette come concordemente richiesto all' odierna udienza.
-8 Quanto alle residue posizioni, precisa preliminarmente la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza.
Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
11 In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-9 I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
-10 Ritiene la Corte di dare seguito alla propria giurisprudenza
(sentt. nn.208-24, 180-24 e 136-25), che si richiama anche ai sensi dell' art.118 disp.att. cpc.
-11 L'art. 109 del CCNL per dipendenti da Istituti di Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari avente validità 1.2.2013–31.12.2015, rubricato "Copertura economica" prevede che: le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo e per garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016,
a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali;
gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi".
L' art.105 del medesimo CCNL stabilisce che: "Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente
Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
1. Salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art.106”. Il successivo art.106, sotto la rubrica "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che: "Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza
12 contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191
e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (...)".
L'art. 142, con rubrica "Una tantum", prevede che "le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio
2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta,
a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: (…) Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (…)".
L' art. 144, infine, con rubrica, “Procedure per il rinnovo del
C.C.N.L.” prevede che: durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le
Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette;
in assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109”.
13 -12 Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre verificare se l'emolumento di cui all'articolo 109 cit. rientri nella c.d. "retribuzione normale".
Osserva anzitutto la Corte che il compenso in esame va qualificato come indennità di vacanza contrattuale.
Il protocollo governo sindacale del 1993 ha previsto un' indennità di vacanza contrattuale, tuttavia non assimilabile a quella in esame.
“La prima, confermata da successive previsioni pattizie, è, per espressa previsione testuale, solo un “elemento provvisorio” della retribuzione (cfr Cass, sez . lav. 25 giugno 2014 n.14536), la seconda si concreta invece nella erogazione di un elemento di copertura economica a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali avente carattere provvisorio, quale anticipo destinato ad essere assorbito da futuri aumenti retributivi” (v. parere Procura
Generale presso la Corte di Cassazione per fattispecie analoga nella causa RG n.7465-24).
In particolare, l' Accordo Interconfederale del 22 gennaio 2009 ha previsto: al punto 5. che, per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le specifiche intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali, l'avvio e lo svolgimento delle trattative stesse;
al punto 6. che, al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo.
L' Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009 ha previsto: con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, al punto 2.4, che al rispetto dei tempi e delle procedure definite ivi previsti è condizionata l'applicazione del meccanismo
14 che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica, nella misura che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo;
nell' ambito delle disposizioni transitorie, al punto 6.2, che, in fase di prima applicazione del presente accordo interconfederale, nel rinnovo di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ai fini dell'eventuale recupero degli scostamenti inflazionistici registrati nel biennio precedente, si sarebbe proceduto secondo la disciplina prevista dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Nella specie, con il CCNL del 2013, si sono previste sia un' “una tantum” a copertura del periodo di precedente vacanza contrattuale dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013 (art.142), che una copertura economica (art.109) per il periodo successivo alla scadenza del CCNL,
e cioè dal 1° marzo 2016.
La Suprema Corte (Cass.8253-16) ha precisato al riguardo che
“L'indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti” (v. anche Cass.8803-14). È, quindi, insita nella stessa natura provvisoria e contingente dell'indennità di vacanza contrattuale la possibilità per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale indennità. In sostanza si tratta di un mero anticipo, suscettibile di una definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale.
Occorre, dunque, verificare se nella specie, anche l' elemento di copertura economica di cui all' art.109 del CCNL presenti i caratteri rilevanti ed assolva alla funzione propria dell' indennità di vacanza contrattuale – caratteri e funzione sopra evidenziati - a prescindere
15 dalla formale denominazione attribuita dalle parti sociali e dalle modalità da esse prescelte per attuarla.
Nel CCNL si evidenzia che: l' emolumento in questione è corrisposto
"al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo". Per di più, l' art.109 citato, nello stabilire successivamente che gli importi erogati a detto titolo sarebbero stati assorbiti "dai futuri incrementi retributivi", oltre a deporre nel senso della natura retributiva di tale voce, comporta che essa, proprio in virtù della natura di indennità di vacanza contrattuale, è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
Infine, è la stessa previsione di cui all'art. 144 2° comma cit. che prescrive: “In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109”
-13 Ferma la natura retributiva dell' emolumento, l' incidenza di tale voce di cui all' art. 109 nell'ambito della "retribuzione normale" di cui all' art.105 si evince in maniera chiara e letterale dagli artt. 106 e 142.
Infatti, da una parte, per il tenore testuale dell'art. 106, la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale", a sua volta compreso nella
"retribuzione normale" di cui all' art. 105.
Il richiamo all' indennità di vacanza contrattuale, in mancanza di elementi in senso contrario, va riferito ad un istituto regolato nel medesimo contratto collettivo. L' intenzione delle parti sociali di riferirsi a precedenti accordi sindacali avrebbe dovuto essere manifestata in maniera chiara, con esplicito richiamo agli stessi.
Dall'altra parte, l' art.142, che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei
16 C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), statuisce che tale "una tantum" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Dunque, l' "Una tantum" non può considerarsi inclusa nel "salario unico" e nella "retribuzione normale" - che si pongono, invece, come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo
- proprio per il fatto che l'art. 142 prevede che non viene ad incidere su alcun istituto contrattuale.
Alla luce delle considerazioni esposte, nell'ambito del C.C.N.L.
2013/15, la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista nell' art.109 in vista della scadenza dello stesso è del tutto diversa da quella riferibile al precedente periodo (1° gennaio
2009 – 31 gennaio 2013), rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'art. 142.
L' indennità di vacanza contrattuale menzionata nell' art.106 non coincide quindi con l' “una tantum” prevista per il periodo antecedente alla stipulazione del C.C.N.L. 2013, in quanto quest'ultima è già regolamentata - in modo totalmente difforme e con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale - dall' art.142. Opinando diversamente, il contratto collettivo avrebbe regolato in modo opposto e contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del C.C.N.L.
2013 (1° gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), nell' art.106, con una sua
"inclusione" nella retribuzione normale, e nell'art.142, con una sua
"esclusione" dalla retribuzione normale e con la previsione della sua non incidenza sugli istituti.
E dunque l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106
è proprio quella disciplinata dall' art.109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al
17 rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142.
-14 Ne consegue che l' indennità di vacanza contrattuale di cui all' art.109 deve includersi nel salario unico di cui all' art.106 e, perciò, nella retribuzione normale di cui all' art.105, che comprende tale salario unico e deve, quindi, incidere su ogni istituto in cui sia richiamata, quale base imponibile, la "retribuzione normale di lavoro" (cfr. ad es., art. 34, 59, 81, 82).
Diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione per la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass.14595-14) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso C.C.N.L. in esame, nel senso sopra esposto.
Una volta individuata l'indennità di vacanza contrattuale di cui all' art. 106 nella copertura economica di cui all' art.109, nessun rilievo assume l' assenza di espressa previsione, in quest' ultima clausola, dell' incidenza sugli altri istituti, in quanto del tutto superflua.
-15 Ferma la natura assorbente delle considerazioni che precedono, osserva la Corte, per mera esigenza di completezza, in linea con quanto osservato dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione per fattispecie analoga nella causa RG n.7465-24 (definita con declaratoria di estinzione), che l'elemento di cui all' art.109 CCNL non è ricompreso nella retribuzione di fatto di cui all'art. 112
CCNL, in quanto elemento “eventuale” e “provvisorio” della retribuzione.
Quest' ultima norma, infatti, prevede, oltre alla paga base tabellare, emolumenti da corrispondersi in maniera “eventuale”, da erogarsi solo al verificarsi di alcune condizioni, solo in favore di alcuni dipendenti e solo in ragione della loro specifica posizione individuale, laddove l' emolumento di cui all'art. 109 è previsto in maniera incondizionata per la generalità dei lavoratori, senza
18 alcun collegamento con la posizione individuale degli stessi o con le modalità di svolgimento delle prestazioni, da erogarsi in misura fissa e stabile, nonché in maniera costante e definitiva a decorrere dall'1.3.2016 a copertura degli effetti negativi del prolungamento delle trattative di rinnovo, fino all'entrata in vigore del nuovo
CCNL.
L' "indennità di vacanza contrattuale" è corrisposta "al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo", deponendo per la natura di elemento fisso della retribuzione ordinaria anche la previsione a mente della quale gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti "dai futuri incrementi retributivi". Al contrario, la vacanza contrattuale cui si riferisce l'art. 142 escludendola dalla retribuzione normale è solo quella relativa al periodo pregresso all'approvazione del CCNL 2013.
-16 Infine, l' ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL del 30 maggio
2023 è, anzitutto, atto successivo alle disposizioni contrattuali vigenti nel periodo dedotto in giudizio. E, in virtù della natura di "anticipazione" dell' emolumento in esame, non è possibile porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo, perché questa
è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale (Cass.14356-14).
Comunque, il testo dell' accordo si limita a disporre, così come il successivo del giugno 2023 che lo ha recepito, che l'AC (Acconti su cesserà di essere erogato a tale Controparte_5 titolo a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo. L' emolumento è stato ivi inglobato nel salario unico nazionale, al pari di quanto avvenuto con altre voci, come ad es.
l'indennità di contingenza, che pacificamente avevano natura retributiva e che andavano incluse nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta o differita.
19 Nella tabella allegata al predetto documento, riferita sia al comparto della vigilanza quanto a quella dei servizi fiduciari, risulta espressamente indicato che la “paga conglobata al
31.05.2023” è composta esattamente dalla “Paga base conglobata all'1.2.2015” e dall' l'elemento economico previsto dalla contrattazione collettiva “ex art. 109”, pari ad € 20,00.
Tale indicazione, accompagnata dall'espressa previsione che l'elemento di copertura economica di cui all'art. 109 del CCNL cesserà di essere erogato a tale titolo per effetto del nuovo accordo, non fa che confermare la perfetta corrispondenza e compatibilità di tale emolumento con l'istituto di vacanza contrattuale facente parte, in forza di pregressa disposizione collettiva ex art. 106 del ccnl 2013, del “salario unico nazionale”, vale a dire nella “paga base tabellare conglobata” ex art. 105 cnnl
2013.
Le stesse parti sociali, per mezzo di tali clausole, interpretate secondo la comune intenzione delle parti, hanno semplicemente riordinato la materia retributiva ordinaria, facendo cessare l'erogazione distinta degli AC ed inserendoli definitivamente nella paga base conglobata, in perfetta aderenza alla natura pienamente retributiva che aveva contraddistinto tale emolumento sin dalla sua originaria previsione.
Consegue il diritto dei lavoratori alle relative incidenze sui singoli istituti di retribuzione indiretta e differita cui si riferisce la pretesa azionata, per la cui base di calcolo è richiamata la "retribuzione normale", così come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, anche di questa
Corte.
-17 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l' appello deve essere rigettato.
-18 Il gravame viene deciso con applicazione il principio della c.d. ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di
20 evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare di cui all' art.276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio in linea con l' art.111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre, tra le quali quella dell' ammissibilità dell' appello (v. Cass.663-19, Cass.11548-18 Cass.12002-14).
-19 Ritiene la Corte non doversi dare atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione in quanto nella specie, per le ragioni sopra esposte, non è ravvisabile un rigetto
“integrale” dell' appello, come previsto dall' art.13 DPR n.115-02
(arg. da cass.23266-20).
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, anche in considerazione del valore complessivo della causa (scaglione fino ad euro 5.200), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Roma, 18-2-2025
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
21
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 18-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.893-24 RGAC, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pt (avv.ti Parte_1
Oreste Cardillo e Maria Grazia Vasaturo)
parte appellante
E
1 , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(avv. Giampiero Michielan) Controparte_4
parte appellata dando lettura del seguente dispositivo
in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere tra la
[...]
e ; Parte_1 Controparte_4 dichiara compensate le spese del presente grado tra la
[...]
e ; Parte_1 Controparte_4 rigetta l'appello proposto nei confronti di Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 condanna la parte appellante a rimborsare ad Controparte_1
e le spese del Controparte_2 Controparte_3 presente grado, che si liquidano complessivamente in euro 1.800, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 10-4-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 4-3-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Gli odierni appellati hanno adito il giudice del lavoro esponendo: di essere dipendenti della;
di avere percepito Parte_2
- fronte delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro effettivamente osservato - compensi inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL applicato, unitamente alla contrattazione territoriale integrativa e, comunque applicabile alla fattispecie, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost.
e 2099 c.c.; che l'azienda resistente non aveva erogato nella misura corretta le competenze dovute ai lavoratori, principalmente, a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario 30%, lavoro straordinario 35%, lavoro straordinario 40%, lavoro straordinario festivo 40%, lavoro festivo, 35%, permessi residui, festività, 13a
e 14a mensilità, riposo recuperato 30%, riposo lavorato 50%, maggiorazione riposo spostato 30% turno di riposo lavorato, ferie residue, permessi portatori di handicap, gg permesso Legge 104/1992, copertura economica ex art. 109 CCNL, nonché tutte le altre voci specificamente indicate nel conteggio analitico allegato al ricorso introduttivo;
di non avere, in particolare, percepito, oltre agli altri istituti contrattuali esattamente indicati nei conteggi, le somme dovutegli a titolo di Acconto Futuri Aumenti Contrattuali (c.d.
AC), previsto dall'art. 109 della contrattazione collettiva applicata;
che, infatti, la società convenuta, aveva sempre erogato il suddetto emolumento, quale indennità separata e assoluta anziché quale elemento della paga base conglobata (i.e. retribuzione normale
- salario unico) e, come tale, incidente anche su tutti gli ulteriori
3 istituti contrattuali accessori e differiti;
che, stante la richiamata natura di retribuzione normale dell'AC, la stessa doveva così ricomprendersi nel calcolo del montante retributivo ai fini della determinazione di tutti gli istituti contrattuali di natura retributiva quali, a titolo esemplificativo, festività (art. 89 CCNL), straordinario, festivo e domenicale e relative maggiorazioni (art. 116), indennità di malattia (art. 124), mensilità aggiuntive (art. 117), banca ore (artt. 81 e 82), ferie
(artt. 86 e 87), permessi e TFR (art. 141) etc.
Hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, contrariis rejectis, a seguito di ogni opportuna istruttoria, previa fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso ex art. 415 C.p.c., accertare e dichiarare:
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze della Controparte_1 società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dal
16.3.2000 al 31.3.2021, con inquadramento al IV livello del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari, di fatto applicato dall'azienda, unitamente alla contrattazione integrativa di categoria, e comunque applicabile alla fattispecie, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione;
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze Controparte_2 della società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dal
3.5.2000 al 28.2.2021, con inquadramento al IV livello del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari, di fatto applicato dall'azienda, unitamente alla contrattazione integrativa di categoria, e comunque applicabile alla fattispecie, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione;
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze Controparte_3 della società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dall'8.8.2018 al 28.2.2021, con inquadramento al VI livello (da giugno 2018 a giugno 2020) e al V livello (da luglio 2020) del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari, di fatto applicato dall'azienda, unitamente alla
4 contrattazione integrativa di categoria, e comunque applicabile alla fattispecie, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione;
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze della Controparte_4 società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dal
22.3.1993 al 28.2.2021, con inquadramento al IV livello (ex IV
Livello Super) del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, di fatto applicato dall'azienda, unitamente alla contrattazione integrativa di categoria, e comunque applicabile alla fattispecie, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione;
- che i ricorrenti hanno prestato la loro attività nei tempi e nei modi indicati nel presente ricorso, ricevendo i compensi ivi specificati, da ritenersi non corrispondenti alle norme contrattuali applicate e applicabili e comunque insufficienti rispetto alla quantità ed alla qualità delle mansioni svolte, per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto: condannare La in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ut supra, anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 c.p.c.,
- a corrispondere ai ricorrenti:
a) quanto al sig. la complessiva somma di € 887,90 Controparte_1
(s.e.&o.), di cui: € 1.215,54 a titolo di retribuzione ordinaria, €
291,26 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 9,80 a titolo di straordinario festivo 40%, € 28,18 a titolo di lavoro festivo 35%,
€ 80,98 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 181,48 a titolo di maggiorazione riposo spostato 30%, € 114,62 a titolo di 14a mensilità, € 104,62 a titolo di 13a mensilità, € 16,95 a titolo di riposo lavorato 50%, € 10,78, a titolo di festività, € 53,69 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica, così come meglio specificato nel relativo conteggio allegato al presente atto, di cui costituisce a tutti gli effetti parte integrante e che deve qui intendersi trascritto integralmente, ovvero le somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
5 b) quanto al sig. , la complessiva somma di € Controparte_2
443,52 (s.e.&o.), di cui: € 1.090,33 a titolo di retribuzione ordinaria, € 140,56 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 90,47 a titolo di permessi giorni portatori di handicap, € 5,42 a titolo di straordinario festivo 40%, € 20,71 a titolo di lavoro festivo 35%,
€ 65,31 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 108,59 a titolo di 14a mensilità, € 93,15 a titolo di 13a mensilità, € 3,85 a titolo di festività, € 25,13 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica, così come meglio specificato nel relativo conteggio allegato al presente atto, di cui costituisce a tutti gli effetti parte integrante e che deve qui intendersi trascritto integralmente, ovvero le somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
c) quanto al sig. la complessiva somma Controparte_3 di € 347,84 (s. e. o o.), di cui: € 478,68 a titolo di retribuzione ordinaria, € 145,09 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 9,89 a titolo di lavoro straordinario 40%, € 13,04 a titolo di riposo lavorato 50%, € 17,13 a titolo di lavoro festivo 35%, € 9,28 a titolo di maggiorazione riposo spostato 30%, € 39,96 a titolo di 14a mensilità, € 42,03 a titolo di 13a mensilità, € 35,45 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 27,30 a titolo di giorni permesso
L. 104/1992, € 4,56 a titolo di festività, € 33,56 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica, così come meglio specificato nel relativo conteggio allegato al presente atto, di cui costituisce a tutti gli effetti parte integrante e che deve qui intendersi trascritto integralmente, ovvero le somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
d) quanto al sig. la complessiva somma di € Controparte_4
1.214,54 (s. e. o o.), di cui: € 1.466,67 a titolo di retribuzione ordinaria, € 373,16 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 21,41 a titolo di straordinario festivo, € 60,32 a titolo di lavoro festivo
35%, € 63,82 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 137,53 a titolo di 14a mensilità, € 124,75 a titolo di 13a mensilità, € 8,83
a titolo di festività, € 92,84 a titolo di permessi giorni portatori
6 di handicap, € 65,21 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica, così come meglio specificato nel relativo conteggio allegato al presente atto, di cui costituisce a tutti gli effetti parte integrante e che deve qui intendersi trascritto integralmente, ovvero le somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
- al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti dal giorno della maturazione del diritto, ai sensi della sentenza 459/2000 della Corte costituzionale, nonché degli interessi sugli interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. l283 c.c..
Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari, spese generali,
Iva e C.p.a., oltre al rimborso del contributo unificato eventualmente versato, da distrarsi in favore dell'Avv. Giampiero
Michielan, antistatario. Salvis juribus.”
Si costituiva in giudizio la parte resistente, esplicando le proprie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: accerta e dichiara:
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze della Controparte_1 società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dal
16.3.2000 al 31.3.2021, con inquadramento al IV livello del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari;
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze Controparte_2 della società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dal
3.5.2000 al 28.2.2021, con inquadramento al IV livello del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari;
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze Controparte_3 della società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dall'8.8.2018 al 28.2.2021, con inquadramento al VI livello (da giugno 2018 a giugno 2020) e al V livello (da luglio 2020) del CCNL
7 per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari;
- che il sig. ha lavorato alle dipendenze della Controparte_4 società convenuta, continuativamente e ininterrottamente, dal
22.3.1993 al 28.2.2021, con inquadramento al IV livello (ex IV
Livello Super) del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
- Condanna la a corrispondere ai ricorrenti: Parte_1
a) quanto al sig. , la complessiva somma di € 887,90 Controparte_1 di cui: € 1.215,54 a titolo di retribuzione ordinaria, € 291,26 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 9,80 a titolo di straordinario festivo 40%, € 28,18 a titolo di lavoro festivo 35%, € 80,98 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 181,48 a titolo di maggiorazione riposo spostato 30%, € 114,62 a titolo di 14° mensilità, € 104,62 a titolo di 13a mensilità, € 16,95 a titolo di riposo lavorato 50%, €
10,78, a titolo di festività, € 53,69 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica;
b) quanto al sig. , la complessiva somma di € Controparte_2
443,52 di cui: € 1.090,33 a titolo di retribuzione ordinaria, €
140,56 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 90,47 a titolo di permessi giorni portatori di handicap, € 5,42 a titolo di straordinario festivo 40%, € 20,71 a titolo di lavoro festivo 35%,
€ 65,31 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 108,59 a titolo di 14a mensilità, € 93,15 a titolo di 13a mensilità, € 3,85 a titolo di festività, € 25,13 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica;
c) quanto al sig. la complessiva somma Controparte_3 di € 347,84 di cui: € 478,68 a titolo di retribuzione ordinaria, €
145,09 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 9,89 a titolo di lavoro straordinario 40%, € 13,04 a titolo di riposo lavorato 50%,
€ 17,13 a titolo di lavoro festivo 35%, € 9,28 a titolo di maggiorazione riposo spostato 30%, € 39,96 a titolo di 14a mensilità,
€ 42,03 a titolo di 13a mensilità, € 35,45 a titolo di permessi
8 liquidati non goduti, € 27,30 a titolo di giorni permesso L.
104/1992, € 4,56 a titolo di festività, € 33,56 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica;
d) quanto al sig. la complessiva somma di € Controparte_4
1.214,54 di cui: € 1.466,67 a titolo di retribuzione ordinaria, €
373,16 a titolo di lavoro straordinario 30%, € 21,41 a titolo di straordinario festivo, € 60,32 a titolo di lavoro festivo 35%, €
63,82 a titolo di permessi liquidati non goduti, € 137,53 a titolo di 14a mensilità, € 124,75 a titolo di 13a mensilità, € 8,83 a titolo di festività, € 92,84 a titolo di permessi giorni portatori di handicap, € 65,21 a titolo di ferie non godute, detratto quanto corrisposto in misura e modalità errata a titolo di copertura economica;
- al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti dal giorno della maturazione del diritto, nonché degli interessi sugli interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. l283 c.c; condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1280,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello il datore di lavoro.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha statuito l'inclusione della copertura economica nella retribuzione normale ex art.105 del CCNL - che è utile per determinare tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti“, laddove: a) in tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia ed infortunio, ecc.) non esiste nel nostro ordinamento un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, ben potendo le parti collettive sottrarre – come avvenuto per la copertura economica – emolumenti squisitamente retributivi dalla retribuzione normale, come reso evidente dagli
9 artt.105, 1065, 109 e 144 CCNL 2013; b) la funzione indennitaria e di superminimo della copertura economica ne comporta l'inserimento nella retribuzione di fatto di cui all'art.112 del CCNL Vigilanza
2013, non utile per determinare tutti gli istituti contrattuali;
-2 ha fatto coincidere la copertura economica con l'indennità di vacanza contrattuale, che l'art.106 del CCNL indica come inclusa nel salario determinato per il triennio 2013/15, laddove: a) il contenuto letterale dell'art. 106 del CCNL Vigilanza 2013 inequivocabilmente indica l'inclusione nel salario/paga base tabellare determinato per il triennio 2013/15 della sola indennità di vacanza contrattuale;
b) gli art.142 del CCNL Vigilanza 2013 e 145 del CCNL 2006, come interpretati dalla S.C. con sentenze n. 14595/14 e 14356/14, nel rendere legittima la modifica del trattamento economico per indennità di vacanza contrattuale già previsto dall'art.145 del CCNL
2006 ed introdotta dall'art.142 del CCNL 2013, depongono nel senso che il nuovo trattamento economico per indennità di vacanza contrattuale di cui all'art.142 prevedeva “l'attribuzione di somme una tantum unitamente ad una nuova disciplina del trattamento retributivo”, riconducendo, quindi, la previgente indennità di vacanza contrattuale anche al salario ex art.106 del CCNL 2013;
-3 non ha considerato che l' Accordo di Rinnovo del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari del 30.05.23 e le nuove tabelle salariali con esso introdotte confermano in pieno che la copertura economica è stata erogata per tale autonomo titolo (con le correlate funzioni indennitaria e di superminimo) fino al 30.05.23, divenendo componente del salario solo da tale data a seguito del suo assorbimento nelle nuove tabelle retributive, che indicano l'inclusione della copertura economica solo nella nuova paga tabellare conglobata del 31.05.23. retributivi.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame.
-6 All' odierna udienza le parti hanno rassegnato conclusioni conformi quanto alla posizione del lavoratore chiedendo CP_4
10 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del presente grado.
Tale situazione comporta un mutamento della situazione evocata in controversia tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto il contrasto tra le parti sul merito e da fare venire meno del tutto la necessità di una decisione al riguardo. Si verifica un sopravvenuto difetto di interesse ad agire (art.100 cpc); interesse che deve esistere non solo nel momento in cui è proposta l' azione, ma anche nel momento della decisione.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone, infatti, da una parte, che sia pacifico tra le parti o acquisito agli atti detto sopravvenuto mutamento, e, dall' altra, che siano sottoposte al giudice conclusioni conformi.
Consegue la cessazione della materia del contendere, dovendosi in tal senso riformare l' impugnata sentenza.
-7 Le spese del presente grado vanno dichiarate compensate tra le parti suddette come concordemente richiesto all' odierna udienza.
-8 Quanto alle residue posizioni, precisa preliminarmente la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza.
Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
11 In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-9 I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
-10 Ritiene la Corte di dare seguito alla propria giurisprudenza
(sentt. nn.208-24, 180-24 e 136-25), che si richiama anche ai sensi dell' art.118 disp.att. cpc.
-11 L'art. 109 del CCNL per dipendenti da Istituti di Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari avente validità 1.2.2013–31.12.2015, rubricato "Copertura economica" prevede che: le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo e per garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016,
a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali;
gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi".
L' art.105 del medesimo CCNL stabilisce che: "Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente
Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
1. Salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art.106”. Il successivo art.106, sotto la rubrica "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che: "Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza
12 contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191
e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (...)".
L'art. 142, con rubrica "Una tantum", prevede che "le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio
2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta,
a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: (…) Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (…)".
L' art. 144, infine, con rubrica, “Procedure per il rinnovo del
C.C.N.L.” prevede che: durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le
Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette;
in assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109”.
13 -12 Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre verificare se l'emolumento di cui all'articolo 109 cit. rientri nella c.d. "retribuzione normale".
Osserva anzitutto la Corte che il compenso in esame va qualificato come indennità di vacanza contrattuale.
Il protocollo governo sindacale del 1993 ha previsto un' indennità di vacanza contrattuale, tuttavia non assimilabile a quella in esame.
“La prima, confermata da successive previsioni pattizie, è, per espressa previsione testuale, solo un “elemento provvisorio” della retribuzione (cfr Cass, sez . lav. 25 giugno 2014 n.14536), la seconda si concreta invece nella erogazione di un elemento di copertura economica a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali avente carattere provvisorio, quale anticipo destinato ad essere assorbito da futuri aumenti retributivi” (v. parere Procura
Generale presso la Corte di Cassazione per fattispecie analoga nella causa RG n.7465-24).
In particolare, l' Accordo Interconfederale del 22 gennaio 2009 ha previsto: al punto 5. che, per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le specifiche intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali, l'avvio e lo svolgimento delle trattative stesse;
al punto 6. che, al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo.
L' Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009 ha previsto: con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, al punto 2.4, che al rispetto dei tempi e delle procedure definite ivi previsti è condizionata l'applicazione del meccanismo
14 che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica, nella misura che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo;
nell' ambito delle disposizioni transitorie, al punto 6.2, che, in fase di prima applicazione del presente accordo interconfederale, nel rinnovo di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ai fini dell'eventuale recupero degli scostamenti inflazionistici registrati nel biennio precedente, si sarebbe proceduto secondo la disciplina prevista dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Nella specie, con il CCNL del 2013, si sono previste sia un' “una tantum” a copertura del periodo di precedente vacanza contrattuale dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013 (art.142), che una copertura economica (art.109) per il periodo successivo alla scadenza del CCNL,
e cioè dal 1° marzo 2016.
La Suprema Corte (Cass.8253-16) ha precisato al riguardo che
“L'indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti” (v. anche Cass.8803-14). È, quindi, insita nella stessa natura provvisoria e contingente dell'indennità di vacanza contrattuale la possibilità per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale indennità. In sostanza si tratta di un mero anticipo, suscettibile di una definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale.
Occorre, dunque, verificare se nella specie, anche l' elemento di copertura economica di cui all' art.109 del CCNL presenti i caratteri rilevanti ed assolva alla funzione propria dell' indennità di vacanza contrattuale – caratteri e funzione sopra evidenziati - a prescindere
15 dalla formale denominazione attribuita dalle parti sociali e dalle modalità da esse prescelte per attuarla.
Nel CCNL si evidenzia che: l' emolumento in questione è corrisposto
"al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo". Per di più, l' art.109 citato, nello stabilire successivamente che gli importi erogati a detto titolo sarebbero stati assorbiti "dai futuri incrementi retributivi", oltre a deporre nel senso della natura retributiva di tale voce, comporta che essa, proprio in virtù della natura di indennità di vacanza contrattuale, è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
Infine, è la stessa previsione di cui all'art. 144 2° comma cit. che prescrive: “In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109”
-13 Ferma la natura retributiva dell' emolumento, l' incidenza di tale voce di cui all' art. 109 nell'ambito della "retribuzione normale" di cui all' art.105 si evince in maniera chiara e letterale dagli artt. 106 e 142.
Infatti, da una parte, per il tenore testuale dell'art. 106, la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale", a sua volta compreso nella
"retribuzione normale" di cui all' art. 105.
Il richiamo all' indennità di vacanza contrattuale, in mancanza di elementi in senso contrario, va riferito ad un istituto regolato nel medesimo contratto collettivo. L' intenzione delle parti sociali di riferirsi a precedenti accordi sindacali avrebbe dovuto essere manifestata in maniera chiara, con esplicito richiamo agli stessi.
Dall'altra parte, l' art.142, che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei
16 C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), statuisce che tale "una tantum" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Dunque, l' "Una tantum" non può considerarsi inclusa nel "salario unico" e nella "retribuzione normale" - che si pongono, invece, come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo
- proprio per il fatto che l'art. 142 prevede che non viene ad incidere su alcun istituto contrattuale.
Alla luce delle considerazioni esposte, nell'ambito del C.C.N.L.
2013/15, la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista nell' art.109 in vista della scadenza dello stesso è del tutto diversa da quella riferibile al precedente periodo (1° gennaio
2009 – 31 gennaio 2013), rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'art. 142.
L' indennità di vacanza contrattuale menzionata nell' art.106 non coincide quindi con l' “una tantum” prevista per il periodo antecedente alla stipulazione del C.C.N.L. 2013, in quanto quest'ultima è già regolamentata - in modo totalmente difforme e con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale - dall' art.142. Opinando diversamente, il contratto collettivo avrebbe regolato in modo opposto e contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del C.C.N.L.
2013 (1° gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), nell' art.106, con una sua
"inclusione" nella retribuzione normale, e nell'art.142, con una sua
"esclusione" dalla retribuzione normale e con la previsione della sua non incidenza sugli istituti.
E dunque l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106
è proprio quella disciplinata dall' art.109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al
17 rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142.
-14 Ne consegue che l' indennità di vacanza contrattuale di cui all' art.109 deve includersi nel salario unico di cui all' art.106 e, perciò, nella retribuzione normale di cui all' art.105, che comprende tale salario unico e deve, quindi, incidere su ogni istituto in cui sia richiamata, quale base imponibile, la "retribuzione normale di lavoro" (cfr. ad es., art. 34, 59, 81, 82).
Diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione per la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass.14595-14) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso C.C.N.L. in esame, nel senso sopra esposto.
Una volta individuata l'indennità di vacanza contrattuale di cui all' art. 106 nella copertura economica di cui all' art.109, nessun rilievo assume l' assenza di espressa previsione, in quest' ultima clausola, dell' incidenza sugli altri istituti, in quanto del tutto superflua.
-15 Ferma la natura assorbente delle considerazioni che precedono, osserva la Corte, per mera esigenza di completezza, in linea con quanto osservato dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione per fattispecie analoga nella causa RG n.7465-24 (definita con declaratoria di estinzione), che l'elemento di cui all' art.109 CCNL non è ricompreso nella retribuzione di fatto di cui all'art. 112
CCNL, in quanto elemento “eventuale” e “provvisorio” della retribuzione.
Quest' ultima norma, infatti, prevede, oltre alla paga base tabellare, emolumenti da corrispondersi in maniera “eventuale”, da erogarsi solo al verificarsi di alcune condizioni, solo in favore di alcuni dipendenti e solo in ragione della loro specifica posizione individuale, laddove l' emolumento di cui all'art. 109 è previsto in maniera incondizionata per la generalità dei lavoratori, senza
18 alcun collegamento con la posizione individuale degli stessi o con le modalità di svolgimento delle prestazioni, da erogarsi in misura fissa e stabile, nonché in maniera costante e definitiva a decorrere dall'1.3.2016 a copertura degli effetti negativi del prolungamento delle trattative di rinnovo, fino all'entrata in vigore del nuovo
CCNL.
L' "indennità di vacanza contrattuale" è corrisposta "al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo", deponendo per la natura di elemento fisso della retribuzione ordinaria anche la previsione a mente della quale gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti "dai futuri incrementi retributivi". Al contrario, la vacanza contrattuale cui si riferisce l'art. 142 escludendola dalla retribuzione normale è solo quella relativa al periodo pregresso all'approvazione del CCNL 2013.
-16 Infine, l' ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL del 30 maggio
2023 è, anzitutto, atto successivo alle disposizioni contrattuali vigenti nel periodo dedotto in giudizio. E, in virtù della natura di "anticipazione" dell' emolumento in esame, non è possibile porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo, perché questa
è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale (Cass.14356-14).
Comunque, il testo dell' accordo si limita a disporre, così come il successivo del giugno 2023 che lo ha recepito, che l'AC (Acconti su cesserà di essere erogato a tale Controparte_5 titolo a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo. L' emolumento è stato ivi inglobato nel salario unico nazionale, al pari di quanto avvenuto con altre voci, come ad es.
l'indennità di contingenza, che pacificamente avevano natura retributiva e che andavano incluse nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta o differita.
19 Nella tabella allegata al predetto documento, riferita sia al comparto della vigilanza quanto a quella dei servizi fiduciari, risulta espressamente indicato che la “paga conglobata al
31.05.2023” è composta esattamente dalla “Paga base conglobata all'1.2.2015” e dall' l'elemento economico previsto dalla contrattazione collettiva “ex art. 109”, pari ad € 20,00.
Tale indicazione, accompagnata dall'espressa previsione che l'elemento di copertura economica di cui all'art. 109 del CCNL cesserà di essere erogato a tale titolo per effetto del nuovo accordo, non fa che confermare la perfetta corrispondenza e compatibilità di tale emolumento con l'istituto di vacanza contrattuale facente parte, in forza di pregressa disposizione collettiva ex art. 106 del ccnl 2013, del “salario unico nazionale”, vale a dire nella “paga base tabellare conglobata” ex art. 105 cnnl
2013.
Le stesse parti sociali, per mezzo di tali clausole, interpretate secondo la comune intenzione delle parti, hanno semplicemente riordinato la materia retributiva ordinaria, facendo cessare l'erogazione distinta degli AC ed inserendoli definitivamente nella paga base conglobata, in perfetta aderenza alla natura pienamente retributiva che aveva contraddistinto tale emolumento sin dalla sua originaria previsione.
Consegue il diritto dei lavoratori alle relative incidenze sui singoli istituti di retribuzione indiretta e differita cui si riferisce la pretesa azionata, per la cui base di calcolo è richiamata la "retribuzione normale", così come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, anche di questa
Corte.
-17 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l' appello deve essere rigettato.
-18 Il gravame viene deciso con applicazione il principio della c.d. ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di
20 evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare di cui all' art.276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio in linea con l' art.111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre, tra le quali quella dell' ammissibilità dell' appello (v. Cass.663-19, Cass.11548-18 Cass.12002-14).
-19 Ritiene la Corte non doversi dare atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione in quanto nella specie, per le ragioni sopra esposte, non è ravvisabile un rigetto
“integrale” dell' appello, come previsto dall' art.13 DPR n.115-02
(arg. da cass.23266-20).
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, anche in considerazione del valore complessivo della causa (scaglione fino ad euro 5.200), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Roma, 18-2-2025
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
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