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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2219/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 6 marzo 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Alessandra Garibotti in sostituzione dell'avv.
Laura Dal Pino e per convenuta opposta l'avv. Vanessa Cinerai i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. Sono altresì presenti ai fini della pratica forense la Dott.ssa ed il Persona_1
Dott. Persona_2
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione notificato il 26/3/2023 la società “ (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, spiegava opposizione avverso il Decreto
Ingiuntivo emesso da questo Tribunale di cui a R.G. n. 664/2023, con il quale la società “ Parte_2
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le aveva
[...] P.IVA_2 ingiunto di pagare la somma di € 16.959,00 oltre interessi, compenso professionale e spese del procedimento liquidate, in ragione del mancato pagamento di fatture riferite ad articoli per ristorazione.
Affermava l'opponente che il credito opposto non era liquido e che il “destinatario” dei DDT prodotti dall'opposta non era individuabile, essendo le sottoscrizioni non intellegibili. Rilevava inoltre come dall'importo dovesse essere detratta la somma di € 2.000,00, già corrisposta. Offriva quindi banco iudicis la complessiva somma di €. 3.939,73 e domandava quindi preliminarmente la sospensione ex art. 649 dell'efficacia esecutiva del Decreto opposto, domandando nel merito e in tesi la revoca del Decreto laddove in ipotesi domandava l'accertamento della somma effettivamente dovuta da essa opponente, con vittoria di spese e compenso.
Si costituiva l'opposta “ , opponendosi dapprima alla richiesta sospensione ex art. Parte_2
649 c.p.c. e quindi negando la pretesa mancanza di liquidità del credito ingiunto, essendo lo stesso fondato su fatture. Negava altresì che la domanda fosse infondata, avendo essa opposta già detratto, prima del Decreto, la somma di € 2.000,00 dal quantum dovuto. Affermava inoltre che il disconoscimento avversi le firme dei DDT risultava irrituale, non potendosi applicare alle scritture provenienti da terzi la disciplina di cui all'art. 214 c.p.c. e che nessuna contestazione sulle forniture
1 era mai stata sollevata sino alla presente opposizione, non accettando, infine, l'offerta banco iudicis di controparte. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e in ipotesi per la rideterminazione della somma comunque dovuta da controparte, con vittoria di spese e compenso.
Il processo si svolgeva presso altro Giudice, che dapprima respingeva l'istanza ex art. 649 c.p.c. spiegata dall'opponente, difettandone i presupposti, e in seguito provvedeva ad ammettere le prove dedotte dalle parti, che si svolgevano dinanzi al sottoscritto, nuovo assegnatario del fascicolo, in più udienze, al cui esito rinviava per p.c. e quindi all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Nel merito si osserva che la questione principale oggetto della presente causa attiene all'effettiva consegna del materiale alla società opponente. A riguardo si deve rilevare che i DDT asseritamente disconosciuti costituiscono scritture private provenienti da terzi estranei alla lite e pertanto, giusta
Cass. N. 21544/2020, non si applica a tali documenti né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702
c.c. né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c. I DDT in questione costituiscono, infatti, prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, potendo gli stessi contribuire a formare il convincimento del giudice unitamente agli altri atti del processo.
Sarà pertanto necessario valutare gli elementi di prova raccolti sia documentalmente sia con i mezzi istruttori espletati. Su quest'ultimo punto si rileva che parte attrice opponente, in persona del suo legale rappresentante, ha ammesso in sede di interrogatorio formale di aver sottoscritto mandato per addebito , sottoscritto il 20 marzo 2023 come da doc. 10 allegato al ricorso CP_1 monitorio. Si osserva, a riguardo, che delle fatture contestate soltanto due, e precisamente la n.
377/2023 e la 506/2023 sono posteriori alla suddetta sottoscrizione, la prima recando la data del
31 marzo 2023 e la seconda del 28 aprile 2023.
Quanto sopra rilevato, si osserva altresì che risulta comprovata la consegna di assegno di €
2.000,00 dalla odierna opponente alla società opposta, essendo parimenti provata la preventiva detrazione di tale somma dall'importo poi ingiunto, come risulta dal doc. 12 prodotto in sede monitoria.
Poiché l'addebito di cui sopra non costituisce prova dell'effettiva ricezione della merce da CP_1 parte dell'opponente occorre passare all'analisi delle deposizioni testimoniali. Dalle stesse emerge
(cfr. deposizione del teste della teste) che la merce di cui agli ordinativi “whatsapp” e ai Tes_1 documenti di trasporto era stata effettivamente consegnata presso la sede della ditta opponente, ancorché non fosse individuabile con precisione, in taluni casi, la persona del consegnatario e sottoscrivente i DDT, indicata con il termine “persona con i capelli rossi” oppure “la cuoca”.
Rileva, tuttavia, non tanto l'identificazione del consegnatario, quanto il fatto che la merce di cui agli ordinativi e ai DDT sia stata effettivamente portata e consegnata presso la ditta opponente, del che è comunque prova. Non sussistendo, viceversa, adeguate prove contrarie riguardo alla mancata consegna della merce o di parte di quella indicata nei DDT, prove di cui era onerata parte opponente, la domanda spiegata dalla stessa parte non può trovare accoglimento.
Di conseguenza l'opposizione dovrà essere rigettata e parte opponente dovrà essere condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente, società , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali di parte convenuta opposta, società “ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e
C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 6 marzo 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Alessandra Garibotti in sostituzione dell'avv.
Laura Dal Pino e per convenuta opposta l'avv. Vanessa Cinerai i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. Sono altresì presenti ai fini della pratica forense la Dott.ssa ed il Persona_1
Dott. Persona_2
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione notificato il 26/3/2023 la società “ (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, spiegava opposizione avverso il Decreto
Ingiuntivo emesso da questo Tribunale di cui a R.G. n. 664/2023, con il quale la società “ Parte_2
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le aveva
[...] P.IVA_2 ingiunto di pagare la somma di € 16.959,00 oltre interessi, compenso professionale e spese del procedimento liquidate, in ragione del mancato pagamento di fatture riferite ad articoli per ristorazione.
Affermava l'opponente che il credito opposto non era liquido e che il “destinatario” dei DDT prodotti dall'opposta non era individuabile, essendo le sottoscrizioni non intellegibili. Rilevava inoltre come dall'importo dovesse essere detratta la somma di € 2.000,00, già corrisposta. Offriva quindi banco iudicis la complessiva somma di €. 3.939,73 e domandava quindi preliminarmente la sospensione ex art. 649 dell'efficacia esecutiva del Decreto opposto, domandando nel merito e in tesi la revoca del Decreto laddove in ipotesi domandava l'accertamento della somma effettivamente dovuta da essa opponente, con vittoria di spese e compenso.
Si costituiva l'opposta “ , opponendosi dapprima alla richiesta sospensione ex art. Parte_2
649 c.p.c. e quindi negando la pretesa mancanza di liquidità del credito ingiunto, essendo lo stesso fondato su fatture. Negava altresì che la domanda fosse infondata, avendo essa opposta già detratto, prima del Decreto, la somma di € 2.000,00 dal quantum dovuto. Affermava inoltre che il disconoscimento avversi le firme dei DDT risultava irrituale, non potendosi applicare alle scritture provenienti da terzi la disciplina di cui all'art. 214 c.p.c. e che nessuna contestazione sulle forniture
1 era mai stata sollevata sino alla presente opposizione, non accettando, infine, l'offerta banco iudicis di controparte. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e in ipotesi per la rideterminazione della somma comunque dovuta da controparte, con vittoria di spese e compenso.
Il processo si svolgeva presso altro Giudice, che dapprima respingeva l'istanza ex art. 649 c.p.c. spiegata dall'opponente, difettandone i presupposti, e in seguito provvedeva ad ammettere le prove dedotte dalle parti, che si svolgevano dinanzi al sottoscritto, nuovo assegnatario del fascicolo, in più udienze, al cui esito rinviava per p.c. e quindi all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Nel merito si osserva che la questione principale oggetto della presente causa attiene all'effettiva consegna del materiale alla società opponente. A riguardo si deve rilevare che i DDT asseritamente disconosciuti costituiscono scritture private provenienti da terzi estranei alla lite e pertanto, giusta
Cass. N. 21544/2020, non si applica a tali documenti né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702
c.c. né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c. I DDT in questione costituiscono, infatti, prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, potendo gli stessi contribuire a formare il convincimento del giudice unitamente agli altri atti del processo.
Sarà pertanto necessario valutare gli elementi di prova raccolti sia documentalmente sia con i mezzi istruttori espletati. Su quest'ultimo punto si rileva che parte attrice opponente, in persona del suo legale rappresentante, ha ammesso in sede di interrogatorio formale di aver sottoscritto mandato per addebito , sottoscritto il 20 marzo 2023 come da doc. 10 allegato al ricorso CP_1 monitorio. Si osserva, a riguardo, che delle fatture contestate soltanto due, e precisamente la n.
377/2023 e la 506/2023 sono posteriori alla suddetta sottoscrizione, la prima recando la data del
31 marzo 2023 e la seconda del 28 aprile 2023.
Quanto sopra rilevato, si osserva altresì che risulta comprovata la consegna di assegno di €
2.000,00 dalla odierna opponente alla società opposta, essendo parimenti provata la preventiva detrazione di tale somma dall'importo poi ingiunto, come risulta dal doc. 12 prodotto in sede monitoria.
Poiché l'addebito di cui sopra non costituisce prova dell'effettiva ricezione della merce da CP_1 parte dell'opponente occorre passare all'analisi delle deposizioni testimoniali. Dalle stesse emerge
(cfr. deposizione del teste della teste) che la merce di cui agli ordinativi “whatsapp” e ai Tes_1 documenti di trasporto era stata effettivamente consegnata presso la sede della ditta opponente, ancorché non fosse individuabile con precisione, in taluni casi, la persona del consegnatario e sottoscrivente i DDT, indicata con il termine “persona con i capelli rossi” oppure “la cuoca”.
Rileva, tuttavia, non tanto l'identificazione del consegnatario, quanto il fatto che la merce di cui agli ordinativi e ai DDT sia stata effettivamente portata e consegnata presso la ditta opponente, del che è comunque prova. Non sussistendo, viceversa, adeguate prove contrarie riguardo alla mancata consegna della merce o di parte di quella indicata nei DDT, prove di cui era onerata parte opponente, la domanda spiegata dalla stessa parte non può trovare accoglimento.
Di conseguenza l'opposizione dovrà essere rigettata e parte opponente dovrà essere condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente, società , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali di parte convenuta opposta, società “ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e
C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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