Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1848/25 - Pag. 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1848/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 2/2015 del Giudice di Pace di Rossano, ex Giudice di Pace di
Cropalati, emessa il 20.02.2015 e depositata in pari data, non notificata” e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lorena De Luca Parte_1
(già difesa dall'avv. Francesca Timpani), elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
E già , in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Gullo, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATA -
NONCHÉ
, residente in [...] Controparte_3
- APPELLATO contumace -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Castrovillari, la società (oggi e Controparte_2 Controparte_4 CP_3
per proporre appello avverso la sentenza n. 2/2015 del Giudice di Pace di Rossano, ex
[...]
Giudice di Pace di Cropalati, emessa e depositata il 20.02.2015, non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni, quantificati in € 16.257,26, proposta dall'odierna appellante nei confronti degli originari convenuti, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di pace aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da Parte_1 ritenendo che il sinistro del 2.06.2011, avvenuto lungo la SS531 di Cropalati Mirto Crosia, non si era verificato “secondo le modalità prospettate dall'attrice”, ossia per responsabilità del CP_3 che, alla guida del veicolo FIAT IVECO DAILY tg. TV884395, avrebbe, a dire
[...] dell'appellante, tamponato la FIAT Cinquecento tg. DR683KM, condotta dalla stessa.
In particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto l'inattendibilità delle testimonianze assunte e, di contro, l'esaustività e il rigore logico delle conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u. - ing.
[...]
-, il quale, attraverso l'esame della documentazione acquisita e la ricostruzione del sinistro, Per_1 aveva evidenziato una serie di elementi contrastanti con il contenuto del modello CAI – allegato dall'attrice – così superando il valore di presunzione iuris tantum, attribuibile a tale documento.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante ha articolato un unico motivo di appello fondato sull'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudicante, nonché sull'aver il giudice di pace deciso in base ad una consulenza tecnica affetta da nullità, perché basata su n. 6 fotografie acquisite illegittimamente dall'ausiliario nel corso della perizia.
Il giudice di prime cure, più precisamente, aveva recepito acriticamente il contenuto della relazione peritale espletata dal c.t.u., senza apprezzare adeguatamente gli elementi probatori forniti dall'originaria parte attrice. In particolare, il giudicante non aveva tenuto in debito conto che “il fatto per come allegato da parte attrice … doveva ritenersi pacifico in quanto espressamente riconosciuto dal responsabile civile sig. e non contestato dalla Controparte_3 CP_2
.
[...]
L'art. 143 co. 2 cod. ass. stabilisce, a tal proposito, che quando il modello di costatazione amichevole sia firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria, che deve essere offerta dall'impresa assicuratrice, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. Ebbene, a dire dell'appellante, la prova contraria non era stata fornita dalla compagnia assicurativa convenuta, essendosi limitata a contestare genericamente l'an debeatur, riconoscendo, di contro, ex art. 115
c.p.c. i fatti non specificamente contestati.
Pertanto, in ragione del principio dispositivo, a fronte della mancata contestazione dell'incidente da parte degli originari convenuti, non v'era motivo di disporre una c.t.u. tecnico modale e “non si vede come abbia potuto [il Giudice], al contempo ritenere che lo stesso [il sinistro sviluppatosi con le modalità allegate] fosse stato superato da altre risultanze istruttorie. Inoltre, ha lamentato l'appellante che la consulenza tecnica d'ufficio era stata condotta - si ripete - “su documentazione fotografica nella disponibilità della convenuta ma dalla stessa non ritualmente prodotta in giudizio, R.G. n.° 1848/25 - Pag. 3 di 9
tutto ciò in palese violazione del su richiamato principio dispositivo ….. con metodo puramente contestativo di aspetti che esulano completamente dall'attività tecnica”.
Per quanto concerne la dichiarata inattendibilità dell'escussa prova testimoniale, Parte_1 ha censurato la valutazione del giudice di pace, il quale “ha tratto elementi di inattendibilità ed addirittura di contrasto non da quanto riferito dagli stessi, bensì da ciò che questi avrebbero omesso di dichiarare spontaneamente”. Tale errore di scrutinio sarebbe stato “frutto della scelta di basare il proprio convincimento sulle risultanze di una CTU totalmente nulla”, la cui invalidità era stata già sollevata nel procedimento del primo grado, all'udienza immediatamente successiva al deposito della perizia (“tra i diversi motivi che finiscono per inficiare irrimediabilmente la relazione del CTU e dunque la sentenza impugnata, vi è il fatto che lo stesso si basa esclusivamente su circostanze mai debitamente provate dalla convenuta ). Controparte_2
In particolare, sulla c.t.u., l'appellante ha dedotto che il consulente del magistrato si era limitato ad eseguire delle semplici riprese fotografiche senza procedere all'accertamento tecnico dei danni subiti (“nell'elaborato non v'è traccia di elementi di calcolo e di riscontro”), al contrario di quanto effettuato dal c.t.p., la cui indagine era stata immotivatamente disattesa, sebbene connotata da un rigoroso metodo tecnico scientifico.
Il Giudice di Pace avrebbe inoltre errato nel non valutare la sentenza allegata dall'originaria attrice, relativa all'accertamento dei danni subiti dai terzi trasportati, in occasione del sinistro per cui vi è lite. A dire dell'appellante, infatti, la suddetta pronuncia “avrebbe permesso al precedente
Magistrato di acquisire cognizione piena del fatto che la … non aveva … messo in CP_2 dubbio” il verificarsi del sinistro.
Le superiori doglianze, secondo l'appellante, dimostrerebbero che il Giudice di Pace era pervenuto all'impugnata decisione in violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., nonché dell'art. 2054 c.c., considerato che “non ha posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla convenuta”, basandosi su una c.t.u. “totalmente nulla poiché compiuta sulla scorta di documentazione non prodotta dalle parti con consequenziale violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”.
Tutto quanto dedotto e articolato, ha chiesto al Tribunale: “1)-In via principale Parte_1 in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare la nullità della CTU espletata in primo grado e della sentenza impugnata che sulla stessa ha basato la propria motivazione e con conseguente annullamento del provvedimento decisorio così statuire: accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato secondo le modalità descritte nella narrativa dell'atto di citazione, non contestate dalla e dimostrate a mezzo prova testimoniale;
per l'effetto, Controparte_5 condannare la oggi alla luce del disposto di cui agli Controparte_5 Controparte_6 R.G. n.° 1848/25 - Pag. 4 di 9
artt. 145-149 D.Ivo del 07 settembre 2005 n. 209 e Dpr 18 luglio 2006 n. 254, al risarcimento dei danni materiali, fisici, patrimoniali e non, subiti dalla sig.ra nella misura Parte_1 complessiva di Euro 16.257,26, per come provata documentalmente ed accertata a mezzo CTU medica ammessa in primo grado, oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo;
- condannarsi la predetta oggi alla rifusione in favore Controparte_5 Controparte_6 di delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore Parte_1 del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.. 2)-In via subordinata in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata così statuire: accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato secondo le modalità descritte nella narrativa dell'atto di citazione, non contestate dalla e dimostrate a mezzo prova testimoniale;
per l'effetto, Controparte_5 condannare la oggi alla luce del disposto di cui agli Controparte_5 Controparte_6 artt. 145-149 D.Ivo del 07 settembre 2005 n. 209 e Dpr 18 luglio 2006 n. 254, al risarcimento dei danni materiali, fisici, patrimoniali e non, subiti dalla sig.ra nella misura Parte_1 complessiva di Euro 16.257,26, per come provata documentalmente ed accertata a mezzo CTU medica ammessa in primo grado, oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo;
- condannarsi la predetta oggi alla refusione in favore di Controparte_5 CP_1
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del Parte_1 procuratore anticipatario costituito ex art. 93.c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio la (già Controparte_4 [...]
, con comparsa di risposta depositata in data 2.03.2016, nella quale, in via preliminare, CP_2 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., ritenendo il gravame privo di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese e le competenze di lite.
invece, non si è costituito, sebbene ritualmente citato in giudizio e, pertanto, la Controparte_3 sua contumacia viene dichiarata in sentenza.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 19.11.2024, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato e concluso come di seguito riportato:
- appellante “Con le presenti note di trattazione si precisano le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di appello, in tutti gli scritti difensivi e verbali di causa.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.”;
- appellata: “in via preliminare al merito: dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis, introdotto con D.L.
22/06/2012 n. 83 art. 54 comma 1 lettera A, convertito con modificazione dalla legge 7/08/2012 nr.
134 l'appello inammissibile in quanto il proposto appello a seguito della suddetta ricostruzione dei R.G. n.° 1848/25 - Pag. 5 di 9
fatti e dell'applicazione delle norme di diritto compiute nella sentenza impugnata, non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
- in subordine e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla SI.ra perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto;
- Parte_1 condannare, ulteriormente, l'appellante alla refusione delle spese, competenze e onorari di questo grado del giudizio;
Infine, atteso che il giudizio è pendente dall'anno 2015 e la decisione è su basi documentali e su prove già acquisite in atti e nel giudizio di primo grado si chiede al G.I. il dimezzamento dei termini ex art 190 c.p.c., in subordine laddove la difesa avversaria dovesse aderire si dichiara di rinunciare alla richiesta dei termini 190 cpc.”.
Il Giudice ha quindi introitato la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Nel merito
L'appello, seppur meritevole di trattazione, superando il filtro di cui all'art. 348 bis c.p.c., è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il motivo di appello proposto, poiché teso, nella sua sostanza, a contestare la valutazione del materiale istruttorio operata dal giudice di prime cure, consente la trattazione congiunta in ordine a tutti gli aspetti in esso declinati.
Vanno condivise, con le specificazioni che seguono, le ragioni poste dal giudice di prime cure alla base della pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che per la genericità delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo, la domanda dell'originaria parte attrice appare carente già sul piano assertivo, non essendo stato l'evento specificato nelle sue modalità e dinamiche. Ed invero, non è stato chiaramente esplicitato come il veicolo condotto da abbia potuto tamponare la vettura della , Controparte_3 Parte_1 considerato che la stessa era in marcia e stava procedendo lungo un rettilineo (cfr. foto allegate fascicolo attrice), privo di imprevedibili ostacoli o improvvise immissioni nel flusso stradale da parte di terzi (“… mentre l'autovettura Fiat 500 procedeva regolarmente lungo la detta Via principale subiva un tamponamento da parte dell'autocarro Fiat IV tg TV884395”; cfr. pag. 1 atto introduttivo del primo grado).
Rileva inoltre il tribunale che gli stessi luoghi di causa non sono stati debitamente individuati, menzionando parte attrice, in modo generico, la sola SS531 Cropalati Mirto Crosia, senza specificare la località o l'altezza chilometrica (solo in sede di c.t.u. si è poi appurato che l'evento allegato si era verificato in località Macchia di Serra, lungo il ponte che attraversa il torrente
Trionto, in Caloveto e non in Crosia).
La genericità delle allegazioni si è riverberata sulla prova dei fatti addotti nell'originario atto di citazione. Ed infatti, la dimostrazione del sinistro e delle sue modalità è stata affidata da Pt_1 R.G. n.° 1848/25 - Pag. 6 di 9
all'escussione di due testi (in disparte che si è limitato a confermare il Parte_1 Testimone_1 preventivo riguardante la spesa per la riparazione del veicolo), le cui dichiarazioni necessitano di un particolare vaglio critico, alla luce della documentazione acquisita agli atti di causa.
, escusso all'udienza del 28.10.2013, ha riferito: “tanto posso confermare perché Testimone_2 quel giorno io ero alla guida della mia autovettura ed ero nell'uguale senso di marcia della CP_7
, condotta dalla … seguivo l'autocarro FIAT IVECO bianco … dopo che la
[...] Parte_1 CP_7
è stata tamponata veniva sospinta al margine del ponte sbattendo con la porta anteriore laterale sinistra alle sbarre di protezione del ponte. Dopo l'urto la signora non riusciva neanche Parte_1 ad uscire dalla sua autovettura perché l'autovettura rimaneva incastrata”.
CO AV, invece, sentito alla medesima udienza, ha dichiarato: “Preciso che quel giorno percorrevo la SS531 con direzione opposta rispetto alla signora … quando mi sono Parte_1 fermato all'inizio del ponte per dare la precedenza alla Fiat 500 della SInora e subito Parte_1 dopo ho visto arrivare un Fiat IV bianco che la seguiva a forte velocità e la colpiva alla parte posteriore della Fiat 500 tamponandola e dopo l'urto veniva spinta contro le sbarre del ponte posto
a sinistra”.
Le richiamate dichiarazioni testimoniali, tra di loro confrontate, lette unitamente alla documentazione fotografica versata in atti, tenuto conto delle stesse generiche allegazioni di cui all'atto introduttivo, non consentono di formulare un giudizio di responsabilità in capo a CP_3
e, soprattutto, non consentono di accertare che il sinistro del 2.06.2011 si sia verificato
[...] secondo le modalità e la dinamica dedotte dalla . Parte_1
Infatti, il teste ha affermato di trovarsi dietro al FIAT IVECO guidato dal Testimone_2
CP_
collocando quest'ultimo tra la 500 e la propria vettura. CP_3
A fronte di tale incolonnamento di veicoli e in mancanza di altre evidenze processuali di segno contrario, non può sostenersi che il (in mezzo a due vetture) marciasse ad una velocità così CP_3 sostenuta da provocare gli ingenti danni alla parte anteriore della fiat 500, senza, invece, determinare conseguenze apprezzabili alla parte posteriore dell'automobile.
Tale conclusione trova riscontro nella documentazione fotografica allegata dalla stessa originaria attrice. Ed invero, dall'esame delle fotografie, è immediatamente percepibile come la Fiat 500, nella sua parte posteriore sia pressocché integra e illesa, diversamente che nella sua parte anteriore, fortemente disastrata. Quanto appena osservato consente di escludere il tamponamento da tergo asserito in citazione che, se, invece, fosse avvenuto, avrebbe dovuto determinare ingenti danni anche alla parte posteriore della , dovendo quindi ritenersi non genuina la deposizione del CP_7 teste . Testimone_2 R.G. n.° 1848/25 - Pag. 7 di 9
Per le medesime argomentazioni - suffragate dal vaglio dei documenti acquisiti - va dichiarata l'inattendibilità della testimonianza di CO AV, precisando che quest'ultimo ha reso una deposizione lacunosa e perciò non credibile. Il teste, infatti, ha sostenuto di essere fermo col proprio veicolo nella parte opposta a quella di provenienza della e di avere visto “arrivare un Fiat Parte_1
IV bianco che la seguiva a forte velocità e la colpiva alla parte posteriore della Fiat 500 tamponandola” ma, nonostante la sua posizione gli consentisse una visuale ampia ed estesa, non ha fatto menzione della vettura su cui sarebbe stato a bordo l'altro teste, , dichiaratosi Testimone_2 al seguito del Fiat IV del CP_3
A ciò vanno aggiunti i seguenti rilievi, collimanti con quanto sopra riportato, e che portano ulteriormente ad escludere che il sinistro si sia verificato con le modalità (tamponamento da tergo) descritto in citazione.
Osserva il Tribunale che la c.t.u. tecnico modale, eseguita dal dott. , le cui Persona_2 conclusioni sono condivise in quanto fondate su un'analisi puntuale ed esaustiva della documentazione versata in atti, ha affermato che “i danni lamentati da parte attrice come conseguenza del denunciato sinistro, non sono compatibili con la dinamica prospettata (cfr. c.t.u. pag. 11)”.
E infatti, l'ausiliario del Giudice, attraverso una motivazione adeguata, immune da vizi logici e scientifici, è pervenuto alle suddette conclusioni ricostruendo, sulla scorta degli elementi istruttori acquisiti, una dinamica del sinistro incompatibile con quella dichiarata dall'odierna appellata, evidenziando che “dallo studio sulla tipologia e ubicazione dei danni, risulta che: il punto d'urto fra i due mezzi denunciati, NON ESISTE”.
L'epilogo della consulenza tecnica d'ufficio, esitata al termine di un'attività , non risulta CP_8 scalfito dalle osservazioni formulate dal c.t.p. dell'odierna appellante, essendosi limitato il consulente di parte a sollevare mere lamentele, prive di concreti riferimenti tecnico-scientifici.
Per quanto concerne l'eccezione di nullità convertita in doglianza di appello, relativa all'uso di fotografie prodotte successivamente, per mano del c.t.p. dell'assicurazione convenuta, è dirimente evidenziare, al fine di escludere la fondatezza della censura, che le sei fotografie in questione (all.
n.3 della c.t.u.), raffigurano lo stato della fiat 500 in conseguenza del sinistro, per come già documentato dalla stessa attrice per mezzo della documentazione fotografica versata in atti.
Per completezza espositiva, deve poi rilevarsi, per come già esplicitato nella sentenza appellata, che il modulo di constatazione amichevole d'incidente, acquisito agli atti di causa, non ha efficacia confessoria, come ampiamente chiarito dalla più recente e condivisa giurisprudenza (Tribunale
Monza sez. I, 01/02/2021, n.172). R.G. n.° 1848/25 - Pag. 8 di 9
Infatti, con riferimento al valore probatorio di tale documento, ogni valutazione sulla sua portata confessoria deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva (come nel caso di specie) tra il fatto descritto sul modulo e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
Nel caso concreto, si rileva la lacunosa e approssimativa compilazione del modello CAI sottoscritto dalla e dal che depotenzia ancor di più il valore probatorio dello stesso, peraltro, Parte_1 CP_3 si ripete, ampiamente superato dalle emergenze processuali di segno contrario, opportunatamente scrutinate.
Per tutti questi motivi, l'appello va rigettato e, quindi, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
3. Le spese di lite
Relativamente alle spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n.147/2022, tenuto conto dal valore della causa, del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della mancata attività istruttoria e della giurisprudenza consolidata in materia.
Nulla sulle spese nei confronti di attesa la sua contumacia. Controparte_3
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare l'appellante tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, se dovuto, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in persona del Giudice dott. Gianluca Di Giovanni, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel presente giudizio avverso la sentenza n.
2/2015 del Giudice di Pace di Rossano – ex Giudice di Pace di Cropalati -, depositata il 20.02.2015, ogni diversa istanza, eccezione rigettata, così provvede:
➢ DICHIARA la contumacia di Controparte_3
➢ RIGETTA l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, n. 2/2015 del Giudice di Pace di Rossano (ex Giudice di Pace di Cropalati), emessa e depositata in data 20.02.2015;
➢ CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_4
che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese
[...] generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute;
➢ Dà atto che è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, se dovuto. R.G. n.° 1848/25 - Pag. 9 di 9
➢ Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 27 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Francesco Cottone