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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/09/2025, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il giudice Gianni Sabbadini, all'esito della discussione, ha pronunciato ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. r.g. 11323/2022 promossa da:
- società con il patrocinio dell'avv. Enrico Bertoni Parte_1
ATTRICE
Contro
- società Controparte_1
e
- CP_2
entrambi con il patrocinio degli avv.ti Fabio Lepri, Fabio Boem e Giovanni Mangialardi
CONVENUTI
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio la Parte_1 società e personalmente per chiederne la condanna al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in seguito a presunte espressioni offensive e diffamatorie pronunciate dal predetto in due puntate della trasmissione CP_2 televisiva “Fuori dal Coro”, nelle quali le mascherine FFP2, codice YD-N2, sigla CE 2163
1 commercializzate dalla società attrice venivano additate come “false, contraffatte e non funzionanti”.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto che: (i) la società , azienda specializzata nel settore Pt_1 dell'antinfortunistica, si occupa anche di importazione e commercializzazione in Italia di mascherine FFP2, codice YD-N2, sigla CE 2163, prodotte in Cina da;
(ii) tali mascherine CP_3 sono certificate dall'ente turco Universal Certification (facente parte degli organismi certificatori presenti nel database della Commissione Europea) e sono conformi agli standard di legge italiani;
(iii) in occasione di due puntate (del 9.3.2021 e del 16.3.2021) della trasmissione “Fuori dal Coro”, il giornalista e conduttore della trasmissione affrontava il tema delle mascherine e CP_2 della loro efficacia nel contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e affermava, per quanto qui rileva, che le mascherine FFP2 - codice YD-N2 - sigla CE 2163, ossia proprio quelle commercializzate dalla società , “non erano conformi agli standard di filtraggio richiesti” Pt_1
(puntata del 9.3.2021) e, addirittura, erano “contraffatte” (puntata del 16.3.2021); (iv) pur non essendo mai stata nominata la , i codici CE 2163 e YD-N2 hanno permesso comunque ai Pt_1 clienti, tutti operatori professionisti nel settore, di identificare la società attrice, con conseguenti notevoli danni alle vendite, dapprima interrotte bruscamente e poi gradualmente riprese anche se con prezzi nettamente inferiori (da € 0,39/cad. a € 0,26/cad.).
Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società
osservando che (i) non si comprende quale sia il rapporto che lega l'attrice al produttore Pt_1 cinese di mascherine né a quale titolo essa sia autorizzata a commercializzarle in Italia, (ii) la stessa afferma di non avere l'esclusiva nell'importazione delle mascherine in questione, ma di farlo Pt_1 in regime di concorrenza con altri competitors, (iii) nei due servizi televisivi non è mai stata menzionata direttamente la società . Nel merito, ha contestato la sussistenza di una condotta Pt_1 diffamatoria, rilevando come i due servizi televisivi non si siano affatto riferiti alle mascherine importate dalla in termini denigratori, ma semmai abbiano denunciato la diffusione nel Pt_1 mercato di versioni contraffatte delle stesse, mostrandone anche le differenze tramite confronto.
*
La domanda di parte attrice, società va rigettata per i seguenti motivi, formali e Parte_1 sostanziali, di seguito indicati.
In primo luogo, in base alle allegazioni e produzioni attoree non si comprende quale sia il rapporto che lega la società al produttore cinese di mascherine Firstdoc né a che titolo essa sia Pt_1
2 legittimata a commercializzare in Italia prodotti asseritamente importati dalla Cina né, in definitiva,
a che titolo la stessa avanzi pretese risarcitorie lamentando di essere destinataria di una condotta diffamatoria che sarebbe stata posta in essere, essenzialmente, nei confronti del produttore cinese.
Così, a titolo esemplificativo, va rilevato che non risulta prodotto alcun contratto tra la e Pt_1
né alcun pagamento per l'acquisto della mascherine o alcuna licenza che autorizzi la CP_4 Pt_1
a distribuire in territorio italiano le mascherine importate dalla Cina e certificate da un ente turco.
La carenza assertiva e probatoria su tali elementi si rivela ancora più decisiva se si considera che, come risulta visionando le due puntate in questione e come, peraltro, ammesso dalla stessa patre attrice, “la non è mai stata nominata”. Pt_1
Proprio la circostanza che la società non sia mai stata direttamente menzionata, ma che, a Pt_1 detta dell'attrice, sia stata “identificata in via induttiva” tramite esibizione del marchio delle mascherine, rendeva necessario dimostrare il collegamento con il produttore cinese, così da poter affermare che l'esibizione di quel marchio consentiva di risalire senz'altro alla quale azienda Pt_1 importatrice e distributrice in Italia delle suddette mascherine di fabbricazione cinese.
L'incertezza su tutti questi elementi si risolve in danno di parte attrice, su cui gravava il relativo onere della prova.
Nel merito, la domanda risulta comunque infondata e va rigettata in quanto non emergono, nella condotta tenuta dal giornalista , conduttore delle due trasmissioni televisive oggetto CP_2 di causa, profili diffamatori, essendo semmai ravvisabili tutti gli elementi scriminanti richiesti dalla ormai consolidata giurisprudenza per negare valenza diffamatoria ad una determinata condotta.
In primo luogo, sussiste l'interesse pubblico alla diffusione della notizia. Come emerge dagli atti di causa, e non è d'altronde nemmeno in contestazione tra le parti, le due puntate televisive in occasione delle quali sarebbero state pronunciate le frasi incriminate, sono state trasmesse in uno dei periodi di massima allerta globale per la rapida diffusione dell'epidemia da Covid-19 (marzo
2021) ed il contenuto dei servizi andati in onda era pertinente al contesto sociale di allarme
(entrambi i servizi affrontavano infatti il tema assai importante delle mascherine e della loro efficacia nel contrasto alla diffusione dell'epidemia). Si trattava, dunque, di tipici servizi di inchiesta giornalistica finalizzati a diffondere consapevolezza nella popolazione in relazione ad una tematica di estrema attualità in quel determinato periodo storico-sociale, ossia l'acquisto e la commercializzazione delle mascherine FFP2.
3 La sussistenza dell'interesse pubblico emerge in modo ancora più evidente se si considera che, già prima della registrazione dei servizi in questione, erano state pubblicate sulle maggiori testate giornalistiche nazionali notizie allarmanti sulla circolazione di mascherine contraffatte, non idonee a contrastare la diffusione dell'epidemia e, nei casi peggiori, addirittura dannose per la salute di chi le indossava: così il “Corriere della Sera” online del 28.2.2021, nell'articolo dal titolo “Mascherine
Ffp2, il test choc: «Modelli “certificati” si rivelano quasi tutti non a norma»” riportava la notizia che «Da quando è iniziata la pandemia si sono moltiplicati i clienti che vogliono importare dispositivi di protezione dall'Asia. Il punto — avvertono — è che la maggior parte del materiale in commercio non corrisponde alle certificazioni […] Il risultato è stato che la maggior parte dei dispositivi difettosi — sono circa una ventina i modelli testati — è stata certificata con il marchio
CE2163. Il codice è quello della Universalcert un laboratorio di Istanbul, in Turchia. Questo accade perché le mascherine, ma anche altri dispositivi medici come tamponi antigenici o test sierologici seguono un percorso di autocertificazione europea senza alcun controllo a monte».
Ancora, “Open” del 2.3.2021 riportava che “Milioni di mascherine cinesi Ffp2 non a norma? Ecco perché è giusto sospettare e come difendersi” “Una società turca che certifica i prodotti cinesi in tempi brevi e il rischio di marchi contraffatti, la salute dei cittadini europei è messa a rischio”. E ancora “La Repubblica” del 5.3.2021 titolava “Coronavirus, mascherine turche non a norma, il
Mise sapeva tutto” “Nell'ambito delle indagini della procura di Roma sulle certificazioni delle mascherine emerge un alert sui dispositivi certificati ad Ankara (Ce 2163). Ma i prodotti vennero comunque distribuiti in massa agli italiani”.
Nel complesso, dunque, le due puntate di “Fuori dal Coro” hanno affrontato una tematica di estrema attualità e già ampiamente dibattuta e conosciuta nella società.
Parimenti sussiste la verità, o quantomeno la veridicità, della notizia. Analizzando il contenuto dei due servizi televisivi per cui è causa, risulta infatti che gli autori del programma ed il conduttore si sono limitati a riferire in modo sostanzialmente oggettivo e senza distorsioni le dichiarazioni rese dai numerosi soggetti intervistati, tutti professionisti nei rispettivi settori e ben identificati tramite indicazione di nome e qualifica.
Ciò vale, anzitutto, per il tecnico titolare del laboratorio Testimone_1 Parte_2 che ha effettuato diversi test sulle mascherine in circolazione, riscontrando che alcune di esse erano genuine, mentre altre erano contraffatte. Come risulta dalla documentazione prodotta dalla convenuta (docc. 11 e 12), la era, all'epoca dei fatti, laboratorio accreditato da Parte_2
DI (ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo) che collaborava anche
4 con la Guardia di Finanza eseguendo test su dispostivi per le vie respiratorie. Trattasi, dunque, di soggetto attendibile e affidabile. Si aggiunga che nei servizi viene mostrata anche dettagliatamente la procedura seguita dal tecnico per eseguire i test (si vede la mascherina analizzata e il risultato viene mostrato sul monitor), quindi il giornalista si limita a chiedere conto dei risultati al tecnico stesso in modo oggettivo.
Lo stesso dicasi per gli altri soggetti intervistati, il responsabile dell'ufficio stampa dell'ente certificatore turco (che ha riconosciuto la circolazione nel mercato di mascherine contraffatte), il dott. , responsabile della sicurezza della Città della Salute di Torino (che ha dichiarato Per_1 che giacevano in magazzino migliaia di mascherine bloccate dalla Guardia di Finanza in attesa di controlli) e il dott. vicedirettore generale dell'Ufficio europeo antifrode (che ha Persona_2 confermato i numerosi controlli in atto sulle mascherine a seguito delle numerose segnalazioni ricevute).
Infine, quanto alla continenza della notizia, giova ribadire che in nessuno dei due servizi trasmessi viene mai menzionato direttamente il nome di , il cui coinvolgimento nella vicenda è legato Pt_1 esclusivamente a dei codici alfanumerici stampati sul lato delle mascherine mostrate in televisione che, tuttavia, come già osservato in precedenza, non sono di per sé sufficienti ad identificare in modo inequivoco la società . Pt_1
In ogni caso, dall'analisi delle due puntate trasmesse, non risulta che i servizi abbiano inteso screditare le mascherine in questione additandole come pericolose o inefficaci, quanto piuttosto abbiano denunciato l'allarmante fenomeno della contraffazione di mascherine, ossia della circolazione nel mercato di mascherine molto simili a quelle originali, ma con minore o addirittura assente efficacia protettiva.
Ciò emerge in modo molto evidente nella puntata del 9.3.2021 nella quale il giornalista e conduttore mette a confronto le mascherine con marchio YDN2 prodotte da , indicando chiaramente CP_3 quali sono originali e quali contraffatte (“queste hanno imitato il marchio di queste che invece sono le originali”), con ciò evidentemente implicando che, tra le mascherine YDN2 in circolazione, ve ne erano di originali ed efficaci e altre contraffatte.
Ancora, nella puntata del 16.3.2021 esordisce con un riferimento alla precedente CP_2 puntata del 9.3.2021 e, in particolare, al servizio sulle mascherine contraffatte (di cui viene anche mostrato uno stralcio) precisando che: “non tutte le mascherine con marchio CE 2163 sono pericolose” (…) “ci sono anche produttori di CE 2163 che le producono bene” e aggiungendo,
5 sempre nei limiti della verità giornalistica e della denuncia vista la gravità della notizia, “come si fa
a sapere quali sono fatte bene e quali sono contraffatte? È un po' un terno al lotto, bisogna stare attenti”.
Ritenuto quindi che, nel complesso, fermo restando che non risulta che i servizi abbiano inteso in alcun modo screditare la società , il linguaggio adottato dal giornalista nel riferire le notizie Pt_1 sopra citate appare pertinente e adeguato ad una trasmissione notoriamente caratterizzata da una vena polemica volutamente tesa a suscitare il dibattito, a porre domande anche indiscrete e a a creare discussioni, senza tuttavia travalicare i limiti di una condotta rispettosa della cronaca giornalistica, diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione.
Per tutte queste ragioni, la domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del d.m. 147/2022 ed avuto riguardo alle tariffe per cause di valore indeterminabile, complessità media, tenuto conto della pluralità di parti rappresentate (2), in complessivi euro 16.000,00 per compensi professionali oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Va infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti, dato che non risultano allegati né provati danni ulteriori oltre quelli già ristorati tramite condanna alle spese di lite, non emergendo peraltro altri elementi su cui fondare la richiesta condanna aggravata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda e/o eccezione, così giudica:
1) rigetta la domanda proposta dalla società contro la società Parte_1 Controparte_1
e personalmente;
[...] CP_2
2) condanna la società a rimborsare alla società e a Parte_1 Controparte_1
personalmente le spese di causa che si liquidano in euro 16.000,00 per CP_2 compensi professionali oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 2 settembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il giudice Gianni Sabbadini, all'esito della discussione, ha pronunciato ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. r.g. 11323/2022 promossa da:
- società con il patrocinio dell'avv. Enrico Bertoni Parte_1
ATTRICE
Contro
- società Controparte_1
e
- CP_2
entrambi con il patrocinio degli avv.ti Fabio Lepri, Fabio Boem e Giovanni Mangialardi
CONVENUTI
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio la Parte_1 società e personalmente per chiederne la condanna al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in seguito a presunte espressioni offensive e diffamatorie pronunciate dal predetto in due puntate della trasmissione CP_2 televisiva “Fuori dal Coro”, nelle quali le mascherine FFP2, codice YD-N2, sigla CE 2163
1 commercializzate dalla società attrice venivano additate come “false, contraffatte e non funzionanti”.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto che: (i) la società , azienda specializzata nel settore Pt_1 dell'antinfortunistica, si occupa anche di importazione e commercializzazione in Italia di mascherine FFP2, codice YD-N2, sigla CE 2163, prodotte in Cina da;
(ii) tali mascherine CP_3 sono certificate dall'ente turco Universal Certification (facente parte degli organismi certificatori presenti nel database della Commissione Europea) e sono conformi agli standard di legge italiani;
(iii) in occasione di due puntate (del 9.3.2021 e del 16.3.2021) della trasmissione “Fuori dal Coro”, il giornalista e conduttore della trasmissione affrontava il tema delle mascherine e CP_2 della loro efficacia nel contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e affermava, per quanto qui rileva, che le mascherine FFP2 - codice YD-N2 - sigla CE 2163, ossia proprio quelle commercializzate dalla società , “non erano conformi agli standard di filtraggio richiesti” Pt_1
(puntata del 9.3.2021) e, addirittura, erano “contraffatte” (puntata del 16.3.2021); (iv) pur non essendo mai stata nominata la , i codici CE 2163 e YD-N2 hanno permesso comunque ai Pt_1 clienti, tutti operatori professionisti nel settore, di identificare la società attrice, con conseguenti notevoli danni alle vendite, dapprima interrotte bruscamente e poi gradualmente riprese anche se con prezzi nettamente inferiori (da € 0,39/cad. a € 0,26/cad.).
Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società
osservando che (i) non si comprende quale sia il rapporto che lega l'attrice al produttore Pt_1 cinese di mascherine né a quale titolo essa sia autorizzata a commercializzarle in Italia, (ii) la stessa afferma di non avere l'esclusiva nell'importazione delle mascherine in questione, ma di farlo Pt_1 in regime di concorrenza con altri competitors, (iii) nei due servizi televisivi non è mai stata menzionata direttamente la società . Nel merito, ha contestato la sussistenza di una condotta Pt_1 diffamatoria, rilevando come i due servizi televisivi non si siano affatto riferiti alle mascherine importate dalla in termini denigratori, ma semmai abbiano denunciato la diffusione nel Pt_1 mercato di versioni contraffatte delle stesse, mostrandone anche le differenze tramite confronto.
*
La domanda di parte attrice, società va rigettata per i seguenti motivi, formali e Parte_1 sostanziali, di seguito indicati.
In primo luogo, in base alle allegazioni e produzioni attoree non si comprende quale sia il rapporto che lega la società al produttore cinese di mascherine Firstdoc né a che titolo essa sia Pt_1
2 legittimata a commercializzare in Italia prodotti asseritamente importati dalla Cina né, in definitiva,
a che titolo la stessa avanzi pretese risarcitorie lamentando di essere destinataria di una condotta diffamatoria che sarebbe stata posta in essere, essenzialmente, nei confronti del produttore cinese.
Così, a titolo esemplificativo, va rilevato che non risulta prodotto alcun contratto tra la e Pt_1
né alcun pagamento per l'acquisto della mascherine o alcuna licenza che autorizzi la CP_4 Pt_1
a distribuire in territorio italiano le mascherine importate dalla Cina e certificate da un ente turco.
La carenza assertiva e probatoria su tali elementi si rivela ancora più decisiva se si considera che, come risulta visionando le due puntate in questione e come, peraltro, ammesso dalla stessa patre attrice, “la non è mai stata nominata”. Pt_1
Proprio la circostanza che la società non sia mai stata direttamente menzionata, ma che, a Pt_1 detta dell'attrice, sia stata “identificata in via induttiva” tramite esibizione del marchio delle mascherine, rendeva necessario dimostrare il collegamento con il produttore cinese, così da poter affermare che l'esibizione di quel marchio consentiva di risalire senz'altro alla quale azienda Pt_1 importatrice e distributrice in Italia delle suddette mascherine di fabbricazione cinese.
L'incertezza su tutti questi elementi si risolve in danno di parte attrice, su cui gravava il relativo onere della prova.
Nel merito, la domanda risulta comunque infondata e va rigettata in quanto non emergono, nella condotta tenuta dal giornalista , conduttore delle due trasmissioni televisive oggetto CP_2 di causa, profili diffamatori, essendo semmai ravvisabili tutti gli elementi scriminanti richiesti dalla ormai consolidata giurisprudenza per negare valenza diffamatoria ad una determinata condotta.
In primo luogo, sussiste l'interesse pubblico alla diffusione della notizia. Come emerge dagli atti di causa, e non è d'altronde nemmeno in contestazione tra le parti, le due puntate televisive in occasione delle quali sarebbero state pronunciate le frasi incriminate, sono state trasmesse in uno dei periodi di massima allerta globale per la rapida diffusione dell'epidemia da Covid-19 (marzo
2021) ed il contenuto dei servizi andati in onda era pertinente al contesto sociale di allarme
(entrambi i servizi affrontavano infatti il tema assai importante delle mascherine e della loro efficacia nel contrasto alla diffusione dell'epidemia). Si trattava, dunque, di tipici servizi di inchiesta giornalistica finalizzati a diffondere consapevolezza nella popolazione in relazione ad una tematica di estrema attualità in quel determinato periodo storico-sociale, ossia l'acquisto e la commercializzazione delle mascherine FFP2.
3 La sussistenza dell'interesse pubblico emerge in modo ancora più evidente se si considera che, già prima della registrazione dei servizi in questione, erano state pubblicate sulle maggiori testate giornalistiche nazionali notizie allarmanti sulla circolazione di mascherine contraffatte, non idonee a contrastare la diffusione dell'epidemia e, nei casi peggiori, addirittura dannose per la salute di chi le indossava: così il “Corriere della Sera” online del 28.2.2021, nell'articolo dal titolo “Mascherine
Ffp2, il test choc: «Modelli “certificati” si rivelano quasi tutti non a norma»” riportava la notizia che «Da quando è iniziata la pandemia si sono moltiplicati i clienti che vogliono importare dispositivi di protezione dall'Asia. Il punto — avvertono — è che la maggior parte del materiale in commercio non corrisponde alle certificazioni […] Il risultato è stato che la maggior parte dei dispositivi difettosi — sono circa una ventina i modelli testati — è stata certificata con il marchio
CE2163. Il codice è quello della Universalcert un laboratorio di Istanbul, in Turchia. Questo accade perché le mascherine, ma anche altri dispositivi medici come tamponi antigenici o test sierologici seguono un percorso di autocertificazione europea senza alcun controllo a monte».
Ancora, “Open” del 2.3.2021 riportava che “Milioni di mascherine cinesi Ffp2 non a norma? Ecco perché è giusto sospettare e come difendersi” “Una società turca che certifica i prodotti cinesi in tempi brevi e il rischio di marchi contraffatti, la salute dei cittadini europei è messa a rischio”. E ancora “La Repubblica” del 5.3.2021 titolava “Coronavirus, mascherine turche non a norma, il
Mise sapeva tutto” “Nell'ambito delle indagini della procura di Roma sulle certificazioni delle mascherine emerge un alert sui dispositivi certificati ad Ankara (Ce 2163). Ma i prodotti vennero comunque distribuiti in massa agli italiani”.
Nel complesso, dunque, le due puntate di “Fuori dal Coro” hanno affrontato una tematica di estrema attualità e già ampiamente dibattuta e conosciuta nella società.
Parimenti sussiste la verità, o quantomeno la veridicità, della notizia. Analizzando il contenuto dei due servizi televisivi per cui è causa, risulta infatti che gli autori del programma ed il conduttore si sono limitati a riferire in modo sostanzialmente oggettivo e senza distorsioni le dichiarazioni rese dai numerosi soggetti intervistati, tutti professionisti nei rispettivi settori e ben identificati tramite indicazione di nome e qualifica.
Ciò vale, anzitutto, per il tecnico titolare del laboratorio Testimone_1 Parte_2 che ha effettuato diversi test sulle mascherine in circolazione, riscontrando che alcune di esse erano genuine, mentre altre erano contraffatte. Come risulta dalla documentazione prodotta dalla convenuta (docc. 11 e 12), la era, all'epoca dei fatti, laboratorio accreditato da Parte_2
DI (ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo) che collaborava anche
4 con la Guardia di Finanza eseguendo test su dispostivi per le vie respiratorie. Trattasi, dunque, di soggetto attendibile e affidabile. Si aggiunga che nei servizi viene mostrata anche dettagliatamente la procedura seguita dal tecnico per eseguire i test (si vede la mascherina analizzata e il risultato viene mostrato sul monitor), quindi il giornalista si limita a chiedere conto dei risultati al tecnico stesso in modo oggettivo.
Lo stesso dicasi per gli altri soggetti intervistati, il responsabile dell'ufficio stampa dell'ente certificatore turco (che ha riconosciuto la circolazione nel mercato di mascherine contraffatte), il dott. , responsabile della sicurezza della Città della Salute di Torino (che ha dichiarato Per_1 che giacevano in magazzino migliaia di mascherine bloccate dalla Guardia di Finanza in attesa di controlli) e il dott. vicedirettore generale dell'Ufficio europeo antifrode (che ha Persona_2 confermato i numerosi controlli in atto sulle mascherine a seguito delle numerose segnalazioni ricevute).
Infine, quanto alla continenza della notizia, giova ribadire che in nessuno dei due servizi trasmessi viene mai menzionato direttamente il nome di , il cui coinvolgimento nella vicenda è legato Pt_1 esclusivamente a dei codici alfanumerici stampati sul lato delle mascherine mostrate in televisione che, tuttavia, come già osservato in precedenza, non sono di per sé sufficienti ad identificare in modo inequivoco la società . Pt_1
In ogni caso, dall'analisi delle due puntate trasmesse, non risulta che i servizi abbiano inteso screditare le mascherine in questione additandole come pericolose o inefficaci, quanto piuttosto abbiano denunciato l'allarmante fenomeno della contraffazione di mascherine, ossia della circolazione nel mercato di mascherine molto simili a quelle originali, ma con minore o addirittura assente efficacia protettiva.
Ciò emerge in modo molto evidente nella puntata del 9.3.2021 nella quale il giornalista e conduttore mette a confronto le mascherine con marchio YDN2 prodotte da , indicando chiaramente CP_3 quali sono originali e quali contraffatte (“queste hanno imitato il marchio di queste che invece sono le originali”), con ciò evidentemente implicando che, tra le mascherine YDN2 in circolazione, ve ne erano di originali ed efficaci e altre contraffatte.
Ancora, nella puntata del 16.3.2021 esordisce con un riferimento alla precedente CP_2 puntata del 9.3.2021 e, in particolare, al servizio sulle mascherine contraffatte (di cui viene anche mostrato uno stralcio) precisando che: “non tutte le mascherine con marchio CE 2163 sono pericolose” (…) “ci sono anche produttori di CE 2163 che le producono bene” e aggiungendo,
5 sempre nei limiti della verità giornalistica e della denuncia vista la gravità della notizia, “come si fa
a sapere quali sono fatte bene e quali sono contraffatte? È un po' un terno al lotto, bisogna stare attenti”.
Ritenuto quindi che, nel complesso, fermo restando che non risulta che i servizi abbiano inteso in alcun modo screditare la società , il linguaggio adottato dal giornalista nel riferire le notizie Pt_1 sopra citate appare pertinente e adeguato ad una trasmissione notoriamente caratterizzata da una vena polemica volutamente tesa a suscitare il dibattito, a porre domande anche indiscrete e a a creare discussioni, senza tuttavia travalicare i limiti di una condotta rispettosa della cronaca giornalistica, diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione.
Per tutte queste ragioni, la domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del d.m. 147/2022 ed avuto riguardo alle tariffe per cause di valore indeterminabile, complessità media, tenuto conto della pluralità di parti rappresentate (2), in complessivi euro 16.000,00 per compensi professionali oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Va infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti, dato che non risultano allegati né provati danni ulteriori oltre quelli già ristorati tramite condanna alle spese di lite, non emergendo peraltro altri elementi su cui fondare la richiesta condanna aggravata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda e/o eccezione, così giudica:
1) rigetta la domanda proposta dalla società contro la società Parte_1 Controparte_1
e personalmente;
[...] CP_2
2) condanna la società a rimborsare alla società e a Parte_1 Controparte_1
personalmente le spese di causa che si liquidano in euro 16.000,00 per CP_2 compensi professionali oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 2 settembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
6