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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.90/2024 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Massimo Vallone;
Reclamante
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Enzo Morrico;
Reclamata
OGGETTO: reclamo ex l. 92/2012 - licenziamento per giusta causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex. art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92/2012 , dipendente Parte_1
di , con incarico di Capo Centro N dell'Area Compartimentale di Catania CP_1
e posizione organizzativa “A”, impugnava innanzi al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società con lettera del 23.01.2020, a seguito della sottoposizione dello stesso a misura custodiale
1 nell'ambito del procedimento penale che lo vedeva indagato per i reati di cui agli artt.
110-319-321 c.p. (concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio).
In particolare il ricorrente, assumendo innanzitutto che il licenziamento avrebbe dovuto essere intimato solo dopo la definizione del procedimento penale a suo carico, deduceva l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 73 CCNL la CP_1
nullità del recesso poiché disposto da soggetto privo della necessaria competenza, la violazione del principio di immediatezza della contestazione e dell'art. 73 co. 2 CCNL
l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo. Chiedeva pertanto la CP_1
condanna dell alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 co. 4 CP_1
L. 300/1970. In subordine, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 co. 5 L. 300/1970. In ulteriore subordine, chiedeva la condanna della resistente al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 18 co. 6 L. 300/1970.
Si costituiva in giudizio educendo la legittimità del proprio operato e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale adito, all'esito della fase sommaria, ritenendo infondate le doglianze del lavoratore, con ordinanza n. 26702/2021 dell'1.10.2021 rigettava il ricorso e condannava il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare il Tribunale, con riferimento alla dedotta violazione del principio di immediatezza della contestazione, richiamata giurisprudenza di legittimità sul punto
(Cass. Civ. sez. L. n. 15229/2020; v. anche Cass. Civ. sez. L. n. 22387 del 22/10/2014), riteneva compatibile con il rispetto di tale principio un lasso temporale più o meno esteso tra la conoscenza del fatto e l'avvio della procedura disciplinare, dovendo il giudice valutare immediatezza e tempestività tenendo conto della complessità del fatto, degli accertamenti necessari e della complessità della struttura organizzativa dell'impresa datrice di lavoro.
Riteneva quindi tempestiva la contestazione disciplinare, rilevando che il soggetto competente ad irrogare la sanzione aveva avuto legale conoscenza dei fatti, nella loro completezza e specificità, con la trasmissione dell'ordinanza applicativa di misura
2 cautelare alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Responsabile Legale
Specialistico con nota protocollo CDG – 0652114-I, ritenendo a tal fine insufficiente e lacunosa la notizia appresa dagli organi di stampa, nonché irrilevante la notifica ad di decreto di esibizione ex art. 256 c.p.p., per la cui emissione era sufficiente la CP_1
mera pendenza del procedimento penale data dalla iscrizione della notizia di reato.
Reputava congrui i tempi intercorsi tra il momento in cui il soggetto competente ad irrogare la sanzione aveva avuto conoscenza legale e formale del fatto e quello in cui aveva proceduto alla contestazione disciplinare, ritenendo inoltre che il termine di venti giorni previsto dall'art. 73 co. 2 CCNL fosse solo ordinatorio e che l'ulteriore CP_1
termine di 90 giorni previsto dall'art. 73 CCNL, a partire dalla data in cui il soggetto competente ad irrogare la sanzione era venuto formalmente a conoscenza del fatto, fosse stato rispettato.
Riteneva infondata la doglianza con la quale il lamentava la violazione Pt_1
dell'art. 71 del CCNL ANAS 2016 – 2018 , per avere intimato il licenziamento CP_1
senza attendere la definizione del procedimento penale a suo carico, evidenziando che l'art. 71 CCNL prevedeva una mera facoltà di sospensione cautelare del CP_1
lavoratore dal servizio, rimettendo invece alla discrezionalità del datore di lavoro la valutazione in ordine alla sussistenza di una condotta idonea a giustificare la risoluzione del rapporto in coerenza con il principio dell'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale.
Affermava la sussistenza di una giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119
c.c., evidenziando che la condotta del ricorrente, ritenuta incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro, si inseriva nell'ambito di un sistema, diffuso capillarmente in diverse ramificazioni dell'ente, consistito nella ricezione di ingenti somme di denaro quale remunerazione di accordi illeciti con gli imprenditori coinvolti per consentire loro, con la compiacenza dei geometri contabilizzatori e, a monte, del Contro
di effettuare i lavori appaltati in misura inferiore al dovuto, con successiva spartizione tra l'imprenditore ed i funzionari interessati – capi centro e direttori dei lavori – delle somme ricavate dai minori costi sostenuti nell'esecuzione dei suddetti
3 lavori, a nulla rilevando quanto dedotto dal lavoratore in merito all'esistenza di uno stato di soggezione nell'ambiente di lavoro, per la genericità e l'irrilevanza delle deduzioni stesse, inidonee ad escludere la gravità dei comportamenti tenuti dal ricorrente nello svolgimento delle proprie funzioni.
Rilevava sul punto che per tali condotte era stata applicata al ricorrente la pena di anni quattro di reclusione per i reati ascritti agli artt. 110 – 319-319 quater commi 1 e
2 – 321 c.p., con sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che aveva anche evidenziato l'assenza di elementi a discolpa atti a giustificare il proscioglimento dell'imputato.
Riteneva ancora che la sanzione irrogata, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte poste in essere, fosse proporzionata alla gravità dei comportamenti addebitati, in quanto idonei a ripercuotersi in concreto sul rapporto di lavoro, avendo compromesso la fiducia datoriale nella futura correttezza dell'adempimento.
Reputava, infine, infondata la doglianza - formulata per la prima volta nella memoria di costituzione del nuovo procuratore a ridosso dell'udienza di decisione - con la quale il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 73 comma 8 del CCNL ANAS, ove si dispone che “Il licenziamento è di competenza dell'Amministratore/Presidente o del
Capo del personale laddove munito di apposita procura”, affermando che la dott.ssa
, Direttore Risorse Umane e Organizzazione, aveva sottoscritto la Parte_2
comunicazione di licenziamento in virtù di procura comprensiva anche del potere di avviare procedimenti disciplinari e di adottare le sanzioni conseguenti.
Avverso la citata ordinanza proponeva opposizione con ricorso ex Parte_1
art. 1 comma 51 e segg. l. n. 92/2012, depositato il 29.10.2021, deducendo l'illegittimità del recesso per le motivazioni espresse nella fase sommaria e chiedendo la condanna dell alla reintegrazione nel posto di lavoro per insussistenza di una CP_1
giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento. In subordine, chiedeva la condanna della società resistente, ai sensi dell'art. 18 co. 5 L. 300/1970, al pagamento della indennità risarcitoria in misura pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. In ulteriore subordine, chiedeva la condanna della resistente al pagamento di
12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 18 co. 6 L.
4 300/1970.
L costituitasi in giudizio, resisteva all'avversa opposizione e ne chiedeva il CP_1
rigetto, con declaratoria della “legittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 23.01.2020, se del caso anche a seguito della sua conversione in licenziamento per giustificato motivo soggettivo”. In subordine, nel caso di accertamento della illegittimità del licenziamento, chiedeva l'applicazione della sola tutela prevista dalla prima parte del comma 6 o, al più, del comma 5 dell'art. 18 L.
300/1970, dichiarando cessato il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e limitando l'indennità risarcitoria omnicomprensiva al minimo previsto dalla legge in entrambi i casi. In ulteriore subordine, chiedeva di ridurre l'eventuale risarcimento del danno tenuto conto di quanto nelle more percepito dal ricorrente e di quanto lo stesso avrebbe potuto percepire.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 173/2024 del 16.1.2024, condividendo le conclusioni cui era giunto il giudice della fase sommaria e reputando infondata la prospettazione fornita dall'opponente a sostegno dell'asserita illegittimità del licenziamento intimatogli, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava l'ordinanza dell'1.10.2021 pronunciata a definizione della fase sommaria, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, riteneva infondata la questione, sollevata dal ricorrente, del presunto difetto di procura del Direttore Risorse Umane ed Organizzazione dell rilevando CP_1
che nella fase sommaria la società aveva prodotto la procura notarile rilasciata in favore della dott.ssa , dirigente del settore Risorse Umane ed Organizzazione, Parte_2
e che quest'ultima tanto nella lettera di contestazione disciplinare quanto nella lettera di licenziamento aveva speso il nome della società resistente.
Deduceva inoltre sul punto che la spendita del nome implicava che il rappresentante avesse dichiarato al terzo di agire non per conto proprio ma in nome del soggetto rappresentato, senza necessità di specificare al terzo che il potere di rappresentanza derivava da una procura e non dal rapporto organico.
Reputava, parimenti, infondata la censura sull'asserita violazione del termine di
5 venti giorni previsto dall'art.73 co.2 del CCNL ANAS e sulla conseguente lesione del principio di immediatezza della contestazione, affermando che la contestazione di addebito era stata notificata appena 24 giorni lavorativi dopo la data - 18.11.2019 - in cui l'ordinanza cautelare era pervenuta alla competente Direzione Risorse Umane ed
Organizzazione del Responsabile Legale Specialistico e che il superamento del termine di venti giorni previsto dall'art. 73 co. 2 CCNL ANAS, ritenuto peraltro non perentorio, non faceva venire meno il potere per il datore di lavoro di contestare fatti di rilevanza disciplinare, imponendo solo di valutare l'eventuale violazione da parte del datore di lavoro del principio di immediatezza.
Reiterando le argomentazioni esposte sul punto dal giudice della fase sommaria anche in merito al rispetto dei termini previsti dall'art. 73 CCNL ANAS, confermava il carattere relativo del principio di immediatezza e la necessità che il suo rispetto venga vagliato considerando il momento nel quale il soggetto competente ad irrogare la sanzione disciplinare è venuto a conoscenza dei fatti ed è stato posto in condizione di valutarne compiutamente la rilevanza penale;
momento che nel caso di specie coincide con la data (18.11.2019) in cui l'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa nei confronti del ricorrente è pervenuta alla competente Direzione Risorse
Umane e Organizzazione dal Responsabile Legale Specialistico, a nulla rilevando la conoscenza di generiche ed incomplete notizie divulgate a mezzo stampa o contenute nel decreto di esibizione di cui all'art. 256 c.p.p. (che, in ogni caso avevano indotto la società a disporre la sospensione del Contino dal servizio e dalla retribuzione).
Osservava che la contestazione disciplinare, ricevuta appena 24 giorni (di soli quattro giorni superiore al termine ordinatorio indicato nel richiamato art. 73 comma 2
CCNL) dalla conoscenza dei fatti da parte dell'organo competente in via disciplinare, non poteva considerarsi indice della volontà datoriale di non sanzionare il dipendente per i fatti commessi.
Riteneva quindi priva di rilievo la circostanza che il dirigente tutela aziendale,
[...]
, avesse appreso il 10.10.2019 che la società era a conoscenza sin dal 3.10.2019 Pt_3
della informativa della Guardia di Finanza e della lettera 3885/19U del 20.9.2019 della
6 Procura della Repubblica, non potendosi da questa inferire che l'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare fosse rimasto colposamente inerte e dovendo altresì considerarsi che la direzione Risorse Umane e Organizzazione, con nota prot. 246 del
23.9.2019, aveva sospeso dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore e che in data
4.10.2019 aveva anche istituito un team di fraud audit per lo svolgimento di
“tempestive ed accurate verifiche su comportamenti illeciti che possono essere posti in essere in fase di esecuzione dei lavori”.
Del pari riteneva che non conducesse a diverse conclusioni la documentazione prodotta in data 6.9.2023 dalla parte ricorrente, peraltro acquisita e depositata tardivamente pur non essendo di formazione successiva al deposito del ricorso.
Disattendendo quindi le doglianze espresse dal ricorrente quanto all'asserita insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo, riteneva legittima la sanzione del licenziamento disposta da in virtù del rilievo disciplinare delle CP_1
gravi condotte accertate e della idoneità di tali condotte a ledere il rapporto fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, che riteneva irrimediabilmente compromesso, in assenza, peraltro, di contestazione dei fatti di corruzione emersi da parte del lavoratore, che si era limitato a dedurre di non essere riuscito ad estraniarsi dal sistema corruttivo compenetrato da interessi privati nel quale era rimasto coinvolto.
Evidenziava sul punto che dal verbale di interrogatorio dello stesso ricorrente era emerso che egli aveva ammesso di avere partecipato al sistema corruttivo che vedeva coinvolti colleghi ed imprenditori amici e di avere incassato le somme.
Reputava, infine, la sanzione medesima proporzionata alla gravità ed alla sistematicità degli illeciti (anche alla luce della sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.c., dal GUP del Tribunale di Catania il 20.5.2020), nonché ai danni potenzialmente arrecati all'immagine della società, tenuto conto della risonanza mediatica della vicenda.
Avverso la citata sentenza il proponeva reclamo ex l. 92/2012 con atto Pt_1
depositato il 15.2.2024.
Resisteva al gravame la società reclamata.
7 La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame il reclamante si duole che il Tribunale abbia disatteso la censura secondo cui il difetto di procura del Direttore Risorse Umane ed
Organizzazione dell e, in ogni caso, la mancata spendita del nome della società, CP_1
inficerebbe la sanzione espulsiva, ponendosi in violazione dell'art. 73 del CCNL CP_1
Rileva, infatti, che la norma contrattuale, sebbene richiami la procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, per quanto attiene all'applicazione delle sanzioni distingue tra sanzioni conservative e sanzioni espulsive, prevedendo che le prime siano espressamente rimesse alla “competenza del Capo del personale”, mentre le seconde siano attribuite alla “competenza dell'Amministratore/Presidente”, con facoltà per il
Capo del personale di disporle solo se munito di “apposita procura” conferita dall'Amministratore o dal Presidente della società. Da ciò a suo avviso discende che il capo del personale, quando intenda adottare il provvedimento espulsivo in quanto munito di apposita procura, deve esplicitare la "contemplatio domini", dovendo essere ben chiara al terzo contraente, destinatario del provvedimento, la distinzione tra l'attività che il Capo del personale svolge nell'esercizio delle sue funzioni e gli atti e provvedimenti che invece adotta quale rappresentante dell'Amministratore o del
Presidente della società.
Rileva quindi in proposito che dalla documentazione in atti si evince che il provvedimento di recesso - come anche la contestazione e gli altri atti del procedimento disciplinare - è stato adottato dalla dott.ssa , in qualità di Direttore Parte_2
Risorse Umane ed Organizzazione dell ma non di procuratore del soggetto CP_1
indicato dall'art. 73 comma 8 del CCNL citato, cui è attribuita tale specifica competenza.
2. Con il secondo motivo di gravame il reclamante contesta quanto statuito dal giudice dell'opposizione quanto alla lamentata violazione del principio di
8 immediatezza della contestazione e dell'articolo 73 comma 2 del CCNL applicato.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla ratio del principio di immediatezza, che riflette l'esigenza del rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, rileva che il datore di lavoro, titolare del potere disciplinare, deve fornire “prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare”, sicché, “ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione
e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, in mancanza delle quali il ritardo, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro e quindi a sé imputabile." (Cassazione civile sez. lav., 19/11/2021, n.35664).
Assume sul punto che la documentazione versata in atti smentisca la tesi esposta dal
Tribunale nelle precedenti fasi, dando prova piuttosto che gli organi di vertice di CP_1
erano a conoscenza dei fatti corruttivi ascritti al sin dal 20.09.2019, data nella Pt_1
quale la Procura della Repubblica di Catania aveva trasmesso ad la richiesta di CP_1
convalida di arresto e di applicazione di misure cautelari nei confronti del , Pt_1
nonché la CNR della Guardia di Finanza di Catania del 18.09.2019, con la descrizione analitica e dettagliata di tutte le indagini eseguite nei confronti dell'appellante e trasfuse nell'ordinanza di convalida di arresto emessa dal Gip di Catania il 20.09.2019, il cui contenuto veniva riproposto in seno alla successiva ordinanza di applicazione di misure cautelari del 14.10.2021.
Sostiene che la documentazione versata in atti – tra cui i documenti prodotti unitamente alla nota di deposito del 5.9.2023, ripetutamente richiesti dallo stesso alla
Procura della Repubblica e all'Ufficio GIP di Catania e, tuttavia, rilasciati solo in data
9 23.6.2023 - provi che dei fatti oggetto di causa erano a conoscenza i vertici e, CP_1
specificamente, i soggetti istituzionalmente competenti ad irrogare la sanzione espulsiva (il Presidente e l'Amministratore delegato di , quanto meno dal CP_1
20.09.2019, data in cui la Procura della Repubblica di Catania trasmetteva la richiesta di convalida dell'arresto e di applicazione di misura cautelare nei confronti del dipendente e la c.n.r. della Guardia di Finanza di Catania del 18.9.2019, contenenti la dettagliata descrizione delle indagini eseguite nei suoi confronti.
Rileva inoltre in proposito che dalla relazione del Nucleo di Polizia economico- finanziaria di Catania della G.d.F. di Catania del 26.9.2019 emerge che in data
24.9.2019 il dott. Direttore tutela aziendale di ed il dott. Parte_3 CP_1 Per_1
Responsabile Security di si presentarono presso gli uffici del reparto
[...] CP_1
rappresentando “la completa disponibilità della predetta azienda a collaborare in merito ai fatti che hanno coinvolto n. 3 dipendenti di … posti in arresto da CP_1
questo gruppo nell'ambito del p.p. 8226/2019 mod. 21...”, e che in tale circostanza il dott. ostrò di essere in possesso di un documento inviatogli dal dott. Pt_3 CP_3
amministratore delegato di costituto dall'ordinanza di convalida degli arresti CP_1
con allegata annotazione di P.G. redatta a seguito dell'arresto del dipendente in data
17.09.2019, trasmessa il giorno seguente all'Autorità giudiziaria. Aggiunge che dalla relazione del dott. pure si apprendeva che era a conoscenza dei fatti anche il Pt_3
Presidente dell dott. CP_1 Persona_2
Osserva, pertanto, che i soggetti competenti ad irrogare la sanzione dell – CP_1
Presidente ed Amministratore delegato – alla data del 24.09.2019 erano entrambi a conoscenza della richiesta di convalida dell'arresto e di applicazione di misura cautelare, della cnr della Guardia di Finanza del 18.9.2019 e della successiva ordinanza di convalida dell'arresto con allegata annotazione di P.G., già 85 giorni prima della notifica della contestazione avvenuta il 18.12.2019.
Evidenzia che la conoscenza da parte dell dell'ordinanza emessa nei confronti CP_1
del dipendente e dei fatti ivi contenuti emerge anche dalla comunicazione organizzativa della di del 4.10.2019, con cui la dirigente dott.ssa espressamente Pt_4 CP_1 Pt_2
10 dichiarava di essere venuta a conoscenza dei fatti di corruzione accertati dall'A.G. di
Catania almeno dal 27.9.2019.
Afferma in proposito che il primo giudice, dopo avere ritenuto congruo ai fini della contestazione di addebito l'intervallo temporale intercorso tra la data del 18.11.2019, in cui il soggetto competente ad irrogare la sanzione ha avuto conoscenza legale del fatto, e quella del 6.12.2019, in cui è stata effettuata la contestazione disciplinare, ritiene congruo, senza indicarne le ragioni, il termine di gg. 64 compreso tra il
3.10.2019 – data di conoscenza dei fatti da parte di - e la data della contestazione CP_1
disciplinare, che, invece, avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva alla stregua degli artt.
7 L. 300/1970 e 73 CCNL.
Deduce sul punto che, considerando il tempo impiegato tra la data di notifica dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 14.10.2019 e la data di trasmissione all'organo disciplinare della società, tale intervallo temporale costituisce ingiustificabile ritardo imputabile unicamente a negligenza e carenza organizzativa di poiché, ove l'ordinanza fosse stata comunicata tempestivamente al soggetto CP_1
competente, la contestazione disciplinare sarebbe stata certamente emessa nel termine di 20 giorni previsto dal CCNL.
3. Con il terzo motivo di gravame il reclamante lamenta la mancata ammissione dei documenti prodotti in data 6.9.2023, dei quali aveva tempestivamente richiesto l'acquisizione in giudizio ex artt. 210 e 213 c.p.c..
Precisa che si tratta di documenti, ripetutamente richiesti al GIP di Catania e rilasciati al ricorrente solo in data 23.06.2023, rilevanti ai fini della decisione, poiché provano la conoscenza dei fatti oggetto del procedimento disciplinare da parte degli organi di vertice di quanto meno dal 20.09.2019. Ne chiede in ogni caso CP_1
l'ammissione ex art. 421 c.p.c.
4. Infine, censura la sentenza per violazione dell'art. 76 CCNL e per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, nella parte in cui il primo giudice ritiene provata la sussistenza della giusta causa sulla scorta degli esiti dell'indagine penale, escludendo la rilevanza dello stato di soggezione da lui dedotto a propria
11 discolpa e rigettando ogni richiesta istruttoria in tal senso avanzata.
Ritiene al riguardo che la corretta valutazione di tali circostanze avrebbe consentito una diversa valutazione dei fatti e delle responsabilità, saggiando la gravità e la portata oggettiva e soggettiva dei fatti addebitati al lavoratore, le circostanze in cui sono stati commessi, l'intensità dell'elemento intenzionale, nonché la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, al fine di stabilire la loro idoneità a ledere l'elemento fiduciario.
5. Il primo motivo di reclamo è infondato.
Secondo il reclamante, il recesso datoriale sarebbe nullo poiché adottato dalla dott.ssa nella sua qualità di Direttore Risorse Umane e Organizzazione Parte_2
e non di procuratore dell'organo avente competenza disciplinare nell'ambito della società, ai sensi dell'art. 73 co. 8 CCNL.
In proposito l'art. 73 citato al co. 8 individua per il licenziamento la competenza dell'Amministratore/Presidente o del Capo del Personale “laddove munito di apposita procura”.
Sostiene il reclamante che, per effetto della disposizione contrattuale invocata, il capo dell'Ufficio del personale nell'adozione di un provvedimento espulsivo debba provvedere ad una esplicita contemplatio domini mediante spendita del nome dell'organo sociale titolare del potere di irrogare il licenziamento disciplinare al fine di mettere a conoscenza il destinatario del provvedimento emesso della qualità spesa e dei poteri di rappresentanza esercitati.
Sul punto, premesso che non è specificamente censurato il capo di sentenza con cui si è affermato che la resistente nella fase sommaria del giudizio ha prodotto la procura notarile in favore della dott.ssa , si richiama, anche agli effetti di cui all'art. 118 Pt_2
disp.att.c.p.c., la sentenza di questa Corte n. 736/2025, pubblicata in data 22.9.2025, secondo la quale “la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza, appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro, non è né nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell'ente irregolarmente rappresentato, che è l'unico soggetto dal quale, finché non intervenga la ratifica, tale temporanea
12 inefficacia può essere fatta valere ”; che “la ratifica può avvenire anche per mezzo della costituzione in giudizio del datore, perché la manifestata volontà di resistere all'impugnazione del recesso implica l'accettazione degli effetti dell'atto impugnato posto in essere dal falsus procurator” e che “l'efficacia retroattiva connaturata alla ratifica impedisce al lavoratore incolpato di opporre al datore preclusioni o decadenze verificatesi medio tempore in quanto il dipendente licenziato non può invocare l'art.
1399, comma 2, c.c., nella parte in cui fa salvi i diritti dei terzi, atteso che tali devono ritenersi solo i soggetti aventi causa dal dominus di diritti incompatibili con quello oggetto del negozio ratificato” (cfr. ex multis Cass. n. 22618/2024).
A ciò si aggiunga che, per la giurisprudenza di legittimità, “può considerarsi valido anche un licenziamento intimato con una lettera non sottoscritta, ma recante nell'intestazione e in calce la denominazione dell'impresa e il nome del titolare e sia così riferibile all'effettivo datore di lavoro” (cfr. Cass. n. Cass., n. 17999 del 2019)”.
Dai richiamati principi, condivisi dal Collegio, discende l'infondatezza delle censure formulate dal reclamante, giacché con la propria costituzione in giudizio CP_1
ha, in ogni caso, ratificato il contestato licenziamento.
6. Del pari è infondato il secondo motivo di reclamo, con cui il reclamante lamenta la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e dell'art. 73 co. 2 CCNL.
In proposito si osserva che l'art. 73 CCNL Anas al comma 2 recita:
“La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito entro 20 giorni lavorativi da quando il soggetto competente ad irrogare la sanzione è venuto a conoscenza del fatto.
La Società in ogni caso non potrà procedere ad alcuna contestazione trascorsi 90 giorni dalla data in cui il soggetto competente ad irrogare la sanzione sia venuto a conoscenza del fatto”.
La prima parte del secondo comma prevede dunque, ai fini dell'adozione di un provvedimento di natura disciplinare, la necessità della previa contestazione di
13 addebito al dipendente nel termine di gg. 20 lavorativi dalla data in cui il soggetto competente ad irrogare la sanzione sia venuto a conoscenza del fatto di rilievo disciplinare. Detto termine non può, però, considerarsi perentorio, essendo previsto, nella seconda parte del medesimo comma 2, un ulteriore termine di gg. 90 dalla data in cui il soggetto competente ad irrogare la sanzione sia venuto a conoscenza del fatto, trascorso il quale lo stesso “in ogni caso non potrà procedere ad alcuna contestazione”.
Dal tenore della disposizione contrattuale richiamata, dunque, risulta con chiarezza che solo il secondo termine di giorni 90 è perentorio, poiché l'inosservanza dello stesso comporta per l'Amministrazione datrice di lavoro la decadenza dall'esercizio del potere disciplinare.
Tanto premesso, in disparte la questione relativa alla individuazione del soggetto individuato come “competente ad irrogare la sanzione” agli effetti di cui all'art. 73 co.
2 CCNL nel caso di specie è priva di rilievo la circostanza che il termine di venti CP_1
giorni lavorativi dalla conoscenza legale del fatto da parte dell'organo deputato all'esercizio del potere disciplinare sia stato superato, poiché risulta invece rispettato alla data della notifica di contestazione di addebito al lavoratore (avuto riguardo sia alla data della spedizione della contestazione di addebito che alla data del 18.12.2019, di incontestata ricezione della lettera raccomandata) il termine di 90 gg. previsto dall'art. 73 CCNL, anche considerando come dies a quo la data del 20.9.2019 in cui, secondo il reclamante, gli organi sociali competenti all'adozione di un provvedimento espulsivo sarebbero venuti a conoscenza dei fatti contestatigli, ricevendo la richiesta di convalida dell'arresto e di applicazione di misura cautelare trasmessa dalla Procura della Repubblica di Catania.
Va in ogni caso ribadito il principio secondo il quale la tempestività della contestazione in sede disciplinare va valutata tenendo conto di ragioni che possono determinare un eventuale ritardo, quale il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa (Cass. Sez. L.
26/06/2024, n.17646).
Per le ragioni esposte deve pertanto ritenersi che l alla data della CP_1
14 contestazione di addebito abbia validamente esercitato nei confronti del il Pt_1
proprio potere disciplinare.
Ogni altra questione sul punto, anche in ordine all'ammissibilità della produzione documentale del 5.9.2023 – da cui risulta la data in cui gli organi di vertice di CP_1
secondo la prospettazione del reclamante, sarebbero venuti a conoscenza dei fatti
[...]
posti in seguito a fondamento del licenziamento disciplinare – deve considerarsi assorbita.
7. Infine, è infondato anche l'ultimo motivo di reclamo, con il quale il reclamante deduce la violazione dell'art. 76 CCNL e la mancanza di giusta causa o giustificato motivo.
Premesso in diritto che integra una giusta causa di licenziamento, secondo la nozione legale di cui all'art. 2119 c.c., qualsivoglia condotta del lavoratore idonea a compromettere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, non consentendo la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, il CCNL Anas all'art. 76 comma 2 prevede il licenziamento senza preavviso del dipendente “per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell'utenza o per aver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio”.
Le plurime condotte contestate al in sede penale, integranti i reati di cui agli Pt_1
artt. 319 e 321 c.p. e 319 quater co. 1 e 2 c.p., sono consistite nell'avere adottato in più occasioni atti contrari ai doveri d'ufficio ricevendo denaro o altre utilità da soggetti affidatari di appalti o subappalti per lavori gestiti da garantendo loro “controlli CP_1
accomodanti nella fase esecutiva dei lavori idonei a consentire alla ditta di eseguire lavori in difformità a quanto contrattualmente previsto e con modalità meno onerose per la ditta”, come ad esempio “minore scarificazione”, “corrispondente minore posa in opera di materiale bituminoso”, ancora “ritardando l'iter di redazione della contabilità, emissione dei SAL e dei certificati di pagamento”.
Per tali reati, che il , interrogato in data 21.10.2019, ha ammesso, fornendo Pt_1
al GIP dettagli in ordine al sistema adottato nei rapporti con gli appaltatori – fondato
15 sulla riduzione dei costi dei lavori stradali oggetto di appalto mediante esecuzione degli stessi in difformità dalle previsioni contrattuali con la compiacenza anche degli altri tecnici che avrebbero dovuto vigilare sulla corretta esecuzione - e alle somme percepite, nei confronti del reclamante è stata emessa sentenza ex art. 444 c.p.p. per la pena di anni quattro di reclusione, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis co. 2 c.p., ritenuta la continuazione e la diminuente del rito.
Mette conto richiamare sul punto il condiviso orientamento della Suprema Corte in merito alla valenza della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. nell'ambito di un procedimento per licenziamento disciplinare, secondo il quale “la sentenza penale di applicazione della pena, pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass. sez. lav., 09/09/2024, n.24140). Perso Le condotte contestate al lavoratore (effettuazione di senza tener conto nei pagamenti delle difformità esecutive rispetto alle evidenze progettuali, omessa attività di controllo contabile, tecnico ed amministrativo prevista dal Codice degli appalti, accettazione di lavorazioni non a regola d'arte o eseguite con modalità difformi da quelle contrattualmente previste, tolleranza circa le negligenti condotte dei dipendenti della società esecutrice, violazione dei principi di correttezza e buona fede, dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., dei doveri del lavoratore previsti dal vigente CCNL, dalle norme disciplinari e dal Codice etico, sistematico mercimonio della funzione di pubblico ufficiale per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio), analiticamente riportate nella contestazione di addebito del 6.12.2019 con la puntuale elencazione delle risultanze investigative relative ad attività di intercettazione mediante spyware sul telefono aziendale ed ambientali video – da cui era emersa la dazione in più occasioni di somme di denaro frutto degli accordi illeciti assunti con alcuni imprenditori – ed il richiamo alla confessione resa dal reclamante nel corso
16 dell'interrogatorio di convalida in ordine al sistema di cui egli si era fatto promotore e partecipe con alcuni colleghi e con le imprese coinvolte, integrano senza dubbio, non risultando in alcun modo smentite, una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e del vincolo fiduciario e, quindi, una giusta causa di licenziamento, poiché all'evidenza ledono il dovere di correttezza e buona fede del prestatore di lavoro nei confronti della parte datoriale, pregiudicandone in concreto gli interessi - legati alla corretta esecuzione dei lavori stradali appaltati - e compromettendone l'immagine anche per la risonanza degli eventi nella opinione pubblica.
A fronte degli elementi in atti e delle gravi condotte corruttive, rimaste incontestate, si appalesano irrilevanti - anche sotto il profilo della intensità dell'elemento intenzionale ai fini della proporzionalità della sanzione irrogata - il dedotto clima di soggezione denunciato dal reclamante per contrasti con l'ing. (v. verbale di Tes_1
interrogatorio reso al GIP del Tribunale di Catania in data 21.10.2019) e la richiesta di assegnazione ad altro incarico, la cui incidenza nei fatti addebitati al è smentita Pt_1
dal ruolo di rilievo assunto dal predetto nella vicenda (comprovato dall'applicazione nei suoi confronti di una pena più elevata – pari a quella di - rispetto Testimone_2
alla pena applicata agli altri soggetti coinvolti) e dalla reiterazione delle condotte illecite nell'ambito dell'accertato sistema corruttivo.
Conseguentemente sono irrilevanti, oltre che generiche ed ampiamente valutative, le richieste di prova – per interrogatorio formale e prova testimoniale - articolate dal reclamante, reiterate in sede di gravame.
8. In conclusione, il reclamo proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Ogni altra questione risulta assorbita.
9. Ex art. 91 c.p.c., il reclamante va condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa (indeterminabile).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo.
Condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 6000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza per il reclamante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
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