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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3739 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza del 04/11/2025, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. FAGGELLA GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(CE) alla via P. Scoppetta n. 6;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO La ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni statuite con sentenza del 31/05/24 dell'intestato Tribunale, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 29/06/1996 in Napoli alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 04/11/25, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il giudice delegato del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. In corso di causa veniva chiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, L 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza. Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Napoli tra
[...]
e ; Pt_1 Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 ( atto n. 102, parte II, serie A, Anno 1996); c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 05/11/25. IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3739 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza del 04/11/2025, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. FAGGELLA GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(CE) alla via P. Scoppetta n. 6;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO La ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni statuite con sentenza del 31/05/24 dell'intestato Tribunale, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 29/06/1996 in Napoli alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 04/11/25, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il giudice delegato del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. In corso di causa veniva chiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, L 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza. Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Napoli tra
[...]
e ; Pt_1 Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 ( atto n. 102, parte II, serie A, Anno 1996); c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 05/11/25. IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso