Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2791/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Alberto Massimo Vigorelli - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 2791/2024
DA
(C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
GRAMSCI, 15, TORINO, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO REPICE (C.F.
), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._1
APPELLANTE
CONTRO contumace Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DI Parte_1
“voglia l'On.le Corte d'Appello adita - reietta ogni altra contraria istanza - in accoglimento del proposto gravame nonché in totale o parziale riforma della sentenza n. 8210/2024 resa in data
20.9.2024 dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott. Gian Piero Vitale, a definizione della causa iscritta al n. 1473/2023 R.G., pubblicata in data 23.9.2024, mai notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, così provvedere e giudicare, in via preliminare e pregiudiziale cautelare
1
a) sospendere, a norma degli artt. 283 e 351 c.p.c., – ricorrendo gravi e fondati motivi, nonché le giuste ragioni di urgenza – l'efficacia esecutiva provvisoria e/o l'esecuzione della sentenza impugnata con conseguente pronuncia di revoca della declaratoria di esecutività contenuta nella sentenza appellata.
In via principale di merito:
b) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato validamente e legittimamente emesso, sussistendo tutti i presupposti di legge e gli elementi probatori a favore ed a sostegno della domanda di condanna al pagamento formulata dalla ricorrente, parte opposta nel giudizio di primo grado;
c) accertare e dichiarare dunque che la Società è legittima creditrice della Parte_1 società dell'importo di € 66.880,74; Controparte_1
d) per l'effetto, riformare la sentenza appellata, confermando il decreto ingiuntivo opposto e revocando la condanna alle spese del giudizio di primo grado in essa contenuta.
In via subordinata di merito:
e) accertare e dichiarare l'esistenza, in capo alla appellante , all'atto del Parte_1 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e per i fatti per cui è causa, di valido e legittimo diritto di credito per € 66.880,74 nei confronti della società Controparte_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dell'azione legale intrapresa e la
[...] debenza delle somme così come quantificate nel provvedimento monitorio di condanna o, comunque, nella diversa misura - maggiore o minore - che sarà ritenuta equa e di giustizia al termine del processo di appello.
In tutti i casi con vittoria di spese e compensi, ivi compresi gli accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 8210/2024 del Tribunale di
Milano, che ha accolto l'opposizione promossa da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo emesso in favore di per € 66.880,74 (oltre interessi moratori e spese Parte_1 del procedimento monitorio), a fronte di n. 14 fatture insolute relative a diversi ordini pubblicitari.
L'opponente contestava il credito, sul rilievo che le commissioni e i contratti/ordini in relazione ai quali erano state emesse le fatture non erano stati sottoscritti dalla società opponente, bensì da soggetti ad essa estranei ( e , quest'ultimo per la società ED Persona_1 Persona_2
SE Semplificata).
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore di Parte_1
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Costituitasi, contestava quanto dedotto dall'opponente, sia perché Parte_1 Controparte_1 non aveva mai contestato le fatture azionate, sia in ragione di un “collegamento”
[...] esistente tra le e ED SE, e tra e le dette società, e Controparte_1 Persona_1 dunque sosteneva la legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Milano ha accolto le allegazioni di parte opponente e pertanto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ravvisando il difetto della titolarità passiva della società opponente
[...] rispetto ai rapporti dedotti. Ha ritenuto che, a fronte delle specifiche Controparte_1 contestazioni dell'opponente (che aveva dedotto la propria estraneità rispetto ai contratti e ai successivi ordini di integrazione, firmati, alcuni, da una società terza e altri da , Persona_1 nella sua qualità – prospettata dall'opposta – di chairman della , Controparte_1
aveva, infatti, allegato circostanze del tutto generiche e inidonee come tali a Parte_1
“dimostrare un collegamento fra la società ED SE Semplificata e Controparte_1
e neppure la ricorrenza in capo Sig. della qualifica di amministratore di fatto nella
[...] R_ società opponente”.
In particolare, nel ritenere non provata la titolarità passiva di rispetto al credito Controparte_1 azionato in via monitoria, il tribunale ha dato rilievo alle seguenti circostanze:
f) il mero dato della produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalla ED SE
Semplificata costituiva una “circostanza del tutto inconferente rispetto alla prova di un legame giuridicamente rilevante fra la predetta società e;
Controparte_1
g) gli ordini integrativi erano stati sottoscritti dal sig. per conto della società “La Persona_1 nuova Italia Impianti s.r.l.s.”, mentre la forma societaria dell'opponente era quella di “società per azioni”;
h) l'indirizzo della società riportato in alcune commissioni prodotte (Via Controparte_1
Riotta 34 Ponsacco PI) non corrispondeva a quello risultante dalla visura (Via Marconi 21
Ponsacco PI);
i) non poteva neppure ravvisarsi in capo alla società opposta un affidamento Parte_1 incolpevole “la quale ben avrebbe potuto consultare i registri delle imprese per accertarsi dei poteri rappresentativi dell'asserito chairman, in particolare in presenza di ordini integrativi rispetto a un contratto base stipulato da una società terza (ED SE Semplificata) che avrebbe richiesto un supplemento di diligenza nell'identificazione della controparte contrattuale”.
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Ha, in ogni caso, rilevato che, contrariamente a quanto dedotto da , Parte_1 Controparte_1 aveva contestato le fatture, come da mail intercorsa fra le parti in data 02.01.2023
[...]
(doc. 2).
Avverso la citata sentenza ha interposto appello con cui essenzialmente deduce Parte_1
l'erroneità della sentenza per avere ritenuto non provato il credito azionato in via monitoria, quando, per
contro
:
j) la questione relativa alla diversa denominazione sociale (s.r.l.s. e non s.p.a. ) e alla diversa indicazione della sede sociale non aveva alcun rilievo in quanto si tratta di modificazioni tutte risultanti dalla visura camerale aggiornata;
k) non aveva mai contestato la prestazione del servizio e le fatture Controparte_1 elettroniche ma solamente gli importi fatturati (cfr. pec del 23.09.2022, doc. 2);
l) vi erano agli atti numerose circostanze dalle quali emergeva sia il collegamento esistente tra la società ED SE Semplificata e che il rapporto tra Controparte_1 [...] ed il sig. quale suo amministratore di fatto. Controparte_1 Persona_1
In particolare, ha dedotto che i contratti conclusi da dovevano ritenersi pienamente Persona_1 validi ed efficaci anche per la società in quanto il appariva Controparte_1 R_ munito del relativo potere di rappresentanza, come emergerebbe dal fatto che lo stesso aveva sempre utilizzato una mail aziendale riferibile, appunto, a e che lo Controparte_1 stesso aveva speso il nome della detta società, utilizzando la mai aziendale, accessibile solo attraverso credenziali in possesso della società titolare del dominio stesso.
Sempre secondo l'appellante, quandanche non si volesse ritenere raggiunta la prova dell'esistenza di un potere rappresentativo in capo al Felici della società e dovesse, Controparte_1 quindi, considerarsi lo stesso quale falsus procurator, il giudice di prime cure avrebbe comunque errato nel non ritenere che l'effettiva utilizzazione ed il godimento dei servizi resi da da Parte_1 parte della (entrambe circostanze, a suo dire, non contestate), costituissero Controparte_1 una manifestazione tacita di ratifica dei contratti conclusi dal falsus procurator.
Ha infine ribadito che, proprio per via della generica contestazione dell'opponente Controparte_1 circa le fatture (con riferimento agli importi e non al servizio), la produzione delle singole
[...] fatture elettroniche integrava adeguata prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito.
La non costituitasi nel presente grado, è stata dichiarata contumace. Controparte_1
Motivi della decisione
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L'appello deve ritenersi parzialmente fondato, sulla base delle osservazioni che seguono.
In primo luogo, si osserva che i rilievi svolti dal giudice di prime cure circa il fatto che non vi sarebbe certezza in ordine al soggetto contraente, in quanto la denominazione sociale della committente e dell'ingiunta sarebbero diverse (risultando gli ordini emessi da La Nuova Italia
Impianti s.r.l.s. e non da , sono in realtà contraddetti dalla visura Controparte_1 camerale in atti, che dà conto di tali cambiamenti, così come del trasferimento di sede, e dunque deve ritenersi che il fatto che gli ordini in base ai quali sono state emesse le fatture siano intestati alla s.r.l.s. è circostanza che non esclude di per sé che la contraente sia l'odierna ingiunta, che ha cambiato denominazione sociale, come risulta dalle iscrizioni nella visura camerale.
Una volta quindi sgombrato il campo da tale questione, si rileva che le contestazioni svolte in primo grado dall'opponente (rimasta contumace in grado di appello) si sono sempre riferite unicamente alla circostanza per cui gli ordini in base ai quali sono state emesse le fatture non fossero riconducibili a senza che sia mai stato contestato che l'attività fatturata sia Controparte_1 stata resa in concreto. L'unica contestazione in tali termini è la mail, prodotta da Controparte_1 sub doc. 2 in primo grado, proveniente dall'indirizzo proprio d in cui si esprime Persona_1 una contestazione del tutto generica. Negli atti dell'opposizione, invece, nessun riferimento al fatto che la prestazione non sia stata resa è mai stata sollevata, dato che si afferma che “gli ordini non sono mai stati autorizzati”, e sono stati emessi da “soggetti sconosciuti alla società” (così in atto di opposizione).
La ragione della contestazione in ordine al fatto che le prestazioni fatturate siano state svolte in favore di quindi, risiede principalmente nel mancato riconoscimento del Controparte_1 potere di contrarre da parte del firmatario degli ordini, cioè il quale, a detta Persona_1 dell'opponente, era soggetto “sconosciuto” alla società, e comunque privo del potere di rappresentanza.
Il Tribunale ha accolto la contestazione, in quanto ha ritenuto che gli elementi contrari dedotti da non fossero sufficienti a ritenere provata la sussistenza di un potere rappresentativo in Parte_1 capo al R_
Su tale aspetto, ritiene la Corte che le deduzioni dell'appellante consentono di rivedere l'impostazione sposata dal tribunale.
Sotto un profilo fattuale, si riscontra che le e-mail prodotte in atti, relative alla fase di definizione delle modalità di svolgimento dell'incarico per le commesse pubblicitarie ad , o Parte_1 provengono dal stesso, dall'indirizzo (vedasi e-mail R_ Email_1
19 novembre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021), oppure lo vedono come destinatario di
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conversazioni tra altri (vedasi mail del 19 novembre 2020 tra AL -di Italiaonline- e EI -di
La Nuova Italia Impianti-, in cui tra l'altro EI riferisce di avere avuto indicazioni da
”). R_
In particolare, nella mail del 13 gennaio 2021, inviata da a AL e , il R_ CP_2 Parte_1 si qualifica quale chairman della società. Inoltre, in calce alla mail è riportato il logo della R_ società, e all'interno della stessa il impartisce specifiche indicazioni sulla commessa,. R_
Non vi è alcun disconoscimento di tale corrispondenza da parte di e Controparte_1 quindi deve ritenersi che si tratti di documentazione utilizzabile ai fini probatori.
Ebbene: il quindi, ha speso il nome della società, si è qualificato come soggetto in grado di R_ contrarre, e ha impartito ordini.
Non può non rilevarsi dunque che il abbia assunto un ruolo in cui manifesta quanto meno R_
l'apparenza della titolarità del potere rappresentativo.
Né può ravvisarsi alcun comportamento colpevole da parte di nell'aver fatto Parte_1 affidamento sulla sussistenza in capo al di tale potere, dato che ha visto sottoscritti ordini da R_ parte del soggetto che si era sempre manifestato quale dotato di potere rappresentativo.
Deve in tale senso farsi applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte, che valorizza la situazione di buona fede della parte che si interfaccia con soggetto privo di poteri formali di rappresentanza, secondo cui “Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (Cass. 15645/2017).
Quindi, la buona fede di non può essere messa in discussione, stante le numerose Parte_1 attestazioni di “apparenza”. Né può pretendersi che in ogni transazione commerciale una delle parti verifichi i poteri rappresentativi consultando la visura camerale, quando gli indici dell'apparenza sono così palesi. Per contro, può ravvisarsi un comportamento colpevole della società rappresentata che, attraverso tutta la struttura, tra cui anche gli addetti che hanno trattato con , ha Parte_1 consentito che un soggetto privo di poteri rappresentativi formali si esponesse quale rappresentante e/o amministratore della stessa, dotando lo stesso di dominio, consentendo la spendita del nome, etc.
Conclusivamente, il potere rappresentativo di quanto alla società Persona_1 Controparte_1
(già s.r.l.s.) deve essere riconosciuto.
[...]
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Resta peraltro che deve essere affrontata la questione del fatto che gli ordini a cui si riferiscono le fatture non sono tutti emesi da ma alcuni sono emessi a nome della Controparte_1 diversa società . Anche per queste fatture è stato emesso il decreto ingiuntivo nei CP_3 confronti di delle quali l'appellante pretende il pagamento. Controparte_1
Più specificatamente, le n. 14 fatture azionate in via monitoria possono raggrupparsi in tre gruppi, rilevandosi che ogni fattura fa riferimento ad un ordine, che costituisce il documento contrattuale di riferimento:
a) fatture relative a ordini riferiti a La Nuova Italia Impianti s.r.l.s. (e firmati da Persona_1
o comunque costituenti “integrazioni” di ordini intestati alla stessa La Nuova Italia Impianti
s.r.l.s. (l'ordine n. S4327981-0, doc. 7, firmato sempre da . Esse sono: Persona_1
1) FATTURA N. AM00091435 del 10/06/2021 (di € 2.074,00, iva inclusa): “commissione
S5006717-0” (doc. 5);
2) FATTURA N. AM00065521 del 27/04/2021 (di € 6.100,00, iva inclusa): “commissione
S4581728-0” (doc. 6) “ad integrazione dell'ordine n. S4327981-0” (doc. 7);
3) FATTURA N. AM00050057 del 29/03/2021 (di € 5.763,40, iva inclusa): “commissione
S4327981-0” (doc. 7);
4) FATTURA N. AM00049424 del 25/03/2021 (di € 5.554,78, iva inclusa): “commissione
S4233155-0” (doc. 8);
b) fatture relative a ordini riferiti a La Nuova Italia Impianti s.r.l.s. (e firmati da R_
, nelle quali è indicato che costituiscono “integrazione” di un precedente ordine intestato
[...]
a ED SE (l'ordine n. S2422582-0, doc. 4, firmato da ). Esse sono: Persona_2
1) FATTURA N. AN00068590 del 10/05/2022 (di € 4.880,06, iva inclusa): “commissione
S6552824-0” (doc. 17) “ad integrazione dell'ordine n. S2422582-0” (doc. 4);
2) FATTURA N. AM00049423 del 25/03/2021 (di € 6.099,83, iva inclusa): “commissione
S8284970-0” (doc. 9) “ad integrazione dell'ordine n. S2422582-0” (doc. 4);
3) FATTURA N. AM00042785 del 10/03/2021 (di € 5.490,00, iva inclusa): “commissione
S4785368-0” (doc. 10) “ad integrazione dell'ordine n. S2422582-0” (doc. 4);
4) FATTURA N. AM00042788 del 10/03/2021 (di € 4.880,00, iva inclusa): “commissione
S6550299-0” (doc. 12) “ad integrazione dell'ordine n. S2422582-0” (doc. 4);
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5) FATTURA N. AM00042783 del 10/03/2021 (di € 3.019,74, iva inclusa): “commissione
S6885455-0” (doc. 13) “ad integrazione dell'ordine n. S2422582-0” (doc. 4);
6) FATTURA N. AM00042789 del 10/03/2021 (di € 5.050,80, iva inclusa): “commissione
S7762182-0” (doc. 16) “ad integrazione dell'ordine n. S2422582-0” (doc. 4).
c) fatture relative a ordini riferiti a ED SE (e firmati sempre da e Persona_1 costituenti “integrazioni” di ordini intestati a ED SE (l'ordine n. S2422582-0, doc. 4, firmato da ). Esse sono: Persona_2
1) FATTURA N. AM00042790 del 10/03/2021 (di € 12.807,56, iva inclusa): “commissione
S2422582-0” (doc. 4);
2) FATTURA N. AM00042787 del 10/03/2021 (di € 1.500,69, iva inclusa): “commissione
S5303509-0” (doc. 11) “ad integrazione dell'ordine n. S2422582-0” (doc. 4);
3) FATTURA N. AM00042786 del 10/03/2021 (di € 2.439,96, iva inclusa): “commissione
S7066385-0” (doc. 14) “ad integrazione dell'ordine n. S2422582-0” (doc. 4);
4) FATTURA N. AM00042784 del 10/03/2021 (di € 1.219,95, iva inclusa): “commissione
S7076202-0” (doc. 15) “ad integrazione dell'ordine n. S2422582-0” (doc. 4).
L'allegazione dell'appellante è quella per cui la sottoscrizione di tutti gli da parte di R_
che non solo si qualificava nella corrispondenza quale chairman de
[...] Controparte_1 ma altresì gestiva concretamente il rapporto con , comporterebbe che in capo a tale Parte_1 società sarebbero sorte le obbligazioni di pagamento anche per gli ordini emessi dal per R_
, stente l'evidente collegamento tra il e le due società, che venivano gestite dagli CP_3 R_ stessi soggetti (tant'è vero che l'IBAN di addebito per il pagamento degli ordini erano lo stesso per tutti gli ordini).
Ebbene, si rileva che, per quanto riguarda gli ordini emessi a nome di , non può ritenersi CP_3 raggiunta la prova che per gli stessi debba rispondere Controparte_1
Gli elementi di collegamento tra la società e la società CP_3 Controparte_1 propugnati dall'appellante sono alquanto labili, in quanto si fondano su circostanze di fatto (la coincidenza dell'IBAN di addebito e del codice fiscale del soggetto referente - tale PE
) che possono al più far ritenere che si tratti di società che agiscono attraverso i medesimi
[...] soggetti e che hanno una comunanza di interessi, ma non possono portare ad individuare un solo soggetto (persona giuridica) contraente, e nella specie, proprio la Controparte_1
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Anche il fatto che negli ordini a nome di sia indicata come mail di Controparte_1 riferimento l'indirizzo , non può ritenersi sufficiente ad individuare un Email_2 solo soggetto contraente.
Non è infatti stato fornito alcun elemento per configurare un collegamento societario tra i due enti.
Da ciò deriva che le fatture relative ad ordini emessi da non possono essere riconosciute CP_3 come credito di nei confronti de (dunque il gruppo di fatture Parte_1 Controparte_1 indicate sub c)).
Per contro, il credito può ritenersi accertato, in ragione delle considerazioni di cui sopra circa il potere rappresentativo in capo a per le fatture di cui al gruppo a), cioè quelle in cui Persona_1 sia gli ordini che le fatture menzionano unicamente la Controparte_1
Per quanto riguarda le fatture di cui al gruppo b), e cioè fatture che si riferiscono sempre ad ordini del ma in cui vi è un riferimento ad una “integrazione di un ordine” che Controparte_1 era stato messo da , deve ritenersi che tale circostanza non esclude in alcun modo la CP_3 riconducibilità a dell'ordine a cui è seguita la fatturazione, in quanto, Controparte_1 quale che fosse la ragione di tale riferimento ad un ordine di altra società, in ogni caso il dato che prevale è la sottoscrizione dell'ordine a nome della società ingiunta.
Conclusivamente, dal credito azionato in monitorio, devono essere detratti gli importi di cui alle fatture del gruppo c), per un importo complessivo di € 17.968,16.
Deve quindi essere disposta la condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1
48.912,58, oltre interessi come da decreto ingiuntivo.
L'accoglimento parziale dell'appello comporta una integrale revisione della disciplina delle spese di lite, che vengono poste a carico di per entrambi i gradi di giudizio, e Controparte_1 che vengono liquidate in relazione al valore del decisum, secondo i parametri medi, con esclusione della fase istruttoria, e con la liquidazione al minimo della fase decisoria, per il grado di appello.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
8210/2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 48.912,58, oltre interessi come Parte_1 da decreto ingiuntivo;
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2) Condanna alla rifusione all'appellante delle spese di entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio, spese che si liquidano per il primo grado in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a. e per il presente grado in € 5.200,00 oltre rimborso spese vive contributo unificato, rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
La Consigliera est Il Presidente
Anna Mantovani Alberto Massimo Vigorelli
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