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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/11/2025, n. 4196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4196 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/3163
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2022/3163 promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MATERA GIOVANNI con domicilio eletto presso il difensore contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. POLVERINO LUCA e UC IG P.IVA_1 con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Preliminarmente non accoglie l'eccezione di parte opponente, in quanto l'omologazione del piano di sovraindebitamento non preclude l'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie.
L'eccezione sulla notifica della cessione del credito, sulla base dell'affermazione che la notifica non sia avvenuta, circostanza non incontroversa sulla scorta della documentazione depositata agli atti, non può valere ad escludere o inficiare la pretesa del creditore cessionario, anche quando fosse provata la mancata notifica. Essendo il debitore ceduto soggetto estraneo rispetto al contratto di cessione, anche se parte del rapporto giuridico, il trasferimento del credito comporta la perdita del diritto da parte del cedente rispetto al debitore ceduto, senza che occorra il suo consenso. Infatti, per il ceduto non assume rilievo giuridico la persona del creditore, dovendo, comunque, effettuare l'adempimento. Il debitore resta obbligato esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Per cui la notificazione, la cessione o la conoscenza sono requisiti di efficacia della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. solo nel senso che rimuovono il limite della tutela del debitore in buona fede (Cass.: n. 15964 del 2011, n. 22280 del 2010, n.
13954 del 2006, n. 2511 del 1976, n. 2243 del 1977, n. 4432 del 1977, n. 3959 del
1977). In ogni caso la notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell'avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione, come nel caso che ci occupa, operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass: n. 1770 del 2014).
Le operazioni di cartolarizzazione si realizzano attraverso strumenti finanziari, per cui il contratto di cessione è collegato ad un contratto di finanziamento (teoria dualista).
La società veicolo a cui una banca o un intermediario finanziario (detto originator) ha ceduto crediti presenti o futuri, anche in blocco, emette i titoli, creando così u nuovo strumento finanziario e li colloca sui mercati finanziari, anche per il tramite di altre società, presso investitori professionali e piccoli risparmiatori. Pertanto, la società c.d. veicolo acquista i crediti in nome proprio ma per conto dei sottoscrittori dei titoli
(cartula), che finanziano l'operazione di cessione procurando la provvista necessaria all'acquisto dei crediti e soprattutto nel caso di cessione in blocco per i crediti d'impresa, si ritiene che la società veicolo (SVP: special purpose vehicle) non sia cessionaria, ma rivestano tale qualità i finanziatori sottoscrittori. Infatti, la società veicolo si occupa di riscuotere i crediti ceduti e di compiere tutte le attività conseguenti, tra cui quelle relative alle azioni giudiziarie da intentare nei confronti dei debitori, in nome proprio ma per conto dei portatori dei titoli. Ai quali è riconosciuto un diritto esclusivo sui crediti riscossi dalla società veicolo. Per cui gli stessi formano oggetto di un patrimonio separato ed autonomo, insensibile alle azioni esecutive dei creditori della società veicolo, che resta, però, formalmente titolare dei crediti ceduti. Occorre tenere presente che le operazioni di cartolarizzazione involgono interessi privati di rango costituzionale superiori e diversi, rispetto a quello della semplice autonomia negoziale, quale quello della libertà dei mercati, la tutela del risparmio, della libera circolazione dei beni, in particolare della ricchezza mobiliare e della libera concorrenza, che non possono non determinare una compressione dell'autonomia privata e pesino dell'area di incidenza dei privilegi della P.A. (Cass., sez. III, 28 gennaio 2002, n. 981). Pertanto, allo scopo di favorire e agevolare le operazioni di cartolarizzazione, la legge sulle cartolarizzazioni (Legge n 130 del 1990) per i crediti oggetto di tali operazioni contiene una deroga alle ordinarie norme sulla cessione dei crediti, in quanto per l'efficacia della cessione non occorre la notifica al debitore ceduto, bastando a tal fine la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e per la cessione in blocco dei crediti di impresa di cui alla legge n. 52 del 1991 è sufficiente che la pubblicazione contenga soltanto l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione, come avvenuto nel caso in questione.
Secondo le regole sull'onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè l'esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l'onere di provare l'inadempimento. È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000
, n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004, Cass.: S.U. n.
6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dei titoli da cui deriva il proprio credito. Tale documentazione se prodotta a fondamento dell'ingiunzione nel procedimento monitorio, conserva ovviamente la sua efficacia anche nella fase dell'opposizione fino a prova contraria. A tale proposito dall'esame degli atti di causa risulta che sia stata prodotta documentazione sufficiente a determinare il credito per cui è stato azionato il procedimento monitorio, così come si
è determinato in favore del creditore (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002,
n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità dei titoli e documenti depositati in giudizio o sulla non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, parte opponente non è riuscita a fornire una simile prova, né a contestare i titoli su cui si fonda la pretesa del creditore opposto (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari. La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 17/11/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2022/3163 promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MATERA GIOVANNI con domicilio eletto presso il difensore contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. POLVERINO LUCA e UC IG P.IVA_1 con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Preliminarmente non accoglie l'eccezione di parte opponente, in quanto l'omologazione del piano di sovraindebitamento non preclude l'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie.
L'eccezione sulla notifica della cessione del credito, sulla base dell'affermazione che la notifica non sia avvenuta, circostanza non incontroversa sulla scorta della documentazione depositata agli atti, non può valere ad escludere o inficiare la pretesa del creditore cessionario, anche quando fosse provata la mancata notifica. Essendo il debitore ceduto soggetto estraneo rispetto al contratto di cessione, anche se parte del rapporto giuridico, il trasferimento del credito comporta la perdita del diritto da parte del cedente rispetto al debitore ceduto, senza che occorra il suo consenso. Infatti, per il ceduto non assume rilievo giuridico la persona del creditore, dovendo, comunque, effettuare l'adempimento. Il debitore resta obbligato esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Per cui la notificazione, la cessione o la conoscenza sono requisiti di efficacia della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. solo nel senso che rimuovono il limite della tutela del debitore in buona fede (Cass.: n. 15964 del 2011, n. 22280 del 2010, n.
13954 del 2006, n. 2511 del 1976, n. 2243 del 1977, n. 4432 del 1977, n. 3959 del
1977). In ogni caso la notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell'avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione, come nel caso che ci occupa, operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass: n. 1770 del 2014).
Le operazioni di cartolarizzazione si realizzano attraverso strumenti finanziari, per cui il contratto di cessione è collegato ad un contratto di finanziamento (teoria dualista).
La società veicolo a cui una banca o un intermediario finanziario (detto originator) ha ceduto crediti presenti o futuri, anche in blocco, emette i titoli, creando così u nuovo strumento finanziario e li colloca sui mercati finanziari, anche per il tramite di altre società, presso investitori professionali e piccoli risparmiatori. Pertanto, la società c.d. veicolo acquista i crediti in nome proprio ma per conto dei sottoscrittori dei titoli
(cartula), che finanziano l'operazione di cessione procurando la provvista necessaria all'acquisto dei crediti e soprattutto nel caso di cessione in blocco per i crediti d'impresa, si ritiene che la società veicolo (SVP: special purpose vehicle) non sia cessionaria, ma rivestano tale qualità i finanziatori sottoscrittori. Infatti, la società veicolo si occupa di riscuotere i crediti ceduti e di compiere tutte le attività conseguenti, tra cui quelle relative alle azioni giudiziarie da intentare nei confronti dei debitori, in nome proprio ma per conto dei portatori dei titoli. Ai quali è riconosciuto un diritto esclusivo sui crediti riscossi dalla società veicolo. Per cui gli stessi formano oggetto di un patrimonio separato ed autonomo, insensibile alle azioni esecutive dei creditori della società veicolo, che resta, però, formalmente titolare dei crediti ceduti. Occorre tenere presente che le operazioni di cartolarizzazione involgono interessi privati di rango costituzionale superiori e diversi, rispetto a quello della semplice autonomia negoziale, quale quello della libertà dei mercati, la tutela del risparmio, della libera circolazione dei beni, in particolare della ricchezza mobiliare e della libera concorrenza, che non possono non determinare una compressione dell'autonomia privata e pesino dell'area di incidenza dei privilegi della P.A. (Cass., sez. III, 28 gennaio 2002, n. 981). Pertanto, allo scopo di favorire e agevolare le operazioni di cartolarizzazione, la legge sulle cartolarizzazioni (Legge n 130 del 1990) per i crediti oggetto di tali operazioni contiene una deroga alle ordinarie norme sulla cessione dei crediti, in quanto per l'efficacia della cessione non occorre la notifica al debitore ceduto, bastando a tal fine la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e per la cessione in blocco dei crediti di impresa di cui alla legge n. 52 del 1991 è sufficiente che la pubblicazione contenga soltanto l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione, come avvenuto nel caso in questione.
Secondo le regole sull'onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè l'esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l'onere di provare l'inadempimento. È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000
, n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004, Cass.: S.U. n.
6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dei titoli da cui deriva il proprio credito. Tale documentazione se prodotta a fondamento dell'ingiunzione nel procedimento monitorio, conserva ovviamente la sua efficacia anche nella fase dell'opposizione fino a prova contraria. A tale proposito dall'esame degli atti di causa risulta che sia stata prodotta documentazione sufficiente a determinare il credito per cui è stato azionato il procedimento monitorio, così come si
è determinato in favore del creditore (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002,
n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità dei titoli e documenti depositati in giudizio o sulla non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, parte opponente non è riuscita a fornire una simile prova, né a contestare i titoli su cui si fonda la pretesa del creditore opposto (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari. La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 17/11/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti