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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella causa di II grado iscritta al n. 252/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Antonio GIOVATI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio degli avv.ti Mauro MAZZONI, Luciano Giorgio CP_1 PETRONIO e TE PETRONIO appellato
***
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 23/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “
1. Con ricorso depositato in data 2.2.2022, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 237/2021 emesso dal Tribunale di Parma, con cui le era stato ingiunto di pagare € 9.208,33 oltre accessori a a titolo di “premio CP_1 variabile” che l'opposto avrebbe maturato nel periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze dell'opponente.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.” A seguito di discussione, e sulla base dei documenti prodotti dalle parti, il Tribunale di Parma ha rigettato il ricorso in opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la alla refusione delle spese di lite. Parte_1
pag. 1 di 2 2. Proponeva appello la censurando l'impugnata sentenza per n. Parte_1
3 motivi e concludendo per la riforma della stessa nei capi appellati e, per l'effetto, revocare e/o caducare il decreto ingiuntivo de quo; si costituiva il hiedendo il CP_1 rigetto del proposto gravame e la conferma del decisum di primo grado. 3. La causa è stata trattata da ultimo all'udienza del 26/06/2025, all'esito della quale le parti hanno chiesto rinvio ad altra udienza per consentire loro di addivenire al perfezionamento di un accordo già sostanzialmente raggiunto. Alle successive udienze nessuno compariva, nonostante rituale comunicazione del rinvio disposto per l'assenza delle parti. Orbene, stante il disposto dell'art. 359 c.p.c. trova applicazione anche al giudizio di appello il combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio. L'estinzione stante l'art. 350 c.p.c. deve essere dichiarata con sentenza. Nulla sulle spese stante il tipo di pronuncia. In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 131-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. civ n.34025/2023)
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 282/2024 del Tribunale di Parma Parte_1 pubblicata il giorno 28/03/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Bologna, 23/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella causa di II grado iscritta al n. 252/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Antonio GIOVATI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio degli avv.ti Mauro MAZZONI, Luciano Giorgio CP_1 PETRONIO e TE PETRONIO appellato
***
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 23/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “
1. Con ricorso depositato in data 2.2.2022, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 237/2021 emesso dal Tribunale di Parma, con cui le era stato ingiunto di pagare € 9.208,33 oltre accessori a a titolo di “premio CP_1 variabile” che l'opposto avrebbe maturato nel periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze dell'opponente.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.” A seguito di discussione, e sulla base dei documenti prodotti dalle parti, il Tribunale di Parma ha rigettato il ricorso in opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la alla refusione delle spese di lite. Parte_1
pag. 1 di 2 2. Proponeva appello la censurando l'impugnata sentenza per n. Parte_1
3 motivi e concludendo per la riforma della stessa nei capi appellati e, per l'effetto, revocare e/o caducare il decreto ingiuntivo de quo; si costituiva il hiedendo il CP_1 rigetto del proposto gravame e la conferma del decisum di primo grado. 3. La causa è stata trattata da ultimo all'udienza del 26/06/2025, all'esito della quale le parti hanno chiesto rinvio ad altra udienza per consentire loro di addivenire al perfezionamento di un accordo già sostanzialmente raggiunto. Alle successive udienze nessuno compariva, nonostante rituale comunicazione del rinvio disposto per l'assenza delle parti. Orbene, stante il disposto dell'art. 359 c.p.c. trova applicazione anche al giudizio di appello il combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio. L'estinzione stante l'art. 350 c.p.c. deve essere dichiarata con sentenza. Nulla sulle spese stante il tipo di pronuncia. In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 131-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. civ n.34025/2023)
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 282/2024 del Tribunale di Parma Parte_1 pubblicata il giorno 28/03/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Bologna, 23/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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