Articolo 2 della Legge 13 maggio 1985, n. 198
Articolo 1Articolo 3
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21 maggio 1985
Art. 2.
I contributi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , sono elevati rispettivamente a lire 2,5 milioni e a lire 8 milioni.
Nota all' art. 2 :
Nell' art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , si prevede che dal Fondo di solidarieta' nazionale "sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamita' naturali o di avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole", adottino diverse misure, tra le quali, la erogazione - ai sensi dell' art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917 , convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088 - di un "contributo fino a lire 2,5 milioni a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonche' fino a lire 8 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta" (l'ammontare del contributo qui trascritto recepisce le modifiche apportate dall'art. 2 della legge qui pubblicata).
Entrata in vigore il 21 maggio 1985
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