Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1230/2023 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 12.03.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...] nata a [...] il [...] (C.F.: ), residenti in L'Aquila ed Pt_2 C.F._2 ivi elettivamente domiciliati in Piazza Santa Giusta n. 5, presso e nello Studio dell'Avv. Silvia
Catalucci (C.F.: ; fax: 0862.62062; pec: C.F._3
che li rappresenta e difende in forza di procura in Email_1
atti
APPELLANTI
E
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Avv. Tiziana Ruzza, quale amministratore di sostegno di , nato il giorno Controparte_1
8 Giugno 1961 nell'Aquila ed ivi residente a[...] (C.F.:
[...]
), elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo Alessandro Ciucci C.F._4 in L'Aquila, alla Via Colle Pretara n. 70 (C.F. – 0862.581150 – PEC: C.F._5
, e dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 303/2023 del Tribunale di L'Aquila in materia di negatoria servitutis
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado ed ammissione delle prove orali richieste con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 co. VI c.p.c. del 14.02.2020 e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in riforma della sentenza n. 303/2023 emessa all'esito del procedimento n. 718/2019 R.G. dal Tribunale
Civile di L'Aquila il 02.05.2023 e comunicata in pari data, in accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 05.09.2019, rigettare la domanda avanzata dal Sig.
accertando e dichiarando l'intervenuta usucapione in favore dei Sigg.ri Controparte_1 Parte_1
e della servitù di passaggio che dall'immobile di loro proprietà sito in
[...] Parte_2
L'Aquila, Via ed Arco del Capro n. 14, immette sulla corte comune.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio
Per la parte appellata:
“chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello dell'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disattesa e reietta, voglia, previa ogni necessaria declaratoria, dichiarare inammissibile l'appello, ovvero rigettarlo siccome totalmente infondato in fatto e in diritto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Insta la parte appellante per la riforma delle sentenza Tribunale Civile di L'Aquila n.
303/2023 per asseriti error in iudicando e per falsa rappresentazione dei fatti, nella parte in cui,
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accolta la domanda formulata dalla controparte avente ad oggetto negatoria servitutis di passaggio, aveva rigettato la domanda riconvenzionale da essi appellanti formulata, di asserita usucapione del passaggio stesso.
Lamenta in particolare l'appellante come il giudice di prime cure abbia illegittimamente ritenuto che i) doveva ritenersi inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da essi odierni appellanti volta ad accertare e dichiarare il loro diritto a mantenere l'esercizio della servitù di passaggio sulla corte comune attraverso l'apertura da sempre esistente;
(ii) essi, infatti, non avevano precisato il titolo a supporto della pretesa giuridica;
(iii) non avendo neppure chiesto di accertare l'intervenuta usucapione del diritto di servitù reclamato, non assumeva rilievo, ai fini della decisione, la richiesta di prova orale effettuata con la seconda memoria istruttoria;
(iv) anche a voler ritenere come implicitamente formulata la domanda di usucapione, la stessa doveva ritenersi indeterminata avendo gli appellanti prospettato un generico passaggio sin dagli anni '70, non avendo fornito la dimostrazione del come e del quando avessero iniziato a possedere uti domini;
(v) non avevano neppure fornito la prova di aver effettivamente beneficiato della servitù di passaggio reclamata, di talché la domanda sarebbe stata comunque infondata.
Affida pertanto le proprie doglianze la parte appellante sostanzialmente ad un unico motivo di gravame, da ultimo così riassunto: (i) erroneità ed ingiustizia per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione/eccezione di usucapione ritualmente proposta - violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. - motivazione omessa - violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 1027, 1028, 1061 e 2967 c.c…
1.1-Con comparsa di risposta del 20.05.2024 si è costituita in giudizio l'Avv. Tiziana Ruzza, quale
Amministratore di sostegno del Sig. , concludendo per il rigetto della Controparte_1
impugnazione ed evidenziando in particolare come il Giudice di prime cure avesse puntualmente evaso quella istanza, avendola altresì ritenuta, in base alle emergenze processuali acquisite, comunque infondata.
2-L'appello è infondato.
2.1- Sulla qualificazione della iniziativa difensiva degli odierni impugnanti in primo grado.
Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sita cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso,
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aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cassazione civile, sez. VI, 02/04/2012, n.
5265 e 13945/12).
Spetta al giudicante dare una qualificazione giuridica della domanda proposta dalla parte attrice, secondo il brocardo latino da mihi factum dabo tibi ius. Infatti, in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa .
Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, così come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi".
L'azione negatoria servitutis tende allora alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo;
peraltro, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure per aver chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido.
L'attore in negatoria, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva da parte del convenuto, su cui incombe pagina 4 di 11 5
l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività (Cass., Sez. 2, n. 24028 del 27 dicembre 2004 e Ordinanza 12 settembre 2023, n. 26321).
2.2-L'applicazione in combinato disposto tra loro dei suesposti principi imponeva allora al giudice di prime cure effettivamente anche lo scrutinio dei fatti addotti a sostegno almeno della richiesta di rigetto della avversa domanda di negatoria servitutis, sufficientemente, ai fini de quibus, addotti dalla parte convenuta.
Sul punto infatti quella parte sin dalla comparsa di costituzione e risposta aveva rappresentato che: (i) il varco oggetto di causa, che dalla loro proprietà immetteva sulla corte, era da sempre esistito ed era sempre stato aperto ed accessibile;
(ii) di esso avevano “goduto in maniera pacifica ed indisturbata, esercitando il passaggio sia per le necessità quotidiane (la Sig.ra era Pt_2
solita stendere i panni sulla corte) che per quelle straordinarie, legate alla manutenzione dell'immobile di proprietà”; (iii) il varco in questione, dotato di un imbotto in pietra del '500 tuttora esistente era sempre stato aperto;
“ciò sicuramente sin dagli anni '70, periodo in cui il
Sig. ebbe a prendere in locazione l'immobile, adibendolo a studio professionale Parte_1 ed a galleria d'arte unitamente al Prof. ; (iv) successivamente, volendo Persona_1
convolare a nozze, avevano deciso di acquistare quello stesso immobile (precedentemente condotto in locazione dal Sig. ) per adibirlo a casa coniugale, senza soluzione di Pt_1 continuità nel possesso;
(v) negli anni '80, quindi, i Sigg.ri e per questioni Pt_1 Pt_2 puramente estetiche e funzionali dell'appartamento (nello specifico della sala da pranzo su cui affacciava il varco oggetto di causa), avevano provveduto a posizionare dinanzi ad esso uno stipo del '700 munito di rotelle che spostavano all'occorrenza, ogni qual volta avevano necessità di uscire sul cortile (cfr. doc. 2, 3 e 4 del fascicolo di parte convenuta, richiamata anche dal Primo
Giudice in sentenza); (vi) ad ulteriore conferma, il fatto che il pavimento della sala da pranzo in pietra di Vigliano, posato in opera negli anni '80 durante la ristrutturazione, corresse fino alla soglia della porta esterna, che dunque era da sempre esistita e che non era mai stata sostituita dal muro di cui all'atto del 1943; (vii) se il Sig. avesse abitato l'immobile e fosse Controparte_1
stato presente la notte del sisma, avrebbe saputo che il 06.04.2009 la famiglia aveva Pt_1
trovato salvezza proprio grazie al contestato varco: esso, infatti, era stata la via di fuga sul cortile, posto che il portone principale di ingresso dell'appartamento era bloccato a causa dell'abbassamento dell'imbotto in pietra.”.
2.3-Stando tuttavia alla stessa esposizione fattuale si evince come manchi una compiuta allegazione del fatto costitutivo del preteso diritto, pur individuato, nell'ambito di quella pagina 5 di 11 6
doverosa attività di ricostruzione della pretesa sostanziale, nel riconoscimento dell'avvenuto acquisto del diritto di passaggio per usucapione, opposto almeno in via di mera eccezione riconvenzionale.
Nell'ambito di quella esposizione fattuale si enuclea infatti la sussistenza di un primo periodo dagli anni 70 agli anni 80 (dunque solo un decennio) nel corso de quale gli odierni appellanti avrebbero goduto del passaggio de quo quali locatari dell'immobile asseritamente beneficiato dalla servitù sia per le necessità quotidiane (la Sig.ra era solita stendere i panni sulla Pt_2 corte) che per quelle straordinarie, legate alla manutenzione dell'immobile di proprietà, mai meglio specificate.
Per stessa ammissione della parte appellante poi, per questioni puramente estetiche e funzionali dell'appartamento, essi avevano provveduto a posizionare dinanzi ad esso uno stipo del '700 munito di rotelle che spostavano all'occorrenza, ogni qual volta avevano necessità di uscire sul cortile (cfr. doc. 2, 3 e 4 del fascicolo di parte convenuta, richiamata anche dal Primo Giudice in sentenza).
Già allora dal vaglio di tale allegazione sostanzialmente confessoria si evince la prova del fatto che almeno a decorrere dagli anni 80, quel passaggio, in precedenza asseritamente libero, veniva in realtà chiuso mediante posizionamento di uno stipo, sia pure, a dire degli appellanti, dotato di rotelle.
Con riferimento a tale secondo periodo poi neanche la parte appellante indicava nell'atto introduttivo attraverso quali modalità concrete avrebbe esercitato il preteso possesso uti dominus, visto che nella comparsa si fa riferimento a non meglio precisate “necessità”.
2.4-E' noto che chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve, dopo averlo chiaramente allegato, dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. Non solo. L'attore deve, anche, dopo averlo compiutamente allegato, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime pagina 6 di 11 7
a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà
Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche (e quindi unitamente al piano dell'iniziale allegazione ndr) sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
Dunque, la valutazione di adeguatezza ai fini de quibus della allegazione fattuale prima e probatoria poi conduce alla affermazione della certa "non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del pagina 7 di 11 8
titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151 e Corte di Appello di Reggio Calabria –
Sent. n. 102/2023 ).
Già allora il rigoroso vaglio di quella allegazione fattuale fornita dagli stessi attori in riconvenzionale sfocia in un esito negativo per gli attori, posto che nulla viene dedotto in ordine alla esistenza di quella inequivoca volontà di possedere il passaggio de quo uti dominus e dunque con rilievo esterno, pubblico e, come tale, atto a dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare.
Quella condotta, posta in essere dai pretesi acquirenti a titolo originario, di posizionamento di uno stipo (sia pure, a dire degli appellanti, munito di rotelle ed a fini estetici), avente valenza quasi “autocensurante”, soprattutto alla luce di quanto risultante dall'atto di acquisto del proprio dante causa e su cui infra, introduceva un elemento di ambiguità e comunque di non inequivocità nell'asserito possesso del passaggio stesso, inidoneo ex se allora a ritenere comprovato l'animus possidendi necessario per l'acquisto a titolo originario de quo.
E' noto peraltro che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.
E' evidente allora, anche sotto tale profilo, come l'apposizione di quello stipo si ponesse come non affermatorio ex se della sussistenza del peso.
2.5-Su tale elemento di assoluta ambiguità, già di per sé idoneo, secondo quanto visto, a minare l'intera prospettazione degli attori in riconvenzionale, si innestano poi le ulteriori emergenze acquisite agli atti e già vagliate correttamente, nella prospettiva di mera conferma della non inequivocità della allegazione fattuale dell' “animus”, dal giudice di prime cure.
Nell'atto di acquisto del dante causa dei convenuti, prodotto dall'attore, si precisa allora che “la porta della cucina, che si immette sull'androne comune col signor al numero civico 6, deve Pt_3
essere chiusa con mattoni a libretto, in modo che cessi la comunicazione tra la detta cucina e l'androne anzidetto”.
Tale dichiarazione, recepita dal dante causa degli odierni appellanti ed evidentemente
“trasferita” dal primo a questi ultimi, integra allora confessione relativa proprio alla inesistenza di un diritto di passaggio, cui oltretutto sarebbe seguita, come visto, l'apposizione di quello stipo pagina 8 di 11 9
all'atto dell'acquisto derivativo dell'immobile; elementi ricognitivi-confessori che non potevano non comportare in capo agli attori pretesi acquirenti a titolo originario della servitù de qua la necessità di una allegazione fattuale, volta a vincere sia l'avversa titolarità piena del bene in capo al proprietario sia l'imperatività dell'impegno formalmente assunto dal proprio dante causa e
“trasferito” ad essi con il trasferimento dell'immobile, particolarmente rafforzata soprattutto in punto di pretesa sussistenza dell'animus possidendi.
2.6-Ancora a minare la tenuta della allegazione fattuale già di per sé non inequivoca, il giudice di prime cure ha poi adeguatamente valutato, in una prospettiva di conferma della inadeguatezza della iniziale allegazione, il contenuto della missiva prodotta in atti e proveniente dalla ditta cui gli odierni appellanti avevano commissionato i lavori di ristrutturazione successivamente al sisma del 2009.
In tale missiva la società che ha eseguito i lavori di ricostruzione post sima sul fabbricato oggetto di causa afferma esplicitamente che “l'abbattimento del piccolo diaframma murario […] che impediva l'accesso all'appartamento disposto ad angolo di Via del Capro/ Via Arischia, è stato effettuato da maestranze della scrivente su richiesta del proprietario dell'immobile, per permettergli il trasloco di alcune mobilie” (cfr. doc. n. 4 fascicolo attore).
Il contenuto di tale missiva integra oltretutto prova di una vera e propria confessione stragiudiziale a terzi della circostanza sfavorevole alla parte che l'ha resa, consistente nella specie nella sussistenza di diaframma murario atto comunque ad impedire il passaggio.
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce allora una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta e tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 15/03/2018 n° 6459).
3-Alla luce di tale quadro fattuale, minato in radice dalle stesse, iniziali allegazioni attoree, correttamente il giudice di prime cure, pur avendo ritenuto non contestate alcune circostanze capitolate sulla prova orale richiesta dalla parte attrice, ha ritenuto la superfluità della loro acquisizione e comunque del loro utilizzo, non potendo i fatti addotti in tale sede probatoria incidere sulla valutazione di assoluta ed ontologica inadeguatezza della iniziale allegazione fattuale attorea.
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In sintesi: se era inadeguata già l'allegazione fattuale contenuta nella comparsa afferente la sussistenza dell'animus, e tale era quella allegazione, alcun eventuale elemento probatorio acquisito avrebbe potuto superare tale intrinseca ed insanabile criticità.
Tanto in particolare ha inteso esplicitare il giudice di prime cure nel momento in cui ha in sentenza statuito che “Anche a voler ritenere come implicitamente formulata la domanda di usucapione, la stessa deve ritenersi parimenti indeterminata, avendo i convenuti prospettato un generico passaggio 'sin dagli anni 70'. Sul punto, giova rammentare che la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 07.09.2018, n. 21873).”
4-L'appello deve essere pertanto rigettato.
4.1-Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. e vengono liquidate in favore dello Stato, essendo stata la parte vittoriosa ammessa al beneficio del
P.S.S. ed ex art. 133 TUSG.
4.2 L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato che per compensi professionali liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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Così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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